Tipologia: Accordo sindacale integrativo
Data firma: 13 marzo 2008
Validità: 31.12.2009
Parti: Delegazione di parte pubblica e F.VVF Cisl, Fp Cgil VVF, Uil Pa VV,F RdB PI Cub, Confsal VVF
Comparti: P.A., VV.FF.
Fonte: D.P.R. 7 maggio 2008 (G.U. 19 luglio 2008, n. 168, S.O. n. 173)


Sommario:

  Art. 1. (Ambito di applicazione e durata)
Art. 2. (Nuovi stipendi)
Art. 3. (Effetti dei nuovi stipendi)
Art. 4. (Indennità di rischio)
Art. 5. (Indennità mensile)
Art. 6. (Fondo di amministrazione)
Art. 7. (Orario di servizio)
Art. 8. (Orario di lavoro)
Art. 9. (Particolari articolazioni dell'orario di lavoro)
Art. 10. (Norma di rinvio)
Art. 11. (Criteri per la mobilità a domanda)
Art. 12. (Assegnazione temporanea)
Art. 13. (Congedo ordinario)
Art. 14. (Festività )
Art. 15. (Assenze per malattia)
Art. 16. (Infortuni sul lavoro e assenze per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio)
Art. 17. (Permessi)
Art. 18. (Permessi retribuiti per diritto allo studio)
Art. 19. (Banca delle ore)
Art. 20. (Personale convocato dalla magistratura per fatti inerenti al servizio)
Art. 21.(Personale convocato per controlli sanitari)
Art. 22. (Aspettative per motivi personali e di famiglia)
Art. 23. (Altre aspettative previste da disposizioni di legge)
  Art. 24. (Congedi per la formazione)
Art. 25. (Congedi dei genitori)
Art. 26. (Tutela delle lavoratrici madri)
Art. 27. (Permessi brevi)
Art. 28. (Linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale)
Art. 29. (Tavolo tecnico per la programmazione didattica)
Art. 30. (Libretto individuale per la formazione)
Art. 31. (Linee di indirizzo per la garanzia ed il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale)
Art. 32. (Contrattazione integrativa)
Art. 33. (Informazione)
Art. 34. (Consultazione)
Art. 35. (Concertazione)
Art. 36. (Contributi sindacali)
Art. 37. (Federazioni sindacali)
Art. 38. (Distacchi sindacali)
Art. 39. (Aspettative sindacali)
Art. 40. (Permessi sindacali retribuiti)
Art. 41. (Adempimenti dell'Amministrazione)
Art. 42. (Norma di rinvio)
Art. 43. (Ulteriori risorse per il fondo di amministrazione)
Art. 44. (Proroga di efficacia di norme)
Art. 45. (Copertura finanziaria)

Accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 1. (Ambito di applicazione e durata)
1. Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto si applica al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale di cui all'art. 131 del medesimo decreto legislativo.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano quelle relative ai periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 7. (Orario di servizio)
1. L'orario di servizio delle strutture operative centrali e periferiche in cui si articola il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è fissato in 24 ore continuative. Il personale di cui al capo 1, titolo 1 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, addetto all'attività di soccorso svolge turni continuativi di servizio aventi, in linea generale, la seguente articolazione: 12 ore di lavoro diurno, 24 ore di riposo, 12 ore di lavoro notturno, 48 ore di riposo.
2. Per il personale impiegato in turni di servizio continuativo o comunque non inferiori a 12 ore l'amministrazione stabilirà ai sensi dell'art. 32:
a) il numero di turni diurni e notturni da effettuare nel corso dell'anno;
b) il numero dei turni diurni e notturni di ferie;
c) il numero di turni diurni e notturni di recupero delle ore prestate in eccedenza all'orario ordinario.
3. L'orario di servizio degli uffici non operativi centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è articolato al fine di accrescere l'efficienza dell'amministrazione e di razionalizzare il costo del lavoro pubblico, tenendo presenti la finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze della utenza in generale ed in ottemperanza alla direttiva del Ministro dell'interno del 21 giugno 2000. L'orario di servizio è fissato dalle ore 8 alle ore 18 su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.
4. Sono fatti salvi gli uffici, servizi e unità organizzative, indicati nell'allegato 1 del decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 151, che sono esclusi dal regime di orario articolato su 5 giorni lavorativi.

Art. 8. (Orario di lavoro)
1. Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio.
2. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali per tutto il personale. Esso è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze di servizio da erogarsi con carattere di continuità, che richiedano orari continuativi, anche nelle ore pomeridiane, o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentano particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.
3. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. Le rispettive articolazioni sono determinate, ai sensi dell'art. 32 dai dirigenti responsabili degli uffici. A tal fine, l'orario di lavoro viene determinato sulla base di seguenti criteri:
ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane; miglioramento della qualità delle prestazioni;
ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;
miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.
Per la realizzazione dei suddetti criteri possono essere adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario:
orario articolato su 5 giorni: si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell'orario di obbligo;
l'orario articolato su 6 giorni si svolge di norma per 6 ore continuative antimeridiane; orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l'inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera;
turnazioni nel caso di attività i cui risultati non siano conseguibili mediante l'adozione di altre tipologie di orario;
orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore.
4. Sono fatte salve le esigenze degli uffici individuati nell'allegato 1 al decreto ministeriale n. 151 del 22 aprile 1999, che potranno adottare un orario di lavoro individuale superiore ai 5 giorni settimanali. In tali uffici, è possibile, tuttavia, articolare l'orario di lavoro dei dipendenti su 5 giorni spostando la giornata di riposo infrasettimanale, di regola coincidente con il sabato, in altro giorno.
5. Dopo massimo 6 ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore ai 30 minuti. Sono fatte salve le condizioni diversamente disciplinate.
6. Nell'articolazione dell'orario ordinario può essere ammessa, se concordata in ambito locale, la seguente flessibilità in entrata ed in uscita:
a) 30 minuti o un'ora di anticipo;
b) 30 minuti o un'ora di ritardo.
L'orario flessibile deve essere considerato un sistema rigidamente programmato. Eventuali ritardi in entrata, così come uscite anticipate, devono essere recuperati.
Nessun recupero può essere concesso per spontanei anticipi e/o prolungamenti dell'orario di lavoro.

Art. 9. (Particolari articolazioni dell'orario di lavoro)
1. Il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto alle attività di soccorso, svolge, in alternativa alla articolazione 12/24 - 12/48, altre particolari articolazioni dell'orario di lavoro, stabilite ai sensi dell'art. 32, correlate:
a) all'esigenza di assicurare il soccorso tecnico urgente in caso di eventi calamitosi;
b) all'ubicazione delle sedi di servizio, con particolare riferimento ai distaccamenti insulari;
c) a peculiari caratteristiche dei servizi di istituto e di soccorso tecnico urgente.

Art. 10. (Norma di rinvio)
1. Per la disciplina dell'orario di lavoro ed in particolare per far fronte alle esigenze di servizio di carattere straordinario o di emergenza e per particolari articolazioni dell'orario di lavoro stesso, fino alla sottoscrizione del nuovo accordo integrativo di cui all'art. 32, comma 1, lettera a), continua ad applicarsi la disciplina contrattuale vigente.

Art. 16. (Infortuni sul lavoro e assenze per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio)
[…]
3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti che prevedono la copertura delle spese per cure, per ricoveri in strutture sanitarie e per protesi, conseguenti alle infermità dipendenti da causa di servizio.

Art. 19. (Banca delle ore)
1. Al dipendente che espleta prestazioni lavorative regolarmente autorizzate aggiuntive all'orario d'obbligo è riconosciuto il diritto al pagamento delle prestazioni straordinarie entro i limiti fissati dall'Amministrazione sulla base delle disponibilità di bilancio. Su richiesta del dipendente, le predette ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, possono essere utilizzate come riposi compensativi, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei dipendenti contemporaneamente ammessi alla fruizione.
2. A tale scopo è istituita una banca delle ore, con un conto individuale per ciascun dipendente, nel quale confluiscono le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti delle risorse stanziate sui relativi capitoli del bilancio dell'amministrazione, e non retribuite, nonché le ore, autorizzate dall'Amministrazione, prestate in eccedenza ai limiti di straordinario definiti annualmente, e non retribuite.
3. I riposi compensativi di cui al comma 1 devono essere fruiti entro l'anno successivo a quello di maturazione.
4. Le modalità organizzative della banca delle ore sono individuate dal dirigente dell'Ufficio.

Art. 21.(Personale convocato per controlli sanitari)
1. Il personale convocato dalle Commissioni medico ospedaliere, dal Servizio Sanitario Nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero dagli organi competenti al controllo sanitario dei dipendenti ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 210/1984 (libretto sanitario di rischio) ha diritto al recupero delle ore impegnate oltre l'orario di lavoro, essendo equiparate ad orario di servizio.

Art. 25. (Congedi dei genitori)
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le seguenti disposizioni:
[…]
b) in caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di rientrare in servizio, richiedendo, previa la presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto e del periodo anti-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino;
[…]
d) successivamente al periodo di astensione di cui alla lettera a) e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alle lavoratrici madri ed, in alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti, per ciascun anno di età del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalità indicate nella lettera c);
[…]
h) secondo quanto previsto dall'art. 41 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 39, comma 1, del medesimo decreto possono essere utilizzate anche dal padre.
[…]
4. Nel caso di parto plurimo, ciascun genitore ha diritto a fruire, per ogni nato, del numero di mesi di congedo parentale previsti dagli articoli 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Art. 26. (Tutela delle lavoratrici madri)
1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l'Amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività - nell'ambito di quelle disponibili - che comportino minor aggravio psicofisico.
2. Le lavoratrici madri adibite al servizio di soccorso dovranno essere impiegate a servizi giornalieri connessi con l'attività operativa che non comportino pericoli per la gestazione, a partire dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto.
3. Sono escluse dalla effettuazione di turni notturni le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
4. A domanda, la madre o il padre in situazione monoparentale può chiedere l'esonero dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio.
5. I genitori che espletano funzioni tecnico-operative possono richiedere l'esonero dalla sovrapposizione completa dei turni fino a sei anni di età dei figli.
6. La lavoratrice madre con figli di età inferiore a tre anni, che ha proposto istanza per essere esonerata dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni, non può essere inviata in missione fuori sede per più di una giornata, senza il consenso.
7. Le lavoratrici madri, vincitrici di concorsi interni, con figli fino al 12° anno di età, hanno la possibilità di frequentare il corso di formazione presso la struttura didattica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco più vicina al luogo di residenza tra quelle in cui il corso stesso si svolge.

Art. 28. (Linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale)
1. La formazione è un fondamentale strumento di aggiornamento e di crescita professionale del personale in servizio, di inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione e di garanzia e miglioramento della sicurezza sul lavoro.
[…]
3. La formazione è finalizzata esclusivamente ai compiti d'istituto, è improntata a criteri di razionalità che evitino sovrapposizioni e ripetizioni di processi, è erogata in modo uniforme, garantendo la pari opportunità di tutti i dipendenti.
[…]
6. La formazione del personale di nuova assunzione si svolge mediante corsi teorico-pratici la cui durata è stabilita per le singole qualifiche di accesso dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 142 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 31. (Linee di indirizzo per la garanzia ed il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale)
1. Con successivo accordo integrativo saranno definite linee di indirizzo per la garanzia ed il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale.

Art. 32. (Contrattazione integrativa)
1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 36 e 38 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la contrattazione integrativa si effettua tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo quadriennale recepito dal presente decreto, sulle seguenti materie:
in sede di Amministrazione centrale:
a) criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari;
b) criteri per la mobilità del personale a domanda;
c) linee di indirizzo per l'impiego del personale in attività atipiche;
d) linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale;
e) linee di indirizzo per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale;
in sede di Amministrazione locale:
A) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, alla sicurezza ed alla prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili;
B) articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro secondo i criteri definiti a livello nazionale.
2. Nelle materie di contrattazione integrativa, decorsi 30 giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto un accordo, le parti riassumono la libertà di iniziativa; d'intesa tra le parti, il termine è prorogabile di altri 30 giorni.
3. La contrattazione integrativa nazionale non può essere in contrasto con i vincoli risultanti dal presente decreto, o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio della Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
5. Per le materie oggetto della contrattazione integrativa nazionale e della contrattazione decentrata a livello centrale e periferico si applica la normativa derivante dai relativi precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.

Art. 33. (Informazione)
1. L'Amministrazione, allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti, fornisce tutte le informazioni necessarie sugli atti di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane, inviando la relativa documentazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo quadriennale recepito dal presente decreto.
2. L'informazione è fornita dall'Amministrazione in via preventiva nelle materie per le quali è prevista la contrattazione integrativa, la concertazione o la consultazione e, comunque, sui seguenti argomenti:
in sede di Amministrazione centrale:
a) criteri generali sulla mobilità interna;
b) criteri generali per l'organizzazione del lavoro;
c) stato dell'occupazione e politiche degli organici;
d) applicazione dei parametri concernenti la qualità e produttività dei servizi a rapporti con l'utenza;
e) iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale;
f) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
g) affidamento all'esterno dei servizi;
h) attività e programmi di ricerca e sviluppo;
i) previsione di bilancio relativa al personale;
j) programmazione delle attività di formazione del personale;
k) criteri per la definizione degli standard psicofisici richiesti al personale in servizio;
in sede di Amministrazione locale:
A) politiche degli organici aventi riflessi sulla sede locale;
B) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro;
C) programmazione delle attività di formazione del personale;
D) misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
E) iniziative volte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale.
3. L'informazione è fornita dall'Amministrazione in via successiva per gli atti di gestione adottati e la verifica dei risultati sulle materie demandate agli accordi negoziali, anche integrativi o decentrati, e, comunque, sui seguenti argomenti:
in sede di Amministrazione centrale:
a) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
b) attuazione dei programmi di formazione del personale;
c) andamento generale della mobilità del personale, anche d'ufficio;
d) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e utilizzo delle relative prestazioni;
e) parametri e risultati concernenti la qualità e la produttività dei servizi prestati;
f) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
g) qualità del servizio in rapporto con l'utenza;
h) stato dell'occupazione e politiche degli organici;
in sede di Amministrazione locale:
A) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
B) parametri e risultati concernenti la qualità e la produttività dei servizi prestati;
C) attuazione dei programmi di formazione del personale;
D) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
E) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario prestate.
4. Per l'informazione di cui al presente articolo sono previsti almeno due incontri annuali in relazione ai quali l'Amministrazione fornisce le adeguate informazioni sulle materie per le quali il presente decreto prevede la contrattazione integrativa, la concertazione o la consultazione.
5. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'Amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, è assicurata una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale dei lavoratori.

Art. 34. (Consultazione)
1. La consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo quadriennale recepito dal presente decreto è attivata facoltativamente dall'Amministrazione prima dell'autonoma adozione di atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
2. La consultazione delle medesime organizzazioni sindacali si effettua, comunque, obbligatoriamente sulle seguenti materie:
a) organizzazione e disciplina degli uffici;
b) definizione delle dotazioni organiche e loro variazioni;
c) distribuzione e variazione territoriale delle dotazioni organiche;
d) modalità di designazione dei rappresentanti per la composizione del Collegio arbitrale;
e) riflessi delle innovazioni tecnologiche, da disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti;
f) criteri per fronteggiare particolari esigenze di servizio aventi carattere straordinario o di emergenza;
g) codici di comportamento;
h) materie e procedure di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (sanzioni disciplinari);
i) regolamento di servizio di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
j) criterio di computo dell'anzianità di servizio ai sensi dell'articolo 171, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
k) costituzione dei Comitati pari opportunità ed individuazione delle materie per le quali formulano pareri e proposte.
3. Per le materie di cui alle lettere a) ed e) la consultazione obbligatoria si effettua anche in sede di Amministrazione locale; è inoltre prevista la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Art. 35. (Concertazione)
1. La concertazione è attivata, mediante richiesta scritta, entro tre giorni dal ricevimento dell'informazione preventiva di cui all'articolo 33, da parte delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo quadriennale recepito dal presente decreto e si svolge in appositi incontri che iniziano, di norma, entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
2. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo, mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione, trascorsi i quali l'Amministrazione ha facoltà di assumere le proprie autonome determinazioni; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti nelle materie che ne sono oggetto.
3. La concertazione si effettua sulle seguenti materie:
a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro degli uffici;
b) verifica periodica della produttività degli uffici;
c) implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dell'amministrazione;
d) criteri generali per l'ubicazione delle sedi di servizio sub-provinciali, con particolare riferimento ai distaccamenti insulari;
e) criteri generali per la promozione alle qualifiche superiori mediante scrutinio a ruolo aperto;
f) criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna per la promozione alle qualifiche superiori dello stesso ruolo o per l'accesso alle qualifiche iniziali di ruolo diverso da quello di appartenenza, ai fini dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
g) modalità di applicazione delle normative in materia di pari opportunità;
h) disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai fini dell'adozione del regolamento del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 144, decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
i) criteri attuativi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (mutamento di funzioni).
4. Per le materie di cui alle lettere a) e b) la concertazione si effettua anche in sede di amministrazione locale.

Art. 42. (Norma di rinvio)
1. Il sistema delle relazioni sindacali e dei diritti sindacali, per quanto non disciplinato dal presente decreto, continua ad essere regolato dai precedenti accordi nazionali quadro e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento.