Regione Friuli Venezia Giulia
Decreto del Presidente della Regione 15 dicembre 2020, n. 0177/Pres.
Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
B.U.R. 30 dicembre 2020, n. 53

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), ed in particolare l'articolo 14 che disciplina l'istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili;
VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), come da ultimo novellata dalla legge regionale 16 ottobre 2020, n. 17, e, in particolare, l'articolo 39 che istituisce il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità e ne disciplina le modalità di utilizzo;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 808, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 1696, la quale, in attuazione dell'articolo 36, comma 3 bis, lettera b), e dell'articolo 39, comma 3, della legge 18/2005, individua le tipologie di azioni finanziabili attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul Fondo regionale;
VISTO il comma 3 bis dell'articolo 39 della legge regionale 18/2005, secondo cui con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità con concessione degli interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo che abbiamo natura contributiva;
PRESO ATTO che la Commissione regionale per il lavoro nella seduta del 9 novembre 2020 ha espresso parere favorevole sullo schema del “Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)”;
VISTO il testo del “Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)” e ritenuto di emanarlo;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2020, n. 1871;
 

DECRETA

1. È emanato il “Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)”, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 

FEDRIGA
 

Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)
 

Capo I requisiti per la concessione degli incentivi
Art. 1 finalità e oggetto
Art. 2 definizioni
Art. 3 beneficiari degli incentivi
Art. 4 destinatari
Art. 5 interventi finanziabili
Art. 6 incentivi per assunzioni con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato non inferiore ai dodici mesi
Art. 7 incentivi ai datori di lavoro privati finalizzati alla stabilizzazione di lavoratori con disabilità
Art. 8 incentivi per la realizzazione e l'adeguamento del posto di lavoro
Art. 9 incentivi per la rimozione delle barriere architettoniche e di diversa natura
Art. 10 incentivi per rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate al lavoro agile o a forme concordate di telelavoro
Art. 11 incentivi volti a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti
Art. 12 incentivi volti a sostenere i progetti di riabilitazione
Art. 13 incentivi per la formazione del responsabile dell'inserimento lavorativo
Art. 14 incentivi per attività di tutoraggio interno
Art. 15 incentivi per attività di tutoraggio esterno
Art.16 incentivi per attività formative rivolte al personale dell'azienda in cui sono inseriti lavoratori con disabilità
Art. 17 incentivi ai datori di lavoro che attivano tirocini finalizzati all'integrazione lavorativa di soggetti con disabilità
Art. 18 incentivi per l'attivazione di progetti innovativi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità
Art. 19 ammontare degli incentivi
Capo II regimi di aiuto e cumulabilità
Art. 20 regimi di aiuto
Art. 21 intensità di aiuto
Art. 22 cumulabilità degli incentivi
Capo III presentazione domande e disposizioni procedurali
Art. 23 presentazione delle domande
Art. 24 presentazione delle domande di cui agli articoli 6 e 7
Art. 25 presentazione delle domande di cui agli articoli 8, 9 e 10
Art. 26 presentazione delle domande di cui all'articolo 11
Art. 27 presentazione delle domande di cui all'articolo 12
Art. 28 presentazione delle domande di cui agli articoli 13 e 16
Art. 29 presentazione delle domande di cui agli articoli 14 e 15
Art. 30 presentazione delle domande di cui all'articolo 17
Art. 31 presentazione delle domande di cui all'articolo 18
Art. 32 concessione degli incentivi
Art. 33 rendicontazione ed erogazione degli incentivi
Art. 34 variazioni intervenute nel soggetto richiedente
Art. 35 revoca degli incentivi
Art. 36 controlli
Capo IV disposizioni finali e transitorie
Art. 37 rinvio
Art. 38 abrogazione
Art. 39 disposizioni transitorie
Art. 40 entrata in vigore

 

Capo I requisiti per la concessione degli incentivi
Art. 1 finalità e oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi volti al finanziamento di interventi finalizzati alla promozione, incentivazione, realizzazione e stabilizzazione del collocamento mirato di persone con disabilità.

Art. 2 definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) costo salariale lordo: l'importo totale dei costi sostenuti dal datore di lavoro in relazione al posto considerato e per il periodo in cui il lavoratore è impiegato, comprendente:
1) la retribuzione lorda, prima delle imposte così come specificata nei prospetti paga mensili redatti nel rispetto degli obblighi contrattuali di riferimento, la quota del trattamento di fine rapporto di lavoro maturata, i ratei riferiti alle mensilità aggiuntive;
2) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali INPS e la quota di contribuzione INAIL;
3) i contributi assistenziali per figli e familiari;
b) lavoratori con particolare difficoltà di inserimento al lavoro: i lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto dei disabili) valutati tali da parte del Comitato tecnico in relazione alla presenza o compresenza di situazioni di particolare complessità quali:
1) diagnosi di disabilità multiple con particolare riferimento alla disabilità psichica;
2) disabilità complesse aggravate da contesti socio-relazionali che presentino criticità;
3) presenza di periodi di disoccupazione di lunga durata (superiori a 24 mesi);
4) presenza di difficoltà a sostenere e mantenere da parte del lavoratore rapporti di lavoro duraturi;
c) impresa in difficoltà: impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
1) nel caso di società a responsabilità limitata, diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (37) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Art. 3 beneficiari degli incentivi
1. Sono beneficiari degli incentivi di cui all'articolo 1 i seguenti soggetti, con esclusione del lavoro domestico:
a) datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla legge 68/1999;
b) datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione in quanto hanno già coperto l'intera quota d'obbligo di cui alla legge 68/1999 o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono possedere i seguenti requisiti:
a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;
b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;
c) se cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali;
d) se cooperative o consorzi di cooperative o cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali con sede nel territorio di regioni diverse dal Friuli Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale, purché il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è chiesto il contributo si svolga in Friuli Venezia Giulia;
e) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'Albo delle imprese artigiane;
f) se associazioni o fondazioni, avere una sede nel territorio regionale;
g) se prestatori di attività professionali in forma individuale, associata o societaria, svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nel territorio regionale;
h) se organizzazioni di volontariato, risultare iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge - quadro sul volontariato);
i) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro delle persone con disabilità, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;
j) non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione si richiede l'incentivo ai sensi del presente regolamento;
k) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).
l) non essere impresa in difficoltà.

Art. 4 destinatari
1. Sono destinatari degli incentivi di cui all'articolo 1 i seguenti soggetti:
a) lavoratori con disabilità di cui all'articolo 1 della legge 68/1999, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 68/1999 e assunti con le procedure di cui alla legge 68/1999;
b) lavoratori con disabilità già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della legge 68/1999 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio (legge 2 aprile 1968, n. 482 “Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private”), che presentino particolare difficoltà di mantenimento al lavoro;
c) lavoratori con disabilità che sono stati computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 68/1999 in costanza di rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della medesima legge 68/1999;
d) lavoratori con disabilità già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della legge 68/1999 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio e per i quali si verifichi un aggravamento delle condizioni di salute che possa compromettere il mantenimento o il proseguimento del rapporto di lavoro.

Art. 5 interventi finanziabili
1. Gli interventi per i quali è possibile richiedere gli incentivi sono i seguenti:
a) assunzione e stabilizzazione dei lavoratori con disabilità;
b) realizzazione ed adeguamento del posto di lavoro;
c) rimozione delle barriere architettoniche e di diversa natura;
d) rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate al lavoro agile o a forme concordate di telelavoro;
e) iniziative volte a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti;
f) iniziative volte a sostenere i progetti di riabilitazione dei lavoratori con disabilità;
g) iniziative volte a sostenere la formazione del responsabile dell'inserimento lavorativo;
h) attività di tutoraggio svolte da dipendenti interni, anche con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), o da soggetti esterni all'azienda, rivolte a lavoratori per i quali risulti particolarmente problematica la collocabilità;
i) attività formative rivolte al personale dell'azienda in cui sono inseriti lavoratori con disabilità;
j) tirocini finalizzati all'integrazione lavorativa di soggetti con disabilità;
k) progetti innovativi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Art. 6 incentivi per assunzioni con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato non inferiore ai dodici mesi
1. Sono concessi incentivi finalizzati all'assunzione con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato non inferiore a dodici mesi, di lavoratori con disabilità da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2. Entrambe le tipologie di contratto devono prevedere almeno 15 ore settimanali di lavoro.
2. Sono ammissibili a incentivo le assunzioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
b) non riguardare lavoratori che abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro richiedente superiore ai 180 giorni nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, fatta eccezione per rapporti di lavoro intermittenti;
c) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale;
d) non essere riferibili a trasferimenti di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile, salvi i casi di cui all'articolo 47, commi 4 bis o 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria per il 1990);
e) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.
f) qualora si tratti di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, il rapporto di lavoro dovrà permanere per un periodo pari a 36 mesi dalla data di assunzione.
3. È ammissibile a incentivo l'inserimento del lavoratore con disabilità in qualità di socio lavoratore di cooperativa.
4. Non sono ammissibili a incentivo le assunzioni dei lavoratori con disabilità che siano state effettuate:
a) con contratti di lavoro intermittente;
b) a seguito di stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003.

Art. 7 incentivi ai datori di lavoro privati finalizzati alla stabilizzazione di lavoratori con disabilità
1. Sono concessi incentivi finalizzati a favorire la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato dei lavoratori con disabilità, già in forza presso i datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Sono ammissibili a incentivo le assunzioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
a) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale;
b) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.
3. Non sono ammissibili a incentivo le stabilizzazioni dei lavoratori con disabilità stipulate:
a) con contratti intermittenti;
b) con contratti che prevedano un numero di ore settimanali inferiore a 15.

Art. 8 incentivi per la realizzazione e l'adeguamento del posto di lavoro
1. Sono concessi incentivi finalizzati alla realizzazione e all'adeguamento del posto di lavoro a favore del lavoratore con disabilità assunto con contratto a tempo indeterminato che permettano il pieno svolgimento di compiti propri della mansione affidata.
2.Sono ammissibili le spese sostenute per:
a) acquisto di macchinari, attrezzature, mobili e elementi di arredo, macchine per ufficio e programmi informatici;
b) realizzazione di opere e lavori finalizzati all'adeguamento del posto di lavoro;
c) acquisto di apparecchiature e/o ausili, di qualsiasi natura.
3 Ogni intervento di realizzazione o adeguamento del posto di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo deve essere giustificato dalle specifiche esigenze legate alla disabilità del lavoratore interessato, desumibili dalla visita di accertamento ai sensi della legge 68/1999 e a seguito di valutazione del comitato tecnico come previsto dall'art. 32 comma 3.

