ACCORDO TRA INAIL E IIT PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA, LA COLLABORAZIONE TECNICA E LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ
TRA

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, ***, con sede legale in Roma, Via IV Novembre (di seguito "INAIL"), nella persona del Presidente Franco Bettoni,

E

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA, ***, con sede legale in Genova, Via Morego n. 30 (di seguito "IIT"), nella persona del Presidente Gabriele Galateri.
Di seguito INAIL e IIT sono anche dette "Parti".
 

PREMESSO CHE:

• l'INAIL è un istituto pubblico costituito per la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, quale forma di sicurezza sociale obbligatoria, a cui sono attribuite competenze anche in materia di ricerca, in ordine alla quale dispone di una consolidata esperienza a livello nazionale e internazionale;
• l'INAIL, oltre a svolgere direttamente attività di ricerca scientifica, stipula convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con partner nazionali e internazionali, per lo svolgimento di ricerche attinenti ai compiti istituzionali;
• in ambito di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'INAIL dispone di due dipartimenti di Ricerca (Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale e Dipartimento innovazione tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici) che svolgono e promuovono attività di studio, ricerca scientifica, sperimentazione, consulenza, assistenza tecnica e innovazione tecnologica finalizzata alla prevenzione degli infortuni dei lavoratori e al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• IIT è una Fondazione istituita con l'art. 4 del D.L. n. 269/2003, convertito con L. n. 326/2003, sottoposta alla vigilanza congiunta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
• secondo quanto previsto dallo statuto, IIT ha lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, in coerenza con gli indirizzi della politica scientifica e tecnologica nazionale, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale;
• per questo scopo, IIT svolge, tra le altre, le seguenti attività: facilita e accelera la crescita, nel Sistema della ricerca nazionale, di capacità scientifiche e tecnologiche idonee a favorire la diffusione nel mondo della ricerca nazionale di "pratiche di eccellenza" e di meccanismi concorrenziali positivi; promuove e sviluppa l'eccellenza scientifica e tecnologica sia in forma diretta, attraverso propri laboratori di ricerca multi-disciplinari, sia in forme indirette, facendo leva su collaborazioni a rete con laboratori e gruppi di eccellenza nazionali e internazionali; crea conoscenza tecnologica, metodi, processi e tecniche concorrenti alla generazione di prodotti, servizi e nuovi settori produttivi, strategici per la competitività del sistema produttivo nazionale; promuove l'integrazione tra aree di ricerca e l'interazione tra ricerca base e applicata, nonché lo sviluppo sperimentale;
• le Parti hanno sottoscritto in data 16 marzo 2016 un accordo quadro (Prot. IIT n. 8568/16) di durata triennale ("Accordo Quadro"), finalizzato a realizzare una collaborazione tecnica per la promozione di attività e per la realizzazione di progetti di ricerca di interesse comune.
 

CONSIDERATO CHE

• nell'ambito dell'Accordo Quadro le Parti hanno stipulato due convenzioni attuative, concernenti quattro progetti di ricerca (denominati MELA, NanoKEY, ESOSCHELETRO e TELEOPERAZIONE) che hanno ottenuto dei risultati molto positivi in termini di innovazione tecnologica e di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
• le Parti concordano sull'opportunità di rinnovare il suddetto Accordo Quadro, al fine di dare continuità ai progetti in corso e svilupparne futuri anche sulla base della programmazione del Piano di attività della ricerca dell'INAIL 2019-2021, approvato dal Consiglio di indirizzo e Vigilanza con delibera n. 4 del 30 gennaio 2019;
• le Parti condividono l'interesse alla valorizzazione delle innovazioni e dei risultati prodotti dalla ricerca in collaborazione, attraverso tutti i percorsi e i modelli per il trasferimento tecnologico al mondo produttivo e in coerenza con la rispettiva mission istituzionale;
• la collaborazione sarà realizzata mediante l'utilizzo di risorse finanziarie, risorse intellettuali e risorse tecnico-strumentali esistenti presso le reciproche strutture, al fine di condividere attraverso la sinergia e la cooperazione scientifica, metodi e risultati di ricerca finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori
 

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(Premesse)

Le premesse nonché i documenti, gli atti, i provvedimenti e le disposizioni di natura normativa e/o regolamentare in esse richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ("Accordo").
 

