Categoria: 2009
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Tipologia: Accordo Europeo CAE
Data firma: 17 dicembre 2009
Validità: quadriennale
Parti: Selex Galileo e Fim-Ciusl, Uilm-Uil, Fiom-Cgil e Federazione Europea dei Sindacati
Settori: Metalmeccanici, Selex Galileo
Fonte: FIOM-CGIL

Sommario:

 1.Premessa
1.1 Compatibilità con i sistemi esistenti a livello locale
2. Ambito di applicazione
2.1 Perimetro Aziendale

2.2 Scopo dell'Accordo
Nota
3. Composizione del CAE
3.1 Partecipanti della Selex Galileo

3.2 Componenti in rappresentanza dei lavoratori
3.3 Designazione dei rappresentanti dei lavoratori
• Italia
• Regno Unito
3.4 Durata del mandato
3.5 Tempi di Nomina
 3.6 Partecipazione di esperti
3.7 Il Comitato Ristretto4. Riunioni del CAE
4.1 Riunioni ordinarie

4.2 Riunioni straordinarie
4.3 Agenda delle riunioni
5. Riunioni preparatorie dei rappresentanti dei lavoratori
6. Comunicazioni e riservatezza delle informazioni
7. Verbali delle riunioni e diffusione delle informazioni
8. Amministrazione
9. Tutela dei componenti del CAE
10. Formazione linguistica dei rappresentanti dei lavoratori componenti del CAE
11. Durata dell'accordo
12. Status giuridico e interpretazione

Selex Galileo Comitato Aziendale Europeo

Direttiva 94/45/CE del Consiglio -
Direttiva 97/74/CE del Consiglio -
Decreto legislativo 2/04/02 n.74 -
Accordo interconfederale 6/11/96 -
2009/38EC EWC

1.Premessa
La Selex Galileo - una delle realtà industriali più importanti nel settore dell'elettronica per la difesa e spaziale in Europa, con sedi in Italia e nel Regno Unito - rappresenta il principale fornitore di sistemistica elettronica per piattaforme per la difesa aerea, marittima e terrestre.
La Selex Galileo è il risultato di un lungo e complesso processo - in cui si sono integrate elevate capacità tecnologiche e produttive - e le cui tappe principali sono state:
• nel 2003 la riorganizzazione, avviata e conclusa nello stesso anno, che ha portato alla nascita di Galileo Avionica attraverso un efficientamento sinergico del patrimonio di competenze di tecnologie e di prodotti presenti nell'ambito di Finmeccanica.
• nel 2005 la costituzione di Selex Sensors and Airbone Systems SpA, che controllava Galileo Avionica SpA e la neo costituita Selex S&AS Ltd.
• nel 2008 la costituzione del marchio Selex Galileo, con il mantenimento delle due società Galileo Avionica (di diritto italiano) e Selex S&AS Ltd (di diritto inglese), entrambe 100% di proprietà Finmeccanica.

Selex Galileo significa coniugare la realizzazione ed il consolidamento dell'integrazione tra la Galileo Avionica SpA e la Selex S&AS Ltd, con la definizione di linee strategiche comuni.
In quest'ottica si colloca la necessità di costituire un organismo transnazionale tra Azienda dipendenti del Gruppo, loro Rappresentanti e Organizzazioni Sindacali - denominato Comitato Aziendale Europeo (di seguito CAE) - che anche a livello europeo deve confermare la tradizione di relazioni industriali strutturate ed ottemperare al diritto di informazione e consultazione definito dalla legislazione europea e dai suoi recepimenti.

Il CAE è considerato: il luogo dove il diritto di informazione e consultazione viene praticato ed è
• Strumento per una stretta integrazione a livello transazionale tra Selex Galileo e le Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori.
• Meccanismo di informazioni, di scambio di opinioni, di consultazione e di dibattito - a livello europeo - nei termini definiti dal presente Accordo.

1.1 Compatibilità con i sistemi esistenti a livello locale
Con la costituzione del CAE si intende definire una struttura trasnazionale che - nel pieno rispetto delle normative nazionali vigenti in ciascun Paese - fornisca un quadro complessivo di regole e di relazioni omogenee senza per questo superare, gli strumenti primari di informativa monitoraggio e contrattazione previsti dalle Leggi, dagli Accordi Nazionali e da quelli Locali.

2. Ambito di applicazione
2.1 Perimetro Aziendale

Il perimetro del CAE comprende tutti i dipendenti dell'Unione Europea e dell'Area Economica Europea dei Siti e delle Società controllati dalle Aziende:
• Galileo Avionica SpA
• Selex S&AS Ltd
Pertanto, nel corpo del presente testo le due Società verranno definite per comodità con il nome del marchio "Selex Galileo".

2.2 Scopo dell'Accordo
Le Parti intendono richiamarsi esplicitamente a quanto sancito dalla Carta Sociale Europea atteso che ne condividono lo spirito ed i valori in essi contenuti che costituiscono i pilastri fondamentali ai quali richiamarsi nella definizione di qualsiasi tipo di relazione tra soggetti siano essi persone fisiche o giuridiche.
In tal senso oltre ad un loro richiamo formale - qui di seguito riportato - le Parti condividono la necessità di operare in termini fattivi per prevenire ogni e qualsiasi attività che possa - anche solo potenzialmente - inficiare l'essenza di quanto fissato nella Carta Sociale Europea.
La Selex Galileo pertanto procederà alla consultazione ed alla informazione del CAE in ordine alle seguenti tematiche:
• Principio di non discriminazione
• Eguaglianza donne/uomini in tutti i campi coperti dal Trattato Europeo
• Maternità e protezione sociale delle Lavoratrici Madri
• Protezione delle persone diversamente abili
• Protezione contro ogni forma di molestia
• Diritti dei rappresentanti dei lavoratori
La Selex Galileo, inoltre, informerà e consulterà il CAE in merito alla situazione economico-finanziaria, all'andamento ed alle prospettive aziendali nel loro complesso ed in particolare in ordine a:
1) la struttura organizzativa e la situazione economica e finanziaria della realtà transnazionale;
2) il presunto andamento delle attività d'impresa, della produzione, del fatturato;
3) la situazione e probabile andamento dell'occupazione;
4) i programmi di investimento e di eventuali acquisizioni di Aziende;
5) l'introduzione di nuovi metodi di lavoro e nuovi processi produttivi;
6) mutamenti nell'organizzazione aziendale;
7) delocalizzazioni di unità produttive, stabilimenti o parti di essi e trasferimento di linee di produzione;
8) la fusione, la divisione, (la cessione) di unità produttive o stabilimenti;
9) il ridimensionamento o la chiusura di unità produttive, stabilimenti o parti di essi;
10) le attività di sviluppo e di formazione professionale;
11) salute e sicurezza sul lavoro.

L'informazione e la consultazione avranno luogo con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere un'opinione sulle misure previste dalla Società, fatte salve le limitazioni di natura commerciale e le norme giuridiche e regolamentari previste dall'ordinamento italiano/inglese.

Nota:
Per Consultazione si intende l'instaurazione di un dialogo tra rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato in tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentati dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere, entro un termine ragionevole, un parere in merito alle misure proposte alle quali la consultazione si riferisce ferme restando le responsabilità della direzione, che può essere tenuto in considerazione all'interno dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, (art. 2 lettera g) Direttiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio).

Per Informazione si intende la trasmissione da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentire a questi ultimi di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. L'informazione avviene nei tempi, secondo le modalità e con un contenuto appropriati che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad una valutazione approfondita dell'eventuale impatto e di preparare, se del caso, la consultazione con l'organo competente dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.

Per Trasnazionale si intendono le questioni che riguardano l'impresa o il gruppo nel suo complesso o almeno due Stati membri dell'Unione. Esse comprendono le questioni che, a prescindere dal numero di Stati membri coinvolti, sono importanti per i lavoratori europei in termini di portata nei loro effetti potenziali o che comportano il trasferimento di attività tra Stati membri.


