Categoria: Normativa regionale
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Regione Campania
Ordinanza 22 gennaio 2021, n. 3
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale.

Il Presidente

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125 e, infine, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 1, a mente del quale “ 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,)) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus” ” e l’art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto “ 1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e, in particolare, l’art.1 a mente del quale “ (omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;
VISTO l’art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74;
VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l’art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo svolgimento delle attività' produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all’art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che “Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)”;
VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l’altro, disposto che “1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;
b) al comma 2, dopo la lettera hh) è aggiunta la seguente: «hh-bis) obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.».
2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»”;
VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, pubblicato sulla G.U. di pari data, n. 10, recante “ Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;
VISTO il DPCM 14 gennaio 2021, le cui disposizioni si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021;
VISTO l’art.1 del menzionato DPCM 14 gennaio 2021, e, in particolare, la disposizione di cui al comma 10, lett. s), a mente della quale “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Presso ciascuna Prefettura-UTG e nell’ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della Provincia o il Sindaco della Città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell’istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All’esito dei lavori del tavolo, il Prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza. (OMISSIS)”;
VISTA altresì la disposizione di cui all’art.1, comma 10, lett. u) del menzionato del DPCM 14 gennaio 2021, a mente della quale “u) le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza”;
VISTA
l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 2 del 16 gennaio 2021, con la quale è stato, tra l’altro, disposto che “con decorrenza dal 16 gennaio 2021 e fino al 23 gennaio 2021, restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi quarta e quinta della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado, dei laboratori scolastici e le attività in presenza di educazione e formazione, non scolastica, diversa da quella professionale. È consentita l’attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia, nonché delle classi prima, seconda e terza della scuola primaria e relative pluriclassi. Resta altresì consentito lo svolgimento della formazione in presenza presso gli istituti penitenziari, con le forme e modalità individuate dagli uffici competenti dell’Amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria, nonché della formazione professionale, con le forme e modalità a tutt’oggi vigenti;(omissis)..è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare ai Medici di medicina generale ulteriori test antigenici rapidi per l’ attivazione, anche nelle more di successivi accordi di collaborazione, del monitoraggio dell’andamento dei contagi relativo al personale della scuola, docente e non docente- con priorità per le persone già impegnate nelle attività in presenza- da svolgersi, se del caso, anche presso gli Istituti scolastici, previo accordo con le Autorità scolastiche competenti; è raccomandata ai Rettori delle Università campane l’adozione di piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che prevedano lo svolgimento delle attività di norma a distanza, salvo specifiche necessità che rendano indispensabile l’espletamento delle attività in presenza (omissis)”;
RILEVATO
- che, con decreto cautelare della sez.V n.142 del 20 gennaio 2021, il TAR Campania- Napoli, con riferimento alle disposizioni della menzionata ordinanza regionale n.2 del 16 gennaio, in particolare concernenti le attività della scuola secondaria di primo grado, ha disposto che “non possa essere reiterata analoga ordinanza soprassessoria disponente ulteriore sospensione delle attività didattiche in presenza oltre il 24 gennaio 2021, e che incomba agli organi regionali impartire ogni disposizione necessaria o opportuna per consentire la riapertura delle scuole medie entro il 25 gennaio 2021, fatte salve le competenze dei Sindaci e del Dirigenti scolastici”;
che, con decreto cautelare della sez.V n. 152 di data odierna il TAR Campania- Napoli, con riferimento alle disposizioni della ordinanza regionale n.2 del 16 gennaio, sopra citata, in particolare concernenti le attività della scuola secondaria di secondo grado, ha impartito ordine alla Regione Campania “di conformarsi a quanto prescritto nel citato D.P.C.M. per le scuole secondarie superiori, previa ricognizione degli atti attuativi e proattivi necessari a rendere effettiva la didattica in presenza nei limiti quantitativi, minimi e massimi, prescritti, e, dunque, per un verso finalizzati a definire la concreta percentuale di studenti ammessi alla didattica in presenza, con emanazione di eventuali atti di indirizzo generali ovvero demandandone l’attuazione ai dirigenti scolastici, e, per altro verso, a individuare, ove necessario, le eventuali misure di supporto al servizio scolastico in presenza, con riferimento perspicuo, ma non unico, al servizio di trasporto pubblico, alla luce e sulla base delle risultanze dei tavoli tecnici competenti, fermo il rispetto delle ulteriori misure di contenimento e precauzionali disciplinanti i singoli settori di attività (rispetto delle distanze interpersonali, obbligatorio utilizzo di dispositivi di protezione individuale, ecc.)” ed ha individuato “ai fini sopra indicati, il termine, ritenuto congruo tenuto conto delle attività richieste - ma anche in ragione dello stato avanzato dell’anno scolastico in corso, oramai alle soglie del secondo quadrimestre, e dunque consumato per la metà circa - dell’1 febbraio 2021, peraltro come auspicato nella stessa citata nota dell’Unità di crisi, quale termine massimo per la completa conformazione alle disposizioni del D.P.C.M. 16 gennaio 2021, e dunque quale “deadline” per il rientro in presenza della percentuale minima/massima degli studenti delle scuole secondarie superiori, previa emanazione degli atti sopra indicati, ove reputati necessari, salva la possibilità di anticipare, ove le condizioni locali lo consentissero, il rientro in presenza del contingente di studenti individuato”;
VISTA
- la Relazione del 21 gennaio 2021, allegata alla nota prot. 38/2021, con la quale l’Unità di crisi regionale, esaminato il contesto sanitario regionale, con particolare riferimento al mondo della scuola, ha rappresentato i rischi di aggravamento della situazione epidemiologica e delle difficoltà operative connesse alla gestione della pandemia in concomitanza con l’avvio della campagna vaccinale, segnalando la necessità di un approccio massimamente cautelativo, al fine di scongiurare i seri rischi di peggioramento connessi alla ripresa delle attività in presenza, soprattutto nelle aree a maggiore densità abitativa;
- le note delle singole AASSLL campane allegate alla detta relazione, attestanti la situazione epidemiologica nei rispettivi contesti locali;
CONSIDERATO
- che, nella seduta del comitato paritetico regionale della medicina generale ex art.24 Accordo nazionale collettivo del 19 gennaio 2021, è stata acquisita la disponibilità delle organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale a partecipare alle attività di screening e monitoraggio sul personale scolastico, su base volontaria;
- che, sul piano dei trasporti scolastici, la Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania ha partecipato ai tavoli presso le cinque Prefetture campane in attuazione delle disposizioni di cui all’art.1, comma 10, let. s) del DPCM 14 gennaio 2021 e ha predisposto, d’intesa con l’ACAMIR (Agenzia regionale per la mobilità), i programmi dei servizi aggiuntivi, che sono alla data odierna in corso di trasmissione alle Prefetture per la competente approvazione, ad integrazione dei Piani operativi già predisposti ed approvati;
- che sono in corso , altresì, gli ultimi adempimenti finalizzati all’organizzazione ed avvio dei predetti servizi aggiuntivi, previa l’approvazione da parte delle Prefetture dei programmi di servizi sopra menzionati;
- che la stessa Direzione Generale per la Mobilità ha segnalato che nelle riunioni presso le Prefetture è stata rappresentata l’esigenza di prevedere l’attivazione del supporto della protezione civile nelle aree e plessi scolastici a maggiore rischio di assembramento e negli snodi maggiormanete problematici del trasporto pubblico locale;
SENTITO
il Coordinatore dell’Unità di Crisi regionale;
RITENUTO
- di dover formulare ogni indirizzo utile al fine di assicurare il maggior grado di sicurezza sanitaria nel contesto di riapertura delle attività in presenza delle scuole;
- di dover, a tal fine, demandare all’Unità di crisi , nella prospettiva della ripresa delle attività in presenza delle scuole secondarie di primo grado da lunedì 25 gennaio 2021 - fatta salva ogni verifica e determinazione di competenza dei Sindaci e dei Dirigenti scolastici- di definire sollecitamente, d’intesa con le AASSLL, il modello organizzativo più idoneo, anche in relazione ai singoli contesti territoriali, per la realizzazione dell’attività di monitoraggio e/o screening sul personale, docente e non docente, della scuola, attraverso i medici di medicina generale; nonchè sugli alunni delle classi e/o plessi presso i quali si riscontrino casi di positività, preferibilmente presso le sedi scolastiche, d’intesa con i Dirigenti scolastici, nonché alle AASSLL di verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza nelle scuole ;
- di dover disporre, in vista della ripresa delle attività scolastiche in presenza delle scuole secondarie di secondo grado alla data del 1 febbraio 2021 alle condizioni e nei limiti previsti dall’art.1, comma 10, lett.s) del DPCM 14 gennaio 2021, e fatte salve le valutazioni e determinazioni di competenza dei Sindaci e dei Dirigenti scolastici, le seguenti misure,
a) attivazione dei servizi aggiuntivi del TPL, in conformità alle previsioni dei programmi integrativi in corso di approvazione presso le competenti Prefetture e in tempo utile a consentire l’operatività dei servizi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di riduzione delle presenze a bordo dei mezzi, alla data del 1 febbraio 2021;
b) attivazione, ove necessario, su richiesta dei Comuni, del supporto dei volontari della protezione civile, nelle aree a maggiori rischio di assembramenti nei pressi degli istituti scolastici (in particolare, laddove si registrino concentrazione di plessi) e degli snodi critici del sistema di TPL (ad esempio, stazioni di interscambio), al fine di favorire l’ordinato afflusso e deflusso dei viaggiatori e per la dissuasione di condotte non rispettose degli obblighi di distanziamento interpersonale prescritti dalla disciplina vigente e di utilizzo dei DPI;
- di dover demandare ai dirigenti scolastici la definizione della percentuale della popolazione studentesca, nell’ambito di quella minima (50%) e massima (75%) previste dall’art.1, comma 10, lett. s) del DPCM 14 gennaio 2021, sulla base dei singoli contesti e in ogni caso raccomandando l’adozione di criteri prudenziali, al fine di assicurare le condizioni di maggiore sicurezza nella fruizione delle attività in presenza;
- di dover raccomandare ai Dirigenti scolastici di assicurare, su richiesta, la fruizione dell’attività didattica a distanza, nella misura massima consentita, agli alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi;
- di dover comunque richiamare la competenza e responsabilità dei singoli dirigenti scolastici in ordine alla sussistenza delle condizioni di sicurezza nei propri istituti;
- che occorre altresì segnalare ai Rettori delle Università campane - ai quali la disposizione di cui all’art.1, comma 10, lett. u) DPCM 14 gennaio 2021 demanda la predisposizione di piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, “da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria”- la complessità e criticità della situazione sanitaria, anche in relazione alle esigenze connesse all’espletamento della campagna vaccinale, raccomandando pertanto l’adozione di piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che prevedano lo svolgimento delle attività a distanza, salvo specifiche necessità che rendano necessario l’espletamento delle attività in presenza;
VISTO l’art.13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.2 (“Codice della protezione civile”), a mente del quale “Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile”.
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;
emana la seguente
 

ORDINANZA

Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania sono dettate le seguenti disposizioni:
1.1. Le scuole secondarie di primo grado riprenderanno le proprie attività in presenza dal giorno 25 gennaio 2021, fatta salva ogni verifica e determinazione di competenza dei Sindaci e dei Dirigenti scolastici in relazione a specifici contesti. Si richiamano i Dirigenti scolastici all’obbligo di rispetto dei requisiti generali di sicurezza, alla puntuale attuazione dei rispettivi Piani di sicurezza anti-covid e alle relative responsabilità. È formulato indirizzo all’Unità di crisi regionale di definire ed attuare sollecitamente, d’intesa con le AASSLL, il modello organizzativo più idoneo, anche in relazione ai singoli contesti territoriali, per la realizzazione del monitoraggio e/o screening sul personale, docente e non docente, della scuola, attraverso i medici di medicina generale; nonché sugli alunni delle classi e/o plessi presso i quali si riscontrino casi di positività, preferibilmente presso le sedi scolastiche, d’intesa con i Dirigenti scolastici. È demandato alle AASSLL altresì di verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza sanitaria nelle scuole.
1.2. Fatta salva ogni verifica e determinazione di competenza dei Sindaci e dei Dirigenti scolastici in relazione a specifici contesti, a far data dal 1 febbraio 2021 è consentita la ripresa delle attività in presenza delle scuole secondarie di secondo grado, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art.1, comma 10, lett.s) del DPCM 14 gennaio 2021. Si richiamano i Dirigenti scolastici all’obbligo di rispetto dei requisiti generali di sicurezza, alla puntuale attuazione dei rispettivi Piani di sicurezza anti-covid e alle relative responsabilità. È demandato alle AASSLL di verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza sanitaria nelle scuole.
1.3. In funzione della ripresa in sicurezza delle attività di cui al punto 1.2., sono disposte le seguenti misure, a carico dei soggetti rispettivamente competenti:
a) attivazione dei servizi aggiuntivi del TPL, in conformità alle previsioni dei programmi integrativi in corso di approvazione presso le competenti Prefetture sulla base delle risultanze dei tavoli attivati ai sensi dell’art.1, comma 10, lett. s) del DPCM 14 gennaio 2021, in tempo utile a consentire l’operatività dei servizi alla data del 1 febbraio 2021, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di limiti alle presenze a bordo dei mezzi e delle altre disposizioni vigenti;
b) attivazione, ove necessario e su richiesta dei Comuni, del supporto dei volontari della protezione civile, nelle aree a maggiori rischio di assembramenti nei pressi degli istituti scolastici (in particolare, laddove si registrino concentrazione di plessi) e - in sinergia con il personale delle Aziende di trasporto pubblico locale. degli snodi critici del sistema di TPL (ad esempio, stazioni di interscambio), al fine di favorire l’ordinato afflusso e deflusso dei viaggiatori e per la dissuasione di condotte non rispettose degli obblighi di distanziamento interpersonale e di utilizzo dei DPI prescritti dalla disciplina vigente.
1.4. È demandata ai Dirigenti scolastici, sulla base dei singoli contesti, la definizione, nell’ambito della popolazione studentesca di propria competenza, della percentuale di studenti in presenza, nell’ambito dei limiti minimo e massimo (50 % e 75 %) previsti dall’art.1, comma 10, lett. s) del DPCM 14 gennaio 2021. È in ogni caso raccomandata l’adozione di criteri prudenziali, al fine di assicurare le condizioni di maggiore sicurezza nella fruizione delle attività in presenza.
1.5. È fatta raccomandazione ai Dirigenti scolastici di ogni ordine e grado di assicurare, su richiesta, la fruizione dell’attività didattica a distanza, nella misura massima consentita, agli alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi.
1.6. Ai Rettori delle Università campane è raccomandata l’adozione di piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che prevedano lo svolgimento delle attività a distanza, salve specifiche necessità di espletamento delle attività in presenza.
2. Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, restano applicabili le disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021 nonché le disposizioni degli ulteriori provvedimenti, statali e regionali, vigenti alla data del presente provvedimento.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione delle sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.
5. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
6. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., all’ANCI Campania, all’Ufficio Scolastico regionale, alle Aziende del trasporto pubblico locale per il tramite della Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.