Tipologia: Accordo rinnovo CCNL
Data firma: 16 dicembre 2020
Validità: 01.01.2021 - 31.12.2023
Parti: Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori, Federimorchiatori e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Settori: Trasporti, Settore privato dell'industria armatoriale
Fonte: cnel

Sommario:

 

Nota a verbale
Una-tantum
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3 Sezione per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiore a 151 t.s.l. e per i comandanti e direttori di macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l o 4.000 t.s.c.

Premessa
Navi fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
Capo I Tipi di contratto di arruolamento
Art. 1 Tipi di contratto di arruolamento
Art. 2 Contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi
Art. 3 Contratto di arruolamento a tempo determinato
Art. 4 Contratto di arruolamento a tempo indeterminato
Art. 5 Periodo di prova
Capo II Composizione dell'equipaggio
Art. 6 Tabelle minime di sicurezza
Art. 7 Sottufficiali
Capo III Norme disciplinari
Art. 8 Rapporti gerarchici e norme disciplinari
Art. 9 Contrabbandi, paccottiglie, clandestini, ecc.
Art. 10 Infrazioni disciplinari e sanzioni
Art. 11 Procedure dei reclami a bordo da parte dei lavoratori marittimi
Art. 12 Controversie sindacali
Capo IV Orario di lavoro
Art. 13 Orario di lavoro
Art. 14 Orario di riposo
Art. 15 Inizio del servizio a bordo
Art. 16 Orario di lavoro nei porti con turno di porto
Art. 17 Personale libero dal servizio e mezzo di trasporto
Art. 18 Trattamento nella giornata del sabato in porto e in navigazione
Capo V Lavori e servizi diversi
Art. 19 Lavori per la sicurezza della navigazione, ecc.
Art. 20 Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
Art. 21 Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
Art. 22 Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
Art. 23 - Servizio merci e provviste
Art. 24 Sostituzione di ammalati e di infortunati - funzioni superiori
Art. 25 Oggetti in consegna
Capo VI Paghe, compensi, indennità
Art. 26 Misura e componenti della retribuzione
Art. 27 Scatti di anzianità / navigazione
Art. 28 Computo riposi compensativi
Art. 29 - Indennità di navigazione
Art. 30 Indennità di navigazione
Art. 31 Spese di viaggio, ingaggio e rimpatrio
Art. 32 Termini e modalità di corresponsione delle paghe e altre competenze dei marittimi
Art. 33 Gratifica natalizia (13ª) e gratifica pasquale (14ª)
Art. 34 Assegno per il nucleo familiare
Art. 35 Compensi per lavoro straordinario
Art. 36 Deleghe del marittimo per il pagamento di parte della retribuzione
Capo VII Alloggio e vitto
Art. 37 Alloggio e vitto
Art. 38 Indennità sostitutiva della panatica
Art. 39 Valore della panatica convenzionale
Capo VIII Giorni festivi - Ferie - Congedi - Maternità
Art. 40 Giorni festivi
Art. 41 Giorni festivi trascorsi a bordo
Art. 42 Ferie
Norma transitoria (5 agosto 1995) Riduzione orario di lavoro
Art. 43 Maternità
Art. 44 Congedi parentali
Art. 45 Congedo matrimoniale
Capo IX Previdenze
Art. 46 Assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia Assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione
Art. 48 Indennità di disoccupazione in caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio
Art. 49 Assicurazione malattie e infortuni
Art. 50 Indennità perdita corredo strumenti professionali ed utensili
Capo X Risoluzione del contratto di arruolamento
Art. 51 Risoluzione di diritto
Art. 52 Risoluzione del contratto di arruolamento a viaggio o a tempo determinato
Art. 53 Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato
Art. 53 bis Effetti sul contratto di arruolamento in caso di atti di pirateria e rapina armata contro le navi
Art. 54 Preavviso
Art. 55 Trattamento di fine rapporto
Capo XI Regolamento di bordo
Art. 56 Regolamento di bordo
Capo XII Regolamento dei turni particolari
Art. 57 Iscrizione al turno
Art. 58 Iscrizioni e reiscrizioni
Art. 59 Regolamento di imbarco
Art. 60 Periodo di imbarco
Art. 61 Periodo di prova e reiscrizione al turno o cancellazione del turno particolare
Art. 63 Fondo Nazionale Marittimi (Navi superiori a 3.000 t.s.l.)
Art. 64 Periodo di riposo per i marittimi iscritti al Fondo
Art. 65 Sbarchi per malattia e infortunio
Art. 66 Sbarchi per gravi motivi personali
Art. 67 Indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio
Capo XIV Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro (Navi superiori a 3.000 t.s.l.)
Art. 68 Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro
Art. 69 Applicabilità e criteri di ammissione alla C.R.L.
Art. 70 Regime di continuità e premio di fidelizzazione
Art. 71 Periodo d'imbarco
Art. 72 Periodo di riposo
Art. 73 Sbarchi per malattia e Infortunio
Art. 74 Sbarchi per gravi motivi personali
Art. 75 Indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio
Art. 76 Disponibilità retribuita
Art. 77 Aspettativa non retribuita
Art. 78 Gratifica natalizia (13ª) e pasquale (14ª) per il personale in continuità di rapporto di lavoro
Art. 79 Ferie per il personale in C.R.L.
Art. 80 Scatti di anzianità
Art. 81 Trattamento di fine rapporto e Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 82 Cause di cancellazione dalla C.R.L.
Art. 83 Dimissioni
Capo XV Collegio di conciliazione e arbitrato
Art. 84 Collegio di conciliazione e arbitrato
Capo XVI Disposizioni finali e transitorie
Art. 85 Disciplina contrattuale
Art. 86 Affissione del contratto a bordo
Art. 87 Contrattazione aziendale o di secondo livello
Art. 89 Decorrenza e durata
Art. 89 Allegati
Allegato 1 Numero componenti l’equipaggio
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4 Compensi per lavori disagiati
Allegato 5 Accordo 25 luglio 1978
Allegato 7 Obblighi dell'assicurato in caso di dichiarata inidoneità
Allegato 9
Allegato 10 Protocollo su ambiente di lavoro
Allegato 11 Salute e sicurezza dei lavoratori a bordo
Allegato 13 Protocollo di intesa fra Confitarma e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Allegato 14 protocollo d'intesa per i trasporti pubblici 18 luglio 1986
Allegato 15 Patto sulle politiche di concertazione - 23 dicembre 1998
Allegato 16 Tutele assicurative F.A.N.I.MAR. Verbale di accordo 20 dicembre 2002
Allegato 17 Assicurazione integrativa sanitaria
Allegato 18 Verbale di accordo per la previdenza complementare
Allegato 19 Accordo 30 luglio 2015
Allegato 20 Verbale di accordo 19 novembre 2015 Commissari e assistenti commissari
Appendice
Allegato 4 Sezione per l’imbarco dei comandanti e direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 tsl dell’armamento nazionale
Premessa
Definizioni
Parte prima Istituzione del rapporto
Art. 1 Tipi di contratto di arruolamento
Art. 2 Contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi
Art. 3 Contratto di arruolamento a tempo determinato
Art. 4 Contratto di arruolamento a tempo indeterminato
Art. 5 Orario di lavoro
Art. 6 Incarico temporaneo a terra/comandata
Art. 7 Missioni e viaggi di servizio - Ingaggio
Parte seconda Risoluzione del contratto di arruolamento
Art. 8 Risoluzione di diritto
Art. 9 Risoluzione del contratto di arruolamento a viaggio o a tempo determinato
Art. 10 Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato
Art. 10 bis Effetti sul contratto di arruolamento in caso di atti di pirateria e rapina armata contro le navi
Art. 11 Preavviso
Art. 12 Risoluzione del contratto di arruolamento per i Comandanti o Direttori di Macchina in periodo di prova
Art. 13 Trattamento di fine rapporto
Art. 14 Naufragio
Art. 15 Contributi sindacali
Art. 16 Contrattazione di secondo livello
Parte terza Regolamento della continuità del rapporto di lavoro
Art. 17 Applicabilità delle norme sulla continuità del rapporto di lavoro (C.R.L.)
Art. 18 Premio di fidelizzazione alternativo al regime di C.R.L.
Art. 19 Periodo di prova ai fini dell'ammissione in C.R.L.
Art. 20 Aumenti per anzianità nella qualifica in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.) presso lo stesso Armatore
Art. 21 Periodo di imbarco in C.R.L.
Art. 22 Periodo di riposo in C.R.L.
Art. 23 Aspettativa
Art. 24 Indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale
Art. 25 Risoluzione del contratto di arruolamento in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.)
Art. 26 Cause di cancellazione dal regime di continuità del rapporto di lavoro (C.R.L.)
Art. 27 Cancellazione dal regime di continuità del rapporto di lavoro (C.R.L.) per volontà dell'Armatore – Preavviso
Art. 28 Cancellazione dal regime di continuità del rapporto di lavoro per dimissioni
Art. 29 Cancellazione dal regime di continuità del rapporto di lavoro (C.R.L.) per limiti di età - per inidoneità - per morte
Art. 30 Cancellazione dal regime di C.R.L. per cessazione o liquidazione della Società Armatrice oppure per riduzione della flotta o disarmo
Art. 31 Cancellazione dal regime di continuità del rapporto di lavoro per grave inadempienza
Art. 32 Sbarco per malattia o infortunio
Art. 33 Indisponibilità per malattia o infortunio durante il periodo di riposo
Parte quarta Regolamento del turno particolare
Art. 34 Istituzione del Turno Particolare
Art. 35 Periodo di imbarco
Art. 36 Cancellazione dal Turno Particolare
Art. 37 Scatti di anzianità
Parte quinta Norme disciplinari, collegio di conciliazione e reclami
Art. 38 Condotta del Comandante e del Direttore di Macchina.
Art. 39 Infrazioni disciplinari e sanzioni
Art. 40 Collegio di conciliazione
Art. 41 Procedure dei reclami da parte dei Comandanti e Direttori di macchina
Parte sesta Trattamento economico
Art. 42 Retribuzione
Art. 43 Stipendio
Art. 44 Minimo contrattuale mensile
Art. 45 Indennità di rappresentanza
Art. 46 Gratifica natalizia
Art. 47 Gratifica pasquale
Art. 48 Indennità di navigazione
Art. 49 Valore convenzionale della panatica quale coefficiente della retribuzione
Art. 50 Indennità per perdita di corredo personale o di strumenti professionali
Art. 51 Assegni per il nucleo familiare
Art. 52 Alloggio e vitto - Panatica
Art. 53 Delega per il pagamento di parte dello stipendio
Parte settima Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 54 Giorni festivi
Art. 55 Giorni festivi e sabati durante l'imbarco
Art. 56 Festività nazionali o altre festività normalmente infrasettimanali cadenti di domenica
Art. 57 Ferie annuali
Art. 58 Indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi
Art. 59 Congedo Matrimoniale
Parte ottava Assicurazioni sociali
Art. 60 Assicurazioni infortuni
Art. 61 Assicurazione malattie
Art. 62 Assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera a favore dei beneficiari della legge 16 ottobre 1962, n. 1486
Art. 63 Assistenza economica per le malattie insorte dopo il 28° giorno dalla data dello sbarco
Parte nona Disposizioni finali

Art. 64 Aggiornamento professionale
Art. 65 Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
Art. 66 Richiamo alle armi
Art. 67 Condizioni di miglior favore
Art. 68 Divergenze di interpretazione
Art. 69 Decorrenza e durata
Allegato 1
Allegato 2 Verbale di accordo per la previdenza complementare
Allegato 3 Polizza assicurativa sanitaria
Allegato 4
Allegato 5 Sezione per l'imbarco degli equipaggi sulle unità veloci di tipo HSC, DSC e sugli aliscafi per trasporto passeggeri
Premessa

 

Capo 1 Tipi Di Contratto Di Arruolamento
Art. 1 Tipi di contratto di arruolamento
Art. 2 Contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi
Art. 3 Contratto di arruolamento a tempo determinato
Art. 4 Contratto di arruolamento a tempo indeterminato
Art. 5 Periodo di prova
Capo II Composizione dell’equipaggio condotta dei marittimi - varie
Art. 6 Tabelle minime di sicurezza
Art. 7 Condotta dei marittimi
Art. 8 Infrazioni disciplinari e sanzioni

Capo III Orario di lavoro
Art. 9 Inizio del servizio a bordo
Art. 10 Orario di lavoro
Art. 11 Orario di riposo
Art. 12 Trattamento della giornata del sabato in porto ed in navigazione
Norma transitoria Riduzione orario di lavoro
Capo IV Lavori e servizi diversi
Art. 13 Lavori per la sicurezza dell’unità navale
Art. 14 Lavori per la manutenzione e pulizia dell’unità navale
Art. 15 Oggetti in consegna
Capo V Paghe - Compensi e indennità
Art. 16 Minimi contrattuali
Art. 17 Scatti di anzianità
Art. 18 Computo riposi compensativi e ferie
Art. 19 Eventuale periodo di ingaggio
Art. 20 Corresponsione delle competenze mensili
Art. 21 Gratifica natalizia e gratifica pasquale
Art. 22 Assegno per nucleo familiare
Art. 23 Compensi per lavoro straordinario
Art. 24 Indennità di navigazione
Art. 25 Servizio di controllo dei titoli di viaggio all’imbarco dei passeggeri affidato al personale di bordo
Art. 26 Indennità bagaglio
Art. 27 Divise equipaggio
Art. 28 Guardia notturna
Capo VI Alloggio e vitto
Art. 29 Alloggio personale
Art. 30 Indennità sostitutiva del vitto
Art. 31 Valutazione della panatica quale coefficiente della retribuzione
Art. 32 Indennità di missione
Art. 33 Cambio di residenza
Capo VII Riposi festivi - Ferie - Congedo matrimoniale
Art. 34 Giorni festivi
Art. 35 Giorni festivi trascorsi a bordo
Art. 36 Ferie
Art. 37 Congedo matrimoniale
Capo VIII Previdenza
Art. 38 Assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia
Art. 39 Assicurazione contro la tubercolosi e la disoccupazione
Art. 40 Indennità di disoccupazione in caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio
Art. 41 Assicurazione malattie e infortuni
Art. 42 Indennità di perdita corredo strumenti professionali ed utensili

Capo IX Risoluzione del contratto di arruolamento
Art. 43 Risoluzione del contratto di arruolamento a viaggio e a tempo determinato
Art. 44 Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato
Art. 44 bis Effetti sul contratto di arruolamento in caso di atti di pirateria e rapina armata contro le navi
Art. 45 Trattamento di fine rapporto
Art. 46 Rimpatrio del marittimo
Art. 47 Decorrenza e durata
Art. 48 Collegio di conciliazione
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6
Allegato 7
Allegato 8 Verbale di accordo per la previdenza complementare
Allegato 9 Tutele assicurative
Allegato 10 Regolamento dei turni particolari
Allegato 11
Appendice
Allegato 6 CCNL per il settore privato dell'industria armatoriale sezione 5 per i marittimi comunitari imbarcati su navi da crociera
Premessa
Articolo 1 Applicazione
Articolo 2 Composizione dell’equipaggio
Articolo 3 Tipi di contratto dii arruolamento
Articolo 4 Periodo dii prova
Articolo 5 Aggiornamento professionale
Articolo 6 Misura e componenti della retribuzione
Articolo 7 Indennità di navigazione
Articolo 8 Gratifica natalizia (13ª) e pasquale (14ª)
Articolo 9 Scatti di anzianità
Articolo 10 Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del lavoratore marittimo
Articolo 11 Sostituzione di ammalati e di infortunati - funzioni superiori
Articolo 12 Corresponsione delle paghe: termini, acconti e deleghe del lavoratore marittimo
Articolo 13 Trattamento di fine rapporto
Articolo 14 Compensi per lavori disagiati
Articolo 15 Indennità rischi epidemici
Articolo 16 Indennità sostitutiva della panatica e coefficiente della retribuzione
Articolo 17 Valore della panatica convenzionale
Articolo 18 Indennità perdita corredo strumenti professionali ed utensili
Articolo 19 Oggetti in consegna
Articolo 20 Spese di viaggio: ingaggio e rimpatrio
Articolo 21 Assegno per il nucleo familiare
Articolo 22 Orario normale di lavoro e orario minimo di riposo
Articolo 23 Personale libero dal servizio e mezzo di trasporto
Articolo 24 Fruizione e modalità di computo di ferie e riposi compensativi
Articolo 25 Trattamento nella giornata del sabato in porto e in navigazione
Articolo 26 Giorni festivi e riposi compensativi
Articolo 27 Congedo matrimoniale
Articolo 28 Indennità di disoccupazione in caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio
Articolo 29 Alloggio e vitto
Articolo 30 Tutela della Salute
Articolo 31 Stato di gravidanza
Articolo 32 Assicurazioni invalidità, vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione
Articolo 33 Assicurazione malattie e infortuni
Articolo 34 Reclamo a bordo
Articolo 35 Divise equipaggio
Articolo 36 Attrezzature di sicurezza
Articolo 37 Risoluzione di diritto
Articolo 38 Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo determinato
Articolo 39 Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato
Articolo 40 Effetti sul contratto di arruolamento per atti di pirateria o rapina armata contro le navi
Articolo 41 Preavviso
Articolo 42 Infrazioni disciplinari e sanzioni
Articolo 43 Contrabbandi, paccottiglie e clandestini
Articolo 44 Contrattazione aziendale
Articolo 45 Collegio di conciliazione e arbitrato
Articolo 46 Controversie sindacali
Articolo 47 Decorrenza e durata
Articolo 48 Affissione del contratto a bordo
Articolo 49 Allegati
Allegato 1 Qualifiche professionali
Allegato 2 Regolamento turno particolare (TP)
Allegato 3 Regolamento continuità di rapporto di lavoro
Allegato 5 Salute e sicurezza del lavoro a bordo
Allegato 6
Allegato 7 Accordo 30 luglio 2015
Allegato 8 Trattamento del 7° giorno
Allegato 9 Comandata
Allegato 10 Assistenza economica da parte delle casse marittime per le malattie insorte dopo il 28° giorno dallo sbarco
Allegato 11 Obblighi dell'assicurato in caso di dichiarata inidoneità
Allegato 12 Appendice
Nota a verbale in calce alla parte sesta (trattamento economico) della sezione 3 del CCNL per il settore privato dell'industria armatoriale
Allegato 7 Sezione per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 t.s.l.
Premessa
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Assunzione
Art. 3 Periodo di prova
Art. 4 Tabelle minime di sicurezza
Art. 5 Orario di lavoro
Art. 6 Minimi contrattuali
Art. 7 Straordinario
Art. 8 Servizi di guardia con veglia in porto
Art. 9 Indennità di contingenza
Art. 10 Computo riposi compensativi e ferie
Art. 11 13ª e 14ª mensilità
Art. 12 Trattamento delle giornate del sabato in servizio
Art. 13 Scatti di anzianità/navigazione
Art. 14 Indennità di navigazione
Art. 15 Vitto - Panatica convenzionale
Art. 16 Giorni festivi
Art. 17 Trattamento festività
Art. 18 Trattamento delle festività nazionali: 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno e altre festività normalmente infrasettimanali cadenti di domenica
Art. 19 Ferie - Congedo matrimoniale - Congedi parentali
Art. 20 Assegni familiari
Art. 21 Corredo
Art. 22 Indennità perdita corredo
Art. 23 Divise equipaggio
Art. 24 Lavori per pulizia e manutenzione della nave
Art. 25 Rapporti gerarchici e disciplinari
Art. 26 Condotta del personale
Art. 27 Infrazioni disciplinari e sanzioni
Art. 28 Controversie sindacali
Art. 29 Risoluzione del contratto di arruolamento
Art. 30 Risoluzione di diritto, qualunque sia il tipo di contratto di arruolamento
Art. 30 bis Risoluzione per periodo di comporto
Art. 31Trattamento di fine rapporto
Art. 32 Decorrenza e durata
Art. 33 Trattamento di miglior favore
Allegato 1
Allegato 4 Tutela assicurativa integrativa personale marittimo
Allegato 5
Allegato 6
Allegato 8 Sottosezione speciale per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 t.s.l. che svolgono attività di antinquinamento e disinquinamento
Art. 1 (Campo di applicazione)
Art. 6 (Minimi contrattuali)
Art. 14 (Indennità di navigazione)
Art. 19 (Ferie - Recuperi - Congedo matrimoniale)
Art. 19bis (Reperibilità)
Allegato 8 Collective bargaining agreement for non-doms seafarers embarked on italian international register vessels or vessels under the bare-boat system
Allegato 9 Sezione per il personale di terra - uffici e terminals delle società’ di navigazione che esercitano l’armamento privato

Art. 1 Assunzione in servizio
Art. 2 Visita medica
Art. 3 Periodo di prova
Art. 4 Classificazione unica dei lavoratori
Art. 5 Assicurazione contro il rischio di responsabilità civile verso terzi
Art. 6 Contratti a termine
Art. 7 Part-time
Art. 8 Mutamento di mansioni
Art. 9 Contratti di apprendistato
Art. 10 Orario di lavoro, lavoro straordinario diurno, notturno e festivo
Art. 11 Riposo settimanale
Art. 12 Giorni festivi e semifestivi
Art. 13 Trattamento per festività abolite
Art. 14 Retribuzioni
Art. 15 Contributo sostitutivo della mensa
Art. 16 Indennità per maneggio di denaro e cauzione
Art. 17 Tredicesima e Quattordicesima mensilità
Art. 18 Aumenti periodici di anzianità
Art. 19 Ferie
Art. 20 Permessi e congedi parentali
Art. 21 Periodo di aspettativa
Art. 22 Congedo matrimoniale
Art. 23 Servizio militare
Art. 24 Trasferte
Art. 25 Trasferimenti
Art. 26 Trattamento in caso di malattia o infortunio
Art. 27 Trattamento in caso di malattia professionale e infortunio sul lavoro
Art. 28 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 29 Contrattazione di secondo livello
Art. 30 Doveri del lavoratore
Art. 31 Provvedimenti disciplinari
Art. 32 Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 33 Trattamento di fine rapporto
Art. 34 Trattamento in caso di dimissioni
Art. 35 Previdenza
Art. 37 Certificato di lavoro
Art. 38 Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 39 Interpretazione delle norme contrattuali
Art. 40 Norme speciali
Art. 41 Trattamento di miglior favore
Art. 42 Decorrenza e durata
Allegato 1 Minimo contrattuale
Allegato 2 Accordo in materia di Part-time per il personale di terra - uffici e terminals delle società di navigazione che esercitano l’armamento privato al quale si applica la presente Sezione
Allegato 3 Norme transitorie e di attuazione in materia di aumenti periodici di anzianità concordate in data 22 ottobre 1981
Allegato 4 Dichiarazione a verbale
Allegato 5 Disciplina del contratto di apprendistato
Allegato 6
Allegato 7 Assicurazione integrativa sanitaria
Appendice


Verbale di accordo 16 dicembre 2020 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore privato dell’industria armatoriale

Il giorno 16 dicembre 2020, presso la sede della Confitarma, si sono incontrate la Confitarma […], l’Assarmatori […], l’Assorimorchiatori […], la Federimorchiatori […], e le Segreterie Generali e Nazionali delle Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil […], Fit-Cisl […], Uiltrasporti […].
In armonia con le intese interconfederali in materia e ferme restando titolarità e prerogative per ciascuna “Sezione" in capo alle Organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti, i contraenti hanno rinnovato la parte normativa ed economica del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore privato dell’industria armatoriale, con decorrenza 1° gennaio 2021 e scadenza 31 dicembre 2023. Il suddetto contratto - che assumerà la denominazione del contratto collettivo nazionale di lavoro unico dell'industria armatoriale - e le singole Sezioni si intenderanno tacitamente prorogati di anno in anno qualora non vengano disdettati da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso resteranno in vigore fino a quando non saranno sostituiti da successivi accordi dello stesso livello.
L’incremento retributivo complessivo è stato frazionato in tre tranches, la prima con decorrenza 1° gennaio 2022, la seconda con decorrenza 1° luglio 2022, la terza con decorrenza 1° luglio 2023 (cfr. Allegato 1 - tabelle retributive per il personale marittimo italiano/comunitario e Allegato 2 - tabelle retributive per il personale di terra).
In applicazione dei vigenti accordi interconfederali, le parti, inoltre, convengono che:
- il “trattamento economico minimo (TEM)” sarà costituito dal minimo contrattuale (basic wage)-,
- il “trattamento economico complessivo (TEC)” sarà costituito, per ogni Sezione del CCNL, dal “trattamento economico minimo (TEM)” e da tutti gli istituti economici espressamente previsti nelle singole Sezioni contrattuali (consolidated wage).
Tutti gli importi menzionati nel presente accordo e nei relativi allegati sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge.
Si riportano di seguito le parti normative delle Sezioni del CCNL, come rinnovate dai contraenti, che sono parte integrante del presente accordo di rinnovo:
- Sezione 1 per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l. e per i comandanti e direttori di macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c. (cfr. Allegato 3 - in formato elettronico).
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori)
- Sezione 2 per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari a bordo di navi da carico iscritte nel Registro Internazionale italiano, armate da imprese che operano in ambito
- internazionale: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori)
- Sezione 3 per i comandanti e i direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 tsl dell’armamento nazionale (cfr. Allegato 4 - in formato elettronico).
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma, Assarmatori).
- Sezione 4 per l'imbarco degli equipaggi sulle unità veloci di tipo HSC, DSC e sugli aliscafi per trasporto passeggeri (cfr. Allegato 5 - in formato elettronico), (rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).

Nota a verbale
Le parti, preso atto dei cambiamenti sistemici intervenuti nello specifico settore delle unità veloci e aliscafi, condividono la necessità di procedere a una differenziazione della struttura contrattuale in cui inquadrare le figure dei Comandanti e dei Direttori di Macchina rispetto a quella unica esistente al momento, che considera l’intero equipaggio delle unità veloci.
Data la complessità del tema in questione e l’importanza dell’obiettivo, le parti si impegnano ad avviare il confronto sulla materia entro tre mesi dalla firma del presente verbale, al fine di pervenire a un accordo che ridetermini per dette figure apicali una specifica e autonoma disciplina contrattuale riportandola come parte comunque inserita, anche se distinta, nella Sezione 4 del CCNL.
- Sezione 5 per i marittimi imbarcati su navi da crociera (cfr. Allegato 6 - in formato elettronico).
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 6 per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 t.s.l. (cfr. Allegato 7 - in formato , elettronico).
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 7 per l’imbarco dei marittimi di nazionalità italiana sulle navi da carico e passeggeri locate a scafo nudo ad armatore straniero ai sensi degli art. 28 e 29 della legge 234/89: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).
- Sezione 8 per l’imbarco dei marittimi su mezzi navali speciali con armatore italiano: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa, (rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 9 per l’imbarco dei marittimi italiani su mezzi navali speciali con armatore straniero e battenti bandiera estera: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa, (rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 10 per i comandanti e i direttori di macchina imbarcati sui mezzi navali speciali: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 11 per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma, Assorimorchiatori e Federimorchiatori).
- Sezione 12 per i marittimi imbarcati su unità da diporto destinate a scopi commerciali, anche non in via esclusiva: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 13 - Collective Bargaining Agreement for non-doms seafarers embarked on Italian International Register vessels or vessels under the bare-boat system (cfr. Allegato 8 in formato elettronico).
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).
- Sezione 14 per i medici di bordo imbarcati sulle navi per le quali è previsto in base alle norme di legge il loro obbligo all'imbarco: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).
- Sezione 15 per il personale di terra - uffici e terminals delle società di navigazione che esercitano l’armamento privato (cfr. Allegato 9 in formato elettronico), (rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).
Note a verbale
L’utilizzo della modalità lavorativa in Smart Working è quello disciplinato dalla specifica normativa vigente e implementato dalle apposite disposizioni di legge riferite all’emergenza COVID-19.
Le parti si impegnano a monitorare l’evoluzione della normativa sullo Smart Working, al fine di valutare, a valle, l’opportunità di eventuali interventi della contrattazione collettiva su tale materia.
Specificatamente all’emergenza sanitaria da COVID-19, si applica, per la tutela del periodo in quarantena con sorveglianza attiva dei lavoratori, quanto previsto all’art.26 del DL n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020 (cd. DL Cura Italia) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché le eventuali ulteriori disposizioni di legge che dovessero essere emanate sulla specifica materia.

Le OO.SS. subordinano la validità del presente accordo alla consultazione e validazione dei lavoratori. La riserva verrà sciolta entro il 31 dicembre 2020.
I contraenti individuano in Confitarma la Parte stipulante incaricata della trasmissione al CNEL del presente accordo di rinnovo e del testo coordinato del CCNL che sarà elaborato a seguito della stesura definitiva.

Allegato 3 Sezione per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiore a 151 t.s.l. e per i comandanti e direttori di macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l o 4.000 t.s.c.

L'anno ... addì ... del mese di... in Roma, la Confederazione Italiana Armatori, Assarmatori e le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate: Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (Filt-Cgil), Federazione Italiana Trasporti (Fit-Cisl), Unione Italiana Lavoratori Trasporti (Uiltrasporti), hanno stipulato la presente Sezione per rimbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tonnellate di stazza lorda e per i Comandanti e Direttori di Macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3,000 t.s.l, o 4.000 t.s.c..

Premessa
Le parti si danno reciprocamente atto che, quale espressa presupposto del presente accordo di rinnovo della Sezione, è stato tra esse voluto un vincolo di necessaria inscindibilità tra tutta le clausole della presente Sezione.
A tal fine le parti ribadiscono la natura vincolante della presente dichiarazione per tutto ciò che attiene anche all’applicazione della Sezione medesima,
Inoltre le parti stipulanti il presente contratto dichiarano che le clausole tutte dettate con la presente Sezione, così come le precedenti, sono state volute tenendo conto sia della legislazione nazionale, sia dei principi di ordine internazionale, Teli clausola concorrono a costituire un trattamento, nel suo complessa, volutamente di miglior favore per i lavoratori,
Pertanto le parti si danno reciprocamente atto che, ove per ipotesi si configurasse per alcuni istituti una divaricazione rispetto a disposizioni normative di diritto interno eia a principi di ordine internazionale, a ciò ha fatto riscontro una compensazione con l'acquisizione di maggiori benefici in altri aspetti della disciplina contrattuale liberamente sottoscritta.
Le parti convengono inoltre che nei risultati contrattuali complessivamente conseguiti si è tenuto conto della volontà delle OO.SS. di acquisire, in uno spirita di spiccata flessibilità, miglioramenti economici e normativi conformi alle esigenze e alla specificità del settore convenendo sul valore omnicomprensivo del costo contrattuale.
In considerazione di quanta precede, le parti si danno reciprocamente atto che eventuali pretese derivanti dalla interpretazione di deposizioni normative e/o di clausole o istituti che siano difformi dalla contrattazione collettiva del settore sono in contrasto con la loro volontà e con le finalità conseguito, fermo restando che nessuna legittimità o pretesa può derivare da clausole aziendali direttamente o indirettamente contrastanti con le clausole contenute nella presente Sezione.

Navi fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
Le aziende le cui navi hanno una stazza fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c., costituiranno presso l'Ufficio di Collocamento Gente di mare del porto di armamento il "Turno particolare" secondo le normative vigenti.
L'adozione del Regolamento sulla CRL verrà adottata in via facoltativa.
Ai marittimi imbarcati sulle navi che alla data della stipula della presente Sezione abbiano una stazza compresa tra le 151 e le 3,000 t.s.l., o che abbiano una stazza espressa in GT o che venissero ristazzate in GT, nonché per quelle che abbiano subito trasformazioni o modifiche tali da comportare la ristazzatura in GT (in virtù della legge 22 ottobre 1973, n. 958, art. 3) si applicheranno le norme contrattuali previste per (e navi fino a 3 000 t.s.l. o 4.000 t.s.c. sempre che la stazza convenzionale sia compresa tra i valori 151 e 4.000 t.s.c. (tonnellate di stazza convenzionale).
[…]

Capo I Tipi di contratto di arruolamento
Art. 1 Tipi di contratto di arruolamento

1 - Ferme restando le disposizioni contrattuali relative alla CRL e al Turno Particolare il contratto di arruolamento può essere stipulato;
a) per un dato viaggio o per più viaggi;
b) a tempo determinato;
c) a tempo indeterminato.
2 - Il datore di lavoro ha facoltà di trasbordare il lavoratore marittimo, in qualunque tempo o luogo su qualsiasi nave da lui gestita. Il trasbordo non modifica la durata del contratto di arruolamento.
3- I contratti di arruolamento da stipularsi avanti l‘Autorità Marittima ai sensi di legge saranno redatti in conformità ai modelli emessi dall'Autorità competente.

Capo II Composizione dell'equipaggio
Art. 6 Tabelle minime di sicurezza

1 - Le tabelle minime di sicurezza sono stabilite dall'Autorità Marittima, in conformità alle disposizioni vigenti.
2 - Il numero dei componenti dell'equipaggio è stabilito in base all'Allegato 1 della presente Sezione

Art. 7 Sottufficiali
1 - In conformità a quanto previsto dal DPR 231/2006, sono Sottufficiali i marittimi compresi nella seguente elencazione:
- in coperta: il nostromo, il carpentiere, il tankista e l’operaio trattorista, l’ottonaio;
- in macchina: il capo operaio meccanico o motorista, l'operaio meccanico, l'operaio motorista, l’elettricista ed il frigorista;
- in camera: il cuoco o il dispensiere (quando ve ne sia uno solo), il 1° cuoco (quando vi siano due o più cuochi), il cambusiere.
2 - Sono considerati Sottufficiali capi servizio: il nostromo, il capo operaio meccanico o il capo operaio motorista sulle motonavi, il 1° elettricista quando abbia almeno due elettricisti in sottordine.

Capo III Norme disciplinari
Art. 8 Rapporti gerarchici e norme disciplinari

1 - I rapporti gerarchici e disciplinari del personale marittimo sono regolati dalle leggi e regolamenti dello Stato vigenti per il settore della navigazione marittima, secondo la gerarchia delle fonti disciplinata dall'art. 1 C.d.N. e dalla presente Sezione.
2 - Il marittimo ha il dovere di mantenere una condotta disciplinata, di uniformarsi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni delle autorità nazionali e locali, di eseguire ogni legittimo ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
3 - I rapporti tra i marittimi devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione. Ogni marittimo ha il diritto di lavorare, addestrarsi e vivere in un ambiente privo di molestie e bullismo di carattere sessuale, razziale o di altra specie. L'armatore considererà tali condotte gravi infrazioni disciplinari da parte del marittimo.
4 - Quando la nave è in porto, il Comandante o chi lo rappresenti curerà che sia preventivamente indicato il personale comandato di servizio e che il restante personale libero dalla guardia oppure dal servizio sia autorizzato, salvo esigenze di sicurezza della nave, a scendere a terra.
5 - Nessuna persona dell’equipaggio potrà allontanarsi da bordo senza darne comunicazione al Comandante o a chi lo rappresenti ed averne ottenuto l'autorizzazione.

Art. 9 Contrabbandi, paccottiglie, clandestini, ecc.
1 - Tutti i lavoratori marittimi hanno il dovere di esercitare la più attenta sorveglianza affinché non si verifichino […], imbarco di persone o cose non autorizzate, favoreggiamento di clandestini. Gli Ufficiali tutti dovranno eseguire prima della partenza e durante il viaggio frequenti visite in ogni parte della nave per assicurarsi che non esistano a bordo clandestini o merci di contrabbando.
2 - L’Armatore ha il diritto di risolvere il contratto di arruolamento senza indennità di sorta e di essere risarcito dei danni tutti che gli derivassero in conseguenza di trasgressioni a disposizioni di leggi internazionali a/o nazionali, a particolarmente in conseguenza di contrabbando, trasporto di paccottiglie, imbarco o favoreggiamento di clandestini, poste in essere dai marittimi che risultassero responsabili sia della trasgressione, che della mancata vigilanza.

Art. 10 Infrazioni disciplinari e sanzioni
1 - I provvedimenti disciplinari adottabili nei confronti del marittimo potranno essere:
a) rimprovero scritto;
b) multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e considerando come retribuzione quella indicata al punto 1 dell'art. 55;
c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
d) sospensione dal turno particolare per un periodo massimo di due mesi;
e) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal turno particolare;
f) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dall'elenco del personale in C.R.L.
2 - Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono adottate prescindendo dall’ordine in cui sono elencate rapportandole alle gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l'accompagnano e al grado di colpa.
[…]
4 - Incorre nei provvedimenti di rimprovero scritto, il lavoratore marittimo che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) non rispetta le procedure in materia di stoccaggio, gestione e distribuzione di attrezzature, utensili, ecc,;
b) utilizza in modo improprio le attrezzature di bordo;
5 - Incorre nel provvedimento della multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) per disattenzione arreca danno non grave all’armatore;
b) per disattenzione procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiali dell'azienda;
6 - Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni della retribuzione oppure della sospensione dal turno particolare fino ad un massimo di due mesi, il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) esegue lavori non ordinatigli;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) qualora di sua competenza non rispetta le disposizioni in materia di movimentazione del carico.
7 - Incorre nella sanzione della risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal Turno Particolare o della risoluzione del rapporto di lavoro nautica e cancellazione dall'elenco del personale in C.R.L , il marittimo che adotti un comportamento così grave da far venir meno il vincolo fiduciario con l'Armatore e, in via esemplificativa e non esaustiva, nei seguenti casi:
a) adotta un comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi di lavoro o i passeggeri che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimprovera scritto;
b) pone in essere insubordinazione verso i superiori;
c) commette qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla sicurezza del mezzo navale e/o della navigazione;
d) commette atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda (ad esempio danneggiamento di impianti o materiali o falsificazione in atti pubblici o documenti aziendali);
e) è trovato in stato di manifesta ubriachezza o in stato di manifesta assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;
[…]
g) sia coinvolto in rissa o vie di fatto;
[…]
j) abbandona il mezzo navale senza autorizzazione del comandante o di chi lo rappresenti;
k) commette azioni da cui possa derivane pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle persone e dei beni;
l) fuma a bordo nei luoghi in cui non è consentito;
m) commette bullismo o molestie nei confronti di un collega.
8 - In caso di recidività di comportamenti per il primo dei quali sia stata adottata la sanzione del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione della sanzione di cui al comma 5.
9 - In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già adottate due sanzioni più gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione dei provvedimenti di risoluzione del contratto di imbarco, di non reiscrizione al turno particolare, di cancellazione dall'elenco della C.R.L.
10 - I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco potranno essere adottati dal Comandante oppure dall'Armatore o da un suo procuratore. Il Comandante potrà anche procedere allo sbarco immediato del marittimo nei casi di particolare gravità indicati nell'elenco di cui sopra. […]

Capo IV Orario di lavoro
Art. 13 Orario di lavoro

1 - L'orario normale di lavoro è stabilito in 8 (otto) ore giornaliere per tutti i lavoratori marittimi.
2 - Il servizio di guardie in coperta e macchina è normalmente suddiviso in tre turni di guardia alternando quattro (4) ore di lavoro e otto (8) ore franche.
3 - Per il personale giornaliero delle sezioni di coperta e macchina l’orario normale di lavoro (8 ore) è compreso tra le ore 06.00 e le ore 20.00. Per il personale di camera e cucina l'orario normale di lavoro (8 ore giornaliere) potrà essere ripartito in tre turni tra le ore 6.00 e le ore 24.00.
[…]
5 - In navigazione l'orario normale di servizio, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, è di 8 (otto) ore giornaliere per tutto il personale.
6 - Diverse articolazioni dell'organizzazione dell'orario normale di lavoro possono essere definite a livello aziendale.

Art. 14 Orario di riposo
1 - L'orarlo di riposo non deve essere inferiore alle 10 (dieci) ore nel periodo delle 24 (ventiquattro) ore e di 77 (settantasette) ore nel periodo di 7 (sette) giorni.
2 - Le suddette 10 ore di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di sei ore consecutive e l’intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 ore, salvo deroghe all’orario di lavoro, come previsto dalle norme vigenti.
3 - Il Comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi l'effettuazione delle ore di lavoro necessarie a garantire la sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico, oppure per portare soccorso ad altre nevi o persone in pericolo in mare, in tali occasioni il Comandante può sospendere gli orari normali di lavoro o di riposo ed esigere che un lavoratore marittimo effettui delle ore di lavoro ritenute necessarie fino al ritorno della normalità. Una volta raggiunta una situazione di normalità, il Comandante si assicurerà che il lavoratore marittimo impegnato in attività lavorative in un periodo previsto di riposo, possa beneficiare di un adeguato periodo di riposo

Art. 16 Orario di lavoro nei porti con turno di porto
1 - Fermo restando che la disciplina dell’organizzazione del lavoro a bordo è di competenza del Comandante, l'organizzazione dell'orario di lavoro nei porti con turno di porto sarà disciplinata dalla contrattazione integrativa aziendale, nel rispetto dei limiti legali sull'orario di lavoro e orario di riposo.

Art. 18 Trattamento nella giornata del sabato in porto e in navigazione
1 - Il sabato mantiene la natura di giorno feriale.
2 - Per il lavoro prestato nelle 8 ore dell'orario normale del sabato sarà riconosciuto al lavoratore marittimo il corrispondente riposo compensativo,
[…]

Capo V Lavori e servizi diversi
Art. 19 Lavori per la sicurezza della navigazione, ecc.

1 - Le persone dell’equipaggio saranno tenute a prestare la propria opera, senza diritto a compensi a titolo di lavoro straordinario, per la sicurezza della navigazione, del carico, delle provviste, per il salvataggio della nave e delle persone imbarcate.
2 - Saranno altresì tenute a prestare la propria opera per il recupero degli avanzi del naufragio o di altro sinistro occorso alla nave, ma in questo caso avranno diritto, in aggiunta al salario, ad uno speciale compenso che sarà determinato da apposito accordo.

Art. 20 Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
1 - I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati; le qualifiche di mozzo, giovanotto di coperta e di macchina, in quanto categorie iniziali e polivalenti con intercambiabilità di mansioni potranno essere utilizzate a seconda delle esigenze lavorative di bordo nelle varie sezioni.
2 - Il Comandante, nell'interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato ei loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza della spedizione, i marittimi possono essere adibiti dal Comandante a qualsiasi servizio.
[…]

Art. 21 Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
1 - Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati, nei modi e termini stabiliti dalla presente Sezione, con diritto al compenso per lavoro straordinario qualora detti lavori vengano eseguiti fuori dell'orario normale,

Art. 22 Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
1 - L'equipaggio dovrà mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia, senza per ciò aver diritto al pagamento del compenso per lavoro straordinario. La pitturazione di detti effettuata fuori orario normale dà diritto, invece, al compenso per lavoro straordinario.

Art. 23 - Servizio merci e provviste
1 - L'imbarco, lo sbarco e lo stivaggio delle merci, il maneggio del fardaggio durante le operazioni commerciali ed il rizzaggio dei colli pesanti e degli automezzi, saranno normalmente Fatti dai lavoratori di terra specializzati e comunque in conformità con le norme di legge vigenti che regolano tali operazioni,
2 - In mancanza di detti lavoratori le operazioni suddette dovranno essere eseguite dal personale di bordo. Detti lavori, se svolti oltre il normale orario di lavoro, daranno diritto al compensa per lavoro straordinario.
Per tali lavori inoltre è stabilita il compenso nella contrattazione integrativa aziendale.
3- Il personale di camera e cucina, deve tutte te provviste di pesa maneggevole anche se l’imbarco richieda l'uso di strumenti di sollevamento e curarne la sistemazione nelle cambuse o nei depositi frigoriferi.
4 - L’imbarco delle provviste, quando sia compiuto oltre l'orario di servizio, darà luogo al compenso per lavoro straordinario anche a favore del personale di camera e cucina che vi sia stato adibito.
5 - Con riferimento all'imbarco delle provviste non destinate all'equipaggio, la materia potrà essere disciplinata dalla contrattazione integrativa aziendale.

Art. 24 Sostituzione di ammalati e di infortunati - funzioni superiori
1 - Nel caso di malattia o infortunio di un marittimo durante la navigazione, il servizio dell'ammalato sarà svolto, entro i limiti dell'orario normale, dal rimanente personale, anche appartenente a diversa categoria, senza diritto a compensi extra.
[…]

Capo VI Paghe, compensi, indennità
Art. 28 Computo riposi compensativi

1 - Fermo restando quanto previsto all'art. 18, al marittimo saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo, quanti sono i giorni festivi trascorsi a bordo. […]

Art. 29 - Indennità di navigazione
Per le navi fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.

1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e di qualsivoglia disagio, è istituita una indennità di navigazione riferita ai singoli tipi di navigazione […]
2 - a) In aggiunta alla indennità di navigazione indicata al punto 1, ai marittimi Imbarcati su navi cisterna, quando queste trasportino materie infiammabili, saranno corrisposte le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione per ogni giorno di imbarco;
…omissis…
N.B.: Per le navi cisterna o non cisterna adibite al trasporto di materie dichiarate infiammabili che raggiungono almeno il 25% del tonnellaggio, le indennità sopra indicate verranno riconosciute nella misura del 28%.
3 - a) Nel caso di ininterrotta permanenza all'estero, con decorrenza dal 61° giorno d’imbarco, e a contare dal giorno della partenza della nave dall'ultimo porto nazionale, saranno corrisposte al marittimo in aggiunta all'indennità di navigazione indicata al punto 1, le seguenti quote giornaliera integrative della indennità di navigazione.
…omissis…
[…]
4 - a) Ai membri dell'equipaggio imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel tempo, vengono individuate attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike Operations Area. High Risk Area), verranno corrisposte, in aggiunta alla indennità di navigazione indicata al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione par ogni giorno o frazione di giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone o porti:
…omissis…
[…]
5 - a) Quando la nave approdi in un porto riconosciuto, con ordinanza del Ministero competente, colpito da malattia epidemica, verranno corrisposte a tutti i membri dell'equipaggio, in aggiunta all’indennità di navigazione indicata al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione:
…omissis…
[…]
d) Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, è dovuta ai membri dell'equipaggio la stessa indennità indicata alla lettera a) del presente punto 5 dal momento della partenza della nave dall'ultimo porto, ma con decorrenza da non oltre 15 giorni prima della constatazione della malattia, fino al giorno dell'ammissione della nave a libera pratica.
[…]
8 - A decorrere dal 1° gennaio 1993 l’Ufficiale di macchina che abbia la responsabilità degli apparati di macchina su un arco di 24 ore, avrà diritto, per la disponibilità alle chiamate, oltre le 8 ore del normale orario di lavoro ad una maggiorazione dell'indennità di navigazione giornaliera […]
[…]

Art. 30 Indennità di navigazione
Per le navi superiori a 3.000 t.s.l.

1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e di qualsivoglia disagio, è istituita una indennità di navigazione, per giorno di effettivo imbarco, nelle misure di seguito indicate:
…omissis…
2- a) In aggiunta alle quote di indennità di navigazione giornaliera indicate al punto 1, spetteranno ai marittimi imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel tempo, vengono Individuate attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike Operations Area, High Risk Area), le seguenti quote giornaliere integrative, per ogni giorno o frazione di giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone o porti:
…omissis…
3 - a) Ai marittimi imbarcati su navi cisterna adibite al trasporto di materie infiammabili saranno corrisposte, in aggiunta all'indennità di navigazione di cui al punto 1, le seguenti quote di indennità di navigazione giornaliera:
…omissis…
Nota 1) Le indennità sopra indicate verranno riconosciute anche nei casi in cui la nave sia adibita al trasporto di esplosivi il cui peso netto raggiunga almeno una tonnellata.
Nota 2) Per le navi cisterna e non cisterna adibite al trasporto di materie dichiarate infiammabili che raggiungano almeno il 25% del tonnellaggio le indennità sopra indicate verranno riconosciute nella misura del 75%.
[…]
4 - a) Nel caso di ininterrotta permanenza all’estero, con decorrenza dal 61° giorno d'imbarco, e a contare dal giorno della partenza della nave dall'ultimo porto nazionale, saranno corrisposte al marittimo in aggiunta all'indennità di navigazione indicata al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione.
…omissis…
[…]
5 - a) Quando la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con Ordinanza del Ministero competente verranno corrisposte a tutto l’equipaggio, per il periodo che decorre dall'arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non oltre i quindici giorni dalla partenza dal porto infetto, le seguenti quote giornaliere integrative dell’indennità di navigazione che si aggiungono a quelle previste al punto 1:
…omissis…
[…]
d) Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, è dovuta all’equipaggio la stessa indennità sopra prevista al momento della partenza della nave dall'ultimo porto, ma In ogni caso con decorrenza da non oltre quindici giorni prima della constatazione della malattia fino al giorno dell'ammissione della nave a libera pratica,
[…]
Navi con certificazione IAQ1
10- L'Ufficiale di macchine che abbia la responsabilità degli apparati di macchina su un arco di 24 ore, avrà diritto per la disponibilità alle chiamate, oltre le 8 ore del normale orario di lavoro, ad una maggiorazione dell’indennità di navigazione giornaliera […]

Art. 35 Compensi per lavoro straordinario
1 - Ogni lavoro eseguito dai componenti dell'equipaggio oltre l'orario normale di lavoro è considerato lavoro straordinario.
2 - Le ore di lavoro straordinario massime dovranno essere compatibili con le ore minime di riposo previste dalle disposizioni di legge.
3 - Non è considerato lavoro straordinario qualunque lavoro per la sicurezza della nave e del carico.
[…]

Capo VII Alloggio e vitto
Art. 37 Alloggio e vitto

1 - Al marittimo sono garantiti alloggi e aree equipaggio sicure ed in condizioni dignitose, così come previsto dagli standard nazionali ed internazionali ILO, con particolare attenzione alla metratura della cabina, alla ventilazione ed al condizionamento, alla soglia di rumorosità, vibrazione, illuminazione ed ai presidi sanitari. In caso di assenza di alloggi a bordo, la contrattazione di secondo livello disciplinerà l'individuazione di adeguate soluzioni alternative
2 - Le forniture di vitto e acqua potabile devono essere in linea con gli standard nazionali, internazionali ILO per quanto riguarda quantità, valore nutrizionale, qualità e varietà e terranno in considerazione la durata e la natura del viaggio nonché il numero di marittimi presenti a bordo.
3 - Per la somministrazione del vitto si terrà conto delle abitudini alimentari dei marittimi con particolare riferimento al credo religioso.
4 - Due marittimi franchi dal servizio appartenenti alle sezioni coperta, macchina e camera con esclusione dei Sottufficiali capiservizio e che accettino l'incarico, assisteranno, a turno settimanale, secondo l'ordine di iscrizione nel ruolino di equipaggio, senza diritto a compensi, al prelevamento, confezionamento e distribuzione dei viveri per l'equipaggio e segnaleranno al Comando di bordo le eventuali manchevolezze.

Capo VIII Giorni festivi - Ferie - Congedi - Maternità
Art. 41 Giorni festivi trascorsi a bordo

[…]
2 - Ai marittimi saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo quanti saranno i giorni di domenica e i giorni di festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi a bordo.
[…]
6 - Nel caso che durante ii corso del contratto di arruolamento per esigenze di servizio non sia stato possibile godere dei riposi compensativi, l'Armatore indennizzerà il marittimo mediante il pagamento di tante giornate o pro-rata secondo quanto previsto all'art. 28.
[…]

Art. 43 Maternità
1 - Net caso in cui una lavoratrice marittima è in gravidanza durante il periodo di imbarco:
a) la lavoratrice deve avvisare il comandante appena la gravidanza è accertata;
b) l'armatore provvederà allo sbarco e all'eventuale rimpatrio della lavoratrice marittima appena ragionevolmente possibile, e comunque entro la 26ª settimana di gravidanza
c) alla lavoratrice marittima spetterà l'indennità riconosciuta dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 44 Congedi parentali
1 - Il lavoratore marittimo ha diritto di usufruire dei congedi e permessi parentali previsti dalla normativa nazionale vigente.

Capo IX Previdenze
Art. 49 Assicurazione malattie e infortuni

1 - Tutti i componenti dell'equipaggio sono assicurati contro gli infortuni e le malattie ai sensi di legge,
[…]
3 - La malattia insorta durante l’imbarco non darà luogo allo sbarco, sempre che il lavoratore marittimo sia in grado di riprendere servizio entro 3 giorni dall'insorgere della malattia
[…]

Capo X Risoluzione del contratto di arruolamento
Art. 53 bis Effetti sul contratto di arruolamento in caso di atti di pirateria e rapina armata contro le navi

Quando un marittimo è tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito ad atti di pirateria o rapina armata contro le navi, il contratto di arruolamento, ferme restando la natura giuridica, la tipologia e la durata dello stesso che permangono a ogni altro effetto, continua ad avere effetto indipendentemente dal fatto che il suo termine sia scaduto o una delle due parti ne notifichi la sospensione o la risoluzione Ai fini del presente articolo, i termini “pirateria" e “rapina armata contro le navi" sono definiti dallo Standard A2.1 della Maritime Labour Convention, 2006 (come emendata)
Commento: inserimento necessario per rendere il contratto conforme agli Emendamenti 2018 alla MLC, 2006.

Capo XI Regolamento di bordo
Art. 56 Regolamento di bordo

A) Servizio di coperta.
1 - Fermo restando quanto disposto dagli artt. 21 e 22 il personale dovrà eseguire il lavoro di lavaggio della pittura, raschiatura, picchettaggio, smacchiatura e pitturazione della nave in condizioni di sicurezza.
2 - La pulizia dei gabinetti per gli Ufficiali, Sottufficiali e Comuni delle sezioni coperta e macchina sarà eseguita dai giovanotti e dai mozzi.
B) Servizio di macchina.
3 - Gli operai meccanici saranno adibiti a tutti i lavori di ordinaria manutenzione e riparazione delle caldaie, calderine, macchine principali ed ausiliarie e relative tubolature ed accessori e a quegli altri che venissero loro ordinati.
4 - Durante la navigazione, occorrendo eseguire la pulizia interna delle calderine, questa sarà eseguita dal personale di macchina col diritto al compenso per lavoro straordinario se effettuato fuori dell'orario di servizio.
Per detti lavori è altresì stabilito il compenso di cui all’allegato n. 4 salvo il diverso trattamento previsto dalla contrattazione integrativa aziendale.
C) Lavori,
a) Lavori da non effettuarsi.

5 - All'interno dei seguenti locali non possono essere effettuati, salvo quanto disposto dall'art. 19, i lavori di pulizia, di picchettaggio e pitturazione: gavoni, pozzi catene, doppi fondi salvo la manutenzione delle tubolature e degli accessi, depositi di olio combustibile e olio lubrificante, intercapedini di macchina, salvo la manutenzione delle tubolature e degli accessi, fuori borda in navigazione, serbatoi aria di avviamento.
6 - Inoltre non possono essere effettuati lavori di picchettaggio e pittura all'interno di casse alte, deep-tanks e sentine.
7 - Saranno consentiti interventi del personale in detti locali per le necessità operative della nave.
8 - Eventuali deroghe per particolari tipi di nave potranno essere concordate nella contrattazione
Integrativa, tenuto conto di quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi.
b) Lavori di particolare disagio.
9- Per l’effettuazione dei sottoelencati lavori è riconosciuto il compenso di cui all’allegato n. 4 salvo il diritto al compenso per lavoro straordinario per le prestazioni effettuate oltre il normale orario di lavoro o di guardia.
In coperta.
a) cementazione previa pulizia con rimozione di sedimenti all'interno dei gavoni, dei doppi fondi e delle casse adibite ad acqua potabile;
b) pulizia dei deep-tanks e delle casse alte;
c) pulizia delle sentine stiva e delle sentine macchina degassificate.
I compensi per i lavori sopra elencati eventualmente già previsti nella contrattazione integrativa aziendale, sono aboliti salvo quelli con trattamento di miglior favore.
10 - I compensi per l'effettuazione dei sottoelencati lavori:
d) costruzione e demolizione di paratie divisionali (feeders bins);
e) aperture e chiusura delle boccaporte tradizionali; sono quelli previsti dalla contrattazione integrativa aziendale.
In macchina.
11 - I sottoelencati lavori di macchina saranno retribuiti con un compenso da determinarsi, per ogni singolo lavoro, nella contrattazione integrativa aziendale.
(motonavi);
1) smontaggio e rimontaggio per sostituzione testata cilindro motore principale;
2) smontaggio e rimontaggio stantuffi motore principale per sostituzione o manutenzione totale;
3) smontaggio e rimontaggio camicie per cilindro motore principale per sostituzione o manutenzione;
4) smontaggio e rimontaggio cuscinetto testa di biella per aggiustaggio e/o sostituzione del motore principale;
5) smontaggio e rimontaggio coppia cuscinetti piede di biella e aggiustaggio e/o sostituzione del motore principale;
6) smontaggio e rimontaggio per manutenzione o sostituzione di una turbosoffiante del motore principale, esclusa la pulizia dei filtri;
Nota a verbale
7) revisione completa in una soluzione di un gruppo elettrogeno, esclusa la manutenzione parziale;
8) smontaggio e revisione completa e lavaggio di un generatone elettrico e di un motore elettrica di potenza superiore a Kw. 40, escluse la manutenzione parziale;
9) smontaggio, manutenzione e rimontaggio valvole di scarico di un cilindro del motore principale;
10) smontaggio, manutenzione e rimontaggio gruppo valvole lavaggio di una pompa d'aria del motore principale;
11) riparazione muratura refrattaria al metro quadro;
12) imbarco, sistemazione e travaso fusti olio lubrificante.
Nota a verbale
Considerata l'evoluzione tecnologica del naviglio, sarà costituito un Comitato tecnico paritetico per l'aggiornamento del Regolamento di bordo per il personale di coperta e di macchina, valorizzando fra l'altro la contrattazione di II livello al fine di tener conto delle specificità legate alle diverse tipologie di navi e servizi svolti

Capo XII Regolamento dei turni particolari
Premessa
In considerazione della specialità del lavoro a bordo delle navi, i lavoratori marittimi nell'arco dell’anno devono necessariamente alternare periodi di imbarco con periodi di riposo a terra per il necessario recupero delle energie psicofisiche
L'organico complessivo di una impresa armatoriale è, pertanto, costituito dai marittimi imbarcati più una riserva per garantire l'avvicendamento.
I lavoratori marittimi in regime di Continuità di Rapporto di Lavoro compongono la consistenza organica del personale navigante dell'impresa armatoriale, insieme ai lavoratori marittimi iscritti al Turno Particolare.

Art. 64 Periodo di riposo per i marittimi iscritti al Fondo
1 - Il periodo di riposo per il personale iscritto al Fondo corrisponde ad un numero di giorni solari pari al 38% dei giorni di imbarco effettuati. Per le navi adibite a traffico costiero nazionale il periodo sarà del 33%.
[…]
3 - Comunque, in caso di anticipato imbarco rispetto al compimento del periodo di riposo, il marittimo avrà diritto al differimento del rimanente periodo di riposo non usufruito in aggiunta e quello maturato al momento dello sbarco successivo,
[…]

Capo XIV Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro (Navi superiori a 3.000 t.s.l.)
Art. 69 Applicabilità e criteri di ammissione alla C.R.L.

A) - Le aziende che applicano il regime di continuità dal rapporto di lavoro dovranno avere un numero di marittimi in C.R.L. corrispondente alle percentuali sotto indicate, da calcolarsi sulle tabelle minime di sicurezza di ogni singola nave in esercizio, categoria per categoria:
Primi Ufficiali 100%
Secondi Ufficiali 80%
Terzi Ufficiali 60%
Sott ufficiali 80%
Comuni 50%
Categorie iniziali 10%
Il numero complessivo dei marittimi presenti in C.R.L, e T.P. dovrà essere non superiore al 143% del personale presente nelle tabelle minime di sicurezza, per i traghetti si farà riferimento alla media annuale del personale marittimo imbarcato sulla nave. Eventuali ulteriori fabbisogni potranno essere prelevati dal Turno Generale.
La contrattazione di secondo livello potrà determinare una maggiore consistenza di personale in base alle organizzazioni del lavoro prevista per il servizio a cui vengono adibito le navi.
Qualora applicando le percentuali di cui sopra per ogni singola categoria si ottenessero frazioni di unità queste verranno arrotondate all'unità superiore qualora la frazione superi lo 0,5.
[…]
D) - Le aziende che raggiungessero o si trovassero ad avere un numero di marittimi in C.R.L. pari o superiore alle percentuali indicate al punto A del presente articolo, potranno bloccare il turn-over dei marittimi in C.R.L fino a concorrenza delle percentuali sopra indicate.

Art. 71 Periodo d'imbarco
1 - Il periodo massimo d'imbarco è così regolamentato:
a) 4 mesi prorogabili di 60 giorni d'intesa con il lavoratore marittimo, da parte dell’Armatore, per tutte le navi;
b) 4 mesi prorogabili di 30 giorni d'intesa con il lavoratore marittimo, da parte dell'Armatore, per le navi adibite a traffici mediterranei, le navi cisterna, le navi full-containers;
c) 4 mesi per le navi traghetto.
La durata del periodo d’imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
2 - Da parte dell'Armatore potranno essere richiesti adeguamenti al periodo di imbarco previsto traila normativa generale a particolari situazioni riguardanti ogni tipo di nave. Qualora il marittimo imbarcato debba iniziare l'ultimo viaggio del suo periodo di imbarco potrà essere sbarcato entro i 20 giorni precedenti la scadenza del periodo d’imbarco.
3 - Il marittimo, dopo aver completato il prescritto periodo d’imbarco sbarcherà per «rotazione sociale», salvo le diverse motivazioni di cui ai casi previsti dagli articoli 73 e 74.
4 - L'anzianità continuerà a decorrere anche nel periodo in cui il marittimo è a terra in attesa d'imbarco e negli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 72 Periodo di riposo
1 - Dopo aver completata il periodo di imbarco il marittimo avrà diritto ad un periodo di riposo a terra corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati e non fruiti durante l'imbarco per domeniche, festività, ferie, sabati, salve quanto previsto dai successivi punti 2 e 3.
2 - Detto riposo sarà usufruito per altrettanti giorni di calendario, con esclusione delle domeniche ed eventuali festività infrasettimanali cadenti nel periodoq di fruizione.
[…]

Capo XVI Disposizioni finali e transitorie
Art. 87 Contrattazione aziendale o di secondo livello

1 - Ai sensi di quanto previsto dagli Accordi interconfederali del 28 giugno 2011, ratificato il 21 settembre 2011, dal protocollo d'intesa 31 maggio 2013 e dal T.U. sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, con la contestuale sottoscrizione dell’impegno a far sì che le rispettive Organizzazioni, a tutti i livelli vi si attengano, la contrattazione aziendale o di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte dal contratto collettivo nazionale di categoria o dalla legge.
2 - La contrattazione aziendale e di secondo livello, che ha durata triennale, non potrà pertanto modificare quanto stabilito dalla presente Sezione, salvo nei casi espressamente demandati. Conseguentemente le Parti stipulanti la presente Sezione, con riguardo alla contrattazione aziendale o di secondo livello, prevedono che le materie ad esse delegate sono quelle indicate nell'elencazione in lettere di cui ai successivi punti.
[…]
b) tutela della salute dei lavoratori marittimi e attività di formazione e prevenzione in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.
[…]
5 - Sulla base di accordi aziendali o territoriali, al fine di gestire gravi situazioni di crisi economiche, con l'obiettivo di salvaguardare l’occupazione, si possono determinare intese per individuare strumenti modificativi delle regolamentazioni disciplinate dalla presente Sezione sulle prestazioni lavorative, sugli orari di lavoro e sull'organizzazione del lavoro, aventi caratteristiche di temporaneità e di sperimentazione,
[…]
Dichiarazione a verbale
Anche con riferimento alla disciplina prevista dallo Statuto della Confederazione Italiana Armatori ed agli obblighi associativi che da tale disciplina discendono per le imprese aderenti, la Confederazione Italiana Armatori nel ribadire ad ogni effetto che le materie della contrattazione integrativa aziendale sono quelle fissate nel presente articolo dichiarano che eventuali pattuizioni aziendali che stabiliscano, rispetto ai precedenti contenuti, impegni che esorbitino dalle materie e/o dai limiti desumibili dal presente articolo non possono essere addotte anche dai prestatori di lavoro che risultino destinatari della presente Sezione, come titolo valido per attribuzioni di diritti e/o obblighi.