3. Composizione del CAE
3.1 Partecipanti della Selex Galileo

La Selex Galileo verrà rappresentata nelle riunioni del CAE dalla Direzione Aziendale ai più alti livelli.

3.2 Componenti in rappresentanza dei lavoratori
Il numero complessivo dei componenti del CAE sarà di 18 unità così suddivise:
Galileo Avionica    9
Selex S&AS Ltd   9

3.3 Designazione dei rappresentanti dei lavoratori
È negli intenti delle parti che i componenti in rappresentanza dei lavoratori vengano nominati o designati secondo le procedure o le pratiche nazionali presenti in IT ed in UK coerenti con l'esigenza di una rappresentanza di tutto il personale.
Laddove esistano organismi di consultazione costituiti per legge o per accordo sindacale, i principi di designazione verranno concordati dai suddetti organismi e le designazioni verranno effettuate in applicazione di tali principi.
In ogni caso saranno definiti sin da subito, per ciascuna compagine nazionale, i supplenti del CAE che - in caso di impedimento del soggetto titolare - parteciperanno ai lavori.

Italia
L'individuazione dei componenti del CAE verrà effettuata dalle Segreterie Nazionali Fim-Fiom-Uilm tra i componenti del Coordinamento Sindacale Nazionale Fim-Fiom -Uilm di Galileo Avionica - così come costituito ai sensi dell'Accordo Integrativo vigente - ed il loro numero complessivo sarà di 9 soggetti, oltre i Coordinatori nazionali di Fim-Fiom-Uilm

Regno Unito
L'individuazione dei componenti rappresentanti dei lavoratori inglesi verrà effettuata nell'ambito dei componenti delle Trade Union ed il loro numero complessivo sarà di 9 soggetti.

3.4 Durata del mandato
I rappresentanti dei lavoratori ricoprono il ruolo di componenti del CAE per il periodo di quattro anni.
Sarà cura delle Organizzazioni Sindacali firmatarie nominare i componenti e comunicare i nominativi alla Direzione Risorse Umane.
Laddove un componente del CAE cessi di ricoprire tale carica per motivi diversi dalla scadenza del mandato quadriennale, sarà sostituito a cura degli Organi Sindacali nel rispetto dei criteri quantitativi sopra individuati Sarà cura delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dare comunicazione alla Direzione Risorse Umane del nominativo del sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dei 4 anni ovvero alla scadenza del mandato degli altri membri del CAE.

3.5 Tempi di Nomina
Definite e formalizzate le nomine dei componenti del CAE si darà seguito alla parte operativa prevista nei paragrafi successivi

3.6 Partecipazione di esperti
I rappresentanti dei lavoratori che fanno parte del CAE possono essere assistiti nelle riunioni preparatorie ordinarie e straordinarie da due esperti di nomina FEM (1 UK 1 ITA).
L'esperto dovrà presenziare di persona e non potrà farsi sostituire da alcuno e sarà in ogni caso vincolato ai doveri generali di riservatezza indicati al punto 6 del presente accordo.

3.7 Il Comitato Ristretto
I rappresentanti dei lavoratori designeranno al proprio interno un Comitato ristretto, composto da non più di 6 persone, una delle quali verrà nominata Presidente.
Il Comitato ristretto:
(1) potrà sollevare con la Direzione qualsiasi questione relativa alla gestione delle riunioni del CAE o degli incontri preparatori;
(2) potrà sottoporre punti da inserire nell'Ordine del Giorno o presentare richieste di informazioni;
(3) concorderà con i rappresentanti aziendali le opportune comunicazioni per componenti del CAE, compresa la preparazione, l'approvazione e la diffusione dei verbali della riunione.
Il Presidente dei rappresentanti dei lavoratori avrà anche la responsabilità di:
- presiedere le pre-riunioni dei rappresentanti dei lavoratori che si tengono prima delle riunioni del CAE;
- guidare la rappresentanza dei lavoratori nel corso delle riunioni del CAE.

4. Riunioni del CAE
4.1 Riunioni ordinarie

Il CAE terrà le proprie riunioni ordinarie una volta all'anno, di norma poco dopo la pubblicazione del bilancio consuntivo annuale della Società.
Inoltre, ciascuna delle Parti potrà richiedere la convocazione di una seconda riunione annuale.
Nel corso della riunione ordinaria i componenti della Direzione Aziendale forniranno informazioni al CAE sulle tematiche indicate nel paragrafo 2.2 Scopo dell'Accordo
La lingua di lavoro della riunione potrà essere sia l'italiano che l'inglese. Tutta la documentazione, ivi compreso l'ordine del giorno, i materiali allegati e i verbali definitivi delle riunioni del CAE, sarà predisposta nelle lingue delle nazioni interessate (lingua italiana/inglese) a cura della Selex Galileo.

4.2 Riunioni straordinarie
In circostanze eccezionali, laddove sorga un problema che presenta implicazioni economiche e sociali a livello transnazionale, ovvero materie che a prescindere dal numero di Stati membri coinvolti sono importanti per i lavoratori europei in termini di potenziali effetti o che coinvolge:
• delocalizzazioni di unità produttive, stabilimenti o parti dì essi e trasferimento di linee di produzione
• la fusione, la divisione, (la cessione) di unità produttive o stabilimenti
• il ridimensionamento o la chiusura di unità produttive, stabilimenti o parti di essi
Il Comitato ristretto o i membri del CAE potranno richiedere la convocazione tempestiva di una riunione straordinaria del CAE.

4.3 Agenda delle riunioni
L'ordine del giorno concordato verrà fatto circolare almeno due settimane prima di ogni riunione. I rappresentanti dei lavoratori possono proporre alla Società punti da inserire all'ordine del giorno, o chiedere che nella riunione vengano fornite informazioni specifiche; ma la richiesta deve essere presentata con un minimo di quattro settimane di anticipo rispetto alla data della riunione in questione e deve riguardare le materie previste dal punto 2.2.

5. Riunioni preparatorie dei rappresentanti dei lavoratori
Il giorno precedente la riunione del CAE, i componenti di parte Sindacale effettueranno nella stessa località una riunione preparatoria.
Detta riunione si svolgerà il giorno precedente l'incontro e - se i tempi lo consentono - nella stessa giornata.
Al termine dell'incontro con l'Azienda i componenti di parte sindacale effettueranno una riunione di debriefing.

6. Comunicazioni e riservatezza delle informazioni
La Selex Galileo dovrà dare massima disponibilità nell'erogazione di informazioni pertinenti e durante le riunioni del CAE.
Le informazioni di natura riservata verranno classificate come tali dalla Società. La Selex Galileo si impegna a non classificare informazioni di natura riservata senza un ragionevole motivo.
I componenti del CAE si impegnano ad astenersi dal rilasciare, e diffondere informazioni o notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza.
In ogni caso l'obbligo di non divulgazione delle informazioni di carattere riservato per i Componenti del CAE di parte Sindacale è definito ed è garantito rispettivamente dalla normativa italiana ed inglese, così come il diritto di mettere in discussione la natura riservata delle informazioni fornite.
Il dovere di rispetto della riservatezza rimane valido anche dopo la scadenza del mandato dei componenti del CAE.
Ogni violazione della presente disposizione comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dalle procedure, dai contratti e dalle norme di legge in vigore nel luogo di lavoro.

7. Verbali delle riunioni e diffusione delle informazioni
Sarà cura della Selex Galileo la responsabilità di redigere i verbali di riunione del CAE in lingua inglese e italiana.
Il testo sarà concordato tra la Direzione Aziendale ed il Comitato ristretto.
Saranno omesse dai verbali informazioni a carattere riservato.
Il testo del verbale sarà distribuito ai partecipanti.
Una volta concordato il testo, il verbale viene fatto circolare tra i rappresentanti dei lavoratori e quelli aziendali.
Dopo ogni riunione del CAE la Direzione Aziendale ed il Comitato ristretto elaboreranno congiuntamente un rapporto sintetico che illustri i temi principali discussi.
Il suddetto rapporto sintetico verrà stilato in italiano e in inglese e verrà reso noto a tutti i componenti del CAE al fine di una comunicazione a tutti i dipendenti secondo le modalità usuali.
In Italia detto rapporto sarà analizzato nel corso dell'Informativa Annuale.

8. Amministrazione
Tutte le spese di gestione del CAE e delle riunioni preparatorie saranno a carico della Selex Galileo. Queste comprendono le spese per i servizi di traduzione negli incontri preparatori, ordinari e straordinari.
Ai rappresentanti dei lavoratori verranno concessi permessi retribuiti per partecipare alle riunioni preparatorie, alle riunioni del CAE e alle riunioni straordinarie, nonché per i tempi di trasferta necessari.
I costi dei permessi retribuiti, nonché delle spese di viaggio, vitto e di alloggio per la partecipazione alle riunioni previste dal presente accordo saranno a carico della Selex Galileo. Per la partecipazione alle riunioni sarà erogato a cura di Selex Galileo il trattamento economico previsto dalle rispettive normative nazionali.
Le spese di trasferta per i due esperti previsti dal presente accordo verranno rimborsate dalla Selex Galileo.

9. Tutela dei componenti del CAE
Nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente Accordo, i rappresentanti dei lavoratori che fanno parte del CAE hanno diritto allo stesso grado di tutela e alle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalle disposizioni legislative o dagli accordi in vigore nel paese in cui sono occupati.

10. Formazione linguistica dei rappresentanti dei lavoratori componenti del CAE
Al fine di fornire un valido supporto ai componenti del CAE, sarà erogato per ciascuno di essi un pacchetto formativo linguistico pari a 60 ore effettuate durante il normale orario di lavoro.

11. Durata dell'accordo
Il presente Accordo ha una durata di 4 anni a partire dalla data di sottoscrizione.
Il presente Accordo sarà rinnovato per periodi consecutivi di quattro anni ciascuno, salvo disdetta.
La disdetta dovrà essere comunicata alla controparte a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della scadenza dell'accordo.
Gli emendamenti che verranno considerati necessari e/o le eventuali modifiche legislative saranno discussi ed integrati all'interno della prima sessione di revisione dell'accordo richiesta dalla Direzione Aziendale o dai rappresentanti dei lavoratori.
In caso di disdetta, durante il periodo di tre mesi di preavviso restano in vigore le norme dell'Accordo, nella formulazione preesistente.

12. Status giuridico e interpretazione
È nelle intenzioni delle parti che il presente Accordo, una volta ratificato, abbia valore giuridicamente vincolante, con lo stesso status giuridico di un accordo sottoscritto ai sensi delle Direttive del Consiglio 94/45/CE e 97/74/CE, nonché dell'Accordo interconfederale Confindustria / Cgil-Cisl-Uil 6/11/96, Decreto legislativo 2/04/02 n. 74 e Direttiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009.
Il presente accordo, formulato sia in lingua italiana che in lingua inglese, verrà interpretato e analizzato da ogni punto di vista in coerenza con la versione italo/inglese dello stesso. In caso di controversia, fa fede la versione italiana del testo.
Il presente Accordo è regolato dalla normativa europea, dalle norme di legge in vigore in Italia e dall'accordo interconfederale Confindustria / Cgil-Cisl-Uil 6/11/96 e dalla Direttiva del 6 Maggio 2009.
Nel caso di mancato accordo fra le parti in merito ad una controversia, le parti sottoporranno la questione alla giurisdizione esclusiva della magistratura italiana.

Firmato
Luogo e data
17 Dicembre 2009, Roma
A nome e per conto della Selex Galileo
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A nome e per conto delle OOSS
Fim-Cisl
Uilm-Uil
Fiom-Cgil
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A nome e per conto della Federazione Europea dei Sindacati
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