Ministero della salute
Ordinanza 22 gennaio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Lombardia.
G.U. 23 gennaio 2021, n. 18

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-bis e seguenti;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» e, in particolare, l'art. 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Lombardia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 gennaio 2021, n. 12, con la quale sono applicate alla Regione Lombardia le misure di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;
Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Vista la comunicazione del 22 gennaio 2021 con la quale la Regione Lombardia «tenuto conto della integrazione nel flusso dati trasmesso mercoledì 20 [gennaio] rispetto al flusso trasmesso mercoledì 13 [gennaio]» ha chiesto alla Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 «la rivalutazione dell'indice Rt sintomi per la settimana n. 35 ora per allora»;
Visto il verbale del 22 gennaio 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 e, in particolare, la relazione specifica relativa alla «Implicazione tecnica della nuova disponibilità di dati relativi ai casi sintomatici in Regione Lombardia», allegata al medesimo;
Preso atto che la Cabina di regia ha comunicato «un nuovo invio di dati il giorno 20 gennaio 2021 [da parte della Regione Lombardia] con revisione anche retrospettiva da metà dicembre 2020 dei campi dati relativi alla "data inizio sintomi" ed allo "stato clinico" che determinano una riduzione del numero di casi notificati dalla regione stessa come sintomatici" e che "questa rettifica non determina, ad una rivalutazione, un cambiamento nella classificazione del rischio che si conferma alto nella Regione Lombardia in quella settimana. Al contempo, la modifica impatta sul calcolo del valore Rt basato sulla data inizio sintomi al giorno 30 dicembre 2020 che, al ricalcolo, risulta pari a 0.88 (CI: 0.84-0.92)»;
Considerato, altresì, che la Cabina di regia - constatato che questo nuovo invio dei dati costituisce una rettifica degli stessi da parte della Regione Lombardia - ha valutato favorevolmente la possibilità di una riclassificazione della regione ora per allora;
Visto, altresì, la nota del 22 gennaio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto necessario, in ragione degli elementi sopravvenuti conseguenti alla rettifica dei dati operata dalla Regione Lombardia ora per allora, come certificati dalla Cabina di regia, di applicare alla Regione Lombardia le misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e, pertanto, di far cessare gli effetti dell'ordinanza 16 gennaio 2021;
Sentito il presidente della Regione Lombardia;
 

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Lombardia

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, alla Regione Lombardia si applicano le misure di cui all'art. 2 del medesimo decreto e, conseguentemente, cessano gli effetti dell'ordinanza 16 gennaio 2021, richiamata in premessa.
 

Art. 2
Disposizioni finali

1. La presente ordinanza è efficace dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e per un periodo di quindici giorni.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2021

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2021 Ufficio di controllo atti del Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 122