Ministero della Salute
Ordinanza 2 gennaio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
G.U. 4 gennaio 2021, n. 2

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 10, lettera oo) del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ai sensi del quale: «sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; (...) A partire dal 7 gennaio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Vista la nota prot. n. 10104/COV19/CR del 30 dicembre 2020, con la quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in merito alla prevista riapertura degli impianti nelle stazioni e comprensori sciistici agli sciatori amatoriali, ha rappresentato che «allo stato attuale, causa anche il recente andamento epidemiologico a livello internazionale che non ha agevolato l'assunzione delle necessarie decisioni, si ritiene non ricorrano le condizioni tali da consentire iniziative e azioni programmabili per permettere l'apertura degli impianti il giorno 7 gennaio» e, pertanto, ha chiesto di valutare la possibilità di «ridefinire la data stabilita all'art. 1, comma 10, lettera oo) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 al 18 gennaio 2021»;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;
Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il differimento del termine del 7 gennaio 2021, al fine di garantire la graduale riapertura in sicurezza degli impianti nelle stazioni e comprensori sciistici;
 

E m a n a
la seguente ordinanza:

Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, all'art. 1, comma 10, lettera oo) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, il termine del 7 gennaio 2021 previsto per la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici agli sciatori amatoriali è differito al 18 gennaio 2021, subordinatamente all'adozione di apposite linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni.
 

Art. 2
Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 2 gennaio 2021

Il Ministro: Speranza


Avvertenza:
A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.