Repubblica di San Marino
Decreto - Legge 5 gennaio 2021 n. 1


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all’articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:
- tenuto conto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- viste le raccomandazioni alla comunità internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;
- valutato l’evolversi della situazione epidemiologica nella Repubblica di San Marino e fuori territorio e la necessità di adottare ulteriori misure coerenti anche con l’approccio degli Stati dell’area UE;
- vista altresì la necessità straordinaria, manifestata dalla maggior parte degli Stati dell’area UE, di potenziare il quadro delle vigenti misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e la conseguente urgenza di adottare ulteriori disposizioni per il contrasto alla diffusione della epidemia da COVID-19;
- vista l’Ordinanza n. 4-2020 - Dichiarazione di stato di emergenza di sanità pubblica - emanata dal Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale in data 29 ottobre 2020 ratificata con delibera del Congresso di Stato 5 novembre 2020 n.5;
Vista la delibera del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 5 gennaio 2021;
Visti l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:
 

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA DA COVID-19

Art. 1
(Disposizioni generali)

1. Tenuto conto della situazione sanitaria, fatto salvo quanto previsto dal Decreto - Legge 26 novembre 2020 n.206 e dal Decreto - Legge 17 dicembre 2020 n.219, dalle ore 05:01 del 7 gennaio 2021 alle ore 05:01 del 16 gennaio 2021, sull’intero territorio sammarinese si applicano le misure di cui al presente decreto - legge.
 

Art. 2
(Mobilità)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5 del Decreto - Legge 17 dicembre 2020 n. 219, gli spostamenti da e verso San Marino nelle Regioni Italiane in cui vigono misure restrittive di contenimento di un elevato alto rischio epidemiologico di massima gravità (c.d. zone rosse) sono vietati salvo che per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute ovvero situazioni di necessità. Sono comunque consentiti gli spostamenti per motivi di studio per lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita.
2. Nelle circostanze di cui al comma 1 è comunque consentito lo spostamento da e per la Repubblica di San Marino per la visita a parenti o amici nelle regioni italiane limitrofe nella fascia oraria dalle 5:00 alle 22:00. Lo spostamento è consentito ad un massimo di due persone appartenenti allo stesso nucleo famigliare oltre ai figli minori di 14 anni e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
3. Oltre che per le motivazioni di cui ai commi 1 e 2, è ammessa la mobilità da e per la Repubblica di San Marino:
a. con i territori dei comuni italiani limitrofi nei periodi di vigenza negli stessi di misure restrittive di contenimento di un elevato rischio epidemiologico (c.d. zone arancioni);
b. con i comuni e le province delle regioni italiane limitrofe, nei periodi di vigenza negli stessi di misure restrittive di contenimento del rischio epidemiologico (c.d. zone gialle).
4. Gli spostamenti interni nella Repubblica di San Marino sono consentiti tra le ore 5:00 e le ore 22:00. Fuori da tale orario sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute ovvero situazioni di necessità.
5. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
6. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 9, il rispetto delle disposizioni del presente articolo è verificato dalle forze di polizia anche attraverso acquisizione di autocertificazione giustificante i motivi dello spostamento.
 

Art. 3
(Attività economiche con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico)

1. Ogni locale aperto al pubblico ove è prevista la somministrazione di alimenti e bevande, ha l’obbligo di chiusura al pubblico entro le ore 18:00 e di riapertura al pubblico non prima delle ore 05:00.
2. Restano sempre consentite le consegne a domicilio. Il servizio da asporto è consentito fino alle ore 22.00.
3. Nelle strutture ricettive la somministrazione di alimenti e bevande nelle sale adibite a ristorante è consentita esclusivamente alla clientela soggiornante fino alle ore 22.00. Dopo tale orario la somministrazione alla clientela soggiornante può avvenire solo nella modalità con servizio in camera.
4. In riferimento al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni, alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste all’articolo 6 del Decreto - Legge 31 dicembre 2020 n.224.
 

Art. 4
(Attività commerciali al dettaglio)

1. Le attività commerciali al dettaglio hanno l’obbligo di chiusura al pubblico entro le ore 20:00.
2. Il presente articolo si applica anche ai mercati tradizionali e ai mercati tipici o specializzati così come definiti dall’articolo 44 della Legge 26 luglio 2010 n. 130.
 

Art. 5
(Altre attività pubbliche e private)

1. Gli impianti sportivi al chiuso e all’aperto, le piscine, le palestre e le scuole di danza e similari hanno l’obbligo di chiusura entro le ore 20:00. Fatto salvo quanto previsto dal Decreto - Legge 26 novembre 2020 n.206, è dato mandato al Dipartimento di Prevenzione ISS di verificare le strutture di cui sopra per quanto riguarda i requisiti e la funzionalità delle stesse ai fini del rilascio di apposita autorizzazione all’apertura e all’utilizzo delle docce.
2. Le attività di servizi che prevedono contatti con il cliente (a titolo esemplificativo non esaustivo, centri estetici, parrucchieri, barbieri, massaggiatori estetici, tatuatori e similari) hanno l’obbligo di chiusura al pubblico entro le ore 20:00.
3. I locali da ballo e/o intrattenimento rimangono chiusi come previsto dall’articolo 1, comma 4. del Decreto - Legge n. 206/2020.
 

Art. 6
(Misure urgenti per le scuole)

1. È previsto l’obbligo di tenere sempre ben indossata la mascherina nelle scuole per studenti al di sopra dei sei anni di età salvo per il tempo necessario al consumo dei pasti, nello svolgimento di attività motoria e durante le interrogazioni che devono essere effettuate dal banco, nonché durante l’outdoor education a condizione che si rispetti la distanza.
2. È prevista la didattica a distanza per tutte le classi della Scuola Secondaria Superiore a partire da giovedì 7 gennaio 2021 e fino a sabato 9 gennaio 2021 fatta eccezione per le classi prime, quinte e per la classe seconda dell’Istituto Tecnico Industriale. Il Congresso di Stato, sentiti i Segretari di Stato competenti, può con delibera anticipare o prorogare il termine di questa disposizione ovvero definire differenti modalità di didattica in forma mista. I docenti tengono le proprie lezioni dall’interno dell’istituto scolastico. Il personale non docente della Scuola Secondaria Superiore è utilizzato dall’Ufficio Gestione del Personale in collaborazione col Dipartimento Istruzione, per sostituzioni negli altri ordini scolastici.
3. Si raccomanda una frequente igienizzazione delle mani, in particolar modo quando lo studente entra in aula e quando torna al proprio banco dopo aver svolto attività didattica.
4. Per gli alunni con disabilità della Scuola Secondaria Superiore le lezioni continuano in presenza.
5. Il servizio di trasporto scolastico è svolto sulla base di quanto preventivamente stabilito dalle linee guida e dai protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, condivisi tra il Dipartimento Istruzione, la Direzione dell’AASS ed il Dipartimento di Prevenzione dell’ISS. L’AASS può riorganizzare il servizio, in conformità alle linee guida ed ai protocolli, anche facendo ricorso ai mezzi di operatori privati attualmente non contrattualizzati. L’accesso e la fruizione dei servizi di trasporto scolastico sono consentiti unicamente indossando correttamente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
6. Per tutto quanto non disposto col presente articolo sono richiamati i protocolli sanitari stabiliti dai Dipartimenti ISS con la Protezione Civile ed il Dipartimento Istruzione.
 

Art. 7
(Interventi a favore della disabilità)

1. I soggetti che, a seguito delle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19, non possono frequentare il centro diurno del Colore del Grano poiché le attività sono state sospese, possono beneficiare del servizio territoriale domiciliare dell’ISS per un massimo di due ore al giorno gratuitamente per 6 giorni settimanali, fino a nuove disposizioni riguardanti l’organizzazione del servizio disabilità.
 

Art. 8
(Sospensione screening volontario per COVID-19)

