Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SEGRETARIATO GENERALE


CIRCOLARE N. 18
 

Alle Direzioni Generali
A tutti gli Uffici ed Istituti Centrali e periferici e dotati di autonomia speciale
E, p.c.
Al Gabinetto e agli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro
All'Organismo Indipendente di Valutazione della
Performance
All'Unità per la Sicurezza del Patrimonio Culturale
Al Responsabile Unico del Procedimento per la Governance dei sistemi di prevenzione integrati

LORO SEDI
 

OGGETTO: Ulteriori misure di contenimento per la prevenzione dal contagio da coronavirus.


In attuazione di quanto previsto dalle più recenti disposizioni in materia di contenimento del contagio da coronavirus, si comunica quanto segue.
Per la durata dello stato di emergenza sanitaria, così come già precisato nella Circolare n. 17 del 12 marzo 2020 di questo Segretariato, innanzitutto, rimane ferma l'urgenza per i Direttori generali di individuare nell'ambito della direzione di propria competenza le attività ritenute indifferibili al fine di garantirne il relativo svolgimento in presenza da parte del personale, con priorità per il personale dirigenziale in considerazione dei compiti di direzione e coordinamento.
Individuate le attività indifferibili da svolgere in presenza, anche in base al principio della rotazione e delle turnazioni, i datori di lavoro - in capo ai quali permane la responsabilità dell'organizzazione delle prestazioni lavorative espletate dai propri dipendenti complessivamente intesi, esercitando nell'ambito dei propri poteri gestori le necessarie attività di controllo e monitoraggio - promuovono l'utilizzo delle modalità di lavoro agile per l'espletamento delle prestazioni ordinarie rese dal proprio personale, così da garantire il buon andamento dell'azione amministrativa.
Nei casi in cui la tipologia delle mansioni espletate dal dipendente non permetta lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, i datori di lavoro sono, in ogni caso, tenuti a far fruire ai lavoratori i periodi di congedo ordinario, le ferie pregresse e non ancora fruite, e altri analoghi istituti, nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Esperite tali possibilità, i datori possono esentare - previa motivazione circa la non compatibilità delle mansioni da svolgere con la modalità agile - il proprio personale dal servizio. Il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.
Riguardo al personale con incarichi ad interim o a scavalco relativi ad uffici collocati in sedi territoriali differenti, si raccomanda, in attuazione della Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", di limitarne gli spostamenti, individuando un'unica sede per lo svolgimento delle attività di competenza del medesimo personale.
Relativamente, invece, alle procedure di mobilità interna del personale dipendente, si ribadisce quanto disposto dalla Circolare n. 73 dell'11 marzo 2020 della Direzione generale Organizzazione, con la quale è stata disposta la sospensione delle suddette procedure fino al 3 aprile p.v., e la proroga dei distacchi e/o assegnazioni provvisorie già in essere.
Le misure di cui alla presente circolare sono applicabili, con decorrenza immediata a tutto il personale in servizio presso il Ministero, ivi compresi i dirigenti, il personale in assegnazione temporanea e il personale afferente alle società a controllo pubblico o agli enti vigilati, che espleta attività di supporto presso l'Amministrazione, così come previsto dall'art. 1 della già citata Direttiva. Resta fermo che l'esenzione dal servizio prevista dalla più recente normativa emergenziale in materia di contenimento del contagio da coronavirus si applica esclusivamente al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Si confida nella scrupolosa osservanza dei contenuti della presente circolare e nella massima diffusione a tutto il personale.
 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Nastasi