ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE
 

OGGETTO: Crisi pandemica COVID-19. Misure per il contenimento della diffusione in ambito difesa. Procedure per il rientro in servizio del personale della Difesa.

A: INDIRIZZI IN ALLEGATO A
 

Rife: a. comunicato stampa della Presidenza del consiglio dei Ministri/Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ott. 2020;
b. prot. n. 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE di Ministero della Salute in data 12 ott. 2020.
Seguito: a. prot. n. M_D SSMD REG 2020 0059375 in data 16 apr. 2020;
b. prot. n. M_D SSMD REG 2020 0151083 in data 13 ott. 2020.


1. Al fine di armonizzare l'iter sanitario interno al dicastero con le attuali evidenze scientifiche e normative nazionali (di cui ai fogli in riferimento), si trasmettono in allegato B le nuove procedure per il rientro in servizio del personale della Difesa in isolamento/quarantena.
2. Le presenti indicazioni, che sono da intendersi applicabili -in quanto compatibile- anche nei confronti del personale civile della Difesa, sostituiscono ed abrogano le precedenti allegate alla lettera a seguito a. ed integrano quanto comunicato con la lettera a seguito b..
3. Al riguardo si sottolinea, in particolare, la decaduta necessità da parte degli Ufficiali medici di prolungare l'assenza lavorativa assegnando i 7 giorni di convalescenza in caso di mancata effettuazione di test molecolari/antigenici.
4. Codesti Stati Maggiori/Comandi/Segretariato Generale provvedano a dare la massima diffusione fino ai minimi livelli ordinativi, integrando eventualmente, laddove ritenuto opportuno, con ulteriori istruzioni conformi alle proprie specificità.
 

L'ISPETTORE GENERALE

(Ten. Gen. Nicola SEBASTIANI)
 

ALLEGATO A

ELENCO INDIRIZZI

…omissis…
 

ALLEGATO B

ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE

PANDEMIA COVID 19: PROCEDURE PER IL RIENTRO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA DIFESA DOPO ISOLAMENTO/QUARANTENA/MALATTIA


Le presenti disposizioni si applicano nei confronti del personale della Difesa posto in isolamento o quarantena come intervento preventivo di possibili ulteriori contagi da virus SARS-CoV-2, e tengono conto delle peculiari caratteristiche dell'organizzazione dell'A.D., che rendono necessarie misure di tutela più stringenti rispetto ad altre collettività lavorative.
Si precisa inoltre che, in relazione alla continua e rapida evoluzione del quadro epidemiologico nazionale e internazionale e alle ricadute sulle procedure diagnostico terapeutiche conseguenti ai continui progressi scientifici in atto, tali procedure sono da considerarsi un'indicazione di massima suscettibile di successive modifiche.

In termini generali:

Quando un dipendente della Difesa (di seguito dipendente) manifesti, in qualsiasi momento, sintomi riconducibili a malattia da SARS-CoV-2 (febbre, tosse, affanno, ecc.), ovvero venga riscontrata una positività, ad un test diagnostico, oppure risulti essere un contatto stretto di un caso con infezione da SARS-CoV-2 confermato ed identificato dalle autorità sanitarie, dovra riferirsi al Medico di Medicina Generale (MMG) e/o alle competenti autorità del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per l'attuazione dei necessari provvedimenti di natura clinica e preventiva, oltre a darne notizia alla Struttura Sanitaria Militare di riferimento (SSMR).
La SSMR, nell'espletamento delle proprie attività, dovrà attuare tutte le procedure idonee per la prevenzione dei contagi.
Per quanto riguarda i dipendenti rientrati in servizio compresi nella categoria dei lavoratori fragili, compresi gli immunodepressi, si faccia riferimento a quanto già disciplinato a suo tempo da questo Ispettorato¹.
I test molecolari per tutti i casi in esame potranno essere prescritti anche dai medici delle SSMR ed effettuati presso i laboratori della rete militare DIMOS MILNET².

1. QUARANTENA³ (Appendice A)
I dipendenti che sono stati contatto stretto⁴ di persona con positività accertata dovranno osservare un periodo di quarantena di almeno 10 giorni, al termine del quale, se rimasti asintomatici, potranno effettuare un test molecolare/antigenico:
• se il test risulta positivo, fare riferimento al successivo paragrafo 2.;
• se il test risulta negativo, dovranno presentarsi alla SSMR ove il medico, verificati l'assenza di segni e sintomi riconducibili a Covid19 e l'esito negativo del test, potrà autorizzare il rientro in servizio
compilando il modulo in Appendice F e demandando al Comandante/datore di lavoro le decisioni inerenti l'impiego (opzione A).
Se impossibilitati ad effettuare il suddetto test, dopo ulteriori 4 giorni di quarantena senza sintomi, potranno presentarsi, con autodichiarazione firmata di assenza di sintomi (conforme al modello in Appendice E), alla SSMR ove il medico, verificata l'assenza di segni e sintomi, potrà autorizzare il rientro in servizio. In tal caso, procederà a compilare il modulo in Appendice F, indicando al Comandante/datore di lavoro l'opportunità, ove applicabile, di impiego in modalità smart working per almeno una settimana continuativa (opzione B), raggiungendo così, a titolo precauzionale, i 21 giorni totali di separazione dalla comunità lavorativa.

2. ISOLAMENTO⁵ (Appendice B)
I dipendenti risultati positivi a test molecolare/antigenico, effettuato per qualsiasi motivo, dovranno osservare un periodo di isolamento, in assenza di sintomatologia, di almeno10 giorni, al termine del quale potranno effettuare un nuovo test molecolare:
• se il test risulta negativo, dovranno recarsi con tutti i referti dei test effettuati e con autodichiarazione firmata di assenza di sintomi (Appendice E) presso la SSMR;
• se il test risulta positivo, dovranno permanere in isolamento fino al 17° giorno; potranno quindi effettuare un nuovo test molecolare e, se quest'ultimo produrrà esito negativo, dovranno recarsi con tutti i referti dei test effettuati e con autodichiarazione firmata di assenza di sintomi (Appendice E) presso la SSMR;
• se persiste la positività anche al test del 17° giorno, o non è stato possibile effettuare ulteriori test, comunque, al 21° giorno dal primo riscontro di positività senza sintomi, dovranno recarsi con tutti i referti dei test effettuati e con autodichiarazione firmata di assenza di sintomi (Appendice E) presso la SSMR.
Il medico della SSMR, verificata l'assenza di segni e sintomi e gli esiti dei test effettuati, potrà autorizzare il rientro in servizio. In tal caso, procederà a compilare il modulo in Appendice F, demandando al Comandante/datore di lavoro le decisioni inerenti l'impiego (opzione A). Nel caso di soggetti con persistente positività ai test, il medico dovrà indicare al Comandante/datore di lavoro l'opportunità, ove applicabile, di impiego in modalità smart working (opzione C), permettendo così, a titolo precauzionale, il proseguo del periodo di separazione dalla comunità lavorativa.

3. MALATTIA COVID-19 (Appendice C)
La gestione dei casi sintomatici per COVID-19 è sempre demandata al MMG/SSN⁶. Il dipendente, una volta dichiarato guarito, ovvero asintomatico e non infettivo, dal MMG/SSN, dovrà recarsi presso la propria SSMR. Il medico della SSMR, acquisita l'autodichiarazione firmata di assenza di sintomi (Appendice E), verificati l'effettiva assenza di segni e sintomi riconducibili a Covid19⁷ e gli esiti dei test effettuati, dovrà sottoporre il dipendente a visita medica finalizzata ad accertare la sussistenza di condizioni cliniche non ostative al rientro in servizio.
In tale contesto, se il medico della SSMR riscontra il dipendente:
• affetto da uno stato di malattia conseguente a lesioni/infermità diverse dal COVID-19, dovrà adottare la conseguente decisione sanitaria prevista dalle vigenti disposizioni (malattia/convalescenza);
• esente da patologie, ne autorizzerà il rientro in servizio. In tal caso, procederà a compilare il modulo in Appendice F, demandando al Comandante/datore di lavoro le decisioni inerenti l'impiego (opzione A). Nel caso di soggetti con persistente positività ai test, il medico dovrà indicare al Comandante/datore di lavoro l'opportunità, ove applicabile di impiego in modalità smart working (opzione C), permettendo così, a titolo precauzionale, il proseguo del periodo di separazione dalla comunità lavorativa.
Le presenti procedure sostituiscono ed abrogano le precedenti allegate alla lettera M_D SSMD REG 2020 0059375 del 16 aprile 2020.

LISTA APPENDICI
Appendice A: diagramma di flusso procedura per QUARANTENA.
Appendice B: diagramma di flusso procedura per ISOLAMENTO.
Appendice C: diagramma di flusso procedura per MALATTIA COVID19.
Appendice D: RIEPILOGO procedure in un unico diagramma di flusso.
Appendice E: MODULO PER AUTOCERTIFICAZIONE di assenza di sintomi riconducibili a malattia da SARS-COV2 (da compilare a cura del personale che deve rientrare in servizio).
Appendice F: MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL RIENTRO da trasmettere al Comandante/Datore di lavoro (da compilare a cura del medico della SSMR).

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¹ Lettere M_D SSMD REG 2020 0069162 del 8 maggio 2020 e M_D SSMD REG 2020 0132400 del 14 settembre 2020.
² Rete di laboratori militari autorizzati ad effettuare test molecolari per la ricerca di Sars-Cov-2 su tamponi rino/orofaringei: Dip. scientifico Policlinico Militare di Roma (EI), COM Milano(EI), IMAS Milano (AM), DMML Padova (EI), DMML La Spezia (MM), MariCeSelez Ancona (MM), IMAS Roma (AM) COM Taranto (MM), DMML Messina (EI), Infermeria Presidiaria Augusta (MM), DMML Cagliari (EI) - M_D SSMD REG 2020 0067899 del 6 maggio 2020.
³ Si riferisce alla restrizione, per la durata del periodo di incubazione della malattia infettiva, dei movimenti di persone sane che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi ed identificare tempestivamente nuovi casi.
⁴ Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) è definito come:
una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.
⁵ Si riferisce alla separazione di persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.
⁶ O struttura sanitaria militare qualora attivata quale COVID Hospital nella rete del SSN.
⁷ Non considerando anosmia e ageusia disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo.