Tipologia: Accordo smart working
Data firma: 7 marzo 2018
Validità: 09.04.2018 - 31.03.2019
Parti: Snam e Ugl Chimici
Settori: Chimici, Energia, Snam
Fonte: uglchimici.it


Verbale di accordo

In data 7 marzo 2018 si sono incontrati Snam spa, con le Segreteria Nazionale Ugl Chimici per dare seguito a quanto previsto con il verbale di incontro del 27 febbraio 2018 in tema di "Smart Working".
Le Parti nel riconoscere e condividere la necessità di individuare forme di organizzazione dell'attività lavorativa che favorissero un maggior equilibrio tra la vita privata e l'attività professionale dei lavoratori, hanno concordemente dato avvio nel novembre 2015 alla sperimentazione di una nuova modalità di svolgimento dell'attività lavorativa denominata "Smart Working". Tale fase sperimentale conclusasi nel mese di febbraio 2018, ha generato riscontri positivi nella valutazione delle performances dei lavoratori coinvolti, con livelli di produttività che Snam ha reputato idonei al presidio delle attività lavorative svolte.
La modalità di lavoro in Smart working è fattore abilitante di una nuova cultura aziendale e parte di un cambiamento organizzativo che punta a dare sempre maggiore centralità alle persone, nella convinzione che un ambiente di lavoro più equo e attento alle necessità individuali possa portare più valore sia ai lavoratori che all'azienda. Snam vuole consentire alle proprie persone di conciliare meglio esigenze personali e impegni professionali e soprattutto di lavorare con maggiore autonomia e imprenditorialità.
Le Parti concordano che dal 9 aprile 2018 fino al 31 marzo 2019, tale modalità venga estesa ad un numero maggiore di lavoratori, rispetto a quelli sino ad oggi coinvolti in fase di sperimentazione, operanti nell'ambito del campus di San Donato Milanese.

Premesso che
L'adesione alla modalità lavorativa in "smart working" è su base volontaria. Tale adesione sarà formalizzata con la sottoscrizione tra azienda e lavoratore di un accordo specifico individuale con il quale sarà disciplinato lo svolgimento della prestazione lavorativa.
La prestazione lavorativa in modalità "Smart Working" costituisce un'opportunità offerta al lavoratore e pertanto l’azienda valuterà in piena autonomia le condizioni di accesso e prosecuzione per ciascun aderente al fine di verificarne la rispondenza con le esigenze aziendali.
La prestazione lavorativa resa in modalità "smart working", non modifica la tipologia del rapporto di lavoro che, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, resta lavoro subordinato con applicazione del trattamento economico e normativo dei lavoratori che svolgono la medesima attività esclusivamente presso i locali aziendali.
La giornata di lavoro in "smart working" è equiparata a tutti gli effetti di legge e di contratto ad una giornata di lavoro ordinario secondo l'articolazione prevista nella sede di appartenenza del lavoratore (esempio: flessibilità dell’orario di lavoro). Non sono consentite prestazioni straordinarie, notturne e festive. Le Parti concordano che tale modalità di effettuazione della prestazione consente al lavoratore il rispetto dei limiti di orario e dei tempi di riposo previsti dalle disposizioni di legge e di contratto.
Le Parti concordano che
Le funzioni aziendali, limitatamente al campus di San Donato Milanese, coinvolte nella modalità di lavoro in "smart working" a decorrere dal 9 aprile p.v. saranno:
• RICOM
• ALESOCR
• PAFC
• HRO
• RAPAU
• CORSER
• INTAU
• DT&T
• COSTRI
• BUEST
• BUGS
• BUAIT (ad esclusione del Dispacciamento, INGCOS, GEST, PROCUREMENT, ASSQUAL e PROTER)
• BUCRES (ad esclusione del Commerciale)
Sono esclusi dalla possibilità di effettuare la prestazione in SW le unità che svolgono attività in turno e quelle per le quali, per ragioni tecnico organizzative-regolamentari, ad oggi non risulta applicabile la modalità in Smart Working.
L'individuazione dei lavoratori che potranno richiedere l'adesione allo "Smart Working", nell'ambito delle Direzioni sopra individuate, resta di esclusiva pertinenza dell'azienda che, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, valuterà se accettare o meno la richiesta di adesione.
In modalità "smart working" il lavoratore individua autonomamente il luogo dove svolgere la prestazione di lavoro. Il limite posto alla discrezionalità del lavoratore è dato dal rispetto dei vincoli posti dalla normativa di riferimento. Infatti, in termini di prevenzione e protezione dai rischi derivanti dall'attività lavorativa, non risulta possibile al datore di lavoro effettuare valutazioni sui luoghi in quanto la scelta degli stessi è demandata al lavoratore. Per quanto sopra quest'ultimo dovrà:
• Prendere parte alle iniziative formative in tema di rischi specifici connessi alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
• Adottare un comportamento che non comporti l'esposizione a rischi non connessi alla prestazione lavorativa;
• Individuare un ambiente idoneo dove svolgere l'attività lavorativa in termini di salute e sicurezza;
• Utilizzare la strumentazione a sua disposizione per l'espletamento delle attività conformemente alle direttive aziendali ricevute al fine di non arrecare danno a sé ed alle persone in prossimità dello spazio lavorativo scelto
• In caso di incidente comunicare tempestivamente e dettagliatamente al proprio responsabile quanto avvenuto;
• Prendersi cura della propria salute e sicurezza, attenendosi a quanto previsto dall'art. 20 D.lgs. 81/2008.
L'azienda garantirà a tutti i lavoratori che aderiranno la relativa formazione secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e successive circolari
Tutto il personale che effettuerà la prestazione lavorativa in modalità "smart working" è tenuto ad osservare le misure di sicurezza comportamentale e tecnologica oggetto della normativa aziendale a tutela del patrimonio informativo e del business. Inoltre, il lavoratore dovrà usare e custodire con la massima cura e diligenza tutti gli apparati che l'azienda metterà a sua disposizione per l'espletamento della prestazione lavorativa.
L'utilizzo degli strumenti di lavoro afferenti alla modalità in Smart Working regolamentata dal presente accordo è soggetto al dettato dell'art. 4 L. 300/1970 nel rispetto delle prescrizioni del codice della Privacy e del Garante della Privacy, nonché della Legge 81/2017. Il presente accordo vale come informazione sulle modalità di utilizzo dei suddetti strumenti di lavoro.
Le Parti concordano di avviare un percorso di continuo confronto a livello locale che consenta alla RSU e all'azienda di analizzare e, eventualmente, apportare i correttivi reputati utili ai fini del miglioramento della modalità in questione e per valutare congiuntamente l'intero processo che assicura l'applicazione dello "smart working". A tal fine le Parti si incontreranno entro il mese di luglio 2018 anche con la finalità di analizzare le eventuali ricadute sull'operatività connessa alla nuova modalità lavorativa nonché il mantenimento dei livelli di performances in linea con le aspettative.
L'azienda presenterà nei prossimi giorni al CE della RSU di sede, a titolo informativo, il regolamento attuativo.
L'azienda ha comunicato che a far data dall'8 marzo sino al 9 aprile 2018 l'attuale modalità in smart working verrà sospesa in attesa degli adempimenti conseguenti all'avvio della nuova modalità.