Art. 2
(Oggetto)

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si impegnano, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, ad attivare sinergie per la ricerca in ambito di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare le Parti collaboreranno nei seguenti ambiti di ricerca di interesse comune:
a) sensoristica;
b) nanotecnologie e tecnologie abilitanti;
c) ambient intelligence e robotica collaborativa (esoscheletri e tecnologie indossabili; sistemi di teleoperazione in robotica avanzata);
d) soluzioni innovative e sistemi di protezione dalle cadute dall'alto;
e) prodotti innovativi e soluzioni tecnologiche per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
La collaborazione tra le Parti negli ambiti di ricerca sopra elencati sarà regolata attraverso la stipula di specifiche convenzioni attuative adottate sulla base del presente Accordo.
INAIL contribuirà alla realizzazione di progetti negli ambiti di ricerca sopra indicati con risorse umane, strumentali e finanziarie proprie, le quali saranno dettagliate nelle convenzioni attuative di cui al successivo articolo. L'onere a carico di INAIL per la realizzazione dei summenzionati progetti non potrà comunque superare la cifra massima di € 12.000.000,00 (dodicimilioni/00 euro) nel periodo di durata del presente Accordo, così come definito al successivo art. 4.
IIT contribuirà alla realizzazione dei progetti con proprie risorse umane e strumentazione.
 

Art. 3
(Convenzioni attuative)

Ciascuna convenzione di cui al precedente articolo 2 dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare e gli impegni da assumere;
- la durata della convenzione;
- i responsabili scientifici della collaborazione oggetto della convenzione;
- l'indicazione del personale dipendente e/o dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di IIT, e del personale INAIL impegnato nello specifico progetto di ricerca congiunto;
- l'individuazione dei locali e delle strutture destinate allo svolgimento delle iniziative, nonché le eventuali modalità di accesso del personale di ambedue le Parti nei locali della controparte, nel rispetto dei rispettivi regolamenti interni;
- gli oneri in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali, per la realizzazione delle attività oggetto della specifica convenzione attuativa;
- gli aspetti relativi alla gestione della proprietà intellettuale e all'utilizzazione dei risultati, secondo le linee guida dettate nel successivo articolo 7;
- gli aspetti relativi alla tutela della riservatezza e dei dati personali, alla copertura assicurativa, alla promozione dell'immagine ed alle pubblicazioni.
- gli aspetti relativi alla rendicontazione dei progetti.
 

Art. 4
(Durata)

Il presente Accordo, salvo interruzioni delle attività dovute a cause di forza maggiore, avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
Le convenzioni attuative stipulate in attuazione del presente Accordo restano efficaci fino alla data di scadenza ivi prevista.
L'Accordo, in ogni caso, potrà essere rinnovato consensualmente e per iscritto dalle Parti con apposito atto.
 

Art. 5
(Recesso unilaterale)

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni a mezzo posta elettronica certificata.
 

Art. 6
(Divulgazione dei risultati)

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto del presente Accordo. A tal fine, le Parti si impegnano reciprocamente ad assicurare che tutto il personale dipendente e i collaboratori di INAIL e di IIT, coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività di ricerca di cui alle convenzioni attuative dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche, e ne diano altresì adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività, avvalendosi della collaborazione degli uffici di IIT e INAIL a ciò preposti.
I risultati degli studi svolti congiuntamente in esecuzione del presente Accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con una precisa menzione della collaborazione oggetto del presente Accordo e previo assenso dell'altra Parte; a tal fine, la Parte proponente la pubblicazione si impegna a fornire all'altra Parte copia di ogni atto di divulgazione proposto, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di pubblicazione prevista.
Se durante il periodo di 30 (trenta) giorni di cui sopra la Parte ricevente notifica alla Parte proponente che la pubblicazione contiene proprie informazioni confidenziali, come definite all'art. 10 di seguito, la Parte proponente dovrà rimuovere tali informazioni confidenziali prima della pubblicazione.
Se durante detto periodo la Parte ricevente notifica all'altra Parte che il documento rivela risultati suscettibili di protezione, la Parte proponente dovrà differire la pubblicazione per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, al fine di consentire la redazione di una domanda di brevetto, o l'avvio di altri procedimenti finalizzati alla protezione della proprietà intellettuale generata. In questo caso, Le Parti potranno concordare per iscritto di posticipare la pubblicazione per l'intero periodo di segretezza della domanda di brevetto (18 mesi dal primo deposito).
Ad eccezione dei casi qui elencati, la Parte ricevente non potrà ritardare o negare il proprio consenso alla pubblicazione proposta senza giusta causa.
 

