Corte d'Appello Milano, 25 gennaio 2001 - Amputazione dell'arto superiore destro durante la manutenzione programmata dell'impianto


Fatto

 

L'Ing. F.P. esponeva al Giudice del Lavoro di Monza di essere stato assunto dalla MEDIASPAN S.p.A. il 16 ottobre 1993, con qualifica dirigenziale e mansioni di direttore tecnico responsabile di stabilimento e quindi a tempo determinato con contratto del febbraio 94 con l'attribuzione di responsabilità della produzione e della manutenzione della linea di produzione;

che il 12 luglio 94, nell'espletamento delle sue mansioni, era rimasto vittima di un terribile infortunio dal quale era derivata l'amputazione dell'arto superiore destro, una porzione di clavicola e della scapola [ ].

Affermava il ricorrente che la dinamica dell'infortunio - avvenuto in occasione di un intervento di manutenzione programmata dell'impianto, quando le griglie di protezione del nastro trasportatore erano state rimosse sia da destra che da sinistra ed a seguito dell'atto istintivo di rimuovere una lamierina che batteva sul rullo e l'impigliarsi in questa operazione della manica del camice che aveva trascinato il braccio nel rullo - era da attribuire alla responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2098 cod. civ. e specificamente per l'inosservanza di disposizioni sulla sicurezza dei macchinari; il tutto aggravato dal fatto che già in precedenza si erano verificati infortuni con modalità analoghe e non erano stare prese idonee misure di prevenzione.

Chiedeva pertanto il ricorrente la condanna della Mediaspan al risarcimento di L. 556.875.000 per danno biologico in relazione ad un'invalidità del 75%, L. 15.000.000 per invalidità temporanea e assoluta per 5 mesi; L. 278.435.500 per danno morale, L. 807.595, quale danno alla capacità lavorativa specifica.

Nello stesso ricorso, la moglie T.G. chiedeva il risarcimento del danno morale subito per l'infortunio del marito, che quantificava in L. 69.609.373.

Si costituiva la MEDIASPAN, chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della Milano Assicurazioni S.p.A., per essere da quest'ultima manlevata in caso di condanna.

In via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione attiva della T.G. e comunque l'incompetenza funzionale del giudice adito rispetto alla sua domanda.

Nel merito, contestava totalmente la propria responsabilità chiedendo il rigetto del ricorso.

Si costituiva la Milano Assicurazioni, pure affermando l'infondatezza del ricorso.

La causa veniva istruita.

Con sentenza n. 412 del 6 dicembre 1999, il Giudice Unico del Tribunale di Monza, sez. distaccata di Desio accoglieva parzialmente le domande dei ricorrenti.

Ritenendo un concorso di colpa dell'infortunato, condannava la Mediaspan a pagare a favore di F.P. L. 299.100.000 per danno biologico, 150.000.000 per danno morale L. 166.299.962 per danno incidente sulla capacità lavorativa specifica, L. 15.000.000 per invalidità temporanea assoluta, nonché L. 25.000.000 a favore di T.G..

Avverso la sentenza hanno proposto autonomi appelli Mediaspan, i ricorrenti in primo grado e Milano Assicurazioni.

 

Diritto

Si duole la Mediaspan che il primo giudice, pur riconoscendo la manovra imprudente del F.P. abbia concorso a determinare l'evento la condotta omissiva della società che non avrebbe posto in essere tutte le misure di protezione e le cautele volte a scongiurare l'evento.

Ha correttamente a tal proposito rilevato il primo giudice come si dimostrasse insufficiente ai fini della sicurezza, il sistema di spegnimento del nastro trasportatore.

Il pulsante di spegnimento non era facilmente raggiungibile da tutte le possibili posizioni nelle quali si poteva trovare l'operatore presso il nastro stesso.

In particolare vi era una pulsantiera poi attivata dal Br. alle urla dell'infortunato che però distava circa due metri dalla posizione assunta dal F.P. quando è avvenuto l'infortunio.

Un adeguato sistema di prevenzione degli infortuni avrebbe dovuto consentire la possibilità di accesso da qualunque posizione ad un interruttore di emergenza per l'arresto immediato.

La disattenzione umana è purtroppo un fattore frequente e prevedibile che non può essere trascurato, le misure di prevenzione devono necessariamente tenerne conto al fine di ridurre quanto più possibile i rischi collegati all'uso dei macchinari pericolosi (e tali sono certamente quelli che presentano ingranaggi in qualche modo accessibili).

La considerazione espressa dalla Mediaspan che se il F.P. fosse stato più prudente l'incidente non si sarebbe verificato, non vale certamente ad escludere la responsabilità della Mediaspan che con maggiori accorgimenti avrebbe potuto prevenire efficacemente i gravi danni alla persona subiti dal F.P..

La sentenza è in proposito esaurientemente motivata e con tale motivazione concorda pienamente la Corte.

Per quanto riguarda la censura relativa al riconoscimento del danno morale, è da rilevare che l'evento è comunque collegato ad un'omissione di idonee cautele infortunistiche ed avrebbe teoricamente potuto concretare una fattispecie rilevante anche come reato.

Prive di fondamento sono le censure sui criteri per la quantificazione del danno effettuata in base alle risultanze di apposita consulenza tecnica ben argomentata e motivata.

Men che meno può poi aver influenza per limitare l'obbligazione risarcitoria di Mediaspan, il fatto che per lo stesso evento il F.P. abbia ricevuto prestazioni in forza di una sua personale polizza antiinfortuni con la MAA Assicurazioni.

Ritiene però la Corte che, per quanto riguarda la domanda proposta da T.G., non sussista la competenza funzionale del Giudice del lavoro.

La T.G. è terza rispetto al rapporto di lavoro tra F.P. e Mediaspan ed il danno lamentato è quello subito in proprio, in relazione ai principi di cui all'art. 2043 e seg. cod. civ. per comportamento illecito di Mediaspan.

Doveva pertanto essere proposta al Tribunale civile ordinario, non al Pretore del lavoro secondo il rito speciale.

Dovrà pertanto essere dichiarata l'incompetenza del Giudice del lavoro su tale domanda.

A sua volta, il F.P. propone appello avverso la sentenza, lamentando che il primo giudice abbia ritenta la sussistenza di un concorso di colpa dello stesso infortunato, alleggerendo così del 50% la responsabilità della Mediaspan sull'obbligazione risarcitoria in ordine al gravissimo danno subito dal F.P..

In particolare, osserva l'appellante che l'elevato grado del F.P. e le funzioni di responsabile dell'impianto non potrebbero portare a considerare con severità un movimento che lo stesso primo giudice definisce istintivo.

In particolare, se il F.P. ha fatto un movimento avventato quale istintiva reazione al rumore della lamina che batteva sul meccanismo, resta comunque il fatto che le misure di sicurezza dovrebbero tener conto del fatto che possono essere fatti da chiunque movimenti istintivi od automatici capaci di avere conseguenze molto gravi, sicché l'imprudenza del movimento non potrebbe mai valere per un esonero anche parziale di responsabilità, potendo valere in tal senso solo un comportamento dell'infortunato di tipo abnorme.

Resta però il fatto che, anche se non abnorme, il comportamento del F.P., che non ha tenuto conto di trovarsi in un ingranaggio in movimento riveste caratteristiche di notevole imprudenza, se si considera che tale imprudenza proveniva proprio da chi rivestiva una qualifica dirigenziale ed era specificamente addetto alla direzione di quell'impianto.

Del resto la considerazione che vi erano stati in passato un paio infortuni abbastanza simili, durante le operazioni di manutenzione del nastro trasportatore, se da un lato evidenzia la pericolosità dell'impianto e l'esigenza di efficaci misure di prevenzione, dall'altro evidenzia altresì l'esigenza di una maggiore attenzione che ci si potrebbe aspettare da un direttore responsabile della linea di produzione e della manutenzione, quale era il F.P..

Da ultimo, per quanto riguarda l'appello proposto da Milano Assicurazioni che si riporta alle censure sulla ritenuta responsabilità di Mediaspan svolte da quest'ultima nell'appello, nonché ai criteri di quantificazione del danno, valgono le considerazioni già svolte nell'esame del primo appello.

In conclusione la sentenza va confermata, salvo che per quanto riguarda la domanda proposta da T.G., in relazione alla quale va pronunciata l'incompetenza del giudice adito con il ricorso introduttivo.

Le spese di questo secondo grado del giudizio sostenute da F.P. vengono per metà liquidate a suo favore secondo quanto in dispositivo.

Per il resto opera la compensazione anche in relazione alla posizione della T.G..

 

P.Q.M.


la Corte in parziale riforma della sentenza appellata:

1) dichiara l'incompetenza del Giudice del Lavoro relativamente alla domanda di Giovanna T.G.;

2) conferma nel resto la sentenza impugnata;

3) condanna MEDIASPAN-MILANO ASSICURAZIONI a pagare a F.P. metà delle spese d'appello, liquidate in L. 5.000.000, compensata l'altra metà;

4) dichiara totalmente compensate le spese tra tutte le altre parti;

5) rimette la causa al primo giudice per quanto riguarda la domanda di F.P..