Regione Calabria
Ordinanza del Presidente della Regione 5 gennaio 2021, n. 1
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio regionale e proroga dell'Ordinanza n. 98/2020

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;
VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
VISTI i Decreti Legge:
del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120 del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
del 9 novembre 2020, n. 149; del 30 novembre 2020, n. 157;
VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020; del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»” pubblicato nella GU Serie Generale n.301 del 03 dicembre 2020;
VISTO il Decreto Legge 2 dicembre 2020 n.158 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” pubblicato nella GU Serie Generale n.299 del 02 dicembre 2020, in vigore dal 3 dicembre 2020;
VISTO il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n.172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” pubblicato nella GU Serie Generale n.313 del 18 dicembre 2020;
VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;
VISTA la nota circolare a firma del Presidente della Regione Prot. 352436 del 29 ottobre 2020, contenente indicazioni inerenti i provvedimenti regionali per aree valutate ad elevata espansione epidemica;
VISTA l'Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l'altro l'Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;
VISTA l'Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore già confermati senza soluzione di continuità;
VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 24 dicembre 2020, in cui si riporta che “Vista la nota prot. n. 28495 del 23 dicembre 2020, con la quale il Ministero dell'istruzione ha trasmesso una proposta di adozione di un'ordinanza, ai sensi del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; vista la conseguente intesa sancita dalla Conferenza unificata (Rep. Atti n. 190/CU del 23 dicembre 2020), in merito al documento inerente «Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2020¬2021», come trasmesso dal Ministero dell'istruzione con nota prot. 28400 del 23 dicembre 2020; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19” disponendo che “Ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, sia garantita l'attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell'attività è erogata tramite la didattica digitale integrata”;
ALLA LUCE del comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 88 del 5 gennaio 2020, circa l'adozione di “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)”;
CONSIDERATO che
- le disposizioni previste con Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158 e con Decreto Legge, 18 dicembre 2020 n.172, sono state improntate al contenimento e alla mitigazione dell'epidemia, in tutto il territorio nazionale, prevedendo, tra l'altro, limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche, prevenendo occasioni di assembramento e di contatto interpersonale;
- le Ordinanze sottoscritte dal Ministro della Salute in data 04 novembre 2020, 19 novembre 2020, 27 novembre 2020, 05 dicembre 2020, avevano identificato le Regioni, tra cui la Regione Calabria, che si collocano in uno scenario di tipo 3 e di tipo 4 con un livello di rischio alto, alle quali applicarsi rispettivamente le misure di contenimento previste dagli artt. 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020;
- l'Ordinanza sottoscritta dal Ministro della Salute in data 11 dicembre 2020 ha modificato la classificazione della Regione Calabria, determinando un allentamento delle misure restrittive precedenti;
- il DPCM 3 dicembre 2020 ha fissato nuove disposizioni per l'emergenza, fino a tutto il 15 gennaio 2021;
CONSIDERATO, altresì, che
- il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, relativo ai dati della settimana 21-27 dicembre 2020 (aggiornati al 29 dicembre 2020) evidenzia:
■ 23.637 casi totali, con una incidenza cumulativa pari a 1228.09 per 100000 abitanti;
■ 1.290 casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 21/12-27/12, con incidenza pari a 67.02 per 100000 abitanti;
■ Rt puntuale è pari a 1,09, compatibile con uno scenario di tipo 2. Tale indicatore dopo aver raggiunto un valore pari a 0,64 nella prima settimana di dicembre (30/11-6/12), presenta un incremento costante, passando a 0,74 nella settimana 7/12-14/12, ad un valore di 0,84 nella settimana 15/12-20/12, fino a superare, nella settimana in questione, il valore soglia di 1, rappresentando un'allerta;
- nel periodo 3 dicembre 2020/3 gennaio 2021, si è registrato un cospicuo incremento dei nuovi casi confermati COVID-19, che, in termini assoluti è pari a 7048 unità ed un numero di decessi pari a 166, per una media di 5,4 al giorno;
- l'andamento epidemiologico in tutte le province calabresi, nell'ultimo mese, ha registrato un trend in crescita, con la provincia di Reggio Calabria che ha contribuito con più del 39% sul totale dei nuovi casi confermati nel periodo in esame, quella di Cosenza che si è attestata su circa il 26% del totale, mentre la provincia di Vibo Valentia ha fatto registrare il raddoppio dei propri casi, quelle di Catanzaro e Crotone un incremento di circa il 38% dei casi confermati nei rispettivi territori;
- nella provincia di Vibo Valentia l'andamento epidemiologico nei territori del Comune di Fabrizia (VV) e della frazione Piscopio del Comune di Vibo Valentia presenta ancora criticità, già alla base dell'adozione dell'Ordinanza n. 98/2020;
- le misure, nelle comunità sopra individuate, devono essere conseguentemente rafforzate in forma più restrittiva, secondo quanto consentito ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, alla luce dell'analisi dei dati epidemiologici realizzata;
- nel verbale n. 139 del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativo al parere sul differimento delle elezioni del Presidente della Giunta della Regione Calabria, viene evidenziata la necessità di confermare in toto le misure di contenimento e mitigazione, rimarcando “la necessità di considerare il rischio derivante non solo dalle procedure di voto nelle giornate dedicate alla consultazione elettorale, ma anche tutte le attività propedeutiche necessarie al corretto svolgimento delle elezioni”;
- analogamente, la ripresa delle attività scolastiche in presenza rappresenta una forte criticità non tanto per il possibile contagio all'interno degli Istituti nei quali si adottino pedissequamente le misure di prevenzione previste, quanto per la movimentazione delle persone che ne deriva, per i possibili assembramenti nei pressi delle istituzioni scolastiche e nelle principali aree cittadine di fruizione dei mezzi di trasporto e, più in generale, per il cospicuo aumento della legittima circolazione delle persone fisiche (popolazione studentesca, docenti, personale, familiari, addetti ai servizi) all'interno delle aree urbane, che in una fase delicata come quella evidenziata, può determinare un aumento del rischio di diffusione del contagio, che può propagarsi anche a livello familiare;
DATO ATTO, che
- le Ordinanze regionali per l'emergenza COVID-19 vigenti, in combinato disposto con le disposizioni nazionali, hanno già previsto specifiche misure nei diversi contesti sanitari, produttivi, scolastici e sociali;
- le misure fin qui adottate a livello statale e regionale non hanno determinato il contenimento del contagio in misura tale da consentire l'espletamento del servizio scolastico secondo le regole fissate nel DPCM 3 dicembre 2020 e dell'Ordinanza Ministeriale 24 dicembre 2020;
- come ribadito dal Consiglio di Stato nel Decreto n. 06453/2020 REG.PROV.CAU del 10/11/2020 “non è in discussione, in presenza di istruttoria conforme ai principi di attualità e completezza, il potere di ciascun Presidente regionale di adottare provvedimenti più restrittivi rispetto a quanto il DPCM prevede per la “zona di rischio” in cui la Regione è inserita”;
- per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento devono applicarsi le norme fissate nel DPCM 3 dicembre 2020 e nei relativi allegati, tenendo conto delle disposizioni regionali vigenti;
PRESO ATTO, inoltre che, dalla valutazione dell'andamento epidemiologico nei territori interessati della provincia di Vibo Valentia, devono essere procrastinate, a tutto il 15 gennaio 2020, le misure fissate nella propria Ordinanza n. 98 del 28 dicembre 2020, relative al Comune di Fabrizia (VV) ed alla frazione Piscopio del Comune di Vibo Valentia;
VISTO il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172, “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”.
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;
RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione di COVID-19, adottando ulteriori adeguate ed immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica, ancorché per periodi limitati idonei a ridurre la curva del contagio;
RITENUTO NECESSARIO in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, disporre che:
- sia procrastinata al 1° febbraio 2021 la previsione di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute 24 dicembre 2020 e dell'art. 1 comma 10 lettera s), disponendo dal 7 fino al 31 gennaio 2021 che il 100 per cento delle attività delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione professionale, siano svolte tramite il ricorso alla didattica a distanza; si applichi nel medesimo periodo, la disposizione di cui al punto 4) dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 80 del 25 novembre 2020, riguardo le attività didattiche presso le Università.
- l'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia continui a svolgersi integralmente in presenza.
