Tipologia: CCNL
Data firma: 22 dicembre 2020
Validità: 01.01.2021 - 31.12.2025
Parti: FIR e Confederazione Imprese Unite per l'Italia, Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori, Confederazione Italiana di Unione delle Professioni intellettuali
Settori: Commercio-Turismo, Ristorazione
Fonte: cnel

 

Sommario:

 

Verbale di riunione per firma Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro
Sommario
Premessa
Titolo I - Relazioni Sindacali
Art. 1 - Rappresentanze Sindacali
Art. 2 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
Art. 3 - Assemblea
Art. 4 - Referendum
Art. 5 - Trattenute sindacali
Art. 6 - Contrattazione collettiva decentrata
Titolo II - Ente Bilaterale
Art. 7 - Ente Nazionale Bilaterale Italiano (ENBIFIR)
Art. 8 - Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale
Art. 9 - Composizione e sede della Commissione
Art. 10 - Convocazione della Commissione
Art. 11 - Istruttoria e decisione
Titolo III - Controversie
Art. 12 - Conciliazione Controversie in Sede Sindacale
Art. 13 - Composizione e sede delle Commissioni di Conciliazione
Art. 14 - Attivazione della procedura di conciliazione
Art. 15 - Richiesta del tentativo di conciliazione
Art. 16 - Convocazioni delle parti
Art. 17 - Istruttoria
Art. 18 - Processo verbale di conciliazione o mancato accordo
Art. 19 - Risoluzione bonaria della controversia
Art. 20 - Decisioni
Art. 21 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 22 - Risoluzione della lite in via arbitrale
Art. 23 - Controversie collettive 
Titolo IV - Area ristorazione ed affini
Capo 1 - Settore ristorazione ed affini

Art. 24 - Campo di applicazione
Art. 25 - Classificazione del personale
Art. 27 - Classificazione del personale
Titolo V - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 28 - Provvedimenti disciplinari
Art. 29 - Assunzione - requisiti per l'accesso
Art. 30 - Periodo di prova
Art. 31 - Sospensione del lavoro
Art. 32 - Anzianità di servizio e passaggi di livello
Art. 33 - Mansioni lavorative e passaggi di livello
Titolo VI - apprendistato

Art. 34 - Tipologie contratto di apprendistato
Art. 35 - Durata rapporto contrattuale
Art. 36 - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Art. 37 - Proporzione numerica
Art. 38 - Disciplina del rapporto
Art. 39 - Parere di conformità
Art. 40 - Periodo di prova
Art. 41 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 42 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 43 - Doveri dell'apprendista
Art. 44 - Trattamento normativo
Art. 45 - Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
Art. 46 - Malattia
Art. 47 - Infortunio
Art. 48 - Durata contratto di apprendistato
Art. 49 - Obblighi di comunicazione
Art. 50 - Formazione
Art. 51 - Apprendistato in cicli stagionali
Art. 52 - Finanziamento della formazione dell'apprendistato
Art. 53 - Rinvio alla legge
Titolo VII - Contratti flessibili
Capo 1 - Lavoro a tempo determinato

Art. 54 - Requisiti di applicabilità
Art. 55 - Apposizione del termine
Art. 56 - Periodo di Prova
Art. 57 - Durata e proroghe
Art. 58 - Proporzione numerica
Art. 59 - Diritto di precedenza
Art. 60 - Retribuzione
Art. 61 - Risoluzione del rapporto di lavoro e impugnazione
Capo 2 - Contratto di somministrazione

Art. 62 - Sfera di applicabilità
Art. 63 - Proporzione numerica
Art. 64 - Doveri del somministratore e dell'utilizzatore
Art. 65 - Retribuzione
Capo 3 - Disposizioni comuni
Art. 66 - Disposizioni comuni ai contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione
Art. 67 - Limiti al ricorso complessivo del contratto di lavoro a tempo determinato e di somministrazione
Capo 4 - Contratto a tempo parziale
Art. 68 - Tipologia di lavoro a tempo parziale
Art. 69 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 70 - Assunzione
Art. 71 - Obblighi di comunicazione
Art. 72 - Clausole di flessibilità ed elastiche
Art. 73 - Prestazioni supplementari e straordinarie

 

Art. 74 - Retribuzione
Art. 75 - Periodo di comporto per malattia
Art. 76 - Consistenza dell'organico aziendale
Art. 77 - Diritto di precedenza
Capo 5 - Lavoro intermittente e ripartito
Art. 78 - Definizione contratto di lavoro intermittente
Art. 79 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente
Art. 80 - Assunzione
Art. 81 - Indennità di disponibilità
Art. 82 - Retribuzione
Art. 83 - Consistenza organico aziendale
Art. 84 - Definizione contratto di lavoro ripartito
Art. 85 - Assunzione
Art. 86 - Facoltà e obblighi del lavoratore
Art. 87 - Impedimento all'esecuzione delle prestazioni contrattuali
Art. 88 - Dimissioni e licenziamento
Art. 89 - Periodo di prova
Art. 90 - Retribuzione
Art. 91 - Prestazioni supplementari e straordinarie
Art. 92 - Disciplina normativa
Art. 93 - Obblighi di informazione
Titolo VIII - Trattamento economico
Art. 102 - Normale retribuzione
Art. 103 - Tipologie di retribuzione
Art. 104 - Paghe base nazionali
Art. 105 - Assorbimenti
Art. 106 - Trattamento personale di vendita a provvigione
Art. 107 - Indennità di cassa e maneggio di denaro
Art. 108 - Tredicesima mensilità
Art. 109 - Premio presenza
Titolo IX - Orario di lavoro, lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 110 - Articolazione dell'orario di lavoro
Art. 111 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Art. 112 - Lavoro straordinario
Art. 113 - Banca delle ore
Art. 114 - Modalità di fruizione
Art. 115 - Lavoro notturno
Art. 116 - Lavoro festivo
Titolo X- Riposi, festività, permessi e congedi
Art. 117 - Riposi settimanali, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti
Art. 118 - Permessi retribuiti
Art. 119 - Permessi per decesso e gravi infermità
Art. 120 - Congedi per gravi motivi familiari
Art. 121 - Astensione obbligatoria per maternità
Art. 122 - Congedi parentali
Art. 123 - Congedi e permessi per handicap
Art. 124 - Congedo matrimoniale
Art. 125 - Congedi per formazione
Art. 126 - Disciplina della richiesta di congedo
Art. 127 - Conservazione del posto di lavoro
Art. 128 - Risoluzione delle controversie
Art. 129 - Diritto allo studio
Titolo XI - Ferie, aspettative, assenze, malattie ed infortuni
Art. 130 - Ferie
Art. 131 - Aspettativa
Art. 132 - Assenze
Art. 133 - Malattia
Art. 134 - Obblighi del lavoratore
Art. 135 - Periodo di comporto
Art. 136 - Aspettativa non retribuita per malattia
Art. 137 - Trattamento economico per malattia e retribuzione
Art. 138 - Infortunio
Titolo XII - Sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 139 - Attuazione normativa
Art. 140 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS
Titolo XIII - Trasferte e trasferimenti
Art. 141 - Trasferte
Art. 142 - Trasferimento
Titolo XIV - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 143 - Preavviso
Art. 144 - Trattamento di fine rapporto
Titolo XV - Aziende di stagione
Art. 145 - Definizione e disciplina
Art. 146 - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 147 - Periodo di prova
Art. 148 - Preavviso
Art. 149 - Orario di lavoro
Art. 150 - Trattamento economico
Art. 151 - Vitto e alloggio
Art. 152 - Ferie
Art. 153 - Gratifiche
Art. 154 - Orario di lavoro a tempo parziale
Art. 155 - Trattamento di fine rapporto
Art. 156 - Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari
Art. 156 - Fondo di Solidarietà
Allegati


Verbale di riunione per firma Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro
L'anno 2020, il giorno 22 del mese di dicembre, alle ore 11:00 presso la sede legale in della Federazione Italiana Ristorazione, in sigla / acronimo FIR, alla via San Carlo n° 7 in Garbagnate Milanese (MI) si sono riuniti i rappresentanti autorizzati alla firma delle organizzazioni / associazioni sindacali, siano esse per la rappresentanza dei lavoratori che per quelle imprenditoriali, […] la Federazione Italiana Ristorazione, quale parte proponente del CCNL, […] la Confederazione Imprese Unite per l'Italia, quale parte stipulante del CCNL, […] la Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori, quale parte stipulante del CCNL, […] la Confederazione Italiana di Unione delle Professioni intellettuali, quale parte stipulante.
Riunitisi nel rispetto delle normative vigenti, nessuna esclusa, per la verifica di quanto riportato nel CCNL proposto, gli stessi convengono alla conclusione di voler procedere alla firma del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, proposto dalla Federazione Italiana Ristorazione, e denominato FIR 2021.
[…]
Letto e sottoscritto in data 22 dicembre 2020 Garbagnate Milanese

Contratto collettivo nazionale di lavoro
• settore ristorazione -
• settore ricezione -
• aziende di produzione alimentare -
• aziende di trasformazione alimentare
• catering-
• pasticcerie -
• aziende di stagionatura -
• aziende di lavorazione -
• aziende di commercializzazione di prodotti alimentari con logistica e non -
• aziende di logistica alimentare -
• aziende collegate per struttura alle attività di ricezione turistiche alberghiere ristorative e ad ogni attività collegate direttamente o indirettamente al settore del cibo o del food service non espressamente menzionate
Quinquennio economico e normativo
Gennaio 2021 - Dicembre 2025

[…]

Premesso
che il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è rivolto ai seguenti settori
1. Ristorazione
2. Alberghiero
3. Catering
4. Aziende del settore Ristorazione in generale
5. Alberghiero in generale
6. Catena g in generale
7. Aziende di produzione, trasformazione o commercializzazione di generi alimentali
8. Pastifici freschi o secchi o commercializzazione dei prodotti stessi
9. Panifici
10. Pasticceria
11. Aziende atte alla lavorazione o commercializzazione di carni o prodotti ad essi assimilabili
12. Aziende atte alla lavorazione o commercializzazione di prodotti a base di verdura o frutta o vegetali o ad essi assimilabili o riconducibili
13. Aziende atte alla lavorazione o commercializzazione per il settore ittico
14. Aziende atte alla lavorazione o alla trasformazione o alla stagionatura o alla commercializzazione per il 1 settore del latte di genere animale
15. Aziende terze operanti nel settore produttivo, della trasformazione o commercio alimentare in generale
16. Aziende operanti nel settore oleario, della trasformazione o commercio delle olive
17. Aziende operanti nel settore vitivinicolo, della trasformazione o commercio dell'uva
A quanto sopra riportato si precisa che le aziende operanti in altro reparto, ma sempre facente parte del mondo alimentare o di altro comparto non specificato espressamente in questo contratto ma riconducibile al mondo enogastronomico e che operino anche in forma cooperativa ed il relativo personale dipendente, il presente contratto disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono e rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le parti e che ne rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL tra il Governo e le prossime adesioni di operatività risalenti alle personalità giuridiche delle partite iva.
Il presente CCNL di settore dà l'avvio ad una nuova stagione di relazioni attraverso la costruzione di un moderno sistema di contrattazione in grado di fornire risposte mirate in relazione alle diverse realtà imprenditoriali e territoriali del Paese, considerato anche il fondamentale ruolo dei comparti Commercio, Terziario. Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo, nel contesto economico-sociale, per il volume del valore prodotto, per la qualità e quantità dell'occupazione assicurata, per la capillare diffusione nel territorio e per lo sviluppo delle economie territoriali. Ne consegue un modello di relazioni sindacali e di contrattazione ispirato ai principi della sussidiarietà territoriale, del federalismo, della bilateralità e della partecipazione. Un modello che aiuta lo sviluppo, migliora le condizioni dei lavoratori all’interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro, aumenta la competitività delle imprese, favorisce rinnovazione ed una formazione di qualità nell'arco dell'intera vita lavorativa, è in grado di fornire risposte adeguate alla questione salariale grazie alla semplificazione burocratica attraverso un solo CCNL.
Il presente sistema di relazione sindacale può infatti concorrere a creare le condizioni, attraverso la valorizzazione della contrattazione territoriale e della bilateralità, per incrementare la produttività, migliorare la competitività delle imprese, offrire risposte più funzionali alle condizioni produttive e professionali delle differenti realtà presenti nel Paese, sostenere le parti sociali nella ricerca di soluzioni che consentano di governare i fattori di crescita delle imprese e di migliorare le condizioni economiche, sociali e professionali dei lavoratori.
Attraverso tale riconoscimento viene dato atto della centralità e della bilateralità, quale elemento fondamentale, per offrire risposte concrete ed efficaci ai nuovi bisogni manifestati dai lavoratori e dalle imprese, nell'ambito di un modello di relazioni di tipo partecipativo In tal senso, già in passato i comparti hanno dimostrato di saper rispondere alle sfide imposte dai cambiamenti economico-produttivi, attraverso la realizzazione di strumenti e percorsi innovativi, basati sulla valorizzazione del territorio, sul forte coinvolgimento e sulla responsabilizzazione delle parti sociali, nell’ottica di un confronto partecipato, costruttivo e condiviso.
L'attuale situazione economica italiana, caratterizzata da rischi di recessione, da bassi tassi di occupazione soprattutto dei giovani e delle donne, da un divario crescente fra il nord ed il sud del Paese, dalla perdita di competitività delle imprese, da una bassa produttività del lavoro e, nel contempo, dalla perdita del potere d'acquisto dei salari medi, richiede interventi significativi anche sul fronte dei sistemi di relazioni sindacali.
Occorre pertanto che l'attuale disciplina legislativa in materia di agevolazioni contributive e fiscali a favore delle erogazioni salariali di II livello venga implementata, resa strutturale e certa, superando sia l'attuale aleatorietà dell'ammissione alla finizione del beneficio, sia la sperequazione nella ripartizione delle risorse tra contrattazione aziendale e governativa. Inoltre, gli obiettivi di elevato valore sociale che persegue la bilateralità per il Settore della Ristorazione ed affini, in materia di welfare ed ammortizzatoli sociali, attraverso il percorso virtuoso di integrazione fra risorse pubbliche e private, rendono contestualmente prioritaria la necessità che venga garantita la piena applicazione ed effettività della contrattazione collettiva e del sistema della bilateralità nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione dei CCNL.
Tutto ciò premesso, si è addivenuti allo studio tecnico dell'unificazione, attuando una semplificazione all'iter burocratico per come sopra descritto, dove il presente contratto, come già avvenuto in altri settori (vds metalmeccanici) porterebbe agevolazioni per i dipendenti del Settore Privato delle attività della Ristorazione, Pubblico ed affini che qui di seguito si riporta.

Titolo I - Relazioni Sindacali
Art. 2 - Rappresentanze Sindacali Aziendali

[…]
4. Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell’ambito di appositi spazi al.1'interno dell’unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori. Copia delle comunicazioni dovranno essere contemporaneamente consegnate alla Direzione dell’esercizio;
[…]

Art. 3 - Assemblea
1. Nelle unità aziendali ove siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro;
2. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell’ordine del giorno;
3. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali durante l’orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all’anno normalmente retribuite e riguardante il settore produttivo alimentare e non per quanto riguarda il settore ristorativo. In tal caso si deve confermare il servizio all'utente salvo che non si tratti di sciopero nazionale.
4. Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impiantì e delle attrezzature e l’eventuale servizio di vendita al pubblico,
5. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi;
6. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati, previo relativo preavviso al datore di lavoro;
7. Le riunioni non poti anno superare, singolarmente, le due ore di durata.

Art. 6 - Contrattazione collettiva decentrata
Dall’entrata in vigore del presente contratto a livello nazionale, anche Federazioni o Associazioni aderenti, autorizzate dalle OO.SS. firmatarie, possono attivare le contrattazioni solo dopo regolamentazione e riconoscibilità del presente CCNL.
1 Rientrano nell’ambito della contrattazione regionale i seguenti istituti:
a. trattamenti retributivi integrativi;
b. premi di produzione;
c. orario di lavoro;
d. flessibilità - banca ore;
e. tutela del lavoro e dell’integrità fisica dei lavoratori;
f. pari opportunità;
g. individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile, la disciplina della trasferta;
h. regolamentazione dei servizi di mensa, (raspollo o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente,
i. formazione professionale;
j. determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
k. determinazione degli inadempimenti contrattuali rilevanti ai fini disciplinari ed applicazione dei provvedimenti secondo un principio di proporzionalità tra fatti contraessi rilevanza degli stessi e sanzioni ai fini delle previsioni di cui all’art. 18 l. 300/70;
l. disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione regionale o provinciale o aziendale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio;
m. specifici accordi finalizzati all’incremento della produttività, allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività delle aziende;
2. Rientrano nell’ambito della contrattazione Aziendale i seguenti istituti:
a. mensa o buoni pasto per le aziende settore turismo;
b. tutto quanto altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione nazionale e/o regionale;
c. specifici accordi finalizzati allo sviluppo alla crescita, al rilancio ed alla competitività delle aziende;
d. la determinazione in concreto degli strumenti che permettano l’effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente;
e. ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
f. l’adozione di misure idonee a prevenire l’isolamento del telelavoratore;
g. l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni dell’azienda;
h. le modalità per l’assegnazione del carico di lavoro;
i. l’individuazione dell’eventuale fascia di reperibilità;
j. la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore dipendente o ai telecentri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione al telelavoratore

Titolo II - Ente Bilaterale
Art. 7 - Ente Nazionale Bilaterale Italiano (ENBIFIR)

1. Le Parti concordano di costituire l’Ente Nazionale Bilaterale Italiano in sigla ENBIFIR, che sarà lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale e sostegno al reddito.
2. L'ENBIFIR è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite a livello nazionale dalle Associazioni con apposito Statuto e Regolamento.
3. A tal fine l’ENBIFIR attuerà ogni utile iniziativa e in particolare:
a. programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
b. monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei settori;
c. monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti;
d. elaborazione, progettazione e gestione direttamente o attraverso convenzioni - di proposte e iniziative in materie di formazione continua, formazione e qualificazione professionale anche in relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
e. specifiche funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
f. ricezione dalle Organizzazioni Territoriali, di accordi collettivi territoriali ed aziendali calandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/1986;
g. istituzione e gestione dell’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali di cui agli artt. 8, 17 e 18 del presente CCNL, nonché ne coordina le attività;
h. ricezione ed elaborazione, ai fini statistici, di dati fomiti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia apprendistato nonché dei contratti a termine,
i. compili allo stesso demandali dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
j. compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
k. funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all’Art. 2113 cod. civ. e del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendano attuare con i soci lavoratori,
l. funzioni in materia di apprendistato, eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia;
m. funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della normativa vigente;
n. attuazione di ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal CCNL che ad esso fanno riferimento;
o. sistema di ammortizzatoti sociali con il sistema di autofinanziamento;
p. per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e\o territoriali volti a favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo di formazione continua.
4. ENBIFIR svolgerà inoltre, attraverso apposite Commissioni per l'indirizzo Settoriale, in sigla Com.I.Se., composte dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di studio-lavoro, apprendistato, contratti a tempo determinata, indeterminato, part-time, lavoro ripartite e lavoro intermittente, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla Bilateralità dalla contrattazione collettiva;
5. Per la certificazione dei contratti di lavoro, ENBIFIR disporrà un’apposita Commissione Nazionale per la Certificazione;
6. Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti a ENBIFIR può essere riconosciuto mandato per la ricognizione di eventuali problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL e relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali;
7. ENBIFIR potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell’orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell’attività settoriale ovvero in materia d riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti. L’istruttoria avviene attraverso l’istituzione di un’apposita la Com.I.Se. Un apposito accordo siglato in seno alla Commissione raccoglierà le risultanze del lavoro svolto che confluiranno ad integrare il presente CCNL;
8. Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l'ENBIFIR potrà avviare, partecipare o contribuite ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;
9. Gli organi di gestione dell’ENBIFIR saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
10. La costituzione degli Organismi Paritetici Bilaterali Regionali e Territoriali è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'ENBIFIR nazionale che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.

Titolo IV - Area ristorazione ed affini
Capo 1 - Settore ristorazione ed affini
Art. 24 - Campo di applicazione

1) Ristorazione:
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro del personale dipendente delle aziende sotto elencate:
• Bar;
• Caffè;
• Gelaterie,
• Snack Bar;
• Bottiglierie e fiaschetterie;
• Ristoranti,
• Trattorie;
• Osterie;
• Pizzerie,
• Tavole Calde;
• Self-Service;
• Fast-Foods;
• Rosticcerie;
• Paninoteche;
• Friggitorie;
• Locali notturni;
• Sale da Ballo;
• Sale da Gioco;
• Posti di ristoro;
• Spacci aziendali;
• Aziende di ristorazione collettiva;
• Complessi turistici ricettivi dell’aria aperta: campeggi, villaggi, stabilimenti balneari;
• Imprese viaggi e turismo;
• Alberghi diurni;
• Aziende alberghiere;
• Alberghi;
• Motel;
• Pensioni;
• Locande:
• Affittacamere;
• Ostelli;
• Residence;
• Colonie climatiche;
• Pubblici esercizi di qualunque natura;
• Aziende di produzione, trasformazione o commercializzazione di generi alimentari
• Pastifici freschi o secchi o commercializzazione dei prodotti stessi
• Panifici
• Pasticceria
• Aziende atte alla lavorazione o commercializzazione di carni o prodotti ad essi assimilabili
• Aziende atte alla lavorazione o commercializzazione di prodotti a base di verdura o frutta o vegetali o ad essi assimilabili o riconducibili
• Aziende atte alla lavorazione o commercializzazione per il settore ittico
• Aziende atte alla lavorazione o alla trasformazione o alla stagionatura o alla commercializzazione per il settore del latte di genere animale
• Aziende terze operanti nel settore produttivo, della trasformazione o commercio alimentare in generale
• Aziende operanti nel settore oleario, della trasformazione o commercio delle olive
• Aziende operanti nel settore vitivinicolo, della trasformazione o commercio dell'uva
Il presente CCNL si applica agli addetti delle attività commerciali, artigianali o comunque non turistiche svolte all'interno delle strutture ricettive e para-ricettive, alla condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica.
Il contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera.
Il presente CCNL disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di legge, tutti i rapporti di lavoro, ivi compresi quelli speciali, e le prestazioni effettuate nei periodi di scuola - lavoro, dagli addetti occupati con le diverse forme d’impiego e con le diverse attività formative, cosi come richiamate dal presente contratto.

Titolo V - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 28 - Provvedimenti disciplinari

1. Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a. ammonizione verbale;
b. ammonizione scritta;
c. multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione;
d. sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro.
[…]
12. Esclusivamente in via esemplificativa si precisa, di seguito, il carattere dei provvedimenti disciplinari e l’entità degli stessi:
a. Ammonizione verbale: in caso di infrazione di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente;
b. Ammonizione scritta: è un provvedimento di carattere preliminare e si infligge per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi;
c. Multa: vi si incorre per:
I. inosservanza dell’orario di lavoro;
[…]
III. negligenza nell’effettuazione del servizio che non abbia creato danno;
IV. abusi, disattenzioni di natura involontaria, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano creato danno.
[…]
La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di multa, non prescritti, dà facoltà all’Azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di grado superiore della sospensione fino ad un massimo di 10 giorni.
[…]
d. Sospensione: vi si incorre per:
I. inosservanza ripetuta per oltre 2 volte dell’orario di lavoro;
[..]
IV. inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall’Azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
V. presenza al lavoro in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcooliche o stupefacenti, che determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti;
VI. abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, salvo quanto previsto più oltre;
[…]
VIII. esecuzione di lavori per proprio conto nei locali aziendali, fuori dell’orario di lavoro;
IX. insubordinazione verso i superiori;
[…]
XI. atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce, comprensivo del comportamento persecutorio e vessatorio (stalking);
XII. La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di sospensione non prescritti fa incorrere il lavoratore nel provvedi mento del licenziamento.
e. Licenziamento, il lavoratore potrà incorrere al licenziamento, restando salva ogni altra azione legale, in tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l’ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare:
[…]
III. abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano affidate mansioni a sorveglianza, custodia e controllo nei casi in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti,
IV. grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini;
V. danneggiamento grave al materiale aziendale,
VI. inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità, alla salute e alla sicurezza degli impianti;
[…]
IX. esecuzione di lavori all’interno dell’Azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante l’orario di lavoro;
X. rissa o vie di fatto nello stabilimento,
XI. gravi offese verso i colleghi di lavoro;
[…]
XIV. danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici, o di videosorveglianza aziendale;
[…]
XVII. altri casi previsti da clausole individuali sottoscritte nelle sedi delle commissioni di certificazione ai sensi dell’art. 70 e seguenti del D.lgs. 276/03.
[…]

Titolo VI - apprendistato
Art. 34 - Tipologie contratto di apprendistato

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere d’istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a. contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b. contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c. contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
2. Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante o contratto di mestiere, ed il contratto di apprendistato a cicli stagionali, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali giovanili. Proprio su questo punto è implicita la figura scuola - lavoro
3. A tal fine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale, anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.

Art. 35 - Durata rapporto contrattuale
1. Il Contratto di apprendistato costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
2. Il rapporto di apprendistato professionalizzante in cicli stagionali così come previsto dall’articolo 4, comma 5, del d.lgs, 14 settembre 2011, n. 167, potrà essere articolato in più stagioni attraverso più rapporti stagionali di durata non inferiore ai 4 mesi, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.

Art. 36 - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
1. Le Parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 167/2011, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 226/2005. Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l’età minima per l’assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto;

Art. 37 - Proporzione numerica
1. In aziende in cui il numero di dipendenti è inferiore a 10 unità, le Parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa;
2. In aziende in cui il numero di dipendenti è superiore a 10 unità, le Parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il % dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso 1 azienda stessa.

Art. 38 - Disciplina de1 rapporto
1. Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, con specifica delle mansioni affidate, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale,
2. Il parere di conformità del piano formativo individuale è di competenza dell’ente bilaterale ENBIFIR;
3. Contestualmente all’assunzione dovrà essere consegnata all'apprendista un libretto formativo nel quale verrà registrato il percorso formativo svolto;
[…]

Art. 39 - Parere di conformità
Il datore di lavoro dovrà richiedere, anche a mezzo PEC, entro 30 giorni dall’assunzione, l’assistenza dell’Ente bilaterale ENBIFIR per il rilascio del parere di conformità del percorso formativo secondo la modulistica predisposta dallo stesso.
Ove l’ente bilaterale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà approvata.

Art. 41 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
1. Il periodo di apprendistato, effettuato presso altre aziende, sarà computato presso la nuova ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente accordo, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, un'interruzione superiore ad un anno;
2. Le Parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermi restando i limiti massimi di durata;
3. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali sarà concesso sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione:
4. La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro sull'apposito libretto formativo.

Art. 42 - Obblighi del datore di lavoro
1 In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di apprendistato, il datore di lavoro che intenda procedere all’assunzione di lavoratori apprendisti ha l’obbligo:
a. di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessaria perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b. di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c. di consentire all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, di partecipare alle iniziative formative previste per l'acquisizione della professionalità prevista dal profilo.
d. di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.
2. Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c, non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Art. 43 - Doveri dell'apprendista
L’apprendista deve:
a. seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b. prestare la sua opera con la massima diligenza;
c. frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale;
d. osservare le norme disciplinari generali, previste dal presente CCNL e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
2) L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi anche se in possesso di un titolo di studio.

Art. 44 - Trattamento normativo
1. L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, al trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori in possesso della qualifica per la quale egli compie il tirocinio;
2. È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.

Art. 48 - Durata contratto di apprendistato
Settori Ristorazione, Alberghiero e Catering
1. Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate;
2. Livello d’inquadramento:
a. 2° livello 36 mesi;
b. 3° livello 36 mesi;
c. 4° livello 36 mesi;
d. 5° livello 36 mesi;
e. 6° livello 24 mesi.

Art. 49 - Obblighi di comunicazione
1. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare al competente Centro per l’impiego di cui al D.Lgs. 469/1997, anche a mezzo PEC il nominativo degli apprendisti assunti ed il relativo periodo formativo.
2. Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare, entro cinque giorni, al competente Centro per l’impiego, il nominativo degli apprendisti il cui rapporto di apprendistato sia stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato.

Art. 50 - Formazione
A. Durata
1. L’impegno formativo dell’apprendista per l’apprendistato professionalizzante è determinato in un monte ore annuo di formazione interna e/o esterna all’Azienda non inferiore ad 80 ore per i livelli 2° 3°, 70 ore per i livelli 4°e 5°, mentre per il livello 6° l'impegno formativo non dovrà essere inferiore a 60 ore per ogni anno di durata del rapporto di apprendistato,
2. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Enti di formazione ovvero gli Enti Bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi;
3. È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni.
4. Successivi;
5. L’attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite utilizzo di Formazione a distanza.
B. Contenuti
1. Per la formazione degli apprendisti le aziende potranno fare riferimento ai Profili Formativi elaborati dall’Ente Bilaterale ENBIFIR, che terranno conto dei profili formativi predisposti e pubblicati dall'ISFOL;
2. E’ prevista la presenza di un Tutor o referente aziendale, quale figura di riferimento dell’apprendista;
3. L’offerta formativa di tipo professionalizzante e di mestiere sarà integrata nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nel triennio
4. Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, in coerenza con le previsioni normative regionali così come previsto all’art. 4 del D.Lgs 167/2011 in cinque aree al fine di perseguire gli obiettivi formativi articolati nei seguenti ambiti:
a. accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo;
b. competenze relazionali:
c. organizzazione ed economia;
d. disciplina del rapporto di lavoro;
e. sicurezza sul lavoro.
5. I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
a. conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
b. conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
c. conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
d. conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
e. conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale,
f. conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
6. Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali;
7. Le Parti firmatarie del presente accordo, considerano altresì valide ai fini della sperimentazione, le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province autonome ed associazioni territoriali datoriali e sindacali;
8. L’attività formativa potrà anche essere svolta con modalità FAD e/o e-learning;
9. Ogni altro tipo di attività formativa sarà invece compresa nel normale orario di lavoro.

Art. 51 - Apprendistato in cicli stagionali
1. Per apprendistato in cicli stagionali si intende quel contratto di apprendistato la cui durata è temporalmente legata al ciclo delle stagioni;
2. Per tutti i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali è prevista la possibilità di assumere apprendisti con contratti di lavoro a termine;
3. In tali casi la durata del percorso formativo dell’apprendista stagionale, che il precedente articolo 59 lettera A regolamenta con riferimento all’anno, dovrà essere proporzionato rispetto alla effettiva durata del rapporto contrattuale instaurato con l’apprendista;
4. Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l’apprendista nel corso di complessivi 48 mesi dalla data della prima assunzione; ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale sono utili anche le brevi attività lavorative svolte nell’intervallo tra una stagione e l’altra;
5. L’apprendista, che ha già svolto un periodo di apprendistato presso un’azienda che opera in cicli stagionali, ha diritto di precedenza, per un anno, nell’assunzione presso la stessa impresa per la stagione successiva, rispetto ad altri apprendisti;
6. Tale diritto non spetta ai lavoratori licenziati dall’azienda per giusta causa.

Art. 53 - Rinvio alla legge
1. Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
2. Le parti convengono che al fine di adeguare le regole del presente titolo ai futuri interventi normativi in materia, verranno previsti opportuni adeguamenti da concordarsi con apposita coda contrattuale.

Titolo VII - Contratti flessibili
Capo 1 - Lavoro a tempo determinato
Art. 54 - Requisiti di applicabilità

I. Ferma restando la possibilità di stipulare contratti a termine nei casi rientranti nella previsione di cui all’Art. 1 comma 1 del D.Lgs. n. 368/2001 e successive modifiche, la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato è consentita in tutti i casi di presenza di esigenze tecniche, produttive, organizzative e sostitutive. […]
2. Il contratto a tempo determinalo può, inoltre, essere concluso nei casi di cui all’Art. 66 (contratto di somministrazione), qualora non siano reperibili lavoratori iscritti presso le imprese di somministrazione di lavoro operanti sul territorio, con le caratteristiche professionali corrispondenti alle mansioni da svolgere presso l’azienda

Art. 58 - Proporzione numerica
1. Le Parti convengono che l’imprenditore ha facoltà di occupare contemporaneamente nella propria azienda un numero massimo di lavoratori con contratto a tempo determinato pari al 25% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’azienda stessa, ad esclusione delle ragioni sostitutive o dei contratti di durata inferiore ai 2 mesi;
2. Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 5 lavoratori nelle singole unità produttive a con meno di 15 dipendenti ovvero n. 8 lavoratori in quelle da 16 a 30 dipendenti, in conformità con le deroghe ai sensi di legge;
3. Per le unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti, è possibile in ogni caso procedere alla sottoscrizione complessivamente di contratto a tempo determinato o di somministrazione per un numero massimo di 6 lavoratori.
[…]

Capo 2 - Contratto di somministrazione
Art. 62 - Sfera di applicabilità

1. In applicazione di quanto previsto dall’Art. 20 comma 4 del D.Lgs n. 276/2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere stipulato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’attività ordinaria dell'impresa. […]
2. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può, inoltre, essere concluso in tutti i casi ai cui all’Art. 70 (lavoro a tempo determinato) qualora non siano reperibili lavoratori, iscritti nelle liste dei Centri per l’impiego territorialmente competenti, disponibili all’assunzione a tempo determinato, con le caratteristiche professionali richieste dall’azienda.
3. Ai sensi dell’Art. 20 comma 5 del D.Lgs. n. 276/2003, il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
[…]
c. per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche.

Art. 63 - Proporzione numerica
1. Le Parti convengono che l’imprenditore ha facoltà di occupare contemporaneamente nella propria azienda un numero massimo di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’azienda stessa, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività ovvero per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. La percentuale di cui sopra comprende anche i lavoratori assunti con contratti a termine a causali.

Art. 64 - Doveri del somministratore e dell'utilizzatore
1. Ai sensi dell’Art. 23 comma 5 del D.Lgs. n. 276/2003, il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. L’utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuali dalla legge e dai contratti collettivi.

Art. 65 - Retribuzione
1. Al lavoratore deve essere riconosciuto […] un trattamento economico e normativo non meno favorevole, rispetto a quello spettante al dipendente dell’utilizzatore, di pari livello e mansione, relativamente:
[…]
b. all’applicazione delle norme dì tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
c. all’accesso ai servizi aziendali;
[…]
e. ai diritti sindacali previsti dall’Art. 24 del D.Lgs. n. 276/2003.
[…]

Capo 3 - Disposizioni comuni
Art. 66 - Disposizioni comuni ai contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione

1. In caso di sostituzione di lavoratori assenti per maternità, aspettative e servizio militare, il numero di lavoratori con contratto a tempo determinato o di somministrazione di lavoro a tempo determinato non può superare il numero di lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato presso l’impresa utilizzatrice In caso di part-time tale numero si intende proporzionalmente adeguato:
2. Al di fuori dei casi previsti dal punto precedente, fatte salve le esclusioni esplicitamente previste, l’impresa utilizzatrice non potrà utilizzare, separatamente per ciascuno dei due istituti, rispetto al monte ore complessivo annuo dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato, un numero di ore annue superiori all’80% delle ore svolte complessivamente dal personale assunto a tempo indeterminato, con qualsiasi tipologia contrattuale.

Art. 67 - Limiti al ricorso complessivo del contratto di lavoro a tempo determinato e di somministrazione
1. Nel corso di un anno solare, le assunzioni con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non possono superare complessivamente in limite massimo del 25% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, fatto salvo che i suddetti contratti vengono stipulati durante la fase di avvio di nuove attività ovvero in caso sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
2. Qualora ricorrano particolari evenienze in relazione alle quali l’azienda abbia necessità di superare il suddetto limite, questa dovrà presentare apposita istanza scritta di autorizzazione, da inviarsi a mezzo PEC, all’Ente Bilaterale Territoriale competente che valuterà se ricorrono i presupposti per la concessione di una deroga, fondando la propria decisione su elementi fomiti dall’istante a supporto della richiesta. Tale decisione dovrà essere comunicata per iscritto entro il termine di 20 giorni dal momento del ricevimento della richiesta di deroga. Nel silenzio la richiesta si intende accolta;
3. L’Ente Bilaterale Territoriale comunicherà con cadenza annuale all’Ente Bilaterale Nazionale le decisioni adottate ai sensi del presente paragrafo.

Capo 4 - Contratto a tempo parziale
Art. 74 - Retribuzione

1. Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo, economico e normativo, non meno favorevole rispetto a quelli corrisposti al dipendente di pari livello e mansione;
2. In tal senso il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda
[…]
b. la durata del perioda di prova e delle ferie annuali;
c. la maternità;
d. la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali,
e. l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
f. l'accesso ai servizi aziendali,
[…]
h. i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della Legge n. 300/1970 e successive modificazioni,
[…]

Art. 76 - Consistenza dell'organico aziendale
1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge, si renda necessario l’accertamento della consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra l’arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.

Capo 5 - Lavoro intermittente e ripartito
Art. 79 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente

[…]
3. Il ricorso al lavoro intermittente, invece, è vietato:
[…]
c. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

Art. 82 - Retribuzione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte;
[…]

Art. 83 - Consistenza organico aziendale
1. Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell’organico dell’impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre precedente (gennaio-giugno; luglio-dicembre).

Art. 85 - Assunzione
1. Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi.
[…]
b. il luogo di lavoro, nonché il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore;
c. le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
[…]

Art. 90 - Retribuzione
Ciascun lavoratore non deve ricevere un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte, e verrà retribuito in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato;
[…]

Art. 92 - Disciplina normativa
1. Al contratto di lavoro ripartito si applica la normativa generale del lavoro subordinato e, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente articolo, la disciplina degli artt. 77 e ss del presente CCNL;
2. Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente articolo, si intendono applicabili tutti gli istituti contrattuali in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.

Titolo IX - Orario di lavoro, lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 110 - Articolazione dell'orario di lavoro

1 La durata riarmale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise in cinque-, ovvero sei giorni lavorativi;
2. Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all’interno che all’esterno dell’azienda e le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero;
3. Le Parti stipulanti il presente contratto, mediante specifico accordo tra le OO.SS. regionali, potranno prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore anche mediante assorbimento di parte retribuiti;

4. Per i lavoratori comandati fuori sede rispetto al luogo dove prestano normalmente servizio, l’orario di lavoro inizia a decorrere al loro arrivo sul posto indicatogli;
[…]
6. Per i lavoratori discontinui o con mansioni prevalenti di semplice attesa o custodia, la durata normale del lavoro effettivo è di 45 ore settimanali;
7. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in tema di orario di lavoro;
8. Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi, qualora l’attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente CCNL all’Art. 121 punto n. 5 lett. c), d), e);
9. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle suddette attività ovvero per garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell’inventario annuale, possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale;
[…]
11. La durata massima dell’orario di lavoro è soggetta alla disciplina legislativa vigente.

Art. 111 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
1. Considerate le particolari caratteristiche dei settori a cui il presente contratto si riferisce ed al fine di fronteggiare le variazione di intensità di lavoro, l’azienda - d’intesa con le OO. SS. firmatarie a livello territoriale potrà prevedere, in particolari periodi dell’anno e in caso di comprovate esigenze, regimi di orario che superino il normale orario settimanale di cui all’Art. 119 l’azienda dovrà dame comunicazione alle RSA e all’Ente Bilaterale Territoriale di riferimento;
2. In ogni caso, l’azienda potrà disporre eventuali eccedenze rispetto alle quarantotto ore settimanali lavorate, per un periodo massimo di 24 settimane annue;
3. A fronte del superamento dell’orario di lavoro normale, l’eccedenza delle ore o frazioni di ore effettivamente lavorate, confluiranno nel monte ore della banca ore a disposizione del lavoratore secondo i termini e le modalità di seguito specificate dal successivo articolo 113;
4. Per quanto concerne il lavoro straordinario, in presenza di ricorso da parte dell’Azienda a regimi di orario plurisettimanale, questo inizierà decorrere dalla prima ora successiva all’orario definito;
5. L’Azienda dovrà tenere registrazione delle ore in regime di flessibilità dandone comunicazione periodica ai lavoratori, alle RSA e all’Ente Bilaterale Territoriale di riferimento;
6. La flessibilità dell’orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori e non prevede il lavoro domenicale.

Art. 112 - Lavoro straordinario
1. Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale di cui all’Art. 119 del presente contratto sono considerate lavoro straordinario;
2. E facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore;
3. Le parti concordano che una quota pari al 50% del monte ore previsto dal superiore punto 2, possa confluire, al netto della maggiorazione economica oraria, previo accordo con il lavoratore e sentita ove presente - la RSU aziendale, nella Banca delle Ore. […]
4. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal datore di lavoro;
[…]
6. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 25% sulla quota oraria della normale retribuzione, ai sensi dell’Art. 111 del presente CCNL;
7. Resta salvo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
[…]

Art. 113 - Banca delle ore
1. Le parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratoli siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all'ultimo comma dell’Art. 126, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore;
2. Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore al netto delle maggiorazioni orarie spettanti, che dovranno comunque essere • liquidate al lavoratore.

Titolo X- Riposi, festività, permessi e congedi
Art. 117 - Riposi settimanali, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti

1. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica;
2. Il lavoratore straniero ovvero con esigenze religiose diverse - e solo se le esigenze organizzative lo permettano - può beneficiare di un riposo settimanale in un giorno diverso, concordato tra le parti. In tal caso, al lavoratore non verranno applicate le maggiorazioni salariali per il lavoro domenicale né le disposizioni contrattuali che prevedono riposi compensativi;
3. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n 370/1934 dovranno essere retribuite con una maggiorazione pari al 25% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’Art. 111, fermo restando il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni legislative vigenti in materia. Tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile;
4. Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavora di domenica godrà, oltre che delle percentuali di maggiorazione salariale previste dal punto precedente, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana da concordare,
[…]

Titolo XII - Sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 139 - Attuazione normativa

1. Per l'attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro di cui agli artt. 18, 19 e 20 del Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modificazioni e del D.Lgs 81/08;
2. Le Parti, in previsione degli effetti della legge 30/2003, riaffermano la massima importanza che le norme di tutela previste nel Decreto legislativo 626/94 e successive modificazioni e del D.Lgs 81/08, vada inteso a tutela della totalità dei lavoratori presenti nel sito aziendale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla Azienda.

Art. 140 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS
1. Nelle Aziende con più di 15 dipendenti, ai sensi del presente CCNL, dovranno essere eletti dai lavoratori i rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), ai suddetti verranno riconosciute le tutele di cui alla legge 300/70;
2. Le Parti, si impegnano, in sede di Ente Bilaterale, ad individuare ogni e qualsiasi strumento che possa semplificare gli adempimenti connessi alla materia, mediante la delega di determinate competenze e/o funzioni a soggetti terzi che ne assumano la responsabilità.

Titolo XV - Aziende di stagione
Art. 149 - Orario di lavoro

1. L’orario di lavoro è fissato in 8 ore giornaliere, mentre per i lavoratori con mansioni discontinue o di semplice attesa è fissato fine ad un massimo di 10 ore da svolgersi in base alle esigenza dell’azienda in riferimento ai periodi di maggiore intensità lavorativa, sempre in armonia ed in ottemperanza alla normativa vigente;
2. Nel fissare tale durata di lavoro giornaliera si è tenuto conto del fatto che le aziende di stagione non possono, a priori, conoscere l’entità del lavoro da svolgere che è caratterizzata dalle prenotazioni e disdette della clientela, dagli eventi atmosferici, dalle condizioni climatiche, nonché dagli altri eventi che possono, comunque, ripercuotersi sull’attività aziendale,
3. La distribuzione dell’orario settimanale è fissata in sei giornate;
4. L’orario per la consumazione dei pasti del lavoratore, (mezzogiorno e sera), delle colazioni (prima mattina, metà mattina e pomeriggio) è di complessive due ore giornaliere, che dovranno essere decurtate dall’orario giornaliero di lavoro.