Art. 9 incentivi per la rimozione delle barriere architettoniche e di diversa natura
1. Sono concessi incentivi per gli interventi che prevedono la rimozione delle barriere architettoniche e di diversa natura riferite al lavoratore con disabilità assunto con contratto a tempo indeterminato.
2. Sono ammissibili le spese sostenute per:
a) rimozione delle barriere architettoniche che, in qualsiasi modo, possono impedire o pregiudicare l'inserimento lavorativo della persona con disabilità che si concretizzino in lavori di ristrutturazione e trasformazione dei locali e, in genere, delle strutture e degli ambienti di lavoro;
b) rimozione delle barriere di diversa natura quali a titolo esemplificativo e non esaustivo l'applicazione di segnaletiche visive, tattili e acustiche e ogni altro accomodamento ragionevole che permetta la piena partecipazione su un piano di parità ed eguaglianza con gli altri dipendenti.
3. Ogni intervento di rimozione di barriera architettonica e di diversa natura di cui al comma 1 del presente articolo deve essere giustificato dalle specifiche esigenze legate alla disabilità del lavoratore interessato, desumibili dalla visita di accertamento effettuata ai sensi della legge 68/1999 e a seguito di valutazione del comitato tecnico, come previsto dall'art. 32, comma 3.

Art. 10 incentivi per rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate al lavoro agile o a forme concordate di telelavoro
1. Sono concessi incentivi per gli interventi diretti alla rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate a forme concordate di telelavoro o lavoro agile attraverso l'introduzione di tecnologie informatiche e di comunicazione a distanza mediante la creazione di postazioni di telelavoro, adeguate alle effettive abilità e capacità del lavoratore con disabilità, che permettano il pieno svolgimento dei compiti propri della mansione allo stesso affidata.
2. Sono ammissibili le spese sostenute per:
a) acquisto di macchinari, attrezzature, mobili ed elementi di arredo, macchine per ufficio e programmi informatici, installazione di adeguata connessione ad internet e formazione specifica finalizzati allo svolgimento delle attività in telelavoro o lavoro agile;
b) acquisto di apparecchiature o ausili, di qualsiasi natura giustificati dalle specifiche esigenze legate alla disabilità del lavoratore interessato, desumibili dalla visita di accertamento effettuata ai sensi della legge 68/1999 e a seguito di valutazione del comitato tecnico, come previsto dall'articolo 32, comma 3.

Art. 11 incentivi volti a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti
1. Sono concessi incentivi, per la durata massima di dodici mesi dall'assunzione, finalizzati a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti del lavoratore con disabilità.
2. Sono ammissibili le spese sostenute per il trasporto del lavoratore con disabilità sul luogo di lavoro:
a) con mezzi di trasporto pubblico ovvero privato che effettua servizio pubblico in caso di assenza dello stesso;
b) con modalità di trasporto personalizzato a carico di terzi con mezzi attrezzati o accompagnamento.

Art. 12 incentivi volti a sostenere i progetti di riabilitazione
1. Sono concessi incentivi, per la durata massima di dodici mesi, per la copertura dei costi salariali lordi relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilità per la riabilitazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi).
2. L'incentivo è concesso a condizione che:
a) il lavoratore abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento;
b) le ore dedicate alla riabilitazione vengano accordate dal datore di lavoro a seguito di istanza presentata dal dipendente ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 119/2011;
c) il datore di lavoro si impegni, qualora il rapporto di lavoro in essere sia a tempo determinato, compatibilmente con l'idoneità del lavoratore a riprendere servizio, a prorogare il contratto per la durata del periodo di riabilitazione ovvero, se la fruizione è avvenuta in modo frazionato, per il periodo trascorso dall'inizio alla conclusione del progetto di recupero riabilitativo, o comunque compatibilmente con quanto previsto dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese).

Art. 13 incentivi per la formazione del responsabile dell'inserimento lavorativo
1. Sono concessi incentivi finalizzati alla formazione di un lavoratore, assunto con contratto a tempo indeterminato, a cui è stato affidato l'incarico di responsabile dell'inserimento lavorativo.
2. Sono ammissibili i seguenti costi:
a) costo salariale lordo relativo alle ore di formazione del lavoratore di cui al comma 1;
b) quote di iscrizione e ulteriori spese sostenute dal lavoratore di cui al comma 1, strettamente connesse al percorso formativo, ovvero spese per il percorso formativo organizzato dal datore di lavoro avvalendosi di enti o liberi professionisti.
3. I percorsi formativi di cui al comma 1 hanno a riferimento i seguenti ambiti:
a) conoscenza della normativa in materia di disabilità e lavoro, di pari opportunità e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) conoscenza delle procedure dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e dell'applicazione di politiche di inclusione;
c) conoscenza dei servizi del lavoro con particolare riferimento al collocamento mirato, dei servizi sociali e sanitari territoriali e dell'attività del terzo settore;
d) competenze trasversali per la gestione delle risorse umane nelle diversità;
e) conoscenza dei sistemi di classificazione del funzionamento, della disabilità e della salute e progettazione personalizzata;
f) organizzazione aziendale e accomodamenti ragionevoli;
g) procedure di invalidità civile e da lavoro.

Art. 14 incentivi per attività di tutoraggio interno
1. Sono concessi incentivi, per la durata massima di dodici mesi, per singolo intervento, per la copertura dei costi salariali lordi relativi alle ore impiegate da dipendenti del datore di lavoro per attività di tutoraggio dedicata all'assistenza dei lavoratori con disabilità.
2. L'attività di tutoraggio deve essere svolta secondo un progetto personalizzato predisposto a favore del lavoratore con disabilità, che deve indicare:
a) un tutor per ciascun lavoratore con disabilità;
b) i compiti e gli impegni del tutor, che comprendono attività di accompagnamento e sostegno volte a favorire l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, la socializzazione nell'ambiente di lavoro e l'apprendimento delle mansioni assegnate, supportando il processo per il raggiungimento dell'autonomia lavorativa del soggetto medesimo;
c) il numero previsto di ore dedicate all'attività di tutoraggio comprese nel normale orario di lavoro del dipendente incaricato.
3. L'attività di tutoraggio a favore del lavoratore con disabilità con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo assunto da una cooperativa sociale di tipo B a seguito delle convenzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003, deve essere svolta secondo un progetto personalizzato e deve indicare:
a) un tutor per ciascun lavoratore con disabilità;
b) i compiti e gli impegni del tutor, oltre a quanto già concordato nella commessa di lavoro, che comprendono attività di accompagnamento e sostegno volte a favorire l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, la socializzazione nell'ambiente di lavoro e l'apprendimento delle mansioni assegnate, supportando il processo per il raggiungimento dell'autonomia lavorativa del soggetto medesimo;
c) il numero previsto di ore dedicate all'attività di tutoraggio comprese nell'orario di lavoro del dipendente incaricato ulteriori a quelle già concordate nella commessa di lavoro.

Art. 15 incentivi per attività di tutoraggio esterno
1. Sono concessi incentivi, per la durata massima di dodici mesi, per singolo intervento, per le spese sostenute per attività di tutoraggio svolta da tecnici esterni, non dipendenti dal datore di lavoro, con specifiche competenze.
2. È ammissibile il costo delle ore dedicate all'attività di tutoraggio.
3. L'attività di tutoraggio deve essere svolta secondo un progetto personalizzato, predisposto a favore del lavoratore con disabilità, che deve indicare:
a) un tutor per ciascun lavoratore con disabilità;
b) i compiti e gli impegni del tutor, che comprendono attività di accompagnamento e sostegno volte a favorire l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, la socializzazione nell'ambiente di lavoro e l'apprendimento delle mansioni assegnate, supportando il processo per il raggiungimento dell'autonomia lavorativa del soggetto medesimo;
c) il numero previsto di ore dedicate dal tecnico esterno all'attività di tutoraggio;
d) il costo dell‘attività.
4. Non sono ammissibili a incentivo le spese di cui al comma 1 relativamente ai lavoratori assunti a seguito di stipula di convenzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 276/2003.

Art. 16 incentivi per attività formative rivolte al personale dell'azienda in cui sono inseriti lavoratori con disabilità
1. Sono concessi incentivi per le spese sostenute dal datore di lavoro per attività formative finalizzate alla diffusione della integrazione e inclusione sociale e lavorativa rivolte ai lavoratori, anche incaricati del tutoraggio del lavoratore con disabilità, per la durata massima di tre mesi, purché non riconducibili a formazione obbligatoria.
2. Sono ammissibili i seguenti costi:
a) costo salariale lordo relativo alle ore di formazione dei lavoratori di cui al comma 1;
b) quote di iscrizione e ulteriori spese sostenute dai lavoratori, strettamente connesse al percorso formativo, ovvero spese per il percorso formativo organizzato dal datore di lavoro avvalendosi di enti o liberi professionisti.

Art. 17 incentivi ai datori di lavoro che attivano tirocini finalizzati all'integrazione lavorativa di soggetti con disabilità
1. Sono concessi incentivi per i datori di lavoro che attivano tirocini ai sensi della normativa regionale in materia di tirocini extracurriculari.
2. Sono ammissibili le spese sostenute per l'indennità di partecipazione erogata al tirocinante.
3. Il periodo di tirocinio finanziabile non può essere inferiore a mesi due e superiore a mesi sei.
4. Sono esclusi dall'intervento di cui al comma 1 i tirocini per i quali il datore di lavoro riceve altre forme di finanziamento.

Art. 18 incentivi per l'attivazione di progetti innovativi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità
1. Sono concessi incentivi per l'attivazione di progetti innovativi, fino ad un massimo di 3 progetti per anno solare, finalizzati ad incrementare gli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità, tesi a migliorarne le condizioni lavorative e che creino le precondizioni per ulteriori futuri inserimenti, fatto salvo il divieto di doppia contribuzione.
2. Sono finanziabili i progetti innovativi che prevedano:
a) la valorizzazione della persona con disabilità, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro e il recupero di antichi mestieri e tradizioni o di risorse storiche e ambientali, connessa allo sviluppo economico e sociale dell'ambiente lavorativo, della comunità o del territorio di appartenenza;
b) l'indicazione del numero di soggetti con disabilità assunti a tempo indeterminato;
c) una prospettiva temporale più ampia della durata del progetto ammesso a contributo supportata dalla conoscenza e dall'analisi dei bisogni della realtà di riferimento del progetto con indicazione in particolare della ricaduta occupazionale;
d) la costruzione di reti di almeno due tra soggetti privati e pubblici nell'ottica della diffusione di una cultura di inclusione sociale.
3. I progetti di cui al comma 1, al fine della loro realizzazione devono prevedere:
a) l'assunzione di almeno un lavoratore con disabilità, attraverso le procedure di cui alla legge 68/99, con contratto a tempo indeterminato di almeno 15 ore settimanali entro il termine perentorio di novanta giorni dall'avvio del progetto come definito all'articolo 31, comma 1;
b) le attività formative previste negli interventi di cui agli articoli 13 o 16.
4. I progetti di cui al comma 1, al fine della loro realizzazione, possono prevedere:
a) l'assunzione, di un lavoratore, anche privo di disabilità, dedicato esclusivamente alle attività inerenti al progetto stesso;
b) l'acquisto, leasing o noleggio di materiali e beni strumentali finalizzati al progetto.
5. I progetti devono avere una durata compresa tra 12 e 24 mesi.
6. Sono ammissibili:
a) i costi per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato del lavoratore con disabilità, come definiti dall'articolo 6, comma 2;
b) i costi previsti per gli interventi definiti dagli articoli da 8 a 16;
c) i costi per l'assunzione del lavoratore anche privo di disabilità, riferiti al costo salariale lordo;
d) i costi per l'acquisto, leasing o noleggio di materiali e beni strumentali quali, a titolo esemplificativo attrezzature tecniche e informatiche, attrezzature specifiche o software gestionali non rientranti in quelli definiti dagli articoli da 8 a 10 ma strettamente finalizzati al progetto.