Art. 7
(Proprietà Intellettuale)

Ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare di tutte le informazioni, compresi i brevetti, il diritto d'autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà intellettuale, di cui era già titolare o detentore prima dell'avvio del rapporto di collaborazione instaurato con il presente Accordo ("Background"). Le Parti avranno la facoltà di consentire l’accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati di ciascuna convenzione attuativa e, comunque, non oltre la loro durata. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nel presente Accordo deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto sul proprio Background.
Ciascuna Parte è esclusiva titolare di tutte le informazioni, compresi i brevetti, il diritto d'autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà intellettuale, generati autonomamente utilizzando le proprie risorse e strutture ("Risultati Individuali"). Ciascuna Parte sarà libera di gestire i propri Risultati Individuali autonomamente, depositando a proprio nome e spese domande di brevetto o richieste di altre privative industriali, nonché di sfruttare e valorizzare i propri Risultati Individuali, anche mediante la concessione di licenze a terzi, a propria discrezione e senza limitazione alcuna.
Tutti i risultati generati congiuntamente da IIT e INAIL, e derivanti dall'esecuzione dei progetti comuni di ricerca oggetto del presente Accordo e nonché tutte le informazioni ad essi relativi, compresi i brevetti, il diritto d'autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà intellettuale ("Risultati Congiunti"), resteranno di proprietà comune delle Parti, in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità dei Risultati Congiunti, con apposito accordo scritto per ciascuna delle convenzioni attuative di cui all'art. 3, sulla base dell'importanza del contributo inventivo da ciascuna Parte apportato al conseguimento del Risultato Congiunto, nonché dell'apporto finanziario e strumentale prestato delle Parti. Le Parti valuteranno di comune accordo l'opportunità di proteggere i Risultati Congiunti, anche tramite il deposito di una domanda di brevetto, fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori delle invenzioni conseguite. L'IIT svolgerà in proprio, ma per conto di entrambe le Parti, tutte le attività amministrative relative alla gestione dei brevetti comuni ("Brevetti"), attuando ogni adempimento in merito alle attività ordinarie e straordinarie quali pratiche di deposito, estensione, prosecuzione e mantenimento dei Brevetti, previo accordo con INAIL.
Nelle convenzioni attuative di cui all'art. 3 saranno disciplinate, altresì, le modalità di rendicontazione e ripartizione delle spese brevettuali e i proventi derivanti dalla gestione della proprietà intellettuale. Nel caso in cui una Parte non abbia interesse a proteggere uno o più Brevetti, l'altra Parte potrà perseguire Brevetti in Italia e all'Estero in autonomia, a proprie spese e a proprio nome.
In ragione della comprovata esperienza maturata in materia di gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale, previo concorde avviso, IIT si occuperà, nell'interesse comune delle Parti e nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuna di esse, dell'esecuzione di tutte le attività di trasferimento tecnologico finalizzate alla transizione dei Risultati Congiunti verso il sistema produttivo nazionale ed il mondo industriale. A tal fine, IIT, per il beneficio congiunto delle Parti e nell'interesse pubblico, provvederà a negoziare, definire e amministrare contratti di opzione, licenze d'uso, con e senza esclusiva e senza limiti di durata, ed ogni altro contratto di trasferimento tecnologico avente ad oggetto la valorizzazione dei Risultati Congiunti, con le modalità e nei limiti previamente concordati tra le Parti. Le Parti, nel rispetto dei rispettivi regolamenti e procedure interne, si riservano la possibilità di valorizzare i Risultati Congiunti anche attraverso la costituzione o la partecipazione ad una start up innovativa o altro veicolo societario, laddove tale modalità realizzi in modo più sicuro ed efficace il processo di trasferimento tecnologico atteso.
Fermo restando l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 10 di seguito, le Parti potranno liberamente utilizzare i Risultati Congiunti per la propria attività di ricerca e didattica. In caso una Parte rinunci alla propria quota di proprietà o non abbia interesse al deposito, prosecuzione, ottenimento, mantenimento ed estensione dei Brevetti, la stessa cederà e trasferirà la propria quota di titolarità all'altra Parte, che subentrerà nella proprietà piena, intera ed esclusiva di detto diritto e nel deposito, prosecuzione e mantenimento dei medesimi a proprie spese e a proprio nome, senza nulla dovere all'altra Parte rinunciante.
 