Allegato 1 Numero componenti l’equipaggio
Si conviene di costituire un Comitato tecnico paritetica al quale è affidato il compito di esaminare e aggiornare le tabelle di cui all’Allegato 1 della presente Sezione, lenendo conto dell’evoluzione della tecnologia e delle figure professionali operanti a bordo delle navi,
[…]
….omissis…

Allegato 10 Protocollo su ambiente di lavoro
Le parti riconoscono la necessità di un comune impegno ad affrontare i problemi della salute e della prevenzione dai rischi connessi alla specifica condizione di lavoro dei marittimi.
A questo fine le parti concordano che la normativa contrattuale qui definita sia accompagnata da una legislazione di sostegno, sulla base di alcune esperienze già maturale.
In particolare per quanto riguarda le soluzioni nell’ambito della prevenzione dei rischi derivanti da agenti nocivi strutturalmente presenti nelle navi, tra cui ad esempio l'amianto, le parti concordano che tale legislazione di sostegno debba intervenire nelle fasi di costruzione, trasformazione e riclassifica attraverso opportune forme di incentivazione.
In considerazione, inoltre, della peculiarità del lavoro nautico le parti convengono sulla necessità di istituire appositi strumenti di tutela della salute dei lavoratori.
Tale attività dovrà esercitarsi a partire dall'art. 9 della Legge 300/70 e svolgersi a livello decentrato con la partecipazione delle strutture sindacali territoriali.
Le Aziende si impegnano ad adottare sulle proprie navi le misure di prevenzione in rapporto a determinati fattori di rischio, attuando le procedure definite dall'art. 9 della Legge 300 già citata.
Per i fattori di rischio già individuati nell’ambito del settore, si propongono quali priorità, nel corso della presente vigenza contrattuale:
Rumore: cabine insonorizzate, misure di bonifica cuffie.
Amianto: trattamento secondo procedimenti che evitino la dispersione di fibre, eliminazione di detto materiale su navi di nuova costruzione od acquistate di seconda mano, o come materiale di riparazione, misure di adeguata prevenzione durante l'attività di manutenzione e scoibentazione della nave.
Esposizione a fumi, gas di scarico, nebbie di olii minerali: misure di bonifica nella sala macchine od in garages secondo le indicazioni degli enti preposti,
Prevenzione degli infortuni a bordo; secondo le misure previste dal D.P.R 547/55 per tutte quelle attività lavorative non direttamente connesse con la navigazione (esempio lavori di manutenzione).
Nell'ambito della valutazione del rischio, da parte del datore di lavoro, e della predisposizione dei piani di prevenzione previsti dalla normativa italiana ed europea, dovranno essere definiti gli opportuni processi di formazione dei lavoratori ed in particolare dei delegati sindacali.
Tale formazione, che potrà avvalersi della prevista legislazione di sostegno, dovrà in particolare mirare a:
1) una corretta informazione sur rischi specifici connessi alle singole mansioni;
2) all'uso degli opportuni mezzi di protezione individuate ed alla loro manutenzione;
3) alla gestione della propria mansione con le necessarie garanzie di sicurezza per la navigazione (formazione professionalizzante).
Le parti, alla ripresa delle trattative, prevista nel mese di settembre, individueranno i soggetti pubblici referenti per l'attività di studio e controllo dei fattori di rischio ambientale.

Allegato 11 Salute e sicurezza dei lavoratori a bordo
Dichiarazione a verbale: le parti convengono di costituirà, nel periodo di vigenza contrattuale, uno specifico tavolo tecnico per l'aggiornamento dal presente Allegato
Verbale di accordo 27 gennaio 2000


Allegato 13 Protocollo di intesa fra Confitarma e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Gli scenari inediti dell’economia mondiale che sono di fronte, inducono forti sollecitazioni nell'attuale assetto dei traffici marittimi ed una nuova competizione si profila tra i diversi armamenti a livello internazionale.
La liberalizzazione del cabotaggio che dovrà accompagnare il processo di integrazione europea è, inoltre, una sfida ancor più ravvicinata per l’armamento nazionale.
Questi cimenti porranno all’insieme dell'armamento la revisione delle politiche di sviluppo e degli assetti gestionali conseguenti.
L'impresa ed il lavoro si troveranno di fronte a grandi responsabilità ed a sfide impegnative.
Lo scopo del presente Protocollo è quello di definire procedure per affrontare le problematiche che l'impresa armatoriale avrà di fronte sulla base di un sistema di informazione tra sindacato ed organizzazioni armatoriali nella formulazione e realizzazione delle linee di tendenza dell’armamento nell'ambito della politica generale dei trasporti e degli orientamenti CEE in materia. Vanno, infine, affrontate, procedure e garanzie in ordine alle politiche del lavoro, alle procedure ed alle sedi negoziali per regolare il conflitto.
Consultazione a livellonazionale.
Viene istituita un Comitato con funzione consultiva a livello nazionale con sei membri nominati da Confitarma e sei membri nominati da Filt, Fit e Uiltrasporti,
Il Comitato si riunirà, almeno due volte l'anno o su richiesta di una delle parti, par l'informazione e la consultazione preventiva:
- sugli indirizzi di politica marinara a livello nazionale e/o internazionale:
- sugli indirizzi di politica marinara derivanti dagli orientamenti di sviluppo previsti dalla Confitarma;
- sui progetti di sviluppo dei singoli settori;
- sui programmi di ristrutturazione;
- sui programmi ed interventi sulle condizioni ambientali di sicurezza sul lavoro e della navigazione.
Comitati consultivi territoriali.
Laddove sono presenti entrambe le rappresentanze datoriali e sindacali saranno istituiti comitati consultivi territoriali le cui materie ed i criteri di nomina dei rappresentanti dovranno essere analoghi a quello costituito a livello nazionale
Regole per il conflitto.
Le parti ribadiscono la validità del protocollo contenente il codice di autoregolamentazione, corredato dal codice per le Aziende, dalle norme pattizie e dalle clausole impegnative assunte dal Governo, tramite l’allora Ministro dei Trasporti (Protocollo Signorile) che allegano al presente accordo.
Le parti convengono inoltre di dare attuazione a quanto previsto dalla legge 146/90

Allegato 4 Sezione per l’imbarco dei comandanti e direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 tsl dell’armamento nazionale

L’anno ... addì ... del mese di. .. in Roma la Confederazione Italiana Armatori, Assarmatori e le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate: Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (Filt-Cgil), Federazione Italiana Trasporti (Fit-Cisl), Unione Italiana Lavoratori Trasporti (Uiltrasporti), l'Unione Sindacale Nazionale Capitani di Lungo Corso al Comando (Usclac), l'Unione Nazionale Capitani Direttori di Macchina (Uncdim), hanno stipulato la presente Sezione per i comandanti e direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggieri/merci superiori a 3.000 tsl dell’armamento nazionale.

Definizioni
A) Il termine "Armatore” usato nel testo della presente Sezione oltre ad avere il suo proprio significato, è indicativo e sostitutivo dei termini: Società di navigazione - Compagnia di navigazione ed in generale qualsiasi impresa che gestisce navi ed assume gli equipaggi.
B) Il termine “Comandante”, usato nel testo della presente Sezione, definisce e qualifica, ai sensi del Codice della Navigazione e delle leggi speciali in materia, il capo della comunità viaggiante, il capo della spedizione e capo responsabile della polizia di bordo.
C) Il termine “Direttore di macchina” usato nel testo della presente Sezione, definisce e qualifica, ai sensi del Codice della Navigazione e delle leggi speciali in materia, colui che assume la direzione della sezione macchina della nave.

Parte prima Istituzione del rapporto
Art. 5 Orario di lavoro

1 - Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di orario minimo di riposo e in conformità con la Maritime Labour Convention 2006, il Comandante o Direttore di Macchina non è soggetto ad uno specifico orario di lavoro e pertanto allo stesso non spetta il compenso per lavoro straordinario e il disagio derivante da una eventuale prolungata prestazione è comunque già compensato dal trattamento economico globale complessivo stabilito nel presente CCNL. Il Comandante o Direttore di macchina sarà escluso dal servizio di guardia quando siano imbarcati tre ufficiali.
2 - Qualora per cause di forza maggiore mancasse uno degli ufficiali abilitato alla guardia prescritti dalla tabella minima di sicurezza e conseguentemente il Comandante o il Direttore di Macchina dovesse disimpegnare in sua sostituzione il servizio di guardia in navigazione secondo le risultanze del giornale nautico, avrà diritto oltre al proprio normale trattamento economico, al minimo contrattuale dell'ufficiale mancante maggiorato del 7% (sette percento).

Art. 6 Incarico temporaneo a terra/comandata
[…]
Se per esigenze di servizio il Comandante o Direttore di Macchina dovesse prestare la propria opera nelle giornate di sabato, domenica o festivi, maturerà per ogni giorno in detta posizione una giornata di riposo compensativo.
[…]

Parte seconda Risoluzione del contratto di arruolamento
Art. 10 bis Effetti sul contratto di arruolamento in caso di atti di pirateria e rapina armata contro le navi

Quando un Comandante o un Direttore di macchina è tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito ad atti di pirateria o rapina armata contro le navi, il contratto di arruolamento, ferme restando la natura giuridica, la tipologia e la durata dello stesso che permangono a ogni altro effetto, continua ad avere effetto indipendentemente dal fatto che il suo termine sia scaduto o una delle due parti ne notifichi la sospensione o la risoluzione. Ai fini del presente articolo, i termini “pirateria" e “rapina armata contro le navi" sono definiti dallo Standard A2.1 della Maritime Labour Convention, 2006 (come emendata).
Commento: inserimento necessario per rendere il contratto conforme agli Emendamenti 2018 alla MLC, 2006.

Parte terza Regolamento della continuità del rapporto di lavoro
Art. 21 Periodo di imbarco in C.R.L.

1 - Il periodo contrattuale di imbarco per il Comandante o Direttore di Macchina in C.R.L. può avere una durata fino a mesi 4 che d'intesa con il marittimo, per esigenze aziendali, è prorogabile fino a giorni 30 e riducibile fino a giorni 30.
2 - La durata, dell’imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
3 - Il Comandante o Direttore di Macchina che ha completato il periodo contrattuale di imbarco sbarcherà per “rotazione sociale" onde poter fruire del periodo di riposo garantito di cui al successivo art. 22.

Art. 22 Periodo di riposo in C.R.L.
1 - Il Comandante o Direttore di Macchina in C.R.L. avrà diritto ad un periodo di riposo dalla data dello sbarco, escluso il tempo impiegato per il rimpatrio, corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati e non fruiti durante l'imbarco per domeniche, festività, ferie, sabati salvo quanto previsto dai successivi commi 2) e 3).
2 - Detto riposo sarà usufruito per altrettanti giorni di calendario, con esclusione delle domeniche ed eventuali festività infrasettimanali cadenti nel periodo stesso.
[…]

Parte quarta Regolamento del turno particolare
Art. 35 Periodo di imbarco

1 - Il periodo contrattuale di imbarco può avere una durata fino a 4 (quattro) mesi, che, d’intesa con il marittimo, per esigenze aziendali, è prorogabile o riducibile fino a giorni 30.
2 - La durata del periodo di imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
[…]
4 - Ai marittimi iscritti al Turno Particolare è assicurato un periodo di riposo a terra pari almeno al 33% del periodo d’imbarco.
[…]

Parte quinta Norme disciplinari, collegio di conciliazione e reclami
Art. 38 Condotta del Comandante e del Direttore di Macchina.

1- Il Comandante ed il Direttore di Macchina hanno il dovere di mantenere condotta disciplinata, di uniformarsi alle prescrizioni delle Autorità Nazionali di quelle Consolari e Locali nei porti all'estero, e in acque Internazionali seguire le disposizioni relative. Sono tenuti ad eseguire ogni legittimo ordine delle Autorità, in particolare per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
2 - I rapporti con gli Ufficiali e gli1 altri membri dell’equipaggio, conformemente alle norme del Codice della Navigazione, devono essere improntati a spirito di collaborazione nel rispetto delle gerarchie. Ogni marittimo ha il diritto di lavorare, addestrarsi e vivere in un ambiente privo di molestie e bullismo' di carattere sessuale, razziale o di altra specie. L'armatore considererà tali condotte gravi infrazioni disciplinari da parte del marittimo
3 - Il Comandante e ili Direttore di Macchina devono esercitare il potere a loro derivante dalle norme di legge in modo tale che sulle loro unità vengano messe in atto disposizioni per evitare casi di […], imbarco o favoreggiamento di clandestini. Il Comandante disporrà affinché siano effettuate prima della partenza e durante il viaggio frequenti visite in ogni parte della nave per assicurarsi che non esistano a bordo clandestini o merci di contrabbando.
4 - […] Sono tenuti ad osservare quanto previsto dal codice etico ai sensi della D.lgs. 231/2001. Devono indossare con cura gli abiti di lavoro o le divise aziendali con diligenza nel rispetto delle disposizioni aziendali e usare tutti i mezzi di protezione che l'azienda mette a disposizione […] Devono mantenere un comportamento civile ed educato nei confronti degli altri componenti l’equipaggio, dei passeggeri e, in generale dei terzi presenti.

Art. 39 Infrazioni disciplinari e sanzioni
[…]
4 - L'armatore, valutate le giustificazioni del lavoratore, se pervenute, e, comunque, dopo dieci giorni dall’avvenuto ricevimento della lettera di contestazione, potrà adottare una delle seguenti sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravità dei fatti contestati:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino a 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni;
e) sospensione dal turno particolare per un periodo massimo di 2 mesi;
f) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal turno particolare;
g) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dall'elenco del personale in CRL.
a) Rimprovero verbale.
Nel caso di infrazione di lieve entità il Comandante o Direttore di macchina potrà essere diffidato verbalmente e tale diffida ha rilevanza di richiamo verbale.
b) Rimprovero scritto.
Il rimprovero scritto si adotta per infrazioni di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi.
La recidiva infrazione per cui è previsto il provvedimento di rimprovero scritto, non prescritto, dà la facoltà all'Armatore di comminare provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a 10 giorni.
c) Multa.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, vi si incorre per le seguenti infrazioni:
1. Inadeguata gestione delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Azienda quando non ricadono nei casi previsti dalle successive lettere d) ed e).
2. Abusi di qualsiasi genere e mancanza di diligenza nei propri compiti, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano arrecato danno a persone o cose.
[…]
La recidiva in infrazioni per cui è previsto il provvedimento di multa, non prescritto, dà facoltà all’Azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di cui alla lettera successiva.
d) ed e) Sospensione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, vi si incorre per le seguenti infrazioni:
1. Inadeguata gestione delle misure di prevenzione infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Azienda quando la mancanza cagioni danni lievi alle cose e nessun danno alle persone.
2. Rifiuto di sottoporsi alle visite mediche previste, di partecipare a corsi di aggiornamento/formazione, di presenziare agli incontri periodici che l'azienda stabilisce in applicazione di norme e regolamenti.
4. Richiedere a bordo l'esecuzione di lavori per proprio conto senza l'utilizzo di materiale dell’Azienda.
5. Rivolgere a terzi frasi offensive, salvo che per natura, modalità e circostanze non costituisca più grave mancanza ai sensi dei paragrafi successivi.
6. Omissione o trascuratezza nell'applicazione di procedure, regolamenti, disposizioni aziendali o contrattuali che possa determinare pregiudizio all'operatività, alla disciplina, alla morale, all'igiene, all'integrità e alla sicurezza di persone e/o della nave.
Resta inteso che, in caso di sospensione, verrà attuata la procedura amministrativa di sbarco del Comandante o Direttore di macchina.
La recidiva in infrazioni per cui è previsto il provvedimento di sospensione, non prescritto, dà facoltà all’Azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di cui alla lettera successiva.
f) e g) Risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dalla CRL o dal TP
Vi si incorre in genere per tutte quelle infrazioni in cui la gravità del fatto non consente l’ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per:
1. Inosservanza al prescritto divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti.
[…]
3 Alterchi con vie di fatto ingiurie, disordini, risse o violenze, durante l'imbarco, sia al di fuori che all’interno della nave
[…]
5. Richiesta di esecuzione di lavori per conto proprio o di terzi con utilizzo di materiale aziendale.
6. Abuso di potere verso propri subordinati.
[…]
8. È trovato in stato di manifesta ubriachezza o in stato di manifesta assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope.
[…]
10. Molestie o bullismo sessuali o atti di violenza fisica o morale nei confronti di subordinati o terzi (clienti, fornitori, consulenti, passeggeri ecc.).
[…]
13. Inadeguata gestione delle misure di prevenzione infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Azienda quando la mancanza cagioni danni alle persone.
14. Recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due Sospensioni nei ventiquattro mesi antecedenti.
[…]
I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco potranno essere adottati dall’Armatore o da un suo procuratore. Potrà essere altresì disposto lo sbarco immediato nei casi di particolare gravità indicati nell’elenco di cui sopra. In tal caso l'Armatore potrà disporre la sospensione cautelare con erogazione del trattamento retributivo pari al 50% del minimo contrattuale mensile.
Resta salvo il diritto delle parti di promuovere le azioni consentite dalle leggi vigenti ed applicabili in materia.
[…]

Parte sesta Trattamento economico
Art. 48 Indennità di navigazione

1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e di qualsivoglia disagio, è istituita, per ogni giorno di effettivo imbarco, una indennità di navigazione […]
2 - a) In aggiunta alla indennità di navigazione di cui al punto 1, spetteranno ai Comandanti e ai Direttori di Macchina imbarcati su nave cisterna o gasiera adibita al trasporto di materie infiammabili per ogni giorno d'imbarco le seguenti quote giornaliere integrative dell'indennità di navigazione:
…omissis…
[…]
3 - a) Quando la nave non cisterna o nave cisterna per la quale non sia corrisposta l'indennità di navigazione integrativa di cui al punto 2, lettera a) fosse adibita al trasporto di materie infiammabili ed il carico lordo di tali materie raggiunga almeno il 25% del tonnellaggio di portata (t.d.w.), della nave, oppure quando la nave sia adibita al trasporto di esplosivo ed il carico netto di tale materiale raggiunga almeno una tonnellata, verranno corrisposte ai Comandanti ed ai Direttori di Macchina, in aggiunta all'indennità di navigazione di cui al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative delta indennità di navigazione:
….omissis…
4 - a) Nel caso di ininterrotta permanenza all’estero del Comandante o Direttore di Macchina con decorrenza dal 61° giorno d’imbarco, e a contare dal giorno della partenza della nave dall'ultimo porto nazionale, saranno corrisposte in aggiunta all'indennità di navigazione indicata al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione.
….omissis…
[…]
5 - a) Qualora la nave dovesse navigare o sostare in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel tempo, vengono individuate attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike operations Area, High Risk Area), verranno corrisposte al Comandante o al Direttore di Macchina, in aggiunta all'indennità di navigazione di cui al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione per ogni giorno o frazione di giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone o porti:
….omissis…
[…]
6 - a) Quando la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattie epidemiche con ordinanza dell'Autorità italiana competente, per il periodo che decorre dall'arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo (ma non oltre i 15 giorni dalla partenza dal porto infetto), verranno corrisposte ai Comandanti e Direttori di Macchina, in aggiunta alla indennità di navigazione di cui al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione:
….omissis…
[…]
d) Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, sono dovute le stesse quote giornaliere integrative di cui alla lettera a) del presente punto 6 dal momento della partenza della nave dall'ultimo porto, ma in ogni caso con decorrenza da non oltre 15 giorni prima della constatazione della malattia, fino al giorno dell'ammissione della nave a libera pratica.
[…]

Art. 52 Alloggio e vitto - Panatica
I - In conformità a quanto previsto dalla Maritime Labour Convention 2006, l'alloggio del Comandante o Direttore di Macchina deve essere decoroso e corredato di tutte le dotazioni che ne rendano confortevole la abitabilità.
Il cambio dei corredi di biancheria deve avvenire almeno settimanalmente.
In conformità a quanto previsto dalla Maritime Labour Convention 2006, il vitto deve essere somministrato a cura dell'Armatore, preparato e consumato a bordo, ed i generi alimentari devono essere di buona qualità.
Nei casi speciali in cui non possa essere somministrato il vitto a bordo, l'Armatore deve corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese sostenute e documentate, ovvero una indennità sostitutiva da concordarsi aziendalmente con le Organizzazioni sindacali.
Il servizio di mensa e cabina per il Comandante o Direttore di Macchina comunque assicurato deve essere effettuato da un cameriere, se esistente.