Art. 19 ammontare degli incentivi
1. L'ammontare massimo degli incentivi per ciascun intervento è pari a:
a) euro 12.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, per contratti a tempo indeterminato;
b) euro 6.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, per contratti a tempo determinato non inferiore ai dodici mesi;
c) euro 6.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 7;
d) euro 10.000,00 per gli interventi di cui agli articoli 8 e 9;
e) euro 8.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 10;
f) euro 2.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 11;
g) euro 3.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 12;
h) euro 15.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 13;
i) euro 15.000,00 per gli interventi di cui agli articoli 14, 15 e 16;
j) euro 3.500,00 per gli interventi di cui all'articolo 17;
k) euro 60.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 18 ripartiti secondo i seguenti importi:
1) fino ad un massimo di euro 40.000,00 per le spese di cui all'art. 18, comma 6, lettera a);
2) fino ad un massimo di euro 15.000,00 per le spese di cui all'art. 18, comma ,6 lettera b);
3) fino ad un massimo di euro 5.000,00 per le spese di cui all'art. 18, comma 6, lettera c), elevabile fino a euro 10.000,00 nel caso di assunzione a tempo indeterminato;
4) fino ad un massimo di euro 30.000,00 per le spese di cui all'art. 18, comma 6, lettera d).
2. L'ammontare degli incentivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) è maggiorato di euro 1.500,00 nei seguenti casi:
a) lavoratori di età pari o superiore a 50 anni;
b) lavoratrici donne;
c) lavoratori con particolari difficoltà di inserimento al lavoro.
3. Le maggiorazioni di cui al comma 2 sono cumulabili fra loro. Le maggiorazioni di cui comma 2, lettere
a) e b) non sono concesse, relativamente alla stabilizzazione di cui all'articolo 7, qualora siano state già concesse allo stesso datore di lavoro richiedente per l'assunzione del medesimo lavoratore.
4. L'ammontare dell'incentivo per gli incentivi di cui all'articolo 7, comma 1, nel caso di contratti a tempo parziale, è rapportato all'orario effettivamente svolto.
5. L'ammontare degli incentivi di cui al comma 1, lettera i), non può comunque superare il 70 per cento dell'indennità di partecipazione riconosciuta al tirocinante.
6. L'ammontare dell'incentivo di cui al comma 1, lettera l), non può comunque superare il 50 per cento dei costi ammissibili.
7. Per gli interventi di cui all'art. 11, comma 2, lettera a), è previsto un rimborso non superiore ad euro 8,00 per giornata di lavoro effettivamente svolto.

Capo II regimi di aiuto e cumulabilità
Art. 20 regimi di aiuto
1. Gli incentivi previsti dagli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18, comma 6, lettere a) e b) per gli interventi previsti dagli articoli da 8 a 14 e 16, sono concessi in regime di aiuti in esenzione per categoria, in conformità al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 187 del 26 giugno 2014, con riferimento:
a) all'articolo 33 (Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità) per gli incentivi di cui all'articolo 6 e 18, comma 2, lettera a), del presente regolamento;
b) all'articolo 34 (Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità) per gli incentivi di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18, comma 6, lettera b) per gli interventi previsti dagli articoli da 8 a 14 e 16.
2. Gli incentivi previsti dagli articoli 7, 15, 17 e 18, comma 6, lettere b) per gli interventi previsti dall'articolo 18 comma 6, c) e d), sono concessi in regime di aiuti “de minimis”, in conformità ai Regolamenti (UE) di seguito indicati:
a) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla GUUE L n. 352 del 24 dicembre 2013;
b) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e recante modifica del Regolamento (UE) n. 1860/2004, pubblicato sulla GUUE L n. 190/45 del 27 giugno 2014;
c) Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla GUUE L n. 352 del 24 dicembre 2013.
3. I regimi di aiuto del presente articolo si applicano ai beneficiari dell'articolo 3 che hanno natura di impresa.

Art. 21 intensità di aiuto
1. L'intensità di aiuto per gli incentivi previsti dall'articolo 6 e 18, comma 3, lettera a) non supera il 75 per cento delle spese ammissibili.
2. L'intensità di aiuto per gli incentivi previsti dagli articoli 8, 9 10, 11, 12, 13, 14 e 16 e 18, comma 6, lettera b) per gli interventi previsti dagli articoli da 8 a 14 e 16, non supera il 100 per cento delle spese ammissibili.

Art. 22 cumulabilità degli incentivi
1. Gli incentivi di cui agli articoli 6, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18, comma 6, lettere a) e b) per gli interventi previsti dagli articoli da 8 a 14 e 16 sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili:
a) con altri aiuti di Stato o aiuti “de minimis” concessi da normative nazionali o locali, a meno che le medesime normative dispongano un divieto di cumulo, a condizione che il totale degli aiuti non porti al superamento dell'intensità d'aiuto più elevata applicabile in base al regolamento (UE) n. 651/2014;
b) con altri aiuti esentati ai sensi del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, oltre la soglia massima applicabile, purché il cumulo non porti al superamento di una intensità di aiuto superiore al 100 per cento dei costi pertinenti.
2. Nel caso in cui il totale degli aiuti risultasse superiore alle intensità di aiuto di cui al comma 1, l'importo dell'incentivo dovrà essere ridotto sino al raggiungimento di tali intensità di aiuto.
3. Gli incentivi di cui agli articoli 7, 15, 17 e 18, comma 6 lettera b), per gli interventi previsti dall'articolo 18 comma 6 c) e d), sono cumulabili con altri aiuti “de minimis” a condizione che il cumulo non porti al superamento del massimale di aiuto “de minimis” previsto dal pertinente Regolamento (UE) applicato.

Capo III presentazione domande e disposizioni procedurali
Art. 23 presentazione delle domande
1. Le domande per la concessione degli incentivi, sottoscritte con firma digitale ai sensi della normativa in materia, sono presentate, a pena di esclusione, sull'apposito formulario on line, disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, sezione lavoro, nella pagina dedicata al presente Regolamento, e sono inoltrate esclusivamente per via telematica tramite l'apposito applicativo informatico, secondo le modalità indicate nelle linee guida ivi disponibili.
2. Le domande per la concessione degli incentivi possono essere sottoscritta e inoltrata:
a) dal legale rappresentante, dal titolare di impresa individuale, dal libero professionista, dal procuratore interno all'impresa;
b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura che deve essere obbligatoriamente allegata da parte del legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista di cui all'articolo 38 comma 3 bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. Le domande devono indicare il nominativo del lavoratore con disabilità oggetto dell'intervento.
4. I procedimenti di cui al presente regolamento si concludono entro un termine non superiore a 90 giorni.

Art. 24 presentazione delle domande di cui agli articoli 6 e 7
1. Le domande di incentivo di cui agli articoli 6 e 7, a pena di inammissibilità, vanno presentate, rispettivamente, entro 30 giorni dall'assunzione, ovvero entro 30 giorni dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Art. 25 presentazione delle domande di cui agli articoli 8, 9 e 10
1. Le domande di incentivo di cui agli articoli 8, 9 e 10, a pena di inammissibilità, vanno presentate prima dell'avvio dei lavori o degli acquisti e devono essere corredate da una relazione illustrativa degli interventi che si intendono realizzare, comprensiva del preventivo dettagliato di spesa.
2. L'intervento, a pena di inammissibilità, deve avere inizio entro tre mesi dalla comunicazione di concessione dell'incentivo e deve essere completato entro dodici mesi dall'avvio del medesimo.
3. Alle domande di cui all'articolo 10, deve essere allegata la copia del contratto o accordo previsto per tali fattispecie.
4. Su istanza motivata, trasmessa prima della scadenza del termine, può essere concessa per una sola volta e per un periodo massimo di tre mesi una proroga per il completamento dei lavori.

Art. 26 presentazione delle domande di cui all'articolo 11
1. Le domande di incentivo di cui all'articolo 11, a pena di inammissibilità, vanno presentate entro trenta giorni dalla conclusione dell'intervento e devono essere corredate, dalla richiesta di erogazione del contributo e, qualora i costi non siano anticipati dal datore di lavoro, dalla dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante attestante l'impegno a rimborsare al lavoratore le spese sostenute, nella misura dell'incentivo erogato.

Art. 27 presentazione delle domande di cui all'articolo 12
1. Le domande di cui all'articolo 12, a pena di inammissibilità, vanno presentate entro trenta giorni dalla conclusione del periodo di fruizione del congedo per riabilitazione.

Art 28 presentazione delle domande di cui agli articoli 13 e 16
1. Le domande di incentivo di cui agli articoli 13 e 16, a pena di inammissibilità, vanno presentate anteriormente all'avvio della formazione e devono essere corredate da una relazione sulle attività formative necessarie all'affiancamento, con l'evidenza della coerenza della tipologia della formazione e la specifica disabilità del lavoratore oggetto dell'intervento.
2. L'attività di formazione deve concludersi entro dodici mesi dalla comunicazione di concessione dell'incentivo.

Art. 29 presentazione delle domande di cui agli articoli 14 e 15
1. Le domande di incentivo di cui agli articoli 14 e 15, a pena di inammissibilità, vanno presentate anteriormente all'avvio del tutoraggio e devono essere corredate dal curriculum vitae del tutor e da un progetto personalizzato di tutoraggio redatto secondo quanto disposto dall'articolo 14, commi 2 e 3, e dall'articolo 15, comma 3, con l'evidenza della coerenza del progetto di tutoraggio e la specifica disabilità del lavoratore oggetto dell'intervento.
2. Il progetto di tutoraggio deve essere concluso entro dodici mesi dalla comunicazione di concessione dell'incentivo.

Art. 30 presentazione delle domande di cui all'articolo 17
1. Le domande di incentivo di cui all'articolo 17, a pena di inammissibilità, vanno presentate entro trenta giorni dalla conclusione del tirocinio o del periodo incentivabile, corredate dalla richiesta di erogazione del contributo.

Art. 31 presentazione delle domande di cui all'articolo 18
1. Le domande di incentivo di cui all'articolo 18, a pena di inammissibilità, vanno presentate anteriormente all'avvio del progetto, che coincide con la data del decreto di approvazione del progetto, corredate da:
a) descrizione del progetto che si intende realizzare con specifica indicazione degli elementi di cui all'articolo 18, comma 2;
b) cronoprogramma relativo alle fasi e ai tempi di realizzazione del progetto;
c) piano finanziario con indicazione analitica dei costi previsti di cui all'articolo 18, comma 6;
d) intese tra i soggetti coinvolti come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, convenzioni, protocolli, lettere di sostegno.
2. Ogni beneficiario può presentare al massimo una domanda di incentivo dal 1 gennaio al 31 ottobre di ogni anno. Le domande sono istruite in ordine cronologico.

Art. 32 concessione degli incentivi
1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 con procedimento a sportello, nei limiti delle risorse disponibili.
2. Le domande di contributo, complete della documentazione prevista, sono valutate sulla base di una preventiva verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per ciascuna tipologia di intervento proposta. Per gli interventi di cui agli articoli da 6 a 12 il rapporto di lavoro, oggetto dell'intervento, deve sussistere alla data di concessione del contributo.
3. Le domande sono ammissibili qualora l'intervento sia ritenuto compatibile con la disabilità del lavoratore. Per gli interventi di cui agli articoli 8, 9, 10, 14 e 15 il responsabile del procedimento richiede una valutazione al Comitato tecnico per il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 38, comma 2, della legge regionale 18/2005, competente per territorio. Per gli altri interventi può richiedere una analoga valutazione, qualora lo ritenga opportuno. Nelle more dell'acquisizione della valutazione il termine del procedimento è sospeso fino a un massimo di 60 giorni.
4. I progetti di cui all'articolo 18 sono valutati da un'apposita Commissione, nominata con decreto del Direttore centrale, composta dal Responsabile di posizione organizzativa competente, con funzione di Presidente, e sei componenti scelti tra il personale regionale. Il decreto di nomina può individuare per ciascun componente della Commissione un sostituto, in caso di assenza o impedimento. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno cinque componenti, oltre al Presidente. Il Presidente può far partecipare ai lavori della Commissione anche altri esperti scelti tra il personale regionale, senza diritto di voto. La valutazione della Commissione è finalizzata, in particolare, a valutare la coerenza, sostenibilità ed adeguatezza del progetto con le finalità indicate dalla legge e l'ammissibilità delle spese.
5. Per gli interventi diversi da quello di cui all'articolo 18, il responsabile del procedimento, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere un parere alla Commissione di cui al comma 4 per le valutazioni relative all'adeguatezza dell'intervento e all'ammissibilità delle spese.
6. Non possono essere concessi alle imprese in difficoltà gli incentivi di cui agli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 16 e 18, comma 6, lettera a) e lettera b), compatibilmente con gli stessi costi ammissibili di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16, per i quali si applica il regime di aiuti in esenzione per categoria.
7. Non possono essere concessi gli incentivi di cui agli articoli 7, 15, 17 e 18, comma 6, lettera a) e lettera b), compatibilmente con gli stessi costi ammissibili di cui agli articoli 7, 15 e 18, comma 6, lettera
c) e lettera d), per i quali si applica il regime di aiuti “de minimis”, qualora l'importo della concessione medesima porti al superamento del massimale di aiuto “de minimis” previsto dal pertinente Regolamento (UE) applicato.
8. Verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi il Servizio competente richiede al soggetto che ha presentato l'istanza una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, attestante l'accettazione dell'incentivo.
9. In fase istruttoria l'Ufficio competente provvede a richiedere al beneficiario l'integrazione di informazioni o documentazioni incomplete ovvero mancanti, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Il beneficiario è tenuto a fornire, in un'unica soluzione, le integrazioni richieste entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione.
10. A conclusione dell'istruttoria l'Ufficio competente dispone con decreto la concessione dell'incentivo, nella misura di cui all'articolo 19, ovvero il diniego della domanda, dandone comunicazione ai destinatari dell'intervento.

Art. 33 rendicontazione ed erogazione degli incentivi
1. L'erogazione degli incentivi avviene in un'unica soluzione e in base alle spese effettivamente sostenute ovvero ai costi salariali lordi effettivi con conseguente eventuale rideterminazione del contributo concesso, con le seguenti modalità:
a) per gli incentivi di cui agli articoli 6 e 7 dopo dodici mesi dall'assunzione, ovvero dopo dodici mesi dalla stabilizzazione, previa presentazione della necessaria documentazione attestante, rispettivamente, i costi salariali lordi effettivi ovvero l'indicazione dell'orario effettivamente svolto e previa verifica da parte dell'Ufficio competente della permanenza del rapporto di lavoro, fatti salvi i casi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a);
b) per gli incentivi di cui all'articoli 8, 9 e 10 a conclusione dell'intervento ammesso a finanziamento, previa presentazione della necessaria documentazione attestante le spese ammissibili sostenute e subordinatamente alle verifiche ritenute opportune da parte dell'Ufficio competente;
c) per gli incentivi di cui agli articoli 11, 12, 14 e 15, entro trenta giorni dalla conclusione del progetto, previa presentazione della documentazione attestante i costi sostenuti;
d) per gli incentivi di cui agli articoli 13, 16 e 17 a conclusione rispettivamente del periodo di formazione e del periodo di tirocinio, previa presentazione della necessaria documentazione attestante le spese ammissibili sostenute;
e) per gli incentivi di cui all'articolo 18 a conclusione del progetto previa:
1) presentazione della documentazione attestante i costi sostenuti di cui all'articolo 18, comma 6;
2) verifica da parte dell'Ufficio competente della permanenza dei rapporti di lavoro per la durata prevista dal progetto o, in caso di interruzione anticipata per dimissioni volontarie, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa, o per decesso, delle relative sostituzioni;
3) presentazione di relazione finale del progetto con l'indicazione degli obiettivi raggiunti in relazione agli elementi di cui all'articolo 18, comma 2;
f) per i progetti di cui all'articolo 18, su richiesta dei beneficiari interessati, il contributo potrà essere erogato in via anticipata fino ad un massimo del 70% dell'importo concesso previa presentazione, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'avvio del progetto, di apposita polizza fidejussoria.
2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il beneficiario presenta la documentazione richiesta sulla base dell'apposita modulistica predisposta e resa disponibile anche sul sito internet dall'Amministrazione regionale.
3. Per gli incentivi previsti agli articoli 6 e 7 il beneficiario trasmette la documentazione attinente i costi sostenuti entro 30 giorni dalla scadenza dei 12 mesi dalla assunzione o dalla stabilizzazione; per gli incentivi previsti agli articoli 13, 14, 15 e 16 il beneficiario trasmette la documentazione attinente i costi sostenuti entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento.
4. Gli incentivi di cui agli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18, comma 6, lettera a) e lettera b), compatibilmente con gli stessi costi ammissibili di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16, per i quali si applica il regime di aiuti in esenzione per categoria, non possono essere erogati alle imprese che abbiano ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili con il mercato comune a seguito di una decisione della Commissione europea.
5. Qualora, dalle verifiche effettuate d'ufficio, l'impresa risultasse destinataria di un'ingiunzione di recupero pendente, l'Ufficio competente assegna un termine perentorio di 60 giorni entro il quale la medesima impresa deve provvedere alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile, pena la revoca dell'incentivo.

Art. 34 variazioni intervenute nel soggetto richiedente
1. Qualora il soggetto che abbia presentato domanda per gli incentivi di cui all'articolo 5, sia interessato da trasformazione o da fusione di società, realizzi un conferimento, un trasferimento o un affitto di azienda, ovvero da cessione del contratto di lavoro, l'incentivo richiesto è concesso o, se già concesso, erogato al soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione ovvero al quale l'azienda sia stata conferita, trasferita o affittata, purché in capo a tale ultimo soggetto prosegua il rapporto lavorativo per cui è stato richiesto l'incentivo.
2. Ai fini del comma 1, il soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione societaria ovvero al quale l'azienda sia stata conferita, trasferita o affittata ovvero al quale venga ceduto il contratto di lavoro, presenta istanza di subentro al servizio regionale competente in materia di lavoro entro novanta giorni dalla data dell'evento di cui al comma 1.
3. L'istanza di cui al comma 2 è corredata da:
a) documentazione attestante uno degli eventi di cui al comma 1;
b) documentazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per cui è stato chiesto l'incentivo;
c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2, dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.
4. Verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi per le istanze di cui al comma 2, il Servizio competente in materia di lavoro richiede al soggetto che ha presentato istanza di subentro relativamente agli interventi di cui agli artt. 7, 15, 17 e art. 18, comma 2, lettera c) e lettera d):
a) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante l'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso, alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime «de minimis» applicabile al caso di specie. La dichiarazione deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa europea applicabile di specie;
b) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, attestante l'accettazione dell'incentivo.

Art. 35 revoca degli incentivi
1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono interamente revocati nei seguenti casi:
a) nel caso di incentivi di cui agli articoli 6 e 7, se la cessazione del rapporto di lavoro interviene prima dei termini previsti all'articolo 33, comma 1, lettera a) per motivi diversi dal licenziamento per giusta causa, dal decesso o dalle dimissioni volontarie, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa del lavoratore;
b) mancata realizzazione, nei termini indicati, degli interventi di cui agli articoli 8, 9 e 10 per i quali è stato concesso il finanziamento;
c) qualora l'impresa destinataria di un'ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato determinati aiuti illegali e incompatibili non abbia provveduto, entro il termine di cui all'articolo 33, comma 5, alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile;
d) fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente per chi fornisce false o mendaci dichiarazioni o produce false attestazioni, qualora, dalle verifiche effettuate in sede istruttoria, emerga la carenza di uno o più dei requisiti richiesti dalla domanda di accesso agli incentivi o comunque contenuti nella documentazione allegata alla stessa.
2. Nel caso di incentivi per assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 6, se la cessazione del rapporto di lavoro interviene per motivi diversi dal licenziamento per giusta causa, dal decesso o dalle dimissioni volontarie, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa del lavoratore, il soggetto beneficiario provvede, alla restituzione di una quota parte del contributo nelle seguenti misure:
a) se l'evento si verifica decorso un anno dall'assunzione e prima che siano trascorsi due anni, nella misura del 50 per cento dell'ammontare dell'incentivo;
b) se l'evento si verifica decorsi due anni dall'assunzione e fino al terzo anno dall'assunzione, nella misura del 30 per cento dell'ammontare dell'incentivo.
3. Nel caso di incentivi di cui all'articolo 7, se la cessazione del rapporto di lavoro interviene entro sei mesi dalla stabilizzazione, il contributo concesso per licenziamento per giusta causa, decesso o dimissioni volontarie, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa del lavoratore, verrà revocato nella misura del 50 per cento dell'ammontare dell'incentivo.
4. Il contributo revocato deve essere restituito con le procedure previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 36 controlli
1. Controlli e sopralluoghi ispettivi sono disposti dall'Ufficio competente al fine di verificare ed accertare quanto di seguito indicato:
a) il rispetto delle condizioni previste per l'ottenimento del beneficio e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto agevolato;
b) che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel regolamento;
c) che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;
d) che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme;
e) il possesso, il mantenimento e il rispetto, da parte del beneficiario, dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, la concessione o erogazione del beneficio e la corretta destinazione del medesimo.

Capo IV disposizioni finali e transitorie
Art. 37 rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 38 abrogazione
1. È abrogato il “Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2016, n. 186.

Art. 39 disposizioni transitorie
1. Ai procedimenti in corso per i quali alla data del 31 dicembre 2020 è stato adottato il provvedimento di concessione continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 186/2016.
2. Ai procedimenti in corso per i quali alla data del 31 dicembre 2020 non è stato adottato il provvedimento di concessione si applicano le disposizioni del presente regolamento.
3. Le domande già presentate ai sensi del decreto del Presidente della Regione 186/2016 sono ritenute ammissibili se compatibili con le previsioni del presente regolamento. Le domande sono integrate su richiesta della Direzione competente entro i termini stabiliti nella richiesta di integrazione.

Art. 40 entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore l'1 gennaio 2021.
 

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA