CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE TRA INAIL DIREZIONE REGIONALE LIGURIA E MINISTERO DELLA SALUTE - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA - USMAF/ SASN - LIGURIA IN MATERIA DI COLLABORAZIONE SANITARIA ED EROGAZIONE DI TAMPONI RAPIDI
 

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Direzione regionale Liguria ***, con sede e domicilio fiscale in Via G. D'Annunzio 76, Genova, rappresentato dalla Dott.ssa Angela Razzino, nella qualità di Direttore regionale Liguria, di seguito INAIL

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Il Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - USMAF/ SASN - Liguria rappresentato dal Direttore pro tempore Dott.ssa Russo Rosa Maria di seguito USMAF/SASN
 

PREMESSO CHE

Con D.L. 17 marzo 2020 n.18 convertito in legge 24 aprile 2020 n.27 "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza SARS-CoV-2 l'istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) è stato individuato soggetto attuatore degli interventi di protezione civile, nonché investito di maggiori competenze sanitarie per fronteggiare l'emergenza sanitaria nazionale, in stretto rapporto con il Ministero della Salute e l'ISS per un'azione comune nell'ambito del contenimento della pandemia in atto.
Con il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 l'attuale stato di emergenza nazionale dovuta al SARS-CoV-2 è stato prorogato al 31 gennaio 2021;
che la situazione epidemiologica - come monitorata ai sensi del decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 ed elaborata dalla cabina di regia costituita da Ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e Regioni - registra sempre un forte incremento dei casi e che il Comitato Tecnico, composto anche da rappresentanti Inail ha individuato linee guida nazionali per il contenimento del contagio in un'azione sinergica e comune sotto il profilo della prevenzione del contagio;
INAIL e USMAF/SASN in ambito regionale concordano di attivare ampie forme di collaborazione - anche per l'ottimale realizzazione delle rispettive finalità in ambito sanitario, nell'ottica di un reciproco apporto sull'attività di cura, con particolare riferimento alla Prevenzione sanitaria.
con note del 21 e 23 ottobre 2020, il Direttore Generale INAIL ha fornito indicazioni per il contenimento della diffusione delle infezioni da SARS-CoV-2 all'interno delle Strutture INAIL del territorio, attraverso l'attivazione di uno screening rivolto al personale, per una diagnosi precoce e per un tempestivo isolamento dei soggetti dal luogo di lavoro;
le note citate indicano ai fini preventivi per la sorveglianza del rischio di contagio da COVID-19 nella Direzione regionale INAIL e nelle Sedi ad essa afferenti, di procedere ad un'attività di screening periodico dei lavoratori, attraverso il ricorso, in via prioritaria, ai cosiddetti tamponi rapidi (test antigenici);
Inail ha verificato la possibilità di attivare la collaborazione con il Ministero della Salute - USMAF/SASN;
USMAF/SASN ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare immediatamente lo screening del personale dipendente INAIL con la periodicità riportata di seguito, al costo di 20,00 euro per ogni singolo tampone comprensivi di 15,00 euro a titolo di rimborso dell'attività di somministrazione del tampone, di 4,50 euro a titolo di rimborso del costo del tampone e 0,50 euro per il rimborso dei DPI impiegati per lo svolgimento dell'attività.

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue
 

ART. 1

USMAF/SASN si impegna, con proprie risorse, ad effettuare TEST antigenici rapidi presso le Sedi INAIL site in
Genova, Via G. D'Annunzio 76
Savona, Via Venezia 6
Chiavari Via Colonnello Franceschi
La Spezia, Corso Nazionale 326
Imperia, V. le Matteotti 167
al personale INAIL indicato nominativamente negli elenchi, suddivisi per Sede, allegati alla presente Convenzione per un totale di 261 persone secondo le priorità e le frequenze di seguito indicate.
 

ART. 2

La priorità per la somministrazione del test è definita con riferimento alla potenziale, maggiore esposizione al contagio secondo l'ordine seguente:
- personale sanitario;
- personale che lavora esclusivamente in presenza;
- personale che effettua anche accessi all'esterno;
- personale addetto al front-office;
- tutto il restante personale che alterna lavoro in presenza con lavoro agile e che non svolge attività che comporta contatto diretto con l'utenza;
 

ART. 3

La frequenza di effettuazione dello screening, differenziata sulla base del criterio esposto nell'art. 2, è di norma, la seguente:
Ogni 15 giorni:
Personale sanitario
Medici - Infermieri- Tecnici di radiologia
Personale con attività all'esterno:
Avvocati - Ispettori - Tecnici UOT
Personale addetto al front office
Ammnistrativi
Ogni 30 giorni
Restante personale amministrativo
La suddetta programmazione potrà essere modificata su richiesta dell'INAIL anche sulla base dell'evoluzione epidemiologica e dello stato di avanzamento della campagna vaccinale.
 

ART. 4

Le modalità di effettuazione del test presso ogni singola Sede saranno stabilite dal Datore di Lavoro con la collaborazione del RSPP e del Medico competente. Le suddette modalità dovranno essere comunicate e approvate da USMAF/SASN contemperando l'esigenza di ottimizzare l'impiego delle risorse da parte di USMAF/SASN con quella di rispettare le norme anti contagio, con specifico riferimento alle disposizioni sul divieto di assembramento.
Il personale dovrà essere convocato per la somministrazione del test, a piccoli gruppi, tenendo conto del tempo di effettuazione del test.
Inail e USMAF/SASN concorderanno le date che saranno comunicate al personale Inail con tre giorni di anticipo, salvo situazioni di particolare urgenza o necessità. Sarà cura delle singole sedi Inail distribuire, per ogni giornata, il modulo di consenso, allegato alla presente per formarne parte integrante, all'esecuzione del tampone antigenico a ciascuno dei soggetti convocati. Prima dell'effettuazione del test ciascun convocato, dopo essere stato identificato dal sanitario USMAF/SASN, dovrà apporre la propria firma sul modulo. Lo stesso documento, con l'indicazione dell'esito (positivo/negativo) non appena disponibile e firmato dal Medico USMAF/SASN, sarà consegnato o inviato via email al dipendente e al Medico competente. Sarà cura di ciascuna sede Inail predisporre anche un elenco dei lavoratori convocati che, a fine giornata, dovrà essere controfirmato da un sanitario USMAF/SASN e da un sanitario della sede Inail coinvolta.
 

ART. 5

In caso di primo esito positivo il dipendente dovrà rientrare immediatamente nella propria abitazione con mezzo proprio, se disponibile, o attraverso il 118/protezione civile il cui intervento sarà curato dall'INAIL. Il dipendente avvertirà senza indugio il proprio medico di famiglia per la presa in carico da parte del Servizio Sanitario nazionale.
La positività al tampone antigenico, deve essere confermata dal tampone molecolare. A tal fine il medico curante, segnalerà la positività al presente test al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente per l'isolamento e per la prenotazione del tampone molecolare gratuito a cura dell'ASL.
Qualora il Tampone Molecolare confermi la diagnosi di SARS-CoV-2 il periodo di isolamento decorre dal presente esito positivo. Il tampone molecolare, infatti, confermando la diagnosi, convalida l'esito del tampone antigenico e, pertanto, la decorrenza dal tampone antigenico per il calcolo ai fini della Circolare Ministero della Salute del 12/10/2020.
 

ART. 6

Sulla base di una dettagliata rendicontazione trasmessa da USMAF/SASN, Inail rimborserà al Ministero della Salute i costi, articolati come indicato in premessa, sostenuti per lo svolgimento dell'attività di screening del personale delle Sedi INAIL della Liguria, secondo modalità che verranno indicate dagli uffici SASN Regionali competenti.
Saranno, inoltre rimborsate, a carico dell'INAIL, le spese per eventuali spostamenti che si rendessero assolutamente necessari per l'effettuazione attività di screening eccezionale, non programmata, in caso di sopravvenuta, documentata impossibilità a svolgere l'attività da parte del personale USMAF/SASN operante nell'ambito provinciale di riferimento.
 

ART. 7

Ferma restando la periodicità dell'esecuzione dei test di cui all'art.3 o altra tempistica definita d'accordo tra le parti in base alle esigenze poste dalla situazione emergenziale, previo accordo con la struttura esecutrice, i test antigenici rapidi potranno essere altresì effettuati, su richiesta del Medico competente, ai lavoratori ritenuti a rischio in ragione dell'avvenuto contatto diretto o indiretto con persona positiva al COVID-19 o che presentino sintomatologia sospetta, anche ai fini del contact tracing occupazionale. I test antigenici previsti dal presente articolo potranno essere effettuati, previo appuntamento, presso le strutture USMAF/SASN di Genova, via Cantore n. 3.
 

ART. 8

La presente convenzione ha durata di un anno salvo rinnovo su espressa volontà di INAIL comunicata via pec entro sette giorni ed espressamente accettata nei successivi sette giorni dal Direttore USMAF/SASN, o recesso anticipato ai sensi del successivo art. 9. Il termine decorre dalla data di sottoscrizione
 

ART. 9

Le parti potranno recedere unilateralmente dalla presente Convenzione con il preavviso di almeno di 15 giorni da inviarsi a mezzo pec.
 

ART. 10

I dati raccolti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione vengono trattati e custoditi dalle parti in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D.Lgs 101/2018 recante le Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE), esclusivamente per le attività realizzate in attuazione delle presente convenzione.
USMAF/SASN si impegna a trattare tali dati secondo le modalità e le finalità definite dal Titolare e, in particolare, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione
USMAF/SASN dichiara di essere in grado di assicurare idonee e adeguate garanzie in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse, nonché in ordine all'adozione di misure tecniche, logiche ed organizzative per assicurare che i trattamenti dei dati personali siano conformi alle esigenze del Regolamento Europeo.
In adempimento degli obblighi sanciti dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, il titolare del trattamento dei dati è da individuarsi in capo a INAIL Direzione regionale Liguria. Il Titolare, tramite sottoscrizione del presente atto, nomina il soggetto erogante le prestazioni oggetto della convenzione quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
La sottoscrizione della presente convenzione da parte di USMAF/SASN comporta l'accettazione della nomina quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali come da nomina all'allegato 2. Il Responsabile esterno assicura l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
 

ART.11

INAIL E USMAF- SASN concordano sulla possibilità di realizzare ulteriori sinergie nelle funzioni sanitarie della specialistica e della medicina del lavoro e legale, regolate direttamente dalle rispettive direzioni;
 

ART. 12

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa insorgere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo amichevole sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del presente accordo.

Per l'INAIL - Il Direttore Regionale per la Liguria Dott.ssa Angela Razzino
Per USMAF SASN Liguria - Il Direttore Dott.ssa Russo Rosa Maria


fonte: inail.it