MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
 

A: ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO
…omissis…
 

OGGETTO: Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19. Prime indicazioni.

PREMESSA
In relazione all’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale sono intervenute, come noto, una serie di disposizioni governative volte al contenimento e alla gestione della medesima attraverso l’introduzione di misure urgenti ed altre sono allo studio.
Per quanto sopra, si ritiene utile fornire un punto di situazione sulle recenti fattispecie introdotte e regolamentate da tali disposizioni, offrendo al contempo un breve specchio riepilogativo degli istituti attualmente fruibili dai dipendenti, nelle more delle annunciate nuove misure di sostegno alle famiglie.

PERSONALE CONTAGIATO O DIPENDENTE DI ENTI A.D. INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI DI CHIUSURA PER CONTENIMENTO DEL COVID - 19.
L’art. 19 (Misure urgenti in materia di pubblico impiego) del Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) distingue le seguenti due fattispecie:
1. Qualora il dipendente pubblico risulti affetto da COVID-19, sia nel caso di ricovero ospedaliero che nel caso sia sottoposto a quarantena con sorveglianza attiva, ovvero alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, il relativo periodo di malattia è equiparato a ricovero ospedaliero: pertanto, al dipendente compete anche “il trattamento economico accessorio fisso e ricorrente, ivi compresa l’indennità di posizione organizzativa, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità legate allo svolgimento della prestazione lavorativa” (ex art. 37, co. 10, del CCNL vigente).
L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, in caso di necessità di certificazione ai fini Inps per l'assenza dal lavoro, a rilasciare una dichiarazione indirizzata a Inps, datore di lavoro e medico di medicina generale in cui si dichiara che per, motivi di sanità pubblica il dipendente, è stato posto in quarantena specificando la data di inizio e di fine.
2. Qualora invece il periodo di assenza dal servizio non sia dovuto ad effettivo contagio, bensì imposto da provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, che arrivino a chiudere alcuni Enti dell’A.D., il predetto periodo va considerato servizio prestato a tutti gli effetti di legge: non viene corrisposta unicamente l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.
Si rappresenta inoltre che il Segretariato Generale ha già emanato direttive per agevolare l’utilizzo dello smart-working, ferma restando la possibilità di avvalersi - nelle more dell’annunciata emanazione di idonei provvedimenti governativi che regolamenteranno fattispecie eccezionali (come ad esempio quelli connessi con la chiusura delle scuole) - degli istituti attualmente vigenti: art. 32 del D.Lgs. 151 del 2001 (congedo parentale, fruibile a giorni ovvero ad ore); art. 32 del CCNL vigente (permessi retribuiti, fruibili a giorni ovvero ad ore); art. 28 del CCNL vigente (ferie); art. 25, comma 6 del CCNL vigente (recuperi compensativi eventualmente maturati); art. 34 del CCNL vigente (permessi orari a recupero).
Atteso che la situazione epidemiologica è in continua evoluzione, sarà cura di questa D.G., non appena saranno emanate ulteriori misure governative in materia, provvedere a fornire successive indicazioni al riguardo.
La presente circolare è consultabile sul sito www.persociv.difesa.it (sezione news e circolari) per la opportuna informazione di tutto il personale interessato.
 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO