Categoria: Prassi amministrativa
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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
 

OGGETTO: Legge 17 luglio 2020, n.77 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19
 

A Elenco indirizzi in allegato
…omissis…
 

Seguito:
1. Circolare M_D GCIV REG2020 0016777 del 06/03/2020
2. Circolare M_D GCIV REG2020 0018677 del 20/03/2020
3. Circolare M_D GCIV REG2020 0018857 del 24/03/2020
4. Circolare M D GCIV REG2020 0023009 del 24/04/2020
5. Circolare M_D GCIV REG2020 0034661 del 18/06/2020

Con le circolari a seguito sono state fornite indicazioni sulle misure straordinarie in materia di lavoro agile e di assenza a vario titolo, ai fini del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tenuto conto della conversione in Legge n. 77 del 17/07/2020 del cd. Decreto Rilancio, tali indicazioni sono da aggiornare come meglio di seguito specificato.

ART. 72 (Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti)
La norma, richiamando gli articoli 23 e 25 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, prevede l’innalzamento da quindici a trenta giorni del congedo parentale con indennità pari al 50% della retribuzione di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni e in sede di conversione risulta prolungata l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 agosto 2020. Il totale dei 30 giorni è, pertanto, comprensivo degli eventuali 15 giorni già fruiti ai sensi della previgente normativa. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Resta fermo il beneficio, già riconosciuto ai genitori di figli con età non superiore agli anni 16, di fruire del predetto congedo senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa.
I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, da uno solo dei genitori, ovvero, in maniera alternata, da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera o anche oraria fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Si ricorda che, per utilizzare il suddetto congedo, è necessario che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore, ovvero beneficiario di strumenti di sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa. Si rammenta, infine, che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 23, comma 5 e 25, comma 1, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 “il limite di età di non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità”, fermo restando l’applicazione di tutti gli altri istituti normativi connessi alla fruizione dei benefeci di cui alla Legge 104/92.

ART. 73 (Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)
Resta fermo quanto indicato in Circolare M_D GCIV REG2020 0034661 del 18/06/2020, non essendo intervenute modifiche in sede di conversione.

ART. 263 (Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile)
La disposizione introduce una nuova disciplina dell’istituto del lavoro agile prevedendo la possibilità di applicare, fino al 31 dicembre 2020, ed in deroga all’art. 87, comma 1, lett. a) e comma 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il lavoro agile al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.
Così come chiarito dalla circolare n.3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 24 luglio 2020, concernente indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, la disposizione consente alle amministrazioni di prevedere il rientro in servizio anche del personale non adibito alle attività indifferibili da svolgere in presenza, ferma restando la necessità di aggiornare la mappatura di quelle attività che (…) possano essere svolte in modalità agile (...), anche ai fini del raggiungimento dell’obiettivo segnato dalla norma, volto ad applicare il lavoro agile (...) al 50 per cento del personale impiegato nelle suddette attività.
La medesima circolare chiarisce, infine, che non sarà più possibile, a partire dal 19 luglio 2020, esentare dal servizio quei dipendenti pubblici le cui attività non siano organizzabili in modalità agile
Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione, a tutto il personale, della presente circolare, che verrà resa disponibile sul sito di Persociv - www.persociv.difesa.it - alla voce “Circolari e altra documentazione”.
 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO