Tipologia: Accordo
Data firma: 30 novembre 2020
Validità: 31 gennaio 2021
Parti: FCA e Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, Uglm, Aqcfr, Fiom-Cgil
Settori: Metalmeccanici, Automotive, FCA
Fonte: fiom-cgil.it


Il giorno 30 novembre 2020, tra FCA N.V., in nome proprio e in nome e per conto delle società del Gruppo, le Organizzazioni sindacali nazionali Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, Uglm, Aqcfr e Fiom-Cgil, si conviene che, considerata l'attuale situazione, l'accordo del 9 aprile 2020 relativo alle linee guida per la ripresa e lo svolgimento delle attività del Gruppo FCA in Italia durante l'emergenza conseguente al COVID-19 (già prorogato fino al 15 dicembre 2020) resterà in vigore fino al 31 gennaio 2021 con le integrazioni indicate nell'allegato alla presente intesa. Di tali integrazioni sarà fornita da parte dell'Azienda specifica illustrazione a livello di unità produttiva nell'ambito degli incontri di monitoraggio locale.
Le Parti, nel corso della proroga qui definita, valuteranno, alla luce dell'andamento del rischio epidemiologico e di ulteriori provvedimenti normativi correlati, eventuali aggiornamenti delle suddette linee guida anche all'esito del monitoraggio delle integrazioni apportate con la presente intesa e si incontreranno in ogni caso entro la fine del mese di gennaio 2021 per esaminare e valutare la situazione e assumere le relative determinazioni per il periodo successivo.
Letto, confermato e sottoscritto

Allegato all’intesa del 30 novembre 2020
Integrazioni a linee guida di regolamentazione delle misure per la progressiva ripresa delle attività del Gruppo Fca in Italia


Procedura aziendale di tracciamento tramite Test Antigenici Rapidi (TAR)
Azione di contact tracing dei lavoratori dipendenti, attuata da parte aziendale a supporto e integrazione della vigilanza sanitaria definita dai protocolli pubblici, su tipologie di contatto attualmente non coperte dai suddetti protocolli, attraverso l'utilizzo di Test Antigenici Rapidi (TAR) su base volontaria.
Il perimetro di tracciamento qui definito parte dall'accertamento rapido di casi potenziali di rischio di contagio (posto che le evidenze di rischio sono già gestite dai protocolli pubblici) individuati all'interno dei luoghi di lavoro. Tale perimetro amplia pertanto quello definito dai protocolli pubblici, coinvolgendo nel tracciamento non solo i c.d. contatti stretti ma anche quelli non stretti, permettendo in tal modo di monitorare i lavoratori che hanno svolto attività lavorativa nell'immediata prossimità del soggetto risultato positivo. Inoltre l'inclusione del c.d. caso sospetto interno nel protocollo di tracciamento comporta un ulteriore rafforzamento delle misure cautelative volte ad escludere la possibile insorgenza di focolai all'interno dei luoghi di lavoro. In particolare le procedure di tracciamento tramite test antigenici rapidi sì intendono estese a:
- dipendente identificato come contatto non stretto a seguito dell'attività di tracciamento dei contatti di un caso confermato interno: ai fini della presente linea guida per contatto non stretto si intende una persona che ha operato nelle vicinanze di un caso confermato ma senza avere avuto con questo un contatto stretto e pertanto una persona che ha avuto un contatto diretto con un caso confermato, a distanza minore di 2 metri di durata superiore a 5 minuti e inferiore a 15 minuti ovvero una persona che si è trovata in un ambiente chiuso a distanza inferiore a 2 metri (ad esempio aula, sala riunioni; le aree di officina, per le loro dimensioni, non sono da considerarsi ambienti chiusi) con un caso confermato in presenza di DPI idonei;
- dipendente asintomatico che per motivi di lavoro ha svolto la sua attività presso clienti o fornitori ritenuti potenziali situazioni a rischio;
- dipendente identificato come caso sospetto interno. Per caso sospetto interno si intende un lavoratore che manifesta sintomi plurimi compatibili con il COVID-19, secondo la valutazione del Medico Competente, durante l'orario di lavoro; in questo caso ('Azienda predisporrà il trasporto del caso sospetto presso il più vicino laboratorio convenzionato per l'effettuazione del TAR; qualora non sia possibile effettuare il TAR tempestivamente, saranno tracciati i contatti stretti del caso sospetto e tali soggetti saranno invitati a sospendere l'attività lavorativa e a seguire le specifiche indicazioni aziendali in attesa di conoscere i risultati del TAR effettuato dal caso sospetto. È assimilata al caso sospetto interno la situazione in cui la valutazione del Medico competente non abbia come oggetto sintomi manifestati dal dipendente durante l'orario di lavoro bensì un specifica segnalazione formale ricevuta dal medico dì famiglia del lavoratore.
L'identificazione dei dipendenti che ricadono in ciascuno dei casi sopra indicati sarà effettuata, sulla base delle definizioni tecniche previste dalle autorità sanitarie e dai protocolli aziendali di EHS, dal Medico Competente aziendale attraverso specifica valutazione clinica; per garantire il rispetto della privacy dei dipendenti sottoposti ai test, l'esito degli stessi avrà come destinatario, oltre al dipendente interessato, il suddetto Medico Competente.

Modalità di esercizio dei diritti sindacali di affissione e di assemblea
Messa a disposizione di strumenti per la gestione di bacheche e assemblee sindacali on-line a favore dei lavoratori che svolgono la loro attività in modalità agile, attraverso il portale aziendale e lo strumento di video/call conference Gmeet (entrambi già in uso da parte di questo tipo di lavoratori), sulla base dei requisiti tecnici delle suddette strumentazioni e secondo quanto definito dalla specifica procedura operativa aziendale.
Per quanto riguarda il personale che svolge la propria attività lavorativa presso la sede aziendale, le assemblee sindacali in presenza saranno realizzate attraverso soluzioni organizzative atte ad assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza, da individuarsi a livello di singola unità produttiva. A tal fine, l'Azienda fornisce localmente alle rappresentanze sindacali aziendali puntuale indicazione dei locali disponibili e della relativa capienza massima consentita. Andrà comunque privilegiato lo svolgimento dell'assemblea in adeguate aree all'aperto compatibilmente con le condizioni meteorologiche.
In ogni caso le assemblee sindacali dovranno essere indette secondo quanto definito dalla vigente normativa legislativa e contrattuale applicabile. A fronte di una richiesta di assemblea, nell'unità produttiva interessata l'eventuale sdoppiamento in modalità "in presenza" e "on-line" (per i diversi tipi di lavoratori) o il frazionamento logistico della stessa (per garantire migliori condizioni di sicurezza) dovrà essere realizzato nel medesimo orario al fine di non arrecare pregiudizio alla continuità produttiva e operativa aziendale, con impegno aziendale a fornire le strumentazioni occorrenti; diversamente, ogni evento sarà considerato una richiesta di assemblea a sé ai fini del computo del monte ore a disposizione dell'unità produttiva.

Integrazione linee guida su fornitura di mascherine e altri eventuali DPI specifici e su gestione di personale a rischio con specifiche fragilità
Al fine di agevolare l'interazione dei lavoratori audiolesi sui luoghi di lavoro, è prevista l'assegnazione di mascherine trasparenti ai loro responsabili.
Per assicurare massima tutela sui luoghi di lavoro al personale a rischio con specifiche fragilità, garantendo al contempo il rispetto della loro privacy, è prevista l'assegnazione agli stessi di mascherine FFP2 su base volontaria.

Integrazione linea guida su rispetto della distanza di 1 metro, prevenzione di code e assembramenti in mense, caffetterie e aree relax
Per migliorare ulteriormente il distanziamento e la protezione dei lavoratori durante la consumazione dei pasti presso le mense aziendali, sono posizionate barriere di plexiglass sui tavoli delle mense a separazione dei commensali.