Categoria: Prassi amministrativa
Visite: 4626

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
 

OGGETTO: Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto Rilancio).
 

A Elenco indirizzi in allegato
…omissis…
 

Seguito:
Circolare M_D GCIV REG2020 0016777 del 06/03/2020
Circolare M_D GCIV REG2020 0018677 del 20/03/2020
Circolare M_D GCIV REG2020 0018857 del 24/03/2020

Con le circolari a seguito sono state fornite indicazioni sulle misure straordinarie in materia di lavoro agile e di assenza a vario titolo, ai fini del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In base alle novità legislative introdotte dal Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio ), tali indicazioni sono da aggiornare come meglio di seguito specificato.

ART. 72 (Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti)
La norma, richiamando gli articoli 23 e 25 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, prevede l’innalzamento da quindici a trenta giorni del congedo parentale con indennità pari al 50% della retribuzione di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Il totale dei 30 giorni è, pertanto, comprensivo degli eventuali 15 giorni già fruiti ai sensi della previgente normativa. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Resta fermo il beneficio, già riconosciuto ai genitori di figli con età non superiore agli anni 16, di fruire del predetto congedo per il periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa.
Si ricorda che, per utilizzare il suddetto congedo, è necessario che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore, ovvero beneficiario di strumenti di sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.

ART. 73 (Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)
La norma, richiamando l’art. 24 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, prevede ulteriori 12 giornate di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104, fruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

ART. 90 (Lavoro agile)
Nel ribadire i contenuti dell’art.87 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, la norma prevede, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la possibilità per i datori di lavoro pubblici e privati di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato.
Si fa, altresì, presente che, in sede di conversione del Decreto- Legge 17 marzo 2020, n. 18, avvenuta con modificazioni con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110), è stato introdotto, all’art. 87, il comma 4bis il quale prevede che fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio), e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.
Per quanto sopra, il personale che intende cedere eventuali ferie residue relative all’anno 2019, potrà formalizzare il proprio intendimento al proprio Responsabile di struttura/Dirigente/superiore gerarchico, al dipendente a cui intende cederle ed al Responsabile di struttura/Dirigente/ superiore gerarchico del dipendente ricevente. Unicamente le ferie residue relative all’anno 2019 ricevute in cessione entro il 30 giugno p.v. dovranno essere fruite, in deroga alle disposizioni contrattuali, entro e non oltre il 30 settembre 2020.
Per completezza di informazione in merito ai contenuti del decreto in oggetto, si richiamano anche i seguenti articoli:

ART. 263 (Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile)
Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa con il connesso graduale riavvio delle attività produttive, ed in prospettiva della progressiva riapertura degli uffici pubblici, la norma prevede che le amministrazioni pubbliche possono organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale introducendo modalità di interlocuzione con l’utenza in maniera programmata eventualmente avvalendosi anche di strumenti digitali.
Le amministrazioni, inoltre, devono assicurare adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza.
L’attuazione delle misure previste da tale articolo è valutata ai fini della performance.

ART. 83 (Sorveglianza sanitaria)
I datori di lavoro devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio di contagio in ragione dell’età, della condizione di rischio da immunodepressione, da esiti oncologici, terapie salvavita, morbilità.
Si rammenta al riguardo l’articolo 246 del DPR n. 90/2010 per la definizione di datore di lavoro in ambito Difesa, mentre si rinvia all’art. 41, d.lgs. n. 81/2008, per quanto riguarda la disciplina della sorveglianza sanitaria.
Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione, a tutto il personale, delle presenti disposizioni che hanno efficacia sino a nuova comunicazione, in considerazione della vigenza delle misure emergenziali varate dall’Esecutivo.
La presente circolare è consultabile, tra l’altro, sul sito www.persociv.difesa.it di questa Direzione Generale.
 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO