Regione Marche
Ordinanza 5 gennaio 2021, n. 1


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera q) e 118 della Costituzione;
Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante’ “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 253 del 13 ottobre 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 258 del 18 ottobre 2020, Ed. straordinaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020, Ed. straordinaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 320 del 28 dicembre 2020, con la quale, "Vista la nota prot. n. 28495 del 23 dicembre 2020, con la quale il Ministero dell'istruzione ha trasmesso una proposta di adozione di un'ordinanza, ai sensi del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; vista la conseguente intesa sancita dalla Conferenza unificata (Rep. Atti n. 190/CU del 23 dicembre 2020), in merito al documento inerente «Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021», come trasmesso dal Ministero dell'istruzione con nota prot. 28400 del 23 dicembre 2020; Considerato l'evolversi della, situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19" è stato disposto che "Ai fini del contenimento dell'epidemia da COV1D- 19, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, sia garantita l'attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell'attività è erogata tramite la didattica digitale integrata"’,
Preso atto della dichiarazione dell'organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia anche nel territorio regionale, nonché il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria internazionale;
Considerato che con la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerato che con il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 4 gennaio 2021 sono stati stabiliti nuovi criteri per l’individuazione dei parametri di rischio al fine della determinazione delle misure previste per le zone arancioni o rosse, che potrebbero comportare la classificazione della Regione Marche in una di tali zone;
Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente del Servizio Sanità, ID. n. 21707042 del 5 gennaio 2021, agli atti della Segreteria generale, nella quale si evidenzia che le ultime analisi epidemiologiche elaborate dal Servizio Sanità e dall’Osservatorio Epidemiologico regionale registrano un incremento sui principali indicatori di monitoraggio settimanale. In particolare si rileva che:
• i nuovi casi positivi confermati nell’ultima settimana hanno registrato un incremento del +35,3% (da 346 la settimana dal 21-27 dicembre a 468 settimana dal 28 al 3 gennaio);
• il numero medio dei sintomatici, calcolati su data inizio sintomi, è risultato essere di 56,2 (settimana 28 dicembre-3 gennaio), con un incremento del +3,8% rispetto alla settimana dal 21 al 27 dicembre;
• l’indicatore Rt, rileva nell’ultima settimana un incremento di espansione di +0,18, portando l’indicatore da 0,81 rilevato nella settimana dal 14-20 dicembre a 0,99 nella settimana dal 21 al 28 dicembre;
• l’analisi dei posti letto ospedalieri occupati con pazienti COV1D-19 positivi rileva una numerosità di posti letto occupati in area medica di n. 487 pl e in area Intensiva di n.65 pl occupati, entrambi superiori o allineati al cut-off indicato dai parametri ministeriali;
Considerato che dalla stessa relazione si evidenzia un rischio di sovraccarico ulteriore del sistema sanitario regionale che comporta criticità nel garantire la risposta assistenziale rivolta ai cittadini Covid positivi e Covid negativi;
Considerato che le misure fin qui adottate a livello statale e regionale non hanno determinato il contenimento del contagio in misura tale da consentire l'espletamento del servizio scolastico secondo le regole fissate nel DPCM 3 dicembre 2020 e dell'ordinanza ministeriale 24 dicembre 2020;
Ritenuto conseguentemente necessario, in via generale, ridurre al minimo le possibilità di assembramento e le occasioni di spostamento delle persone fisiche, tra cui gli spostamenti collegati all’attività didattica in presenza;
Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente della Posizione di funzione Istruzione, formazione, orientamento e servizi territoriali per la formazione, ID. n. 21706757 del 5 gennaio 2021, acquisita agli atti della Segreteria generale;
Ritenuto, quindi, di disporre sull’intero territorio regionale il ricorso alla didattica digitale integrata per le attività scolastiche secondarie di II grado, rimettendo in capo alle Autorità scolastiche la definizione delle modalità concrete di attuazione delle stesse. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
Considerata la condivisione della suddetta determinazione con i componenti del tavolo regionale di confronto istituito presso l’Ufficio scolastico regionale per le Marche, nella seduta del 4 gennaio 2021;
 

ORDINA

Art. 1

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, dal 7 gennaio 2021 e fino al 31 gennaio 2021 su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti misure:
a) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, adottano forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata;
b) resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
2. Le modalità concrete di attuazione delle misure di cui al comma 1 sono definite dalle istituzioni scolastiche facendo ricorso alla flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999 e nel rispetto delle linee guida per la didattica digitale integrata adottate con decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e successive modifiche.
 

Art. 2

1. La presente ordinanza può essere modificata o revocata in relazione all’andamento dell’indice di contagio (Rt) e della situazione epidemiologica complessiva in considerazione degli indicatori di cui in premessa.
2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al Ministro dell’istruzione, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Regione Marche, al Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale per le Marche.
3. La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito web della Regione e ha effetto con decorrenza dal 7 gennaio 2021 sino al 31 gennaio 2021 compresi.

Ancona, 5 gennaio 2021

Il Presidente
Francesco Acquaroli