Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SEGRETARIATO GENERALE

CIRCOLARE N. 6

 

Alle Direzioni Generali
A tutti gli Uffici ed Istituti Centrali e periferici e dotati di autonomia speciale
Al Responsabile Unico del Procedimento per la Governance dei sistemi di prevenzione integrati
E, p.c.
Al Gabinetto e agli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro
All'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance
Ufficio Sicurezza Patrimonio Culturale
LORO SEDI

 

Oggetto: Prevenzione dal contagio da coronavirus - ulteriori disposizioni.

Con decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 il Governo ha adottato misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il DPCM 23 febbraio 2020, allegato alla presente circolare, ha previsto fra le misure anche la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura nei comuni colpiti dall'emergenza epidemiologica. Le Regioni, d'intesa con il Ministro della Salute, in relazione all'evoluzione della situazione emanano nei territori di rispettiva competenza ordinanze specifiche.
I responsabili dei musei e degli istituti e luoghi della cultura, con sede nei comuni interessati dai provvedimenti emanati dalle autorità competenti, per i quali è disposta la sospensione del servizio di apertura al pubblico, garantiranno l'immediata e puntuale attuazione della misura e di tutte le eventuali ulteriori disposizioni, comunicandole agli utenti, attraverso le forme ritenute più efficaci ad evitare disagi e spostamenti impropri. A tal fine si evidenzia che i sopra citati provvedimenti riguardano esclusivamente il servizio di apertura al pubblico; il personale in servizio dovrà assicurare la gestione dell'istituto ivi comprese le attività di vigilanza.
Nell'ambito delle iniziative connesse allo stato di emergenza sanitaria e in diretto raccordo con le più recenti determinazioni del Consiglio dei Ministri e del Comitato Operativo di protezione civile, pur ribadendo la validità delle indicazioni di cui alla circolare n. 1 del 3/02/2020 di questo Segretariato Generale, si rende necessario impartire nuove specifiche indicazioni relativamente ai siti esposti ad intensi flussi di visitatori.
Le disposizioni seguenti sono rivolte ai musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei Beni culturali di cui al D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, aperti al pubblico, escludendo pertanto le sedi dell'amministrazione centrale e periferica in cui la presenza di pubblico è limitata. Per Archivi di Stato e Biblioteche statali o annesse ai monumenti nazionali, le disposizioni riguardano esclusivamente la parte di attività connessa con il servizio di apertura al pubblico (sale lettura e sale studio).
I Datori di lavoro, con l'ausilio dei Medici competenti, dovranno prevedere una formazione/informazione specifica a tutto il personale che nell'ambito dell'attività lavorativa si trova a contatto con i visitatori e i fruitori dei servizi, nonché alle squadre all'uopo preposte per le misure da adottarsi ai sensi dell'art. 45, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., anche in relazione all'uso dei dispositivi di protezione.
Si invitano i responsabili delle diverse strutture ad attivarsi per acquisire gli eventuali dispositivi di protezione individuale e i prodotti necessari a garantire le necessarie condizioni di igiene dei luoghi di lavoro.
A tal riguardo i Datori di lavoro, con il supporto del Medico Competente e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dovranno provvedere all'aggiornamento del DUVRI (documento unico di valutazione del rischio da interferenze) nella parte relativa al rischio biologico, integrando peraltro in tal senso le misure da prescrivere anche a tutte le ditte e ai fornitori di servizio che a vario titolo operano all'interno delle strutture del MiBACT.
Nelle regioni in cui il livello di emergenza sanitaria ha imposto limitazioni o sospensioni delle attività che determinano assembramenti di persone (manifestazioni sportive, concerti, ....) potrà essere prescritta, dal responsabile delle strutture, la limitazione di accesso ai visitatori che non indosseranno la mascherina di protezione all'ingresso delle attività.
Il Responsabile Unico del Procedimento per la Governance dei sistemi di prevenzione integrati vorrà garantire il necessario raccordo con le società affidatarie del servizio di prevenzione integrata negli uffici centrali e periferici del MiBACT.
Si confida nella scrupolosa osservanza e si invita a dare la massima diffusione delle indicazioni fornite nella presente circolare al personale dipendente.
I Datori di lavoro, in esecuzione dell'art. 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., consegnano copia della presente circolare ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro.
I direttori generali, nell'ambito delle rispettive competenze, vigileranno sulla puntuale applicazione della presente circolare gestendo direttamente le eventuali criticità connesse all'attuazione delle misure previste.
 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Nastasi