Categoria: Normativa regionale
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Regione Puglia

Ordinanza del Presidente della Giunta 5 gennaio 2021, n. 1
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 1 comma 16;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare l'articolo 1 comma 2 lettera a);
VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020 n.149 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020 n.157 recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus da COVID-19»;
VISTO il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;
VISTO il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato D.P.C.M. 13 ottobre 2020;
VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020, con efficacia dal 6 novembre 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, che ha individuato tre aree: gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese;
CONSIDERATO che il Presidente della Regione Puglia in data 6 novembre 2020 ha emanato l'Ordinanza 413 con la quale, per le scuole elementari e medie, ha previsto la didattica digitale integrata, in favore delle famiglie che ne facciano richiesta;
VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, con efficacia sino al 15 gennaio 2021 che all'articolo 1 comma 9 lettera s) testualmente prescrive: “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina...”.
CONSIDERATO che il Presidente della Regione Puglia in data 4 dicembre 2020 ha emanato l'Ordinanza 444 con la quale, per le scuole elementari e medie, sino alla sospensione delle lezioni per festività natalizie, ha confermato la didattica digitale integrata, in favore delle famiglie che ne facciano richiesta;
CONSIDERATO infatti che con nota prot. n. AOO_005/ PROT/03/12/2020/0006078 del Dipartimento di Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, a firma (anche) del Prof. Pier Luigi Lopalco, anche a seguito dell'analisi dell'impatto delle misure di cui alle precedenti ordinanze è stato rilevato che: “a seguito dell’apertura delle scuole si era assistito ad un incremento dei casi nelle fasce di età scolare fortemente sproporzionato rispetto all’incremento nelle altre fasce di età; questo incremento è stato limitato dopo l’introduzione dell’ordinanza n. 407 che ha fortemente diminuito la didattica in presenza; dall’analisi dei dati specifici dei focolai scolastici emerge che i casi generati nella comunità scolastica sono importanti in termini di impatto sia come numero di positivi che come conseguente numero di soggetti in quarantena”;
VISTA l'intesa sancita dalla Conferenza unificata in data 23 dicembre 2020, in merito al documento inerente «Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021» in vista della previsione di cui al citato articolo 1 comma 9 lettera s) del D.P.C.M. 3 dicembre 2020;
VISTA l'Ordinanza del 24 dicembre 2020 con la quale il Ministro della salute, a parziale modifica delle previsioni del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, ha disposto che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottino forme flessibili nell'organizzazione dell'attività' didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, sia garantita l'attività' didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca e che la restante parte dell'attività' sia erogata tramite la didattica digitale integrata;
VISTO il comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 88, del 5 gennaio 2021, con il quale si annuncia l'avvenuta emanazione di un decreto legge, in data 4 gennaio 2021, che interviene anche sull'organizzazione dell'attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell'attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio;
CONSIDERATO che il Report n. 33 del Ministero della Salute, relativo alla settimana 21-27 dicembre 2020, aggiornato al 29 dicembre 2020, pur rilevando il rallentamento della velocità di trasmissione dell'epidemia a livello nazionale, evidenzia che '“Complessivamente, l’incidenza in Italia rimane ancora molto elevata e l'impatto dell'epidemia è ancora sostenuto nella maggior parte del Paese. Il valore è ancora lontano da livelli (50 casi per 100.000 in sette giorni) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti. Tale situazione conferma la necessità di mantenere nel tempo la linea di rigore delle misure di mitigazione adottate nel periodo delle festività natalizie”;
RILEVATO che dai rapporti informativi e dell'ultimo rapporto di monitoraggio dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio pugliese risulta un rallentamento della diffusione dei contagi che appare però prevalentemente legato alla riduzione dell'attività diagnostica registrata durante il periodo festivo, a fronte di un aumento del valore dell'indice Rt che è pari ad 1 a livello regionale;
RILEVATO che dal report di monitoraggio settimanale predisposto dall'Area Epidemiologia e Care Intelligence di AReSS Puglia e relativo alla settimana 21-27 dicembre, aggiornato al 30 dicembre 2020, risulta che l'attuale contesto pandemico di emergenza sanitaria in Puglia, è caratterizzato dal permanere di criticità nell'andamento dei contagi da COVID - 19, con segnali di allerta legati all'alta percentuale di primi tamponi positivi in tutti i setting, che testimonia una circolazione virale ancora sostenuta, e alla persistenza di nuovi focolai in RSA/RSSA, che configura una situazione di alto rischio di impatto sui servizi sanitari;
CONSIDERATO che con nota prot. n.
AOO_005/PROT/04/01/2021/0000033 del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, a firma (anche) del Prof. Pier Luigi Lopalco, è stato effettuato l'aggiornamento dei dati sui contagi nella popolazione scolastica ed è stato rilevato che “nelle fasce di età scolare si è osservata una riduzione di incidenza specifica che non è stata osservata nelle altre fasce di età dopo l'introduzione delle misure di riduzione dell'attività didattica in presenza'”, che “in Puglia questa differenza è fortemente marcata ed interessa tutta la popolazione al di sotto dei 18 anni;”, che “nella nostra regione, infatti, a seguito dell'apertura delle scuole si era assistito ad un incremento dei casi nelle fasce di età scolare fortemente sproporzionato rispetto all'incremento nelle altre fasce di età””, che '“questo incremento è stato certamente limitato dopo l'emanazione delle ordinanze n. 407, 413 e 444, che hanno fortemente diminuito la didattica in presenza””, e infine che ““dall'analisi dei dati specifici dei focolai scolastici emerge che i casi generati nella comunità scolastica sono importanti in termini di impatto sia come numero di positivi che come conseguente numero di soggetti in quarantena e che le misure disposte con le ordinanze n. 407, 413 e 444 hanno consentito una drastica riduzione sia nel numero di contagi che nel numero di persone soggette a isolamento/quarantena domiciliare””;
RILEVATO che la misura della didattica digitale integrata è prevista espressamente nelle Linee Guida del Piano Nazionale Scuola di giugno 2020, alla pag. 15: «Qualora l'andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell'attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata»;
CONSIDERATA la necessità di disporre, per il primo ciclo di istruzione, che la didattica digitale integrata sia l'attuale modalità di erogazione delle attività scolastiche in una situazione emergenziale nella quale è necessario adottare misure proporzionate e idonee a contenere la diffusione del contagio, e che l'attività scolastica in presenza debba essere comunque garantita ove sia espressamente richiesta dalle famiglie;
CONSIDERATO altresì, che l'Assessorato alla Salute ha comunicato che è in corso di approvazione il piano "Indirizzi operativi per la riapertura in sicurezza delle scuole nella Regione Puglia” il quale prevede una serie di misure mirate, fra l'altro, ad ottimizzare le attività di contact-tracing in caso di infezioni nelle comunità scolastiche, ad istituire la figura dell'operatore sanitario COVID scolastico, a pianificare programmi di screening con tampone antigenico periodico del personale della scuola e a priorizzare la vaccinazione anti-COVID19 per il personale della scuola, da inserire come prima categoria a rischio da vaccinare nella fase 2 del “Piano Strategico Nazionale”;
VISTI gli esiti del tavolo tecnico sulla ripresa della attività scolastica e, in particolare la richiesta avanzata dai rappresentanti dei sindacati della Scuola, con riferimento alla necessità che la scelta della modalità didattica sia esercitata per una sola volta, nel periodo di vigenza dell'eventuale ordinanza regionale e che, comunque, sia differita la ripresa delle lezioni in presenza, con particolare riguardo alle scuole secondarie di secondo grado, anche in considerazione delle complesse attività organizzative delle istituzioni scolastiche, in esito ai protocolli provinciali relativi alla mobilità studentesca;
CONSIDERATO che, in effetti, il maggiore contenimento possibile di popolazione scolastica in presenza nelle scuole, e in particolare nelle secondarie di grado, contribuirebbe notevolmente a limitare la diffusione dell'epidemia, consentendo altresì alle istituzioni scolastiche di adeguare l'organizzazione ai nuovi protocolli provinciali sopracitati e allo stesso Assessorato alla Salute di attivare il piano degli "Indirizzi operativi per la riapertura in sicurezza delle scuole nella Regione Puglia” su citato;
CONSIDERATO che, nell'ottica del bilanciamento tra diritto alla salute e diritto allo studio, anche in virtù del principio di precauzione, alla stregua dell'istruttoria condotta dal competente Dipartimento della Salute, è necessario rinnovare - per una durata limitata e coincidente con la scadenza dell'attuale D.P.C.M. 3 dicembre 2020 - sino al 15 gennaio 2021 - le disposizioni di cui alla citata Ordinanza 444/2020 con riferimento al primo ciclo di istruzione prevedendo altresì che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottino forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, in modo che il 100% delle attività continui a svolgersi tramite il ricorso alla didattica digitale integrata;
RILEVATO che il potere di emanare misure più restrittive da parte del Presidente di Regione, trova fonte normativa nelle disposizioni emergenziali richiamate in premessa (decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19») e nello stesso D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 oltre che, naturalmente, nell'articolo 32 della legge 833/1978;
RAVVISATA, quindi, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale su richiamata, restando salve le ulteriori valutazioni del competente Dipartimento della salute alla luce dell'evolversi della situazione epidemiologica,
Sentiti l'Assessore all'Istruzione e l'Assessore alla salute,
 

EMANA
la seguente ordinanza

Con decorrenza dal 7 gennaio e sino al 15 gennaio 2021:
1. Le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado), salvo quanto previsto al punto 2, adottano forme flessibili dell'attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), restando sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per l'uso di laboratori qualora sia previsto dall'ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
2. Le medesime Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado), nell'ambito dell'alleanza del rapporto Scuola-famiglia, devono garantire l'attività didattica in presenza in luogo della didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente per i propri figli; tale scelta è esercitata una sola volta e per l'intero periodo di vigenza della presente ordinanza;
3. Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, nonché i CPIA, adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
4. Le Istituzione Scolastiche devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all'Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it, il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al covid-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell'attività didattica adottati a causa dell'emergenza Covid.
La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai Prefetti delle province ed ai Sindaci dei comuni pugliesi.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, addì 05 gennaio 2021

Michele Emiliano