- dal 7 e fino al 15 gennaio 2021 siano sospese, in presenza, tutte le altre attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse; Le Autorità Scolastiche e Universitarie dispongono misure affinché altre tipologie di accessi verso i rispettivi plessi, siano contingentate;
- resti sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n.89 del 7 agosto 2020 e dall'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
- disporre che sulla base della valutazione dell'andamento epidemiologico regionale e tenendo conto dell'incidenza anche circoscritta alle singole province, nonché sulla base dei nuovi provvedimenti governativi adottati, si proceda a rimodulare le disposizioni previste nella presente Ordinanza;
- disporre la proroga dell'Ordinanza n. 98 del 28 dicembre 2020, relativa alle limitazioni nel Comune di Fabrizia (VV) ed alla frazione Piscopio del Comune di Vibo Valentia, a tutto il 15 gennaio 2021; -dare atto che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 7 dicembre 2020;
-dato atto altresì che i Sindaci hanno facoltà di adottare gli ulteriori provvedimenti eventualmente necessari, previsti all'art. 1 comma 5 del DPCM 3 dicembre 2020, al fine di limitare le possibili occasioni di assembramento;
- dare atto, inoltre, che restano vigenti le altre disposizioni regionali non in contrasto con quanto previsto nella presente Ordinanza;
RICHIAMATI:
a) la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”;
b) il Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 - “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020”;
c) il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19 - Versione del 24 luglio 2020”
d) la Circolare del Ministero della Salute n. 24970 del 30/11/2020 recante “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2”;
e) la Circolare del Ministero della Salute n. 0035324-30/10/2020-DGPRE recante “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica”;
per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena” come recepita sul territorio regionale con Ordinanza n. 73 del 15 ottobre 2020;
VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D.Lgs. n. 1/2018;
VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);
SENTITO il Presidente di ANCI Calabria;
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83;
VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
VISTO il Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158;
VISTO il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172;
VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 11 dicembre 2020;
VISTO l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per l'intero territorio regionale;
RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nel territorio regionale, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall'art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35 sopra richiamata;
 

ORDINA

per i motivi di ordine sanitario rappresentati in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge 14 luglio 2020 n. 74):
1. SI DISPONE dal 7 al 31 gennaio 2021 che il 100 per cento delle attività delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione professionale, siano svolte tramite il ricorso alla didattica a distanza. Per lo stesso periodo si applica, la disposizione di cui al punto 4) dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 80 del 25 novembre 2020, riguardo le attività didattiche presso le Università.
2. RESTA FATTA SALVA l' attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia, che continua a svolgersi integralmente in presenza.
3. SI DISPONE dal 7 al 15 gennaio 2021 la sospensione, in presenza, di tutte le altre attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse.
4. RESTA SEMPRE GARANTITA la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n.89 del 7 agosto 2020 e dall'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Le Autorità Scolastiche e Universitarie dispongono misure affinché altre tipologie di accessi verso i rispettivi plessi, siano contingentate.
5. SI DISPONE che sulla base della valutazione dell'andamento epidemiologico regionale e tenendo conto dell'incidenza anche circoscritta alle singole province, nonché sulla base dei nuovi provvedimenti governativi adottati, si procederà a rimodulare le disposizioni previste nella presente Ordinanza.
6. SI DISPONE la proroga dell'Ordinanza n. 98 del 28 dicembre 2020, relativa alle limitazioni nel Comune di Fabrizia (VV) e nella frazione Piscopio del Comune di Vibo Valentia, a tutto il 15 gennaio 2021.
7. SI DÀ ATTO che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 7 dicembre 2020;
8. SI DÀ ATTO altresì che i Sindaci possono adottare gli ulteriori provvedimenti eventualmente necessari, previsti all'art. 1 comma 5 del DPCM 3 dicembre 2020, al fine di limitare le possibili occasioni di assembramento.
9. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone risultate positive al virus e sottoposte alle misure della quarantena o dell'isolamento, applicate dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, è punita ai sensi dell'articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.
10. Per l'accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato. Per l'applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, quale Autorità Competente all'irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii.
Rimangono efficaci le altre disposizioni regionali vigenti, non modificate e non in contrasto con quanto previsto nella presente Ordinanza.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'istruzione, al Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, ai Prefetti delle province calabresi, alle Aziende Sanitarie Provinciali regionali, all'ANCI, all'UPI.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
 

Il Presidente f.f.
Spirlì