Parte settima Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 55 Giorni festivi e sabati durante l'imbarco

1 - Al Comandante o Direttore di Macchina per i giorni festivi di cui all’art. 54 e per i sabati saranno riconosciuti altrettanti giorni di riposo compensativo. Per la vigilia di Natale e per il Venerdì Santo sarà riconosciuta mezza giornata di riposo compensativo.
2 - Per il Comandante o Direttore di Macchina non in C.R.L. i riposi compensativi maturali e non fruiti durante l'imbarco saranno indennizzati all'atto dello sbarco mediante il pagamento dell'indennità sostitutiva di cui al successivo art. 58.
[…]

Allegato 5 Sezione per l'imbarco degli equipaggi sulle unità veloci di tipo HSC, DSC e sugli aliscafi per trasporto passeggeri

L’anno ... addì... del mese di... in Roma la Confederazione Italiana Armatori, Assarmatori e le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate: Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (Filt-Cgil), Federazione Italiana Trasporti (Fit-Cisl), Unione Italiana Lavoratori Trasporti (Uiltrasporti), hanno stipulato la presente Sezione per l'imbarco degli equipaggi su unità veloci di tipo HSC, DSC e Aliscafi per trasporto passeggeri.

Sezione per l’imbarco degli equipaggi su unità veloci di tipo HSC, DSC e aliscafi per trasporto passeggeri.
La presente Sezione si applica al personale di Stato Maggiore, Sottufficiali e Comuni imbarcati su unità veloci di tipo hsc, dsc e aliscafi per trasporto passeggeri.

Capo II Composizione dell’equipaggio condotta dei marittimi - varie
Art. 6 Tabelle minime di sicurezza

1 - Le tabelle minime di sicurezza sono stabilite dall'autorità marittima in conformità alle disposizioni vigenti.

Art. 7 Condotta dei marittimi
1 - Il marittimo ha il dovere di mantenere condotta disciplinata di uniformarsi alle prescrizioni delle leggi e regolamenti dello Stato per la Marina Mercantile, delle Autorità nazionali e di quelle consolari e locali nei porti all'estero, di eseguire ogni legittimo ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza del mezzo navale, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
2 - I rapporti tra i marittimi devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.
3 - Nessuna persona dell'equipaggio potrà assentarsi da bordo senza il permesso del Comandante.

Art. 8 Infrazioni disciplinari e sanzioni
1 - I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del marittimo potranno essere:
a) rimprovero scritto;
b) multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e considerando come retribuzione quella indicata al punto 1 dell'art. 45;
c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
d) sospensione dal turno particolare per un periodo massimo di due mesi;
e) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal turno particolare;
f) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dall'elenco del personale in C.R.L.
2 - Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono applicate prescindendo dall'ordine in cui sono elencate rapportandole alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l'accompagnano e al grado di colpa.
3 - Per le sanzioni più gravi del rimprovero verbale si dovrà, prima dell'applicazione della sanzione stessa, procedere alla contestazione dell’addebito, consentendo, poi, l'esercizio di diritto di difesa del marittimo nei termini di legge vigenti.
4 - Incorre nei provvedimenti di rimprovero scritto, il lavoratore marittimo che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) non rispetta le procedure in materia di stoccaggio, gestione e distribuzione di attrezzature, utensili, ecc.;
b) utilizza in modo improprio le attrezzature di bordo;
5 - Incorre nel provvedimento della multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) per disattenzione arreca danno non grave all'armatore;
b) per disattenzione procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiali dell'azienda;
6 - Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni della retribuzione oppure della sospensione dal turno particolare fino ad un massimo di due mesi, il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) esegue lavori non ordinatigli;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) qualora di sua competenza non rispetta le disposizioni in materia di movimentazione del carico.
7 - Incorre nella sanzione della risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal Turno Particolare o della risoluzione del rapporto di lavoro nautico e cancellazione dall'elenco del personale in C.R.L., il marittimo che adotti un comportamento così grave da far venir meno il vincolo fiduciario con l’Armatore e, in via esemplificativa e non esaustiva, nei seguenti casi:
a) adotta un comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi di lavoro o i passeggeri che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
b) pone in essere insubordinazione verso i superiori. Commette qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla sicurezza del mezzo navale e/o della navigazione;
c) commette atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda (ad esempio danneggiamento di impianti o materiali o falsificazione in atti pubblici o documenti aziendali);
d) è trovato in stato di manifesta ubriachezza o in stato di manifesta assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;
[…]
f) sia coinvolto in rissa o vie di fatto;
g) commette infrazioni al rispetto dell’orario di lavoro che abbiano già dato luogo a due sanzioni disciplinari;
[…]
i) abbandona il mezzo navale senza autorizzazione del comandante o di chi lo rappresenti;
l) commette azioni da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle persone e dei beni;
m) fuma a bordo nei luoghi in cui non è consentito.
8 - In caso di recidività di comportamenti per il primo dei quali sia stata applicata la sanzione del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l’adozione della sanzione di cui al comma 5.
9 - In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già applicate due sanzioni più gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l’adozione dei provvedimenti di risoluzione del contratto di arruolamento, di non reiscrizione al turno particolare, di cancellazione dall'elenco della C.R.L.
10 - I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco potranno essere adottati dal Comandante oppure dall'Armatore o da un suo procuratore e da questo potranno essere annotati sui documenti di bordo. Il Comandante potrà anche procedere allo sbarco immediato del marittimo nei casi di particolare gravità indicati nell'elenco di cui sopra. In tal caso l’Armatore potrà disporre la sospensione cautelare con erogazione del trattamento retributivo pari al 50% del minimo contrattuale mensile. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei marittimi non imbarcati saranno adottati dall’Armatore o da un suo procuratore.
[…]

Capo III Orario di lavoro
Art. 10 Orario di lavoro

1 - L’orario normale di lavoro per tutto il personale, in porto od in navigazione è di otto ore giornaliere continuative, comprese tra le ore 06,00 e le ore 22,00 con possibilità di interruzione di un'ora per la consumazione del pasto.
2 - Turni di lavoro di 8 ore continuative, possono essere effettuati nell'arco dell'intera giornata (dalle ore 00,00 alle ore 24,00) da concordarsi in sede aziendale. […]
3 - In considerazione del tipo di lavoro, esclusivamente nel caso di viaggi di trasferimento del mezzo, il personale imbarcato non dovrà effettuare navigazione effettiva, intendendosi per tale quella sulle ali, per un periodo superiore alle sei ore nell'arco delle otto ore normali di lavoro.

Art. 11 Orario di riposo
1 - L'orario di riposo non deve essere inferiore alle 10 (dieci) ore nel periodo delle 24 (ventiquattro) ore e di 77 (settantasette) ore nel periodo di 7 (sette) giorni.
2 - Le suddette 10 ore di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di sei ore consecutive e l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 ore, salvo deroghe all'orario di lavoro, come previsto dalle norme vigenti. Uno dei suddetti due periodi di riposo, pari ad almeno sei ore, sarà normalmente fruito in orario notturno presso alloggio a terra (domicilio del marittimo o idoneo alloggio eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva). Il secondo periodo di riposo, qualora previsto, sarà normalmente fruito in orario diurno e l'equipaggio sarà libero dal servizio.
3 - Il Comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi l'effettuazione delle ore di lavoro necessarie a garantire la sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico, oppure per portare soccorso ad altre navi o persone in pericolo in mare, compreso il caso in cui, per ritardi o avarie, il mezzo debba terminare la linea ai fini di un ritorno sicuro in porto. In tali occasioni il Comandante può sospendere gli orari normali di lavoro o di riposo ed esigere che un lavoratore marittimo effettui delle ore di lavoro ritenute necessarie fino al ritorno della normalità.
Una volta raggiunta una situazione di normalità, il Comandante si assicurerà che il lavoratore marittimo impegnato in attività lavorative in un periodo previsto di riposo, possa beneficiare di un adeguato periodo di riposo.

Art. 12 Trattamento della giornata del sabato in porto ed in navigazione
1 - Per le ore di lavoro eventualmente prestate nelle otto ore dell'orario normale dai marittimi di qualsiasi grado imbarcati nella giornata del sabato saranno riconosciute altrettante ore di riposo compensativo.
2 - Al marittimo che usufruisce dei riposi compensativi, la giornata del sabato non sarà considerata come riposo compensativo.
3 - Il sabato mantiene la natura di giorno feriale.

Capo IV Lavori e servizi diversi
Art. 13 Lavori per la sicurezza dell’unità navale

1 - Durante le ore di servizio i componenti l'equipaggio sono tenuti a prestare, senza diritto ad alcun altro compenso, la loro opera per la sicurezza della navigazione e per il salvataggio delle persone imbarcate e dell'unità navale, conformemente a quanto disposto dal Codice della Navigazione.

Art. 14 Lavori per la manutenzione e pulizia dell’unità navale
1 - Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione dell'unità navale che venissero ordinati con diritto al compenso lavoro straordinario qualora detti lavori vengano eseguiti fuori orario normale.

Capo V Paghe - Compensi e indennità
Art. 23 Compensi per lavoro straordinario

[…]
6 - Lo straordinario mensile non dovrà superare le 60 ore.
7 - Le ore di lavoro giornaliero prestate oltre le ore normali di lavoro di cui all'art. 10 e oltre quelle di straordinario nella misura di due ore giornaliere (ovvero dalla undicesima ora giornaliera) saranno trasformate in ore di riposo compensativo da fruire secondo criteri da stabilirsi aziendalmente. (1).
(1) In conseguenza delle suddette norme, in sede aziendale si procederà alla organizzazione del lavoro in relazione al rapporto periodo di imbarco - periodo di riposo.

[…]

Art. 24 Indennità di navigazione
1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tener conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima nonché dei disagi causati dalle particolari caratteristiche del mezzo e del servizio reso, è istituita a partire dal 1° aprile 1992 una indennità di navigazione.
[…]
3 - Nelle aziende in cui i turni di lavoro siano organizzati in modo tale da aversi un numero di giorni di riposo pari a quelli di presenza a bordo la quota oraria di indennità navigazione sarà la seguente:
…omissis…
[…]

Capo VII Riposi festivi - Ferie - Congedo matrimoniale
Art. 35 Giorni festivi trascorsi a bordo

1 - A tutto il personale saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo quanti saranno i giorni di domenica ed i giorni di festività infrasettimanali (comprese festività nazionali) trascorsi in servizio a bordo. […]
3 - I riposi compensativi saranno goduti dal personale durante l'imbarco. Qualora quanto precede risultasse in pratica inattuabile per motivi di servizio e di comprovata necessità, gli stessi verranno cumulati e usufruiti secondo modalità da concordarsi in sede aziendale.
Sarà data facoltà al personale che ne faccia richiesta di optare per il pagamento dei compensativi non usufruiti nella misura prevista dal successivo art. 36, comma 4.

Capo IX Risoluzione del contratto di arruolamento
Art. 44 bis Effetti sul contratto di arruolamento in caso di atti di pirateria e rapina armata contro le navi

Quando un marittimo è tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito ad atti di pirateria o rapina armata contro le navi, il contratto di arruolamento, ferme restando la natura giuridica, la tipologia e la durata dello stesso che permangono a ogni altro effetto, continua ad avere effetto indipendentemente dal fatto che il suo termine sia scaduto o una delle due parti ne notifichi la sospensione o la risoluzione. Ai fini del presente articolo, i termini “pirateria" e “rapina armata contro le navi" sono definiti dallo Standard A2.1 della Maritime Labour Convention, 2006 (come emendata).
Commento: inserimento necessario per rendere il contratto conforme agli Emendamenti 2018 alla MLC, 2006.

Allegato 7
Diritti sindacali
In applicazione della norma dello Statuto dei Lavoratori che demanda ai contratti collettivi di lavoro l'attuazione dei principi sanciti dallo Statuto stesso alle Aziende di navigazione per il personale navigante si conviene quanto segue: ad iniziativa dei marittimi imbarcati, nell'ambito delle rispettive Organizzazioni Sindacali di appartenenza, possono essere costituite sulle unità navali soggette all'applicazione della presente Sezione “rappresentanze sindacali di bordo” scelte fra i componenti dell’equipaggio.
Su ogni unità navale può essere nominato per ogni Organizzazione Sindacale stipulante la presente Sezione un rappresentante sindacale.
Della nomina sarà data comunicazione all'armatore ed al Comando di bordo.
I rappresentanti sindacali che durano in carica, salvo revoca, per tutto il periodo di imbarco, avranno le seguenti attribuzioni:
a) prospettare verbalmente o per iscritto al Comando di bordo le questioni che possono sorgere relativamente alla esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi aziendali;
b) conferire con i componenti l'equipaggio, franchi dal servizio;
c) indire assemblee previa comunicazione al Comando di bordo e compatibilmente con le esigenze di servizio.
Eventuali problemi insoluti tra il Comando di bordo ed i rappresentanti sindacali formeranno oggetto di esame tra le rispettive Organizzazioni Sindacali.
I rappresentanti sindacali sono tenuti, come gli altri membri dell'equipaggio, ad effettuare le prestazioni di lavoro secondo le comuni norme contrattuali.
Per l'eventuale cancellazione o mancata reiscrizione nel turno particolare si applicherà la procedura prevista nelle “norme sui turni particolari applicate sulle navi del naviglio maggiore”.
I componenti le rappresentanze sindacali beneficiano della tutela disposta dalle norme dello Statuto dei Lavoratori.
Deleghe per riscossioni dei contributi sindacali […]
Permessi sindacali
[…]

Allegato 6 CCNL per il settore privato dell'industria armatoriale sezione 5 per i marittimi comunitari imbarcati su navi da crociera
L'anno 2019 addì... del mese dii.... in Roma la Confederazione Italiana Armatori e Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno stipulato la presente Sezione per i marittimi comunitari imbarcati su navi da crociera.

Articolo 1 Applicazione
1. La presente Sezione si applica a tutti i lavoratori marittimi, ingaggiati o impiegati da imprese armatoriali, cittadini comunitari o residenti nell'unione Europea in possesso di regolare visto di lavoro, imbarcati a bordo di navi da crociera battenti bandiera italiana.
2. lì rapporto tra l'impresa armatoriale e il lavoratore marittimo è regolato dal contratto di arruolamento che sarà stipulato all'inizio del rapporto medesimo.

Articolo 2 Composizione dell’equipaggio
Tabelle minime di sicurezza
1. Le tabelle minime di sicurezza sono stabilite dall'Autorità Marittima in conformità alle disposizioni vigenti.
2. In aggiunta alle qualifiche professionali del personale marittimo definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006 numero 231, nella tabella allegato 1 sono indicate nuove qualifiche professionali peculiari al settore crocieristico in continua evoluzione.
3. È rimessa alla contrattazione aziendale la definizione di ulteriori qualifiche professionali che si rendano necessarie per adeguare l'organizzazione di bordo ai cambiamenti operativi e di prodotto delle navi in linea con le esigenze del mercato crocieristico.

Articolo 7 Indennità di navigazione
1. In aggiunta alla retribuzione di cui all'articolo 6 verrà corrisposta un’indennità di navigazione mensile, attribuita con carattere risarcitorio, in specifica considerazione delle peculiari esigenze della navigazione marittima la quale comporta - oltre ad un impegno complessivo che eccede le ore di normale prestazione come determinate dalla presente Sezione - anche il disagio derivante comunque dal vincolo di permanenza a bordo. Con l’indennità di navigazione si intende compensato qualsiasi sacrificio che sia richiesto dalle esigenze della navigazione marittima e della permanenza a bordo.
2. Quanto sopra premesso, si conviene anche che, con gli importi indicati nella tabella allegata alla presente Sezione (Allegato 4) e per i presupposti sulla base dei quali sono stati determinati e pattuiti, è complessivamente risarcito ogni onere derivante al personale navigante dalle situazioni richiamate al primo punto, sia pure nel limite delle 90 ore mensili oltre il normale orario di lavoro; limite da intendersi come soglia media di penosità normalmente ricorrente.
3. Resta inteso che - in caso di eventuali maggiori penosità conseguenti a eventuali ulteriori richieste di prestazione lavorativa oltre all'orario normale di lavoro e a quello previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo - saranno erogate quote aggiuntive di indennità, di navigazione supplementare la cui misura per comodità di calcolo è ragguagliata a ora.
[…]

Articolo 10 Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del lavoratore marittimo
1. I lavoratori marittimi non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati; le qualifiche di mozzo, giovanotto di coperta e di macchina, in quanto categorie iniziali e polivalenti con intercambiabilità di mansioni potranno essere utilizzate a seconda delle esigenze lavorative di bordo nelle varie sezioni e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di salute e sicurezza a bordo.
2. Il Comandante, ai fini della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale, al loro grado e siano in possesso delle competenze necessarie. In caso di necessità per la sicurezza della nave i lavoratori marittimi possono essere adibiti dal Comandante a qualsiasi servizio.
[…]

Articolo 11 Sostituzione di ammalati e di infortunati - funzioni superiori
1. Nel caso di malattia o infortunio di un lavoratore marittimo durante la navigazione, il servizio dell'ammalato sarà svolto, entro i limiti dell'orario normale, dal rimanente personale, anche appartenente a diversa categoria, senza diritto a compensi extra.
[…]

Articolo 14 Compensi per lavori disagiati
1. In aggiunta alla retribuzione di cui all'articolo 6 verranno corrisposti per lavori disagiati ai lavoratori marittimi coinvolti nelle seguenti attività i seguenti importi:
a) Pulizia interna delle calderine € 21,69 a corpo
b) Pulizia interna delle caldaie € 43,38 a corpo
c) Picchettaggio e raschiaggio calderine € 43,38 a corpo
d) Picchettaggio e raschiaggio caldaie € 65,07 a corpo
e) Cementazione previa pulizia con rimozione sedimenti, all'interno dei gavoni, dei doppi fondi e delle casse
adibite ad acqua potabile € 3,25 per ora lavorata
f) Pulizia dei deep-tanks e delle casse alte € 2,17 per ora lavorata
g) Pulizia delle sentine stive e delle sentine macchina € 2,17 per ora lavorata
h) Pitturazione, picchettaggio, raschiaggio, con l'uso dei ponteggi sospesi € 1,95 per ora lavorata
2. È rimessa alla contrattazione aziendale una diversa disciplina per lavori disagiati, in corrispondenza all'evolversi dell'attività operativa di settore, e delle specifiche modalità di corresponsione forfetizzata dei compensi.

Articolo 15 Indennità rischi epidemici
1. Quando la nave approdi in un porto riconosciuto con ordinanza del Ministero competente colpito da malattia epidemica, verrà corrisposta a tutti i lavoratori marittimi un'indennità pari al 10% della minimo contrattuale per il periodo che decorre dall'arrivo al porto infetto e fino al giorno della libera pratica al porto successivo da detto porto ma non oltre i 15 giorni dalla partenza dal porto infetto.
2. L'indennità indicata al punto precedente è altresì dovuta nell'ipotesi che l'ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell'arrivo della nave nel porto infetto, ma in tal caso decorrerà dal giorno dell'approdo e fino a quello della partenza della nave da detto porto e comunque non oltre i 15 giorni dalla permanenza della nave nel porto infetto.
3. Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, è dovuta ai lavoratori marittimi la stessa indennità indicata al punto 1 del presente articolo dal momento della partenza della nave dall'ultimo porto fino al giorno dell'ammissione della nave a libera pratica e in ogni caso l'indennità non verrà corrisposta per più di 15 giorni.

Articolo 22 Orario normale di lavoro e orario minimo di riposo
1. L'orario normale di lavoro è stabilito in 8 (otto) ore giornaliere per tutti i lavoratori marittimi.
2. Il lavoratore marittimo avrà diritto ad un minimo di 10 ore di riposo ogni 24 ore e di 77 ore di riposo ogni 7 giorni. Le 10 ore di riposo devono essere divise al massimo in due periodi di riposo, uno dei quali dev'essere di almeno 6 ore di durata consecutiva, mentre l'intervallo tra periodi di riposo consecutivi non deve superare le 14 ore. I periodi di riposo aggiuntivi a tale minimo rientrano nel conteggio per il calcolo del raggiungimento delle 77 ore di riposo previste ogni sette giorni e/o per garantire condizioni più favorevoli.
3. Il Comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi l'effettuazione delle ore di lavoro necessarie a garantire la sicurezza della nave, delle persone a bordo e dell'eventuale carico, oppure per portare soccorso ad altre navi o persone in pericolo in mare. In tali occasioni il Comandante può sospendere gli orari normali di lavoro o di riposo ed esigere che un lavoratore marittimo effettui delle ore di lavoro ritenute necessarie fino al ritorno della normalità. Una volta raggiunta una situazione di normalità, il Comandante si assicurerà che il lavoratore marittimo impegnato in attività lavorative in un periodo previsto di riposo, possa beneficiare di un adeguato periodo di riposo.
4. La contrattazione aziendale dovrà definire le modalità di fruizione delle pause dal servizio per la consumazione dei pasti.

Articolo 25 Trattamento nella giornata del sabato in porto e in navigazione
1. Il sabato mantiene la natura di giorno feriale.
2. Per il lavoro prestato nelle 8 ore dell'orario normale del sabato sarà riconosciuto al lavoratore marittimo il corrispondente riposo compensativo.
[…]

Articolo 26 Giorni festivi e riposi compensativi
[…]
5. Ai lavoratori marittimi saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo quanti saranno i giorni di domenica e i giorni di festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi a bordo. Nei giorni semifestivi sarà riconosciuta ai marittimi mezza giornata di riposo compensativo.
[…]
8. Qualora per esigenze di servizio non sia stato possibile fare godere i riposi compensativi nel corso del contratto di imbarco, le imprese armatoriali indennizzeranno il lavoratore marittimo mediante il pagamento di tante giornate o pro-rata in base a quanto disposto dall'articolo 24 punto 2.
[…]

Articolo 29 Alloggio e vitto
1. Al lavoratore marittimo sono garantiti alloggi e aree equipaggio sicure ed in condizioni dignitose, così come previsto dagli standard nazionali ed internazionali ILO, con particolare attenzione alla metratura della cabina, alla ventilazione ed al condizionamento, alla soglia di rumorosità, vibrazione, illuminazione ed ai presidi sanitari.
2.1 lavoratori marittimi dovranno mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia.
3. Le forniture di vitto e acqua potabile devono essere in linea con gli standard nazionali e ILO per quanto riguarda quantità, valore nutrizionale, qualità e varietà e terranno in considerazione la durata e la natura del viaggio nonché il numero di lavoratori marittimi presenti a bordo.
4. Per la somministrazione del vitto si terrà conto delle abitudini alimentari dei lavoratori marittimi con particolare riferimento al credo religioso e delle loro abitudini culturali in materia alimentare.
5. Al fine di garantire quanto previsto dai punti 3 e 4, le imprese armatoriali provvederanno a costituire idonei meccanismi di consultazione dell'equipaggio.

Articolo 30 Tutela della Salute
1. Il lavoratore marittimo ha diritto ad un'assistenza sanitaria immediata ed adeguata, incluse le cure dentarie essenziali, quando siano necessarie.
2. Al lavoratore marittimo ricoverato per malattia o infortunio deve essere garantita un'adeguata assistenza sanitaria, incluso l'accesso immediato ai farmaci necessari, alle attrezzature e strutture mediche per effettuare diagnosi e relativi trattamenti nonché ad informazioni e figure competenti per il periodo in cui tale assistenza sia necessaria e, comunque, fino alla data di rimpatrio del lavoratore marittimo nel proprio Paese di residenza.
3. Le imprese armatoriali non sono responsabili né delle lesioni subite dal lavoratore marittimo al di fuori dell'esercizio del proprio servizio a bordo della nave o causate da una condotta colposa posta in essere dal lavoratore marittimo lesionato o deceduto né della malattia tenuta intenzionalmente nascosta dal lavoratore marittimo a far data dall'inizio del periodo di impiego dello stesso.

Articolo 31 Stato di gravidanza
1. Posto che l'attività lavorativa a bordo della nave costituisce un fattore di rischio per le gestanti, nel caso in cui venga accertato lo stato di gravidanza di una lavoratrice marittima:
a) la lavoratrice marittima dovrà informare immediatamente il comando nave ed il medico di bordo;
b) le imprese armatoriali provvederanno allo sbarco e all’eventuale rimpatrio della lavoratrice marittima utilizzando il primo porto di scalo utile a tal fine;
[…]

Articolo 36 Attrezzature di sicurezza
1. Le imprese armatoriali devono fornire adeguato abbigliamento antinfortunistico in accordo alle leggi nazionali vigenti in materia.
2.1 lavoratori marittimi devono usare e tenere con cura l'equipaggiamento di protezione personale a sua disposizione e non fare uso improprio di qualsiasi strumento fornito per la protezione sua o di altri. I dispositivi di protezione rimangono proprietà delle imprese armatoriali.

Articolo 42 Infrazioni disciplinari e sanzioni
1. Ogni lavoratore marittimo ha il diritto di lavorare, addestrarsi e vivere in un ambiente privo di molestie e bullismo di carattere sessuale, razziale o di altra specie. L'impresa armatoriale considererà tali condotte gravi infrazioni disciplinari da parte del lavoratore marittimo.
2. I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del lavoratore marittimo potranno essere:
a) rimprovero verbale o scritto;
b) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
c) sospensione dal turno particolare (TP) o dalle liste di rotazione aziendale per un periodo massimo di due mesi;
d) licenziamento con preavviso con successiva risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione e/o non re-iscrizione nelle liste di rotazione aziendale o dal turno particolare (TP) o dall'elenco del personale in continuità del rapporto di lavoro (CRL);
e) licenziamento senza preavviso con conseguente risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione e/o non re-iscrizione nelle liste di rotazione aziendale o dal turno particolare (TP) o dall’elenco del personale in continuità del rapporto di lavoro (CRL).
3. Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono applicate prescindendo dall'ordine in cui sono elencate rapportandole alla gravità della mancanza e alle circostanze specifiche che l'accompagnano.
4. Incorrono nei provvedimenti di rimprovero verbale, i lavoratori marittimi che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) disturbino durante l'orario di riposo dei colleghi;
b) scendano dalla nave senza autorizzazione;
c) non rispettino l'orario di rientro a bordo stabilito dal Comandante durante le soste previste dall'itinerario della crociera.
5. Incorrono nei provvedimenti di rimprovero scritto, i lavoratori marittimi che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) utilizzino sigarette elettroniche a bordo nei luoghi in cui non sono consentite;
b) ostruiscano le porte tagliafuoco;
c) facciano un uso della cabina non consentito dalle procedure aziendali.
6. Incorrono, nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni i lavoratori marittimi in continuità del rapporto di lavoro (CRL) oppure della sospensione dal turno particolare (TP) o dalle liste di rotazione aziendale fino ad un massimo di due mesi, i lavoratori marittimi che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) siano trovati in stato di ubriachezza;
[…]
7. Incorrono nella sanzione del licenziamento con preavviso e risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione e/o non re-iscrizione nelle liste di rotazione aziendale o dal turno particolare (TP) o dall’elenco del personale in continuità del rapporto di lavoro (CRL) i lavoratori marittimi che commettano infrazioni alla disciplina ed alla diligenza sul lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle per le quali sono previste le sanzioni di natura conservativa di cui al punto 6, non sono così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro e, in via esemplificativa e non esaustiva, nei seguenti casi:
a) pongano in essere insubordinazione verso i superiori;
b) omettano di comunicare alle Autorità e/o ai superiori di incidenti ambientali;
[…]
d) permettano a clandestini di salire a bordo;
e) fumino a bordo nei luoghi in cui non è consentito;
8. Incorrono nella sanzione del licenziamento senza preavviso e risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione e/o non re-iscrizione nelle liste di rotazione aziendale o dal turno particolare (TP) o dall'elenco del personale in continuità del rapporto di lavoro (CRL) i lavoratori marittimi per azioni od omissioni rispetto agli obblighi di legge e di contratto ad egli facenti carico in dipendenza del rapporto di lavoro di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria di esso e, in via esemplificativa e non esaustiva, nei seguenti casi:
[…]
b) siano trovati sotto effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope;
c) si allontanino, senza autorizzazione da parte del superiore, dal posto di lavoro durante il periodo di guardia;
d) mancato rientro a bordo e conseguente perdita della nave;
e) rissa;
9. In caso di recidività di comportamenti per il primo dei quali sia stata applicata la sanzione del rimprovero verbale, tale recidività potrà comportare l'adozione della sanzione di cui al punto 5.
10. In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già applicate due sanzioni più gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione dei provvedimenti di risoluzione del contratto di imbarco, di non reinscrizione al turno particolare (TP), di cancellazione dall'elenco della continuità del rapporto di lavoro (CRL) o dalle liste di rotazione aziendale.
[…]
13. […]. Il Comandante potrà anche procedere allo sbarco immediato del lavoratore marittimo nei casi di particolare gravità. In tal caso le imprese armatoriali potrà disporre la sospensione cautelare. […]

Articolo 43 Contrabbandi, paccottiglie e clandestini
[...]
2. Le imprese armatoriali hanno il diritto di risolvere il contratto di arruolamento senza indennità di sorta e di essere risarcite dei danni tutti che derivassero loro in conseguenza di trasgressioni a disposizioni di leggi internazionali e/o nazionali, e particolarmente in conseguenza di […], imbarco o favoreggiamento di clandestini, poste in essere dai lavoratori marittimi che risultassero responsabili sia della trasgressione, che della mancata vigilanza.

Articolo 44 Contrattazione aziendale
1. Ai sensi di quanto previsto dai vigenti Accordi Interconfederali, con la contestuale sottoscrizione dell'impegno a far sì che le rispettive Organizzazioni, a tutti i livelli vi si attengano, la contrattazione aziendale si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte dal contratto collettivo nazionale di categoria o dalla legge.
2. La contrattazione aziendale, che ha durata triennale, non potrà pertanto modificare quanto stabilito dalla presente Sezione, salvo nei casi espressamente demandati. Conseguentemente le Parti stipulanti la presente Sezione, con riguardo alla contrattazione aziendale, prevedono che le materie ad essa delegate sono le seguenti:
i. definizione di ulteriori qualifiche professionali che si rendano necessarie per adeguare l’organizzazione di bordo ai cambiamenti operativi e di prodotto delle navi in linea con le esigenze del mercato crocieristico (articolo 2);
ìi. definizione della durata dell'imbarco (articolo 4);
iii. modalità, condizioni e costi dell'aggiornamento professionale (articolo 5);
iv. definizione delle specifiche modalità di corresponsione dei vari istituti economici che compongono la retribuzione (articolo 6) quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dell'indennità di navigazione e dell'indennità supplementare di navigazione (articolo 7); scatti di anzianità (articolo 9); TFR (articolo 13); compensi per lavori disagiati (articolo 14); indennità sostitutiva della panatica (articolo 16); indennità le ferie e i riposi compensativi maturati durante il periodo di imbarco (articolo 24); disponibilità retribuita (articolo 4 Allegato 4).
v. definizione delle modalità di fruizione delle pause dal servizio per la consumazione dei pasti (articolo 22);
vi. definizione di criteri alternativi di assegnazione ed utilizzo delle divise e delle tenute da lavoro (articolo 35);
vii. definizione di un documento di condotta del lavoratore marittimo con le relative sanzioni disciplinari (articolo 42);
viii. ogni altra materia non specificatamente disciplinata in tutto o in parte dalla presente Sezione.
[…]
4. Fermo restando che l’organizzazione del lavoro a bordo è di pertinenza dell'impresa armatoriale e pertanto esclusa dalle materie oggetto di contrattazione aziendale, i riflessi della stessa sulle condizioni di lavoro saranno argomento di contrattazione aziendale, ove non già definiti dalla presente Sezione.
5. Sulla base di accordi aziendali o territoriali, ai fine di gestire gravi situazioni di crisi economiche, con l'obiettivo di salvaguardare l'occupazione, si possono determinare intese per individuare strumenti modificativi delle regolamentazioni disciplinate dalla presente Sezione sulle prestazioni lavorative, sugli orari di lavoro e sull'organizzazione del lavoro, aventi caratteristiche di temporaneità e di sperimentazione.
[…]

Allegato 5 Salute e sicurezza del lavoro a bordo
Le parti hanno esaminato le questioni applicative poste dal D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, recante l'«adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485».
La materia della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi da crociera è disciplinata, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge, esclusivamente dal presente verbale, superando quindi quanto previsto dall'accordo siglato in data 27 gennaio 2000 tra la Confederazione Italiana Armatori (Confitarma), l'Associazione Italiana dell'armamento di Linea (Fedarlinea) e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti

Premesso che
- la sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi è interesse comune sia dell'Armamento che delle OO.SS.;
- l'accordo interconfederale 22 giugno 1995 ha fissato le modalità elettive, le prerogative e le attribuzioni del rappresentante alla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- l'art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 271/99 rinvia alla contrattazione collettiva nazionale di categoria la definizione delle procedure elettive del rappresentante alla sicurezza della nave;
- l'art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 271/99 specifica le attribuzioni del rappresentante alla sicurezza della nave;
- l'art. 16, comma 4, D.Lgs. n. 271/99 riconosce al rappresentante alla sicurezza il diritto ad una formazione particolare in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi;
- con l'accordo 5 agosto 1999 di rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore marittimo, siglato dalla Confitarma, dalla Fedarlinea e dalle OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, le parti stipulanti hanno formalizzato l'impegno di definire le modalità di nomina dei rappresentanti alla sicurezza entro il 31/12/1999;
- in data 21 novembre 1995 è stato sottoscritto dalle parti un accordo avente per oggetto le modalità di nomina, le funzioni e la formazione del rappresentante dei lavoratori alla sicurezza;
- in data 27 gennaio 2000 è stato sottoscritto dalle parti un ulteriore accordo avente per oggetto le modalità di nomina, le funzioni e la formazione del rappresentante dei lavoratori alla sicurezza.
Le parti hanno convenuto quanto segue:

I) Rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro
1. Elezioni del rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro

Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 5, decreto legislativo n. 271/99, su ogni nave da crociera di stazza lorda superiore a 200 o con tabella minima di sicurezza superiore a 6 unità è eletto dai lavoratori marittimi il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro.
Sulle navi da crociera, in considerazione dell'elevato numero di componenti di equipaggio, è possibile eleggere almeno un rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro per nave con le procedure contenute nell'allegato C.

2. Funzioni del rappresentante alla sicurezza
1 - L'attività del rappresentante alla sicurezza della nave si svolge nei limiti delle funzioni di cui all'art. 16, comma 2 - lett. a), b), c) e d), D.Lgs. n. 271/99. L'elencazione delle suddette funzioni è tassativa.
2 - Il rappresentante alla sicurezza attende ai suddetti compiti limitatamente al periodo di impiego a bordo, compatibilmente con la normale attività lavorativa cui è adibito e nel rispetto delle norme del Codice della Navigazione riguardanti la disciplina gerarchica e funzionale.
3 - In relazione alle funzioni attribuite al rappresentante alla sicurezza dalla legge e dal presente accordo, le parti sottolineano che egli dovrà attendere alle medesime con senso di responsabilità e spirito di collaborazione con gli altri soggetti preposti alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 271/99.
4 - Il rappresentante alla sicurezza avrà diritto a svolgere il proprio incarico di RLS durante il normale orario di lavoro per un massimo di 4 ore mensili.

3. Formazione del Rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro
1 - In adempimento di quanto previsto dall'art. 16, comma 4, D.Lgs. n. 271/99, le parti convengono che la formazione del rappresentante alla sicurezza, in materia di igiene e sicurezza del lavoro, verrà determinata ed attuata a cura dell'azienda sulle seguenti problematiche:
a) normativa nazionale e internazionale in materia di prevenzione infortuni;
b) i principali soggetti coinvolti, il ruolo e gli obblighi;
c) la definizione, l'individuazione e la valutazione dei fattori di rischio;
d) le misure di prevenzione adottabili.
2 - Le modalità di espletamento di tali corsi saranno valutate dalle singole aziende utilizzando la documentazione prevista dal decreto legislativo 271/99 e dal codice ISM.
3 - Ulteriori momenti formativi a bordo potranno essere effettuati in caso di modifiche nave ed al suo equipaggiamento.

III) Medico competente
Le parti concordano nel ritenere che la sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 23, D.Lgs. n. 271/99 debba essere espletata, in forma integrativa a quella già prevista per il personale marittimo per il rilascio della idoneità alla navigazione, evitando la duplicazione di visite diagnostiche o di esami specialistici, laddove possibile, per le visite di idoneità alla navigazione.
Concordano altresì sulla necessità di individuare apposite procedure per l'espletamento della sorveglianza sanitaria per il personale imbarcato su navi impiegate permanentemente all'estero.

IV) Procedura per l'elezione dei rappresentanti alla sicurezza dell'ambiente di lavoro
I - Su indicazione dell'azienda verranno indette le elezioni, sulla base della lista comprendente il personale imbarcato escluso il comandante ed il responsabile alla sicurezza, specificando la data e le modalità di effettuazione delle stesse.
Il comando nave nomina almeno due membri dell'equipaggio come personale addetto alle elezioni che avrà i seguenti compiti:
a) presiedere alle operazioni elettorali e di scrutinio dei voti, assicurandone la correttezza;
b) esaminare e decidere su eventuali ricorsi;
c) proclamare gli eletti.
Le risultanze del voto saranno comunicate al Comandante che a sua volta le trasmetterà all'azienda e questa, su esplicita richiesta della OO.SS, informerà le stesse alle OO.SS.
2 - I diritti di elettorato attivo spettano a tutti i lavoratori marittimi imbarcati al momento dell'elezione, i diritti di elettorato passivo spettano a tutti i lavoratori marittimi imbarcati al momento dell'elezione ed appartenenti ai turni particolari delle aziende e/o in regime di C.R.L. escluso il comandante e l'RSPP. e il responsabile alla sicurezza.
3 - Modalità di voto: il voto è segreto e diretto; la votazione avrà luogo a mezzo di scheda unica, comprendente la lista dei candidati. Il voto sarà espresso apponendo una croce a fianco del nominativo tra quelli presenti sulla scheda. Viene eletto il marittimo che ha ottenuto il numero di voti più alto. E' facoltà delle parti definire modalità elettroniche di votazioni.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta e se essa riporta più di una preferenza e/o se contiene segni o tracce di individuazione. Il supervisore alle votazioni accerta che venga espresso un solo voto per ogni marittimo.
In caso la votazione vada deserta o non si presenti nessun candidato verrà indetta una nuova elezione entro trenta giorni dall’ultima votazione andata deserta. Qualora anche tale votazione vada deserta si procederà con l’indire nuove elezioni entro gli stessi termini fino ad avvenuta elezione di almeno un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
4 - A bordo delle navi, il locale e gli orari della votazione saranno stabiliti dal comandante della nave, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio al voto, nel rispetto delle esigenze dei servizi di bordo.
In particolare, le operazioni dovranno essere organizzate in modo tale da consentire a ciascun lavoratore marittimo avente diritto di esercitare il medesimo possibilmente al di fuori dell’orario di lavoro. Il locale e gli orari di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti gli elettori, mediante idonea pubblicità. I delegati sindacali di bordo saranno preventivamente informati sullo svolgimento delle operazioni di voto e degli esiti.
5 - L'elezione del rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro ha validità per il periodo d'imbarco.
Prima di tale scadenza il marittimo eletto decade dalla carica nelle seguenti ipotesi:
a) rinuncia, formalizzata dal marittimo con lettera indirizzata al comandante della nave;
b) sbarco del marittimo.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) verrà tempestivamente organizzata una nuova elezione con le modalità previste al presente accordo.

Allegato 7 Sezione per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 t.s.l.
L'anno …. in Roma la Confederazione Italiana Armatori e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori qui di seguito elencate: Federazione Italiana Armatori Trasporti (Filt-Cgil), Federazione Italiana Trasporti (Fit-Cisl), Unione Italiana Lavoratori Trasporti (Uiltrasporti) hanno stipulato la presente Sezione per marittimi imbarcati su navi fino a 151 t.s.l. adibite a qualunque tipo di traffico, con esclusione dei marittimi imbarcati su navi già oggetto di altro contratto collettivo di lavoro (Aliscafi, Rimorchiatori portuali, Pilotine, Bunkeraggi e Servizi portuali diversi).

Art. 1 Campo di applicazione
1 - La presente Sezione si applica alle navi inferiori a 151 t.s.l. che compiono servizi lungo le coste e nei porti e ad ogni altro tipo di navigazione giornaliera non superiore alle 60 miglia dal porto di armamento o capolinea ed a distanza non superiore alle 40 miglia dalla costa.
2 - Agli equipaggi delle medesime navi che per esigenze aziendali compiano navigazione superiore alle sei ore e/o con percorrenza superiore alle 60 miglia dal porto d’armamento o capolinea e/o a distanza superiore alle 40 miglia dalla costa verrà corrisposta l'indennità di navigazione prevista dall'art. 14 della presente Sezione.

Art. 4 Tabelle minime di sicurezza
1 - Tenuto conto del tipo di utilizzazione della nave, il numero minimo dei componenti l'equipaggio è stabilito dall'Autorità Marittima in base alle norme del C.d.N. e relativo Regolamento.

Art. 5 Orario di lavoro
1 - L'orario normale di lavoro è stabilito in 8 (otto) ore giornaliere. L'orario normale di lavoro può essere compreso nell'arco orano tra le 06.00 e le 20.00, con diritto di usufruire di un’ora per la consumazione dei pasti.
2 - Eventuali diverse articolazioni aziendali dell'orario normale di lavoro potranno essere concordate, per esigenze tecnico-operative, con la contrattazione di secondo livello

Art. 8 Servizi di guardia con veglia in porto
1 - Fermo restando che la disciplina dell’organizzazione del lavoro a bordo è di competenza del Comandante, l’organizzazione dell’orario di lavoro per servizi di guardia con veglia in porto sarà disciplinata dalla contrattazione integrativa aziendale, nel rispetto dei limiti legali sull'orario di lavoro e orario di riposo.

Art. 12 Trattamento delle giornate del sabato in servizio
1 - Il sabato mantiene la natura dii giorno feriale.
2 - Il lavoro eventualmente compiuto nella giornata del sabato sarà compensato con una giornata di riposo compensativo […]

Art. 14 Indennità di navigazione
1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo disagio, quando per esigenze di servizio la nave effettua navigazione continua di durata superiore a sei ore e/o si allontana oltre sessanta miglia dal porto capolinea, al personale imbarcato verrà corrisposta una indennità di navigazione per giorno di effettivo imbarco nella misura di seguito indicata:
..omissis…

Art. 21 Corredo
1 - Qualora l'equipaggio dovesse pernottare a bordo o per guardia con veglia si provvederà a cura dell'armatore al normale corredo di cabina e di letto.
2 - Si provvederà, a cura dell'armatore, al cambio della biancheria ogni 7 (sette) giorni.

Art. 24 Lavori per pulizia e manutenzione della nave
1 - L'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori di ordinaria manutenzione e di pulizia della nave, con diritto a compenso per lavoro straordinario qualora predetti lavori vengano eseguiti fuori orario normale.

Art. 25 Rapporti gerarchici e disciplinari
1 - Durante l'imbarco, i rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi e regolamenti della Marina Mercantile e dalla presente Sezione.

Art. 26 Condotta del personale
1 - Il personale ha il dovere di mantenere condotta disciplinata; di uniformarsi alle prescrizioni delle Autorità nazionali e di seguire ogni legittimo ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
2 - I rapporti tra i componenti l'equipaggio debbono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.
3 - Nessuna persona dell'equipaggio potrà assentarsi da bordo senza il consenso del Comandante o di chi lo rappresenta.
4 - Tutto il personale ha il dovere di esercitare la più attenta sorveglianza affinché non si verifichino casi di […], imbarco o favoreggiamento di persone o cose sprovviste di regolare biglietto. Il Comandante disporrà affinché siano effettuate prima della partenza e durante il viaggio visite in ogni parte della nave per assicurarsi della osservanza di quanto precede.
5 - L'armatore ha il diritto di risolvere il contratto senza indennità di sorta e di essere risarcito di tutti i danni che gli derivassero in conseguenza di trasgressioni a disposizioni di leggi nei confronti dei componenti l'equipaggio che risultassero responsabili sia della trasgressione sia della mancata vigilanza.

Art. 27 Infrazioni disciplinari e sanzioni
1 - Il personale ha il dovere di mantenere una condotta disciplinata, di uniformarsi alle prescrizioni delle Autorità nazionali e di quelle consolari e locali nei porti all’estero, di eseguire ogni legittimo ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
2 - I rapporti tra i componenti l’equipaggio devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.
3 - Nessuna persona dell'equipaggio potrà assentarsi da bordo senza il consenso del Comandante o di chi lo rappresenti.
4 - Tutto l’equipaggio ha il dovere di esercitare la più attenta sorveglianza affinché non si verifichino casi di furto, contrabbando, trasporto di paccottiglie, sottrazioni di merci, vendite abusive a bordo, imbarco o favoreggiamento di clandestini. Il Comandante disporrà affinché siano effettuate prima della partenza e durante il viaggio frequenti visite in ogni parte del mezzo navale per assicurarsi che non esistano a bordo clandestini o merci di contrabbando.
5 - L’armatore ha il diritto di risolvere il contratto senza preavviso, fermo restando il trattamento di fine rapporto, e di essere risarcito di tutti i danni che gli derivassero in conseguenza di trasgressioni a disposizioni di leggi nazionali ed estere, e particolarmente in conseguenza di furto, contrabbando, trasporto di paccottiglie, imbarco o favoreggiamento clandestini nei confronti dei componenti l’equipaggio che risultassero responsabili sia della trasgressione sia della mancata vigilanza.
6 - Eventuali infrazioni del personale, e in particolare quelle ai doveri di cui ai commi precedenti, e inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro individuale saranno sanzionate in proporzione alla loro gravità in base al codice disciplinare di cui al presente articolo.
[…]
a) rimprovero scritto;
b) multa fino a 4 ore di retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni;
d) licenziamento.
Si precisa di seguito - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - il carattere dei provvedimenti disciplinari e l’entità degli stessi:
a) Rimprovero scritto.
Il rimprovero scritto è provvedimento di carattere ammonitorio e si infligge per infrazioni di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. La recidiva infrazione per cui è previsto il provvedimento di rimprovero scritto, non prescritto, dà la facoltà all’Azienda di comminare provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a tre giorni.
b) Multa.
Vi si incorre per le seguenti infrazioni:
1. Inosservanza dell’orario di lavoro.
2. Inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall’Azienda quando non ricadono nei casi previsti dalle successive lettere d) ed e) .
3. Irregolarità di servizio, abusi, mancanza di diligenza nei propri compiti, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano arrecato danno.
4. Irregolarità ed inosservanze simili a quelle sopra descritte.
[…]
La recidiva in infrazioni per cui è previsto il provvedimento di multa, non prescritto, dà facoltà all’Azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di cui alla lettera successiva.
c) Sospensione.
Vi si incorre per le seguenti infrazioni:
1. Inosservanze ripetute dell’orario di lavoro.
2. Assenza ingiustificata di durata non superiore ad un giorno.
3. Inosservanza delle misure di prevenzione infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Azienda quando la mancanza cagioni danni lievi alle cose e nessun danno alle persone.
4. Presentarsi a lavoro o prestare servizio in stato di ubriachezza o alterazione.
5. Abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto al punto 3 della lettera e).
6. Esecuzione in Azienda di lavori per proprio conto fuori dall’orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell’Azienda.
7. Lieve insubordinazione verso i superiori.
8. Mancanze di analoghe gravità.
[…] La recidiva in infrazioni per cui è previsto il provvedimento di sospensione, non prescritto, dà facoltà all’Azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di cui alla lettera successiva.
d) Licenziamento.
Vi si incorre in genere per tutte quelle infrazioni in cui la gravità del fatto non consente l’ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, ed in particolare per:
[…]
3. Abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di responsabilità, sorveglianza, custodia e controllo o da parte di altro personale nel caso in cui possa derivare pregiudizio all'incolumità delle persone, alla sicurezza del mezzo navale, degli impianti o strutture portuali, pregiudizio all’esecuzione dell’attività svolta.
4. Grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini.
5. Danneggiamento colposo o volontario alla proprietà dell’Azienda, al materiale di lavorazione o a persone.
6. Inosservanza al prescritto divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti.
7. Alterchi con vie di fatto ingiurie, disordini, risse o violenze sia al di fuori che all’interno dei mezzi navali o degli uffici.
[…]
9. La recidiva, non prescritta, anche di una sola delle infrazioni disciplinari di cui all’articolo 1251 del Codice della Navigazione o l’infrazione di due diverse mancanze disciplinari previste dallo stesso articolo anche se non seguite dalle pene disciplinari previste dall’articolo 1252 del Codice della Navigazione.
[…]
11. Esecuzione in Azienda di lavori per conto proprio o di terzi effettuati durante l’orario di lavoro.
[…]
13. Mancanze di analoga gravità.
[…]

Allegato 8 Sottosezione speciale per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 t.s.l. che svolgono attività di antinquinamento e disinquinamento
Le parti convengono di definire, nell’ambito della presente Sezione per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 t.s.l., una sottosezione speciale per i marittimi imbarcati su navi che svolgono attività di servizi di antinquinamento e disinquinamento.

Art. 1 (Campo di applicazione)
1. La presente Sottosezione si applica alle navi fino a 151 tsl che compiono servizi di antinquinamento e disinquinamento.

Art. 14 (Indennità di navigazione)
Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo disagio, al personale imbarcato verrà corrisposta una indennità di navigazione per giorno di effettiva presenza a bordo secondo quanto di seguito indicato:
…omissis…

Art. 19bis (Reperibilità)
Tenuto conto delle specificità dei servizi antinquinamento e disinquinamento, la società richiederà al lavoratore di essere reperibile (senza vincolo di rimanere nella propria abitazione ma con l’obbligo in tal caso di fornire alla società le notizie atte a rintracciarlo) al fine di svolgere eventuali immediate prestazioni.
Al lavoratore in reperibilità l’azienda riconoscerà un compenso mensile […].
In caso di chiamata sarà inoltre dovuto il pagamento delle ore di effettivo servizio prestato.
[…]
La reperibilità non sarà richiesta, né indennizzata nelle giornate di ferie.
[…]

Allegato 8 Collective bargaining agreement for non-doms seafarers embarked on italian international register vessels or vessels under the bare-boat system

Article 1 Application
1.1. This Collective Bargaining Agreement applies to all seafarer who are neither citizen nor resident in a Member State of the European Union, embarked on board of Italian cargo vessels listed in the Italian International Registry pursuant to Legislative Decree no. 457 of December 30, 1997, converted, with amendments, into Law no. 30 of February 27,1998.
1.2. The seafarer shall be subject to this Agreement, signed between Confitarma and the Italian Trade Unions in compliance with art. 3 clauses 2 & 3 of Italian Law n. 30/1998, from the date on which they are engaged until the date on which they sign off or the date until which, in accordance with this Agreement, the Shipowner, as per MLC, 2006 definition, is liable for the payment of wages.
1.3. The shipowner-seafarer relationship is regulated by a Seafarer Employment Agreement (SEA) of a definite (fixed-term) period, which shall be expressly stipulated at the beginning of the relationship. The Seafarer Employment Agreement shall be terminated at the date of its expiry.

Article 2 Medical Fitness and pre-Employment
2.1. The Shipowner shall be entitled to require that any seafarer shall have a medical certificate, whose which is in compliance with MLC and STCW, issued by a duly qualified medical practitioner. The above medical certificate shall be issued:
a) by a duly qualified medical practitioner authorized by the State of the seafarer if that Member has ratified the MLC2006.
b) by a duly qualified medical practitioner of the State listed in the Circular n. 1163 of the Maritime Safety Committee (MSC) of International Maritime Organization (IMO) concerning Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW 78) as amended.
c) by a medical practitioner recognized by the Shipowner in accordance with the requirements of STCW 78, as amended or, in case seafarers are not covered by STCW, in accordance with ILO/IMO/WHO International Guidelines if the State of the seafarer has not ratified the MLC2006. The Shipowner shall also be entitled to require that any seafarer is holding the vaccinations needed and that he/she answers faithfully any questionnaire on his/her state of health, which may be required.
2.2. The company shall be entitled to require that any seafarer shall have a satisfactory pre-employment medical examination, at company expense, by a company-nominated doctor and that the seafarer answer faithfully any questionnaire on their state of health which may be required. Failure to do so may affect the seafarer's entitlement to compensation as per the terms and conditions of this Agreement. The seafarer shall be entitled to receive a copy of the medical certificate issued in respect of such an examination.
2.3. Each seafarer shall undertake to serve the shipowner competently and shall undertake that they possess, and will exercise, the skill commensurate with the certificates which they declare to hold.

Article 3 Probationary Service
3.1 The first three months of service during the first term of employment with the shipowner shall be regarded as probationary and both the seafarer and the shipowner shall be entitled to terminate the employment prior to the expiry of the contract during this period. In such event the cost of repatriation shall be the responsibility of the party who gives notice of termination but the compensation for earlier termination of employment provided in Article 19.4 shall not apply.

Article 4 Non-Seafarers Work
Seafarers shall not be required or induced to carry out cargo handling and other work traditionally or historically done by dock workers without the prior agreement of the ITF Dockers Union concerned and provided that the individual seafarers volunteer to carry out such duties, for which they shall be adequately compensated.
Compensation for such work performed during the normal working week, as specified in Article 6, shall be by the payment of the overtime rate specified in Annex 2 for each hour or part hour that such work is performed, in addition to the basic wage. Any such work performed outside the normal working week will be compensated at double the overtime rate.
Where a vessel is in a port where an official trade dispute involving an ITF-affiliated dock workers’ union is taking place, seafarers shall not be instructed or induced to undertake cargo handling and other work, traditionally and historically done by members of that union which would affect the resolution of such a dispute.

Article 5 Duration of Employment
A seafarer shall be employed for a period mutually agreed by shipowner and seafarer, as reported in the SEA, and such period may be extended or reduced by 1 month for operational convenience. The employment shall be automatically terminated upon the terms of this Agreement at the first arrival of the ship in port after expiration of that period. The duration of employment is based on a maximum of 11 (eleven) months.
The SEA shall continue to have effect while a seafarer is held captive on or off the ship as a result of acts of piracy or armed robbery against ships, regardless of whether the date fixed for its expiry has passed or either party has given notice to suspend or terminate it. For the purpose of this Article the terms “piracy” and “armed robbery against ships” shall have the meaning indicated by Standard A2.1 of MLC.2006 as amended.
Article 6 Hours of Duty
The normal hours of duty of all Seafarers shall be 8 (eight) per day, Monday to Friday inclusive and 4 (four) on Saturday, totaling 44 (forty-four) per week (191 per month).

Article 7 Overtime
7.1 Any hours of duty in excess of the 8 (eight) from Monday to Friday and in excess of the 4 (four) hours on Saturday, shall be paid for by overtime. The hourly overtime wage shall be paid as the column 10 of Annex 2 attached to the present collective bargaining agreement. This compensation has been agreed to be above the minimum MLC, 2006 requirements.
7.2. At least 70 (seventy) hours weekday overtime shall be paid monthly to each seafarer as stipulated in Col. 2 of the attached wage scale calculations (Annex 2).
7.3. Records of all overtime shall be maintained by the master, or a person assigned by the master, and endorsed by the seafarer at no greater than monthly intervals.
7.4. Any additional hours worked during an emergency directly affecting the immediate safety of the ship, its passengers, crew or cargo, of which the Master shall be the sole judge, or for safety drills or work required to give assistance to other ships or persons in immediate peril shall not count for overtime payment.

Article 7 bis Weekend Compensation

7 bis.1. At least 1.5 (one and a half) days per week, 6.5 (six and a half) days per months shall be paid to all seafarers as Weekend Compensation as stipulated in Col. 3 of the attached wage scale calculations (Annex 2). Any hour of duty performed in excess of 8 (eight) hours on Saturday and Sunday and all hours of duty on Public Holidays shall be paid at the rate stipulated in Col. 10 of the attached wage scale calculations (Annex 2).

Article 8 Holidays
8.1. For the purpose of this Agreement the days listed in Annex 3 shall be considered as holidays at sea or in port. If a holiday falls on a Saturday or a Sunday, the following working day shall be considered as additional leave (column 5 of Annex 2).

Article 9 Rest Periods
9.1. In accordance with the Maritime Labour Convention and the STCW Convention, the seafarer shall have a minimum of 10 (ten) hours of rest in any 24 (twenty-four) hours period and 77 (seventy-seven) hours of rest in any seven-day period. The 10 (ten) hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least 6(six) hours in length, and the interval between consecutive periods of rest shall not exceed 14 (fourteen) hours. Additional periods of rest to such minimum shall be considered to reach the 77 (seventy¬seven) hours of rest in any seven-day period and/or to allow more favourable condition.
9.2. This period of 24 hours shall begin at the time a seafarer starts work immediately after having had a period of at least 6 (six) consecutive hours off duty.
9.3. The shipowner shall post in an accessible place on board a table detailing the schedule of service at sea and in port and the minimum hours of rest for each capacity on board in the working language and in English.
9.4 Musters, training, fire-fighting and lifeboat drills, and drills prescribed by Italian laws and regulations, shall be conducted in a manner that minimizes the disturbance of rest periods, does not induce fatigue and the attendance shall be considered working time.
9.5. The seafarer shall received copy of the records pertaining to them which shall be endorsed by the master, or a person authorized by the master, and by seafarers.
9.6 A short break of less than 30 minutes will not be considered a period of rest.

Article 10 Wages, Social Benefits and Bonus
10.1. The wages of each seafarer shall be calculated in accordance with this Agreement and as per the attached wage scales (Annex 2) and the only deductions from such wages shall be proper statutory and other deductions as recorded in this Agreement and/or other deductions as authorised by the seafarer. The amount of column 8 (US$ 30), which is a contribution to the Owner’s costs for IMO & Training, is not to be paid cash to the seafarer.
10.2. The seafarers shall be entitled to payment of his/her monthly net wages, after deductions, in US dollars, or in another currency agreed with the seafarer, at the end of each calendar month.
10.3. For the purpose of calculating wages, a calendar month shall be regarded as having 30 days.
10.4. No seafarer employed in the Deck or Engine departments who is 21 or over and is not a trainee shall be paid less than the equivalent rate of an ordinary seaman.
10.5. In case of bilateral agreements between Confitarma and the competent government of the seafarers country of residence, approved by undersigned unions, wages will be determined according to the national law of the seafarer.
10.6. With reference to Italian Law no. 30/98, Article 3, clauses 2 & 3, the Social Partners agree that, for the seafarer who is neither citizen nor resident in a Member State of the European Union, the applicable social security legislation is that in his/her respective country of residence. For this reason the seafarer concerned is entitled to a monthly bonus for social benefits as specified in column 4 of Annex 2. The foregoing bonus shall be understood to mean the payment in full or in part of the social security and pension contributions. It is mandatory for the seafarer to deposit the foregoing bonus in his private or national pension fund and the Shipowner shall not be held liable if the seafarer fails to make the payment in his country of residence. The seafarer will receive every month the foregoing bonus only if she/he is not resident in Countries which provide for the direct payment of social security contributions by the Shipowner or if she/he is not resident in Countries which have a bilateral agreement with Italian Flag State in this matter.
10.7. Cash payment shall be in compliance with Italian law.
10.8 Where a seafarer is held captive on or off the ship as a result of acts of piracy or armed robbery against ships, wages and other entitlements under the SEA and this Agreement shall continue to be paid during the entire period of captivity and until the seafarer is released and duly repatriated or, where the seafarer dies while in captivity, until the date of death as determined in accordance with applicable national laws or regulations.

Article 11 Allotments
11.1. Each seafarer to whom this Agreement applies shall be allowed an allotment note, payable at monthly intervals, of up to 80% of basic wages after allowing for any deductions as specified in Article 10, in line with the provision of ILO MLC, 2006 Standard A.2.2, paragraph 5.

Article 12 Leave and additional leave
12.1. Each seafarer shall, on the termination of employment for whatever reason, be entitled to payment of 7,5 days’ leave and additional leave equivalent to 60 hours for each completed month of service and pro rata for a shorter period. Hours of leave and additional leave include regular monthly leave and the work performed on public holiday and others.
12.2. Payment for leave shall be at the rate of pay applicable at the time of termination.

Article 13 Subsistence Allowance
13.1. When food and/or accommodation are not provided on board the shipowner shall be responsible for providing food and/or accommodation of suitable quality.

Article 14 Watch-keeping
14.1. Watch-keeping at sea and, when deemed necessary, in port, shall be organised where possible on a three-watch basis.
14.2. It shall be at the discretion of the Master which seafarers are put into watches and which, if any, on day work.
14.3. While watch-keeping at sea, the officer of the navigational watch shall be assisted by a posted lookout during the hours of darkness and as required by any relevant national and international rules and regulations, and, in addition, whenever deemed necessary by the master or officer of the navigational watch.
14.4. The Master and Chief Engineer shall not normally be required to stand watches.

Article 15 Safe manning
15.1. The Ship shall be competently and adequately manned so as to ensure its safe operation and the maintenance of a three watch system whenever required and in no case manned at a lower level than in accordance with relevant and applicable laws, rules and regulations.

Article 16 Shorthand Manning
16.1. Where the complement falls short of the agreed manning, for whatever reasons, the basic wages of the shortage category shall be paid to the affected members of the concerned department. Every effort shall be made to make good the shortage before the ship leaves the next port of call. This provision shall not affect any overtime paid in accordance with Article 7.

Article 17 Services in High Risk /Warlike Operations Areas
17.1. The terms and conditions to be implemented to all seafarers on board a vessel operating in the High Risk/Warlike Operations Areas are those indicated in the special agreements signed between Confitarma and the signatory Italian Trade Union.
17.2. The High Risk/Warlike Operations Areas are those defined from time to time by International Bargaining Forum.

Article 18 Seafarers’ Effects
18.1. When any seafarer suffers total or partial loss of, or damage to, their personal effects whilst serving on board the ship as a result of wreck, loss stranding or abandonment of the vessel, or as a result of fire, flooding or collision, excluding any loss or damage caused by the seafarer's own fault or through theft or misappropriation, they shall be entitled to receive from the shipowner compensation up to a maximum specified in Annex 4.
18.2. The seafarer shall certify that any information provided with regard to lost property is true to the best of their knowledge.

Article 19 Termination of Employment
19.1. The employment shall be terminated.
a) upon the expiry of the agreed period of service identified in Article 5;
b) when signing off owing to sickness or injury, after medical examination in accordance with Article 22.
19.2. The shipowner may terminate the employment of a seafarer:
a) by giving one month’s written notice to the seafarer;
b) on the misconduct or incompetence of the seafarer in accordance with Article 21.
c) upon the total loss of the ship, or when the ship has been laid up for a continuous period of at least one month or upon the sale of the ship.
19.3. A seafarer to whom this Agreement applies may terminate employment:
a) for his own will by giving one month’s written notice of termination to the Shipowner or the Master of the ship;
b) when, during the course of a voyage it is confirmed that the wife or, in the case of a single person, a parent, has fallen dangerously ill
c) if the ship is about to sail into a High Risk/Warlike OperationsAreas, in accordance with Article 17 of this Agreement;
d) if the seafarer was employed for a specified voyage on a specified ship, and the voyage is subsequently altered substantially, either with regard to duration of trading pattern;
e) if the Ship is certified substandard in relation to the applicable provisions the Safety of Life at Sea Convention (SOLAS) 1974, the International Convention on Loadlines (LL) 1966, the Standards of Training Certification and Watch-keeping Convention (STCW) 1978, the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973, as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL) or substandard in relation to ILO Convention No. 147, 1976, Minimum Standards in Merchant Ships as supplemented by the Protocol of 1996 and remains so for a period of 30 consecutive days provided that adequate living conditions and provisions are provided on board or ashore. In any event, a Ship shall be regarded as substandard if it is not in possession of the certificates required under either applicable national laws and regulations or international instruments;
f) if the ship has been arrested and has remained under arrest for 30 days;
g) if after any agreed grievance procedure has been invoked, the shipowner has not complied with the terms of this Agreement;
19.4. A seafarer shall be entitled to receive compensation of two months’ basic wage on termination of their employment in accordance with 19.2(a) and (c), 19.3(c), (d), (e), (f)and (g) above and Article 24.1.
19.5. It shall not be grounds for termination if, during the period of the agreement, the shipowner transfers the seafarer to another vessel belonging or related to the same owner/manager, on the same rank and wages and all other terms, if the second vessel is engaged on the same or similar voyage patterns. There shall be no loss of earnings or entitlements during the transfer and the shipowner shall be liable for all costs and subsistence for and during the transfer.

Article 20 Repatriation
20.1. Repatriation shall take place in such a manner that it takes into account the needs and reasonable requirements for comfort of the seafarer.
20.2. During repatriation for normal reasons, the shipowner shall be liable for the following costs:
a) payment of basic wages between the time of discharge and the arrival of the seafarer at their place of original engagement unless differently agreed between shipowner and seafarer;
b) the cost of maintaining the seafarer ashore until repatriation takes place;
c) reasonable personal travel and subsistence costs during the travel period;
d) transport of the seafarer’s personal effects up to the amount allowed free of charge by the relevant carrier.
20.3. A seafarer shall be entitled to repatriation at the shipowner’s expense on termination of employment as per Article 19 except where such termination arises under Clause 19.2(b) and 19.3(a). In event of termination of employment arises under clause 19.2(b) and 19.3(a) the shipowner shall be entitled to recover further sums needed to cover the costs of repatriation of the seafarer out of the total accrued amount of his/her salary.

Article 21 Misconduct
21.1. For the purpose of this Agreement misconduct is to be intended a serious default of employment obligations.
21.2. A shipowner may terminate the employment of a seafarer following an act of misconduct or incompetence which gives rise to a lawful entitlement to dismissal or in case of relevant s- infringement of the Company's code of conduct, provided that the shipowner shall, where /
possible, prior to dismissal, give written notice to the seafarer specifying the misconduct or incompetence which has been the cause of the dismissal.
21.3. In the event of the dismissal of a seafarer in accordance with this clause, the shipowner shall be entitled to recover from that seafarer’s balance of wages the costs involved with repatriating the seafarer together with such costs incurred by the shipowner as are directly attributable to the seafarers proven misconduct. Such costs do not, however, include the costs of providing a replacement for the dismissed seafarer.
21.4. For the purpose of this Agreement, refusal by any seafarer to obey an order to sail the ship shall not amount to misconduct of the seafarer where:
a) the ship is unseaworthy or otherwise substandard as defined in Clause 19.3 e);
b) for any reason it would be unlawful for the ship to sail;
c) the seafarer has a genuine grievance against the -shipowner in relation to the implementation of this Agreement and has complied in full with the terms of the shipowner’s grievance procedure, or
d) the seafarer refuses to sail into a warlike area.

Article 22 Medical Attention
22.1. A seafarer shall be entitled to immediate medical attention when required.
22.2. A seafarer who is hospitalised abroad owing to sickness or injury shall be entitled to medical attention (including hospitalisation) at the shipowner’s expense for as long as such attention is required or until the seafarer is repatriated to the port of engagement, whichever is the earlier.
22.3. A seafarer repatriated to their port of engagement, unfit as a result of sickness or injury, shall be entitled to medical attention (including hospitalisation) at the shipowner’s expense:
a) in the case of sickness, for up to 130 days after initial hospitalisation, subject to the submission of satisfactory medical reports;
b) in the case of injury, for so long as medical attention is required or until a medical determination is made in accordance with clause 25.2 concerning permanent disability.
22.4. Proof of continued entitlement to medical attention shall be by submission of satisfactory medical reports, endorsed, where necessary, by a shipowner appointed doctor.

Article 23 Sick Pay
23.1. When a seafarer is landed at any port because of sickness or injury payment of their basic wages shall continue until they have been repatriated at the shipowner’s expense as specified in Article 20.
23.2. Thereafter the seafarer shall be entitled to sick pay at the rate equivalent to their basic wage while they remain sick up to a maximum of 130 days.
23.3. However, in the event of incapacity due to an accident the basic wages shall be paid until the injured seafarer has been cured or until a medical determination is made in accordance with clause 25.2 concerning permanent disability.
23.4. Proof of continued entitlement to sick pay shall be by submission of satisfactory medical reports, endorsed, where necessary, by a shipowner appointed doctor. If a doctor appointed by or on behalf of the seafarer disagrees with the assessment, a third doctor may be nominated jointly between the shipowner and the seafarer and the decision of this doctor shall be final and binding on both parties.

Article 24 Maternity
24.1. In the event that a seafarer becomes pregnant during the period of employment:
a) the seafarer shall advise the master as soon as the pregnancy is confirmed;
b) the shipowner will repatriate the seafarer as soon as reasonably possible but in no case later than the 26^ week of pregnancy and, where the nature of the vessel's operation could in the circumstances be hazardous, at the first port of call;
c) the seafarer shall be entitled to 100 days compensation in accordance with paragraph 19.4;
d) the seafarer shall be afforded priority in filling a suitable vacancy in the same of equivalent capacity within one year following the birth of a child should such a vacancy be available.

Article 25 Disability
25.1. A seafarer who suffers permanent disability as a result of an accident whilst in the employment of the shipowner regardless of fault but excluding permanent disability due to wilful acts, including accidents occurring while travelling to or from the ship, and whose ability to work as a seafarer is reduced as a result thereof, shall in addition to sick pay, be entitled to compensation according to the provisions of this Agreement.
25.2. The disability suffered by the seafarer shall be determined by a doctor appointed by the shipowner. If a doctor appointed by or on behalf of the seafarer disagrees with the assessment, a third doctor may be nominated jointly between the -shipowner and the seafarer and the decision of this doctor shall be final and binding on both parties.
25.3. The shipowner shall provide disability compensation to the seafarer in accordance with the following table, with any differences, including less than 10% disability, to be pro rata.
…omissis…
25.4. A seafarer whose disability, in accordance with 25.2 above is assessed at 50% or more under the attached Annex 5 shall, for the purpose of this paragraph, be regarded as permanently unfit for further sea service in any capacity and be entitled to 100% compensation. Furthermore, any seafarer assessed at less than 50% disability but certified as permanently unfit for further sea service in any capacity by the shipowner-nominated doctor, shall also be entitled to 100% compensation. Any disagreement as to entitlement under this clause shall be resolved in accordance with the procedures set out in 25.2 above.
25.5. Any payment effected under 25.1 to 25.4 above, shall be without prejudice to any claim for compensation made in law, but may be deducted from any settlement in respect of such claims.

Article 26 Loss of Life - Death in Service
26.1. If a Seafarer dies through any cause whilst in the employment of the Shipowner including death from natural causes and death occurring whilst travelling to and from the vessel, or as a result of marine or other similar peril, but excluding death due to wilful acts, the Shipowner shall pay the sums specified in the attached Annex 4 to a nominated beneficiary and to each dependent child up to a maximum of 3 (three) under the age of 21. If the Seafarer shall leave no nominated beneficiary, the aforementioned sum shall be paid to the person or body empowered by law or otherwise to administer the estate of the Seafarer.
26.2. Any payment effected under this clause shall be without prejudice to any claim for compensation made in law but may be offset against any such payments.

Article 27 Insurance Cover
27.1. The Shipowner shall conclude appropriate insurance to cover themselves fully against the possible contingencies arising from the Articles of this Agreement.

Article 28 Food, Accommodation, Bedding, Amenities etc.
28.1. With reference of present article the shipowner shall provide the following conditions, given in consideration the standards specified in Title 3, Regulation 3.2, to the ILO Maritime Labour Convention 2006:
a) drinking water and sufficient food of good quality and of a type conforming with the seafarer’s dietary and/or religious requirements;
b) accommodation of adequate size and standard;
c) one mattress and at least one pillow, three blankets and two sheets (or equivalent duvets and covers), one pillow-case and two towels. The sheets (or duvet covers), pillow-case and towels shall be changed at least once a week;
d) necessary cutlery and crockery;
e) laundry facilities;
f) recreational facilities
28.2. In addition, the shipowner shall provide the galley with all items of equipment normally required for cooking purposes. All items of equipment mentioned in sub-paragraphs (c), (d) and (e) above shall be of good quality.

Article 29 Personal Protective Equipment
29.1. The shipowner shall provide the necessary personal protective equipment in accordance with ISM/IMO regulations, or any applicable national regulations which specify any additional equipment, for the use of each seafarer while serving on board.
29.2. The shipowner will supply theseafarer with appropriate personal protective equipment for the nature of the job.
29.3. Seafarers should be advised of the dangerous nature and possible hazards of any work to be carried out and instructed of any necessary precautions to be taken as well as of the use of the protective equipment.
29.4. If the necessary safety equipment is not available to operate in compliance with any of the above regulations, seafarers should not be permitted or requested to perform the work.
29.5. Seafarers shall use and take care of personal protective equipment at their disposal and not misuse any means provided for their own protection or the protection of others. Personal protective equipment remains the property of the shipowner.

Article 30 Shipboard Safety Committee
30.1. The Shipowner shall facilitate the establishment of an on board Safety and Health Committee, in accordance with the provisions contained in the ILO Code of Practice on Accident Prevention on Board Ship at Sea and in Port, and as part of their safety¬management system as per the requirements of the ISM Code. designate an on board competent safety Officer who shall implement the shipowner’s safety and health policy and programme and carry out the instructions of the Master to:
30.2. The shipowner shall provide a link between the shipowner and those on board through the designation of a person or persons ashore having direct access to the highest level of management as per the requirements of the ISM Code. The Shipowner shall also designate an on board competent safety Officer who shall implement the shipowner’s safety and health policy and programme and carry out the istructions of the Master to:
a) improve the seafarer’s safety awareness; and
b) investigate any safety complaints brought to her/his attention and report the same to the Safety and Health Committee and the individual, where necessary; and
c) investigate accidents and make the appropriate recommendations to prevent the recurrence of such accidents; and
d) carry out safety and health inspections.
30.3. The Shipowner acknowledges the right of the seafarer to elect a safety representative to the on board Safety and Health Committee. Such a representative shall be entitled to the same protections as the liaison representative as provided for in 31.5 below.

Article 31 Membership Fees, Welfare Fund and Representation of Seafarers
31.1. Subject to national legislation, all seafarers shall be members of Unions affiliated to the ITF.
31.2. The shipowner acknowledges the right of seafarers to participate in union activities and to be protected against acts of anti-union discrimination^
31.3. The shipowner acknowledges the right of the seafarers to elect a liaison representative from among the seafarer who shall not be dismissed nor be subject to any disciplinary proceedings as a result of the seafarer’s duties as a liaison representative unless the union has been given adequate notice of the dismissal.
31.4. The Union Fees are as per the enclosed Annex 1.

Article 32 Equality
32.1. Each seafarer shall be entitled to work, train and live in an environment free from harassment and bullying whether sexually, racially or otherwise motivated. The shipowner will regard breaches of this undertaking as a serious act of misconduct on the part of seafarers.
32.2. The seafarer shall be provided with a copy of the on-board and ashore complaint procedure applicable on the ship in accordance with Italian Law.

Article 33 Waivers and Assignments
33.1. The shipowner undertakes not to demand or request any seafarer to enter into any document whereby, by way of waiver or assignment or otherwise, the seafarer agrees or promises to accept variations to the terms of this Agreement or return to theshipowner, their servants or agents any wages (including backwages) or other emoluments due or to become due to the seafarer under this Agreement and the shipowner agrees that any such

Article 34 Breach of the Agreement
34.1. If the Shipowner breaches the terms of this agreement the Unions, forthemselves or acting on behalf of the seafarers, and/or any seafarer shall be entitled to take such measures against the shipowner as may be deemed necessary to obtain redress.

Article 35 Validity of Agreement
35.1. This Agreement enters into force as of... and shall expire on ....
35.2. Any amendments shall only be accepted if they are submitted at the request of the signatory Parties.
35.3. The Agreement is subject to tacit renewal, unless one of the interested parties gives at least six months’ notice of its intention to withdraw from the agreement by means of registered letter. In any case this Agreement shall remain in force until it is replaced by a subsequent agreement of the same level.

Annex […omissis…]
Annex 1 Joint delegation
Annex 2 Wage scale calculation in uss effective from 01/01/2021 to 31/12/2021
Annex 3 National holidays
Annex 4 Schedule of cash benefits
Annex 5 Degree of disability
Annex 6


Allegato 9 Sezione per il personale di terra - uffici e terminals delle società’ di navigazione che esercitano l’armamento privato

L'anno ... addì... del mese di... in Roma Confederazione Italiana Armatori, Assarmatori e le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate: Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (Filt-Cgil), Federazione Italiana Trasporti (Fit-Cisl), Unione Italiana Lavoratori Trasporti (Uiltrasporti), hanno stipulato la presente Sezione per il personale di terra - uffici e terminals delle Società di Navigazione che esercitano l'armamento privato.

Art. 2 Visita medica
1 - Fermi restando gli obblighi di legge, la Società ha facoltà di disporre visita medica per il giudizio di idoneità alla mansione in fase preassuntiva dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

Art. 9 Contratti di apprendistato
1 - L’accordo sindacale per l’applicazione del contratto di apprendistato è riportato nell’Allegato 5.

Art. 10 Orario di lavoro, lavoro straordinario diurno, notturno e festivo
1 - L'orario settimanale di lavoro è di 40 ore e verrà ripartito dal lunedì al venerdì in otto ore giornaliere, salvo diversa pattuizione a livello aziendale da concordarsi con le RSU/RSA e/o OO.SS. territoriali.
2 - L’organizzazione del lavoro in turni e i relativi trattamenti economici potranno essere definiti in sede di contrattazione integrativa aziendale.
3 - La giornata del sabato mantiene la sua natura di giorno feriale a tutti gli effetti.
4 - Ai lavoratori che, per esigenze di servizio, fossero chiamati a prestare la loro opera in detta giornata sarà corrisposto il compenso per lavoro straordinario per le ore di lavoro effettivamente prestate.
5 - In riferimento al d.lgs. n. 66/2003, il lavoro compiuto oltre le 40 ore è considerato lavoro straordinario.
[…]
10 - Nessun lavoratore potrà rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo salvi giustificati motivi di impedimento.
11 - Al lavoratore, chiamato a prestare la propria opera nella giornata di domenica e negli altri giorni festivi o semifestivi di cui all'art. 12, sarà riconosciuto il riposo compensativo nella misura di mezza giornata qualora la prestazione d'opera sia di durata inferiore a 4 ore e di una intera giornata qualora la prestazione dell'opera superi le 4 ore […]
12 - Le prestazioni di lavoro straordinario e supplementare fornite da ciascun lavoratore non potranno superare le 250 ore annue complessive.
[…]
14 -Ai lavoratori di cui al punto precedente, chiamati a prestare la propria attività lavorativa nella giornata di domenica e negli altri giorni festivi o semifestivi, verrà riconosciuto il solo riposo compensativo di cui al comma 11.
[…]

Art. 11 Riposo settimanale
1 - Il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 66/2003. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni.
2 - Sono fatte salve le eccezioni di cui all’art. 9 del d.lgs n. 66/2003 relative a specifiche attività.

Art. 19 Ferie
[…]
La rinuncia anche tacita al godimento delle ferie non e ammessa
[…]

Art. 28 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
1 - Nel caso di gravidanza e puerperio di una lavoratrice, questa ha diritto al trattamento previsto dalla normativa vigente, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.
[…]

Art. 29 Contrattazione di secondo livello
1 - Ai sensi di quanto previsto dagli Accordi Interconfederali del 28 giugno 2011, ratificato il 21 settembre 2011, dal protocollo d’intesa 31 maggio 2013 e dal T.U. sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, con la contestuale sottoscrizione dell'impegno a far sì che le rispettive Organizzazioni, a tutti i livelli vi si attengano, la contrattazione aziendale o di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte dal contratto collettivo nazionale di categoria o dalla legge.
2 - La contrattazione aziendale o di secondo livello, che ha durata triennale, non potrà pertanto modificare quanto stabilito dalla presente Sezione, salvo nei casi espressamente demandati. Conseguentemente le parti stipulanti la presente Sezione, con riguardo alla contrattazione aziendale o di secondo livello, prevedono che le materie ad essa delegate sono quelle indicate nell'elencazione in lettere di cui ai successivi punti.
[…]
b) tutela della salute dei lavoratori marittimi e attività di formazione e prevenzione in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.
c) le materie individuate nell’articolato della presente Sezione, quali: articolazione dell’orario di lavoro; disciplina del contratto a tempo determinato; lavoro a tempo parziale; individuazione di nuovi profili professionali, condotte disciplinarmente rilevanti, le modalità di erogazione di eventuali trattamenti sostitutivi della mensa, indennità di trasferta.
[…]
4 - Fermo restando che l'organizzazione del lavoro è di pertinenza del datore di lavoro ed è pertanto esclusa dalle materie oggetto di contrattazione aziendale o di secondo livello, i riflessi della stessa sulle condizioni di lavoro potranno essere argomento di contrattazione aziendale o di secondo livello, ove non già definiti dalla presente Sezione.
[…]

Art. 30 Doveri del lavoratore
1 - Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alle mansioni affidategli, e, in particolare:
[…]
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni della presente Sezione nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
d) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari o strumenti a lui affidati.
[…]

Art. 31 Provvedimenti disciplinari
1 - Le inadempienze del lavoratore potranno essere sanzionate, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre quattro ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro e dallo stipendio, per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento;
[…]
7 - A titolo esemplificativo e non esaustivo, il provvedimento del rimprovero scritto si applicherà al lavoratore che:
a) non osservi l’orario ordinario di lavoro o comunque stabilito dalla contrattazione integrativa aziendale o non adempia alle formalità prescritte dall'Azienda per il controllo delle presenze;
b) per disattenzione arrechi danni lievi alle macchine, agli strumenti di lavoro;
[…]
8 - A titolo esemplificativo e non esaustivo, il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
a) ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione;
[…]
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure le esegua con negligenza;
d) esegua lavori non assegnatigli;
e) commetta una recidiva in una delle mancanze per cui abbia già avuto un rimprovero scritto.
9 - A titolo esemplificativo e non esaustivo, il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
a) arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
c) commetta recidiva, oltre la seconda volta, in qualunque delle mancanze che prevedono una sanzione conservativa inferiore (rimprovero scritto e/o multa), salvo il caso dell’assenza ingiustificata;
d) commetta recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quarta volta
e) contravvenga al divieto di fumare sul luogo di lavoro.
10 -Salva ogni altra azione legale, il licenziamento si applica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per le seguenti mancanze:
[…]
b) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto in luogo di pertinenza dell’azienda o che perturbi il normale andamento del lavoro;
c) commetta atti che portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza delle persone, ivi compreso il lavoratore autore della condotta, e/o delle strutture;
[…]
e) la recidiva, oltre la terza volta, in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi;
f) l’inadempimento degli obblighi contrattuali o derivanti da eventuale regolamento interno o da altre norme aziendali;
g) insubordinazione verso i superiori;
[…]
i) si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
j) si presenti in servizio in stato di manifesta assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti.
[…]

Art. 40 Norme speciali
1 - Oltre che alla presente Sezione il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione della Società, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dalla presente Sezione e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza del lavoratore.

Allegato 4 Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che qualora la presente Sezione trovi applicazione in realtà specifiche nelle quali vengono svolte prestazioni in condizioni ambientali particolarmente disagiate, si verificherà a livello aziendale lo sviluppo di azioni volte alla tutela della salute dei lavoratori, e ferme restando le attuali normative in materia di trattamento per malattie e infortunio, le parti verificheranno l'incidenza di tali condizioni disagiate su particolari situazioni di malattia del personale, verificando altresì l'esistenza di eventuali forme di reiterata ed ingiustificata assenza dal lavoro.