1. Considerata la necessità di adottare disposizioni per ottimizzare la prevenzione sul territorio con l’esecuzione di test mirati e specifici atti ad identificare nella popolazione potenziali focolai di influenza da COVID-19:
a) i test su base volontaria presso l’ISS sono sospesi, ad eccezione dei casi previsti al comma 3;
b) non è consentita la richiesta volontaria di eseguire esami diagnostici relativi al COVID-19 per coloro che sono in attesa di ricevere una diagnosi di guarigione da COVID-19;
c) i centri prelievi e i laboratori di analisi privati, che vogliono accettare campioni e/o effettuare test per l’identificazione di possibili infezioni da COVID-19 per assistiti ISS, devono essere autorizzati dall’Authority Sanitaria specificando la metodica impiegata;
d) i centri prelievi e i laboratori di analisi privati che emettono un referto positivo ad un assistito ISS devono immediatamente comunicare il referto al richiedente e al laboratorio analisi dell’ISS al fine di mettere tempestivamente in atto le eventuali procedure di quarantena ed aggiornare il quadro epidemiologico territoriale. Devono altresì inviare con cadenza giornaliera il riepilogo completo dei test eseguiti sugli assistiti ISS nelle precedenti 24 ore all’UOC Sanità Pubblica;
e) nel caso l’esito del test effettuato a pagamento dovesse richiedere l’effettuazione del tampone molecolare di conferma (per esempio a seguito di test sierologico con esito positivo delle IgM o delle IgG oppure di test antigenico), all’assistito ISS viene applicata la misura della quarantena domiciliare preventiva fino al momento del tampone del quale l’assistito dovrà sostenere i costi per intero. Il tampone di conferma viene effettuato dall’ ISS compatibilmente con la programmazione diagnostica già in essere, oppure da laboratorio autorizzato dall’Authority Sanitaria.
2. Il periodo di quarantena di cui al comma 1, lettera e) è coperto da indennità economica temporanea da malattia comune solo nel caso in cui il tampone molecolare di conferma sia positivo. In caso di tampone molecolare di conferma negativo il periodo di quarantena, da considerarsi non retribuito, viene immediatamente interrotto e il soggetto che ne ha beneficiato ha diritto al reintegro al lavoro. Nel periodo di attesa dell’esito del tampone molecolare di conferma è fatto obbligo all’assistito ISS di mettersi in autoisolamento.
3. Gli assistiti ISS già dichiarati guariti da COVID-19 che necessitano di un test molecolare o antigenico per viaggiare o per altri documentati motivi di necessità, devono rivolgersi al Laboratorio analisi dell’ISS (0549.994208) segnalando di essere già stati positivi. Il Laboratorio analisi provvede a fissare un appuntamento ed effettua, a fronte del pagamento di euro 70,00 (settanta/00) in caso di tampone molecolare, oppure di euro 30,00 (trenta/00) in caso di test antigenico, l’esame richiesto.
4. Il Comitato Esecutivo dell’ISS ha facoltà, con propria delibera, di riattivare il servizio a pagamento su richiesta volontaria dei pazienti, potendo altresì modificare i costi del servizio, nel momento in cui dovesse valutarne la sostenibilità per la struttura.
5. È abrogato l’articolo 5 del Decreto - Legge 24 luglio 2020 n. 122. Sono fatti salvi gli effetti ed atti compiuti conformemente durante la vigenza dello stesso.
 

Art. 9
(Sanzioni)

1. Il mancato rispetto delle misure previste dal presente decreto - legge, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 800,00 (ottocento/00) ad euro 2.000,00 (duemila/00) con facoltà di oblazione volontaria.
2. In caso di reiterazione di infrazioni previste nel presente decreto - legge, inerenti gli operatori economici, oltre le sanzioni di cui al comma 1, si provvede alla sospensione temporanea e immediata della licenza d’esercizio per giorni 15 (quindici). È esclusa la facoltà di oblazione volontaria.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2 è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa di euro 500,00 (cinquecento/00) con facoltà di oblazione volontaria.
4. Il termine per l’invio della notifica ai trasgressori per le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 3 è fissato in giorni 60 (sessanta).
5. Nel caso in cui i trasgressori siano persone non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, gli stessi devono provvedere all’immediato pagamento dell’importo o produrre idonea fidejussione di terzi che garantisca tale pagamento: in difetto di ciò, l’agente accertatore provvede al ritiro cautelare della patente di guida che verrà restituita contestualmente al versamento della somma dovuta.
 

Art. 10
(Disposizioni finali)

1. Per la presenza presso i domicili privati, si richiama quanto indicato all’articolo 1, comma 6 del Decreto - Legge n. 206/2020.
2. Gli articoli 5 e 20 del Decreto - Legge n. 206/2020 sono abrogati. Sono fatti salvi gli effetti ed atti compiuti conformemente durante la vigenza degli stessi.
3. Le disposizioni del presente decreto - legge possono essere integrate con circolari informative ed esplicative delle Segreterie di Stato competenti.
4. Per la vigenza del presente decreto - legge e in funzione dell’evoluzione epidemiologica, il Congresso di Stato, in via straordinaria, nel rispetto delle sue prerogative e competenze, è autorizzato ad adottare apposite delibere con le quali ampliare o restringere il novero delle attività da assoggettare alle disposizioni di cui al presente decreto - legge, per quanto applicabili, ed adottare linee guida e protocolli sanitari nonché misure relative alla mobilità interna e da e verso San Marino.
 

Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 gennaio 2021/1720 d.F.R.
 

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Cardelli - Mirko Dolcini
 

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini