Regione Marche
Ordinanza 20 gennaio 2021, n. 2
Revoca ordinanza n. 1 del 05/01/2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»”;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 320 del 28 dicembre 2020, con la quale, " Vista la nota prot. n. 28495 del 28 dicembre 2020, con la quale il Ministero dell'istruzione ha trasmesso una proposta di adozione di un'ordinanza, ai sensi del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; vista la conseguente intesa sancita dalla Conferenza unificata (Rep. Atti n. 190/CU del 23 dicembre 2020), in merito al documento inerente «Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021», come trasmesso dal Ministero dell'istruzione con nota prot. 28400 del 23 dicembre 2020; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19" è stato disposto che "Ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID- 19, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, sia garantita l'attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell'attività è erogata tramite la didattica digitale integrata"',
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 16 gennaio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2021, con la quale alla Regione Marche sono state applicate le misure di cui all’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 (scenario di elevata gravità e livello di rischio alto);
Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente del Servizio Sanità, ID n. 21833775 del 20 gennaio 2021, agli atti della Segreteria generale, che conclude: ''‘Considerati i principali parametri sopra indicati (RT 0.97; incidenza nuovi casi 3296; sintomatici 58 settimana 11-17 gennaio) si comprende come l’attuale situazione epidemiologica testimonia un tendenziale di progressivo seppure lento miglioramento, rilevato dalla diminuzione dell’incidenza e dalla riduzione media dei soggetti sintomatici, i quali come indicato dall’analisi sul punto di equilibrio (break even point) dovrebbero portare ad una riduzione dei ricoveri e una conseguente diminuzione del carico ospedaliero.
Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente della Posizione di funzione Trasporto pubblico locale, logistica e viabilità ID. n. 21834334 del 20 gennaio 2021, acquisita agli atti della Segreteria generale, che conclude: ''Stante quanto sopra, dal punto di vista trasportistico la riduzione della DAD al 50% può essere avviata al termine delle attività di cui sopra da parte delle aziende e la giornata del 25 gennaio 2021 appare coerente con il percorso sopra delineato.
Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente della Posizione di funzione Istruzione, formazione, orientamento e servizi territoriali per la formazione ID. n. 21834304 del 20 gennaio 2021, acquisita agli atti della Segreteria generale, da cui emerge che "L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, con nota prot. 61827 del 19/01/2021, ha convocato per il 20 gennaio 2021 il Tavolo Regionale di confronto per discutere sull’argomento della didattica in presenza delle scuole secondarie di II grado. Nel suddetto Tavolo è stata condivisa la decisione di adottare per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo da garantire al 50 per cento della popolazione studentesca l’attività didattica in presenza. Dal Tavolo è emersa la necessità di avviare tale attività non prima del 25 gennaio 2021 al fine di consentire a tutti i dirigenti scolastici di aggiornare il calendario delle presenze degli studenti e darne informativa agli organi preposti per una adeguata erogazione dei servizi a partire da quello del trasporto pubblico locale.”',
Considerato che il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), istituito presso il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella riunione del 16 gennaio 2021, riconoscendo che "l’attuale incremento registrato dell’incidenza di nuovi casi è stato comunque contenuto grazie alle misure di mitigazione adottate, pur osservandosi una significativa differenza tra la realtà regionali, alcune delle quali connotate da elevata circolazione virale”, ha ribadito l’importanza del ritorno in classe per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e contestualmente ha rimarcato che la responsabilità delle aperture degli istituti scolastici è di competenza degli enti territoriali e locali; il CTS, facendo specifico riferimenfo al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, rimanda alla puntuale osservanza delle determinazioni assunte presso i Tavoli di coordinamento presieduti dai Prefetti;
Preso atto delle recenti pronunce dei Tribunali amministrativi regionali intervenute sulle ordinanze dei Presidenti delle rispettive Regioni che hanno disposto in materia di svolgimento dell’attività didattica;
Dato atto che la data 25 gennaio 2021 di rientro in presenza per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado è stata condivisa con i componenti del tavolo regionale di confronto istituito presso l’Ufficio scolastico regionale per le Marche, nella seduta del 20 gennaio 2021 ;
Acquisita l’intesa dei Prefetti della Regione Marche;
 

ORDINA

Art. 1

1. L’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 5 gennaio 2021 è revocata.
2. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 25 gennaio 2021, come stabilito nel Tavolo regionale di confronto dell’ufficio Scolastico per le Marche (USR) in data 20 gennaio 2021, sia garantita l'attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni. La restante parte dell’attività didattica è garantita tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
3. L’attività didattica di cui al comma 2 del presente articolo è svolta nel rispetto delle disposizioni stabilite dall’articolo 1, comma 10, lettera s), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e delle altre misure vigenti per la prevenzione e il contenimento del contagio da virus Covid-19.
4. È fortemente raccomandato che la percentuale di cui al comma 2 sia determinata in riferimento al numero degli alunni delle singole classi e non solo dell’intero istituto scolastico.
5. Nelle aree di accesso ai mezzi di trasporto pubblico locale nonché in prossimità degli istituti scolastici, resta fermo il rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché dell’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 2021.
 

Art. 2

1. La presente ordinanza può essere modificata o revocata in relazione all’andamento dell’indice di contagio (Rt) e della situazione epidemiologica nel territorio regionale.
2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al Ministro dell’istruzione, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Regione Marche, al Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale per le Marche.
3. La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito web della Regione.

Ancona, 20 gennaio 2021