Categoria: 2021
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Tipologia: Accordo di modifica ed integrazione Protocollo
Data firma: 12 gennaio 2021
Parti: Agenzia delle Entrate - Riscossione e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca
Comparti: P.A., Agenzia delle Entrate
Fonte: fisac-cgil.it


Verbale di accordo di modifica ed integrazione al “Protocollo condiviso sulla regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto al virus Covid-19 nell’ambiente di lavoro” del 13 maggio 2020 del giorno 12 gennaio 2021 in Roma tra Agenzia delle Entrate - Riscossione, gli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle OO.SS. Fabi, First Cisl, Fisac Cgil e Uilca assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali

Premesso che
a) a seguito del diffondersi del virus COVID-19 a livello pandemico, le Istituzioni hanno dovuto adottare i necessari provvedimenti legislativi che, nel predisporre urgenti misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, hanno previsto specifiche disposizioni riguardanti la sospensione dei versamenti relativi ai carichi affidati agli Agenti della riscossione (riguardanti sia entrate di natura tributaria che non tributaria), nonché, più in generale, l’attività di riscossione.
I suddetti provvedimenti legislativi emanati nel corso del 2020 e più volte oggetto di proroga, con l’emanazione del Decreto Legge 20 ottobre 2020, n. 129 hanno definitivamente disposto il differimento al 31 dicembre 2020 del termine ultimo di sospensione fissato in precedenza al 15 ottobre 2020. Fino a tale data sono stati pertanto sospesi i versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, scadenti nel periodo intercorrente fra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020. Conseguentemente, il DL in argomento ha disposto che i versamenti oggetto di sospensione debbano essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il mese successivo al termine del nuovo periodo di sospensione (e quindi entro il 31 gennaio 2021);
b) le misure immediatamente predisposte da Agenzia delle entrate- Riscossione in materia di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché le ricadute di tali disposizioni sull’operatività dell’Ente hanno condotto alla decisione di procedere alla temporanea chiusura degli sportelli dal 16 marzo 2020, gradualmente riaperti dal 15 giugno 2020 con limitazione quantitativa di accesso dei contribuenti e delle postazioni di front office operative; nel frattempo sono stati attivati canali telematici alternativi adibiti alle informazioni e ai pagamenti automatici. Le prestazioni lavorative dei dipendenti sono state garantite, senza soluzione di continuità, mediante il ricorso alla collocazione di questi ultimi in modalità agile, ad eccezione delle attività indifferibili da rendere in presenza; ciò ha consentito, pur al cospetto della riduzione dei volumi di attività, di mantenere invariata la capacità produttiva del personale;
c) in data 9 settembre 2020 è stato sottoscritto tra l’Ente e le OO.SS. un Verbale di Riunione per regolamentare la ripresa delle attività in presenza, a decorrere dal 28 settembre 2020, adottando, in via provvisoria, fasce di orario differenziate di ingresso e di flessibilità, al fine di gestire e ottimizzare l’accesso dei dipendenti nelle sedi di lavoro nel rispetto del mantenimento delle distanze sociali;
d) la scadenza dei termini di differimento delle attività di riscossione innanzi menzionata determina l’esigenza di aumentare la ricettività degli sportelli mediante l’incremento del personale da adibire agli stessi fermi restando gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Gli orari di apertura degli sportelli nella prima fase resteranno fissati dalle 08:15 alle 13:15 solo su prenotazione. L’incremento del personale in presenza sarà realizzato in coerenza con quanto precedentemente concordato in materia di ripresa delle attività.
Tanto sopra premesso e le premesse sono da considerarsi quale parte integrante
del presente Verbale, le Parti convengono quanto segue.
Il paragrafo 6 del “Protocollo condiviso del 13/5/2020 di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto al virus COVID-19 nell’ambiente di lavoro” viene integrato come segue.

Personale addetto ad attività esterne
Ad integrazione delle misure di Sicurezza sul lavoro già individuate nel citato Protocollo condiviso del 13 maggio 2020, tenuto conto delle evidenze contenute negli aggiornamenti al DVR, il personale dell’Ente per le attività svolte in esterno o presso i locali di soggetti terzi deve rispettare le norme comportamentali di carattere generale vigenti sul territorio nazionale e quelle specifiche, tempo per tempo vigenti, dei diversi territori.
Al personale addetto alle attività in esterno, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanziamento, saranno forniti i seguenti dispositivi, come misura di prevenzione e protezione che si aggiungono al costante rispetto della distanza minima di sicurezza:
- visiera protettiva;
- mascherina filtrante del tipo FFP2;
- guanti monouso;
- flacone con gel disinfettante.
Con riferimento agli Ufficiali di Riscossione e ai Messi, sarà cura del Responsabile turnare le attività in modo da limitare la presenza contemporanea negli uffici, nonché fornire le istruzioni tecnico operative necessarie nell’attuale contesto.
Per maggior sicurezza negli spostamenti è altresì raccomandato l’utilizzo dell’automezzo personale del dipendente o dell’automezzo dell’Ente eventualmente a disposizione presso la sede.
Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di febbraio per una valutazione congiunta delle misure adottate nel presente verbale.