Categoria: Prassi amministrativa
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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
 

OGGETTO: Legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Ulteriori modificazioni e integrazioni apportate dal Decreto Legge del 28 ottobre 2020 n. 137 (Decreto Ristori)
 

A Elenco indirizzi in allegato
…omissis…
 

Seguito:
Circolare M_D GCIV REG2020 0016777 del 06/03/2020
Circolare M_D GCIV REG2020 0018677 del 20/03/2020
Circolare M_D GCIV REG2020 0018857 del 24/03/2020
Circolare M D GCIV REG2020 0023009 del 24/04/2020
Circolare M_D GCIV REG2020 0034661 del 18/06/2020
Circolare M_D GCIV REG2020 0045700 del 04/08/2020

Con le circolari a seguito sono state fornite indicazioni sulle misure straordinarie in materia di lavoro agile e di assenza a vario titolo, ai fini del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
A seguito della recente emanazione della Legge di conversione e del Decreto Legge in oggetto, tali indicazioni sono da aggiornare come meglio di seguito specificato.
È introdotto dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 l’articolo 21 bis, di recente integrato dall’art. 22 del Decreto Legge del 28 ottobre 2020 n. 137 (Decreto Ristori) relativo al “Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici”.
La disposizione prevede che un genitore lavoratore possa svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente di età inferiore a sedici anni.
Nel caso di impossibilità a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, uno dei due genitori, in alternativa all'altro, potrà optare per un congedo straordinario retribuito al 50%, godibile sino al 31 dicembre 2020. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Si precisa che la quarantena del figlio minore “dovrà essere disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa
Pertanto il dipendente può svolgere la prestazione lavorativa in modalità smart working non solo nel caso in cui un figlio fino a 16 anni sia in quarantena per contatti avuti a scuola ma anche nel caso in cui la scuola del figlio convivente sospenda le attività didattiche in presenza.
Si evidenzia che un genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure se, nel nucleo familiare, l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa, ovvero sia beneficiario di strumenti di sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa oppure svolga, anche ad altro titolo, attività di lavoro in modalità di lavoro agile.
Si rammenta, inoltre, che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 23, comma 5 e 25, comma 1, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, “il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità”, fermo restando l’applicazione di tutti gli altri istituti normativi connessi alla fruizione dei benefici di cui alla Legge 104/92.
È opportuno sottolineare che questa particolare tipologia di congedo straordinario resta legata ad una fattispecie eccezionale, circoscritta ed, auspicabilmente, irripetibile nel tempo, che esaurisce la sua finalità e durata allo scadere del termine previsto dalle disposizioni di legge, senza in alcun modo intaccare il “quantum” dei giorni collegati al congedo parentale ordinario di cui all’art.32 del D.Lgs 151/2001.
Pertanto, i giorni legati all’utilizzo del congedo straordinario in argomento non dovranno essere inseriti nel sistema INFOCIV, ma contabilizzati compilando una semplice tabella, con l’indicazione della data, del numero dei giorni, dei dati del dipendente e del minore, eventuale riporto dei giorni già fruiti allo stesso titolo ed indicazione del provvedimento di quarantena disposto dalle autorità sanitarie competente.
Le seguenti ulteriori integrazioni modifiche apportate dalla Legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, riguardano il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Cura-Italia).

a) L’art. 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è così sostituito
2. “Fino al 15 ottobre 2020, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma”.
2-bis. “A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
Sul principio generale di divieto di monetizzazione, da cui discende la previsione di specie del comma in analisi, si vedano: art. 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135; FAQ di questa D.G. pubblicate sul sito istituzionale.
Per quanto riguarda i lavoratori fragili, si rileva poi come il comma 2 bis introduca un ampliamento di quanto già previsto dall’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 per tutti i dipendenti (“il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento”). In particolare, in virtù di quest’ultima disposizione normativa, il datore di lavoro, può assegnare oltre alle mansioni del profilo professionale in cui è inquadrato il dipendente, anche quelle considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi.
Si osserva in proposito che il datore di lavoro, già prima dell’introduzione del comma 2 bis, poteva assegnare altre mansioni tra quelle ricomprese nelle relative declaratorie dell'area di inquadramento del dipendente - purché “equivalenti” in senso professionale - qualora quelle svolte non fossero compatibili, in tutto o in parte, con la modalità lavorativa agile. Con la normativa emergenziale in oggetto tale facoltà viene estesa, nella fattispecie dei lavoratori fragili, a ogni mansione, anche diversa dal profilo professionale di appartenenza, purchè ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento: tecnica, amministrativa, dei servizi generali (vds. Nuovo Sistema di Classificazione di cui al CCNI del personale non dirigenziale del Ministero della Difesa, in attuazione del CCNL comparto Ministeri 2006-2009).

b) L’art. 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è così modificato:
“Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.
Da tale nuova previsione normativa consegue che i relativi giorni di assenza dal servizio, per le cause sopra elencate, non dovranno essere inseriti nel sistema INFOCIV, ma dovranno essere oggetto di un conteggio distinto, visto il diverso e più favorevole trattamento giuridico riservato alle fattispecie in analisi.
Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione, a tutto il personale, della presente circolare, consultabile, tra l’altro, sul sito www.persociv.difesa.it di questa Direzione Generale.
Si informa, in proposito, di aver provveduto a realizzare - nell’area circolari ed altra documentazione - l’area tematica “COVID-19”, per una più agevole consultazione.
 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO