Regione Piemonte
Decreto 5 gennaio 2021, n. 1
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte.

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
VISTI:
• la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni ”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 95 del 9 settembre 2020, “Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” avente efficacia sino al 7 ottobre 2020;
• il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 105 del 7 ottobre 2020, "Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19’, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19’";
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 110 del 16 ottobre 2020, "Linee di indirizzo per la fase successiva alla riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19’, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"';
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 20 ottobre 2020 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte";
• l’Ordinanza contingibile e urgente del Ministro della Salute del 23 ottobre 2020, "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 2, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla l. 22 maggio 2020, n. 35";
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19’, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19’";
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 119 del 26 ottobre 2020 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte. Rettifica del D.P.G.R. n. 112 del 20 ottobre 2020";
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19’, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
• l’Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 132 del 28 novembre 2020, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte”;
• il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e dei decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché' del decreto- legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”;
• l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 dicembre 2020, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico”;
• il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 2021;
RILEVATO che, alla luce del “Monitoraggio Fase 2 Report 33” riferito alla settimana 21-27 dicembre del Ministero della Salute e dell’istituto Superiore di Sanità, si rileva, fra il resto:
• che nel periodo 8-21 dicembre 2020, l’Rt medio nazionale calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,93 (range 0,89 -1,02) in ulteriore aumento da tre settimane;
• che il fatto che alcune Regioni rilevino un Rt puntuale maggiore o vicino a 1 anche nel valore inferiore, insieme alla elevata incidenza che ancora si registra in quasi tutto il territorio, desta particolare preoccupazione e pertanto si esorta a considerare di applicare le misure previste, per i livelli di rischio attribuiti, anche oltre le scadenze attuali, come descritto nel documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” trasmesso con Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 Prot. 32732;
• che si continua ad osservare nella maggior parte delle Regioni e Province autonome un rischio Moderato o con alta probabilità di progressione a rischio Alto di una epidemia non controllata e non gestibile:
• che tale situazione conferma la necessità di mantenere nel tempo la linea di rigore delle misure di mitigazione adottate nel periodo delle festività natalizie;
• che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine le misure raccomandate dalle autorità sanitarie compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi;
• che le Regioni e le Province autonome sono invitate a realizzare una continua analisi del rischio a livello sub-regionale;
• che è necessario mantenere e/o rafforzare le misure di mitigazione in base al livello di rischio identificato come indicato nel documento “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”;
e che il Piemonte è regione con indicatore Rt puntuale pari a 0,71, con classificazione complessiva di rischio moderata;
CONSIDERATO l’allegato 21 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia"',
DATO ATTO che il medesimo allegato prevede il co involgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o a scuola;
DATO ATTO che la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1-2089 del 15 ottobre 2020, ha approvato le aggiornate “Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte”;
PRESO ATTO che il citato D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 prevede, all’articolo 1, punto 10, lettera s, che ‘de istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata"',
PRESO ATTO che il citato D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 prevede, all’articolo 3, punto 4, lettera f, che “fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
PRESO ATTO che il citato decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 2021 rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le cosiddette zone “arancioni” e “rosse”, come previste dagli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020;
RITENUTO pertanto necessario riconoscere il ruolo importante, accanto a quello centrale delle famiglie, che le singole autonomie didattiche possono svolgere nell’attività di prevenzione;
RITENUTO opportuno raccomandare, quale misura ulteriore, l’uso della mascherina nelle classi della scuola;
ASSUNTO quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l’andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese:
• la valutazione del 5 gennaio 2021 del Consulente Strategico Covid-19 con la quale, in attesa di valutare l’impatto delle misure di confinamento delle vacanze di fine anno, nonché in previsione della ridefinizione nazionale dei nuovi criteri e indicatori di classificazione delle zone per rischio epidemiologico, si raccomanda di posticipare la presenza nelle scuole superiori a partire dal 18 gennaio, anche al fine di rinforzare le misure di prevenzione e controllo in ambito scolastico;
• il parere, datato 5 gennaio 2021, relativo alla ripresa della attività scolastica nella Regione Piemonte dal 7 gennaio 2021 del Responsabile dei Settori regionali Emergenza Covid 19 e Prevenzione e Veterinaria che rileva che:
° gli indicatori della Regione Piemonte riferiti al Monitoraggio Fase 2 del Ministero delia Salute per la settimana 28 dicembre - 3 gennaio mostrano, rispetto alla settimana precedente, un aumento dei casi segnalati (5.878 rispetto a 4.751), un aumento dell’incidenza (134,9 rispetto a 114,1), un aumento della percentuale di positività dei tamponi effettuati (11,9 rispetto a 8,2), un aumento dei nuovi focolai e dei casi non collegati a catene di trasmissione note e che l’incidenza dei nuovi positivi in Piemonte è considerevolmente al di sopra dei 50 casi su 100.000 abitanti, parametro che dovrebbe essere individuato come nuovo valore di soglia nel decreto-legge governativo del 4 gennaio 2021;
° l’andamento della curva epidemica registrata in Regione Piemonte mostra una elevata circolazione virale, pur in un contesto di miglioramento del quadro pandemico, che nei giorni precedenti ha risentito in maniera assolutamente favorevole di tutte le forme di distanziamento sociale e di contenimento introdotte, tra le quali si può certamente indicare la DAD;
° nel periodo 28 dicembre 2020 - 3 gennaio 2021 si evidenzia un aumento del boarding totale nei DEA/PS (con conferma del dato di boarding come indicatore sensibile dello stress del sistema ospedale) e una conferma del tasso di ospedalizzazione relativamente alto in Piemonte rispetto ai positivi attuali, con lo 0,88% per i ricoverati in TI e con il 13% per i ricoverati No-TI;
° il numero totale di pazienti Covid ricoverati è attualmente pari a 2.974, di cui 188 in Terapia intensiva (con indice occupazione del 33%, ovvero sopra soglia con riferimento al Report ministeriale n. 33) e 2.786 in altri reparti (con indice del 52%, nettamente sopra soglia). L’indice RT è passato dal valore stabile da qualche settimana di 0,68, al valore di 0,76 nella ultima settimana di dicembre 2020;
° alla luce di quanto sopra esposto, un rinvio della ripresa delle attività scolastiche in presenza per le scuole superiori, posticipata al 18 gennaio 2021, permetterebbe di:
■ valutare l’effetto sull'andamento epidemiologico successivo alle festività natalizie;
■ valutare un primo effetto di prevenzione e contenimento conseguente all’avvio del progetto “scuola sicura” che prevede, a partire dal 4.1.2021 monitoraggio volontario del personale scolastico con tamponi (rapidi e/o molecolari) e a partire dal 11.1.2021 degli studenti delle calassi 2A e 3A media;
■ consolidare, nel lasso di tempo di gg. 5, il quadro epidemiologico complessivo in fase di rischio moderato;
■ soprattutto, attendere la nuova classificazione ministeriale per la Regione Piemonte, alla luce dell’aggiomamento dei criteri per la definizione degli scenari introdotti dal decreto-legge approvato dal Governo il 4 gennaio 2021;
° in questo senso, si conferma che, a titolo precauzionale, è assolutamente giustificata una prudente applicazione dei metodi di mitigazione, quali appunto sono anche i provvedimenti adottati per la scuola, con riferimento alla necessità di proseguire fino al 18 gennaio 2021 con DAD al 100%, per le scuole superiori;
DATO ATTO che nella sentenza n. 00834/2020 pubblicata il 12 dicembre 2020, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel respingere la richiesta di annullamento della disposizioni in materia di attività scolastiche, contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 132 del 28 novembre 2020, ha rilevato, fra l’altro, che “non può revocarsi in dubbio che il bilanciamento operato in concreto dalla Regione abbia mirato ad assicurare un “alto livello di protezione” del diritto alla salute, nella sua duplice dimensione di diritto fondamentale dell’individuo e di interesse della collettività ex art. 32 Cost., non sacrificando, tuttavia, in via radicale e vulnerante il diritto all’istruzione, bensì limitandosi ad incidere sulle sue modalità di fruizione. Il punto di sintesi raggiunto dalla Regione corrisponde ad una scelta indubbiamente discrezionale, non vincolata dalla legge né necessitata dalle condizioni di contesto, tanto che non sarebbe stata doppiata in altre contesti regionali, senonché non può bollarsi come irragionevole o illogica, visto il solido ancoraggio logico-epistemologico al principio di precauzione e il grado di corroborazione fornita dai pareri scientifico-sanitari su cui si è basata”;
RITENUTO che l’attenuazione del rischio di diffusione del virus si possa attuare mantenendo il ricorso alla didattica digitale integrata, come prevista dal D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 sopra richiamato;
RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;
INFORMATE preventivamente le Prefetture piemontesi, tramite la Prefettura di Torino;
ACQUISITA l’intesa con le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI;
ACQUISITA l’intesa con i Presidenti di Provincia ed i Sindaci dei Comuni capoluogo del Piemonte;
INFORMATO il Ministro della salute:
INFORMATO l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte;
INFORMATI i Capigruppo del Consiglio Regionale del Piemonte;
INFORMATE preventivamente le Organizzazioni Sindacali;
SENTITI l’Assessore alla sanità e l’Assessore all’istruzione della Regione Piemonte;
INFORMATA la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;
 

RACCOMANDA

l’uso della mascherina nelle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, fermo quanto disposto in materia dal D.P.C.M. del 3 dicembre 2020;
 

ORDINA

che, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:
1) a decorrere dal 7 gennaio 2021, fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e della scuola secondaria di primo grado, nella scuola secondaria di secondo grado l’attività didattica in presenza è sospesa e sostituita dalla didattica digitale a distanza fino al 16 gennaio 2021; resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; è fatto salvo quanto ulteriormente previsto dall'articolo 1, comma 10, lettera s, del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020.
Il presente decreto ha efficacia sino al 16 gennaio 2021.
 

INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.
Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.