Art. 8
(Copertura assicurativa)

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati, a vario titolo, nelle attività oggetto del presente Accordo. Gli estremi delle Polizze verranno indicati espressamente nelle singole convenzioni attuative, come previsto all'Art.2.
 

Art. 9
(Sicurezza sul lavoro)

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell’altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Accordo.
 

Art. 10
(Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali)

Fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 6, le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Accordo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo, per tutta la durata del presente Accordo e per i 5 (cinque) anni successivi alla sua scadenza o risoluzione
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla Parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla Parte che la ha ricevute, entro 15 (quindici) giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se la Parte divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se la Parte ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per la Parte divulgante.
Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata "confidenziale" secondo le previsioni del presente Accordo può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:
i) diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente Accordo;
ii) viene acquisita dalla Parte ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
iii) viene sviluppata dalla Parte ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle Informazioni Confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali forniti per le attività oggetto del presente Accordo , nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato con D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
 

Art. 11
(Rinvio alle norme di legge e ad altre disposizioni)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.
 

Art.12
(Foro competente)

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o dall'attuazione del presente atto.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Roma.
 

Art. 13
(Registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della Parte richiedente.
 

Art. 14
(Adempimenti in materia di responsabilità degli Enti)

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità degli enti e, in particolare, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e della Legge 6 novembre 2012 n.190 e ss.mm.ii. e di aver preso atto del modello organizzativo adottato dalle stesse ai sensi della normativa vigente, alla cui osservanza formalmente si impegnano con la sottoscrizione/accettazione del presente Accordo. In particolare, INAIL dichiara di aver preso atto del Codice di Comportamento e di Condotta Scientifica nonché del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da IIT e disponibili al seguente link: https://www.iit.it/it/istituto/module-231.
Parimenti IIT dichiara di aver preso atto del Regolamento recante il Codice di comportamento dell'Inail e disposizioni sul benessere organizzativo approvato con determina del Presidente n. 15 del 21 gennaio 2015 e disponibile al seguente link: https://www.inail.it/cs/internet/docs/reqolamento determina-del-presidente-n--15--201.pdf
Le Parti espressamente convengono che l'inosservanza, anche parziale, dei predetti modelli costituisce grave inadempimento al presente Accordo, per effetto del quale alle Parti è, sin d'ora, riservata la facoltà - previo invio all'altra Parte di lettera raccomandata A/R o di messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata di seguito indicato ***@postacert.inail.it e ***@pec.iit.it, di:
1) sospendere l'esecuzione del presente Accordo;
2) risolvere il presente Accordo;
fermo restando l'obbligo della Parte inadempiente di risarcire ogni danno comunque subito dall'altra Parte e di manlevarla per qualsivoglia azione o pretesa di terzi conseguente all'inosservanza del presente articolo.

Letto, confermato e sottoscritto

Fondazione IIT
Il Presidente
Gabriele Galateri

 

INAIL
Il Presidente
Franco Bettoni


fonte: inail.it