Categoria: 2020
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Tipologia: Accordo
Data firma: 17 dicembre 2020
Validità: 11.01.2021 - 31.08.2021
Parti: Fism e Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals-Confsal
Settori: Scuola privata, Fism
Fonte: snals.it


Accordo per la gestione dei nidi e delle scuole dell’infanzia in periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 tra Fism nazionale e Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals-Confsal

Premesse.
Si richiamano le Protocolli Nazionali per la ripartenza dei servizi educativi e scolastici dell’infanzia:
Allegato n. 12 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
Decreto Ministro della Pubblica Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020
Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.
Decreto Ministro della Pubblica Istruzione n. 80 del 3 agosto 2020: Adozione del Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa dell’attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia
Decreto Ministro della Pubblica Istruzione n. 87 del 6.8.2020: Approvazione del protocollo d’intesa del 6.8.2020 tra il Ministro della P.I. e le OO.SS. di categoria Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Confsal Snals, Anief, Anpd Cisa, Dirigenti Scuola per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19
Protocollo d’intesa del 14.8.2020 per garantire la ripresa in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19 sottoscritto dai Ministeri dell’istruzione, delle Politiche sociali, della salute, e dai Dipartimenti della funzione pubblica e della famiglia, la Conferenza Stato Regioni, Anci, Inail, le OO.SS. nazionali Cgil, Cisl, Uil, Confsal Snals, Anief, Cida, Dirigenti Sc., la Fism Nazionale, l’Alleanza Cooperative, il Forum del Terzo Settore e la Sip.
Tenuto conto
• Della circolare n. 13 del 4.9.2020 congiunta dei Ministeri del Lavoro e della Salute con le indicazioni operative in merito alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività, con particolare riguardo ai lavoratori e lavoratrici “fragili”.
• Dei protocolli per la ripartenza di ogni singola Regione e USR Regionale, oltre che le indicazioni via via fornite dal Comitato Tecnico Scientifico e dall’Istituto Superiore di Sanità, anche sulla base dell’evolversi della situazione epidemiologica e delle evidenze scientifiche relative alla pandemia in corso.
La Fism evidenzia che la gestione dell’emergenza Covid-19 avrà costi elevati, con pesanti ripercussioni sulla sostenibilità economica degli enti del settore con il concreto rischio di chiusure di servizi e quindi di licenziamento di lavoratori. La situazione sanitaria emergenziale, fortemente incidente anche sulla stessa organizzazione dei servizi, richiede, pertanto, un diverso utilizzo delle ore straordinarie di cui all’art.61 del vigente CCNL e una loro rimodulazione.
Le parti Concordano:
1) Le scuole e le istituzioni educative che applicano il CCNL Fism e le OO.SS. firmatarie del presente accordo, sono impegnate ad osservare le norme e le indicazioni nazionali sopra indicate, per garantire la regolarità dell’anno scolastico 2020-2021 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19;
2) La situazione sanitaria emergenziale, fortemente incidente anche sulla stessa organizzazione dei servizi, richiede una valutazione condivisa e quindi l’approvazione di intese, finalizzate a conciliare, nel rispetto del CCNL, gli obblighi dei suddetti protocolli e la funzionalità e la qualità pedagogico didattica dei servizi, elemento fondamentale del sistema integrato di educazione e di istruzione dei bambini 0- 6 anni;
Le Parti tenuto conto di ciò, per l’anno scolastico e educativo 2020-2021, fatti salvi eventuali accordi di secondo livello già sottoscritti che regolamentano le materie oggetto del presente accordo, Convengono che:

1) Lavoratori fragili
Tenuto conto delle circolari ministeriali, ed in particolare quelle del Ministero della Salute, ai lavoratori dichiarati fragili si applicano le disposizioni normative vigenti. Le parti concordano, di impegnarli, ove possibile, in modalità agile o in altre mansioni, anche di livello inferiore, a parità di salario.

2) Orario di lavoro
Al fine di garantire l’osservanza dei suddetti protocolli (stabilità dei gruppi, organizzazione degli spazi, protocolli di sicurezza, ecc.) e quindi per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell’attività, è possibile prevedere per le scuole dell’infanzia aderenti alla Fism diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale settimanale nel periodo compreso dal 11 gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
Il temporaneo regime di orario potenziato include il ricorso al pacchetto delle ore straordinarie di cui all’art. 61 del vigente CCNL.
Nel periodo compreso tra il 11 gennaio e il 30 giugno 2021 le istituzioni educative e scolastiche potranno usufruire di un monte ore potenziato complessivamente non superiore alle 90 ore da utilizzare secondo le modalità di seguito riportate.
A. Personale Educativo
A fronte della prestazione di ore aggiuntive di cui al punto 2), l’orario di lavoro settimanale può essere esteso fino a 38 ore più due ore su base volontaria. L'istituzione educativa riconosce ai lavoratori interessati, nel periodo della prestazione, la retribuzione maggiorata del 25% per le prime tre ore aggiuntive settimanali.
Le restanti due ore aggiuntive settimanali sono volontarie e verranno recuperate nei periodi di minore intensità lavorativa con una pari entità di ore di riduzione aumentata di una quota del 35%.
Al termine del programma orario di flessibilità, le ore di lavoro aggiuntive volontarie prestate, già aumentate del 35%, e non recuperate saranno liquidate entro il termine ultimo del 31/08/2021.
B. Personale Docente
A fronte della prestazione di ore aggiuntive di cui al punto 2), tenuto conto degli art.57 del vigente CCNL 2016-2019, l’orario di lavoro settimanale può essere esteso fino a 38 ore più due ore su base volontaria. L'Istituzione scolastica riconosce ai lavoratori interessati, nel periodo della prestazione, la retribuzione maggiorata del 25% per le prime tre ore aggiuntive settimanali.
Le restanti due ore aggiuntive settimanali sono volontarie e verranno recuperate nei periodi di minore intensità lavorativa con una pari entità di ore di riduzione aumentata di una quota del 35%.
Al termine del programma orario di flessibilità, le ore di lavoro aggiuntive volontarie prestate, già aumentate del 35%, e non recuperate saranno liquidate entro il termine ultimo del 31/08/2021.
C. Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario e di Coordinamento
A fronte della prestazione di ore aggiuntive di cui al punto 2), l’orario di lavoro settimanale può essere esteso fino a un massimo di 40 ore.
La scuola riconoscerà ai lavoratori interessati, nel periodo della prestazione, la retribuzione maggiorata del 25% per le tre ore aggiuntive settimanali che saranno riconosciute di straordinario ai sensi dell'art. 61 del vigente CCNL.
D. Norme comuni
La scuola provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma orario di flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni di calendario.

3) Personale con orario part time
Prima di procedere sia al potenziamento temporaneo degli orari di cui ai precedenti punti, sia all’assunzione di personale con contratto a tempo determinato, il personale ad orario parziale ha diritto, su richiesta scritta del lavoratore, al completamento di orario, fermo restando la funzionalità degli orari con i servizi in essere.
La contrattazione di secondo livello, al fine di mantenere o incrementare gli attuali livelli occupazionali, può regolamentare l’utilizzo del personale con orario di lavoro part time, anche con accordi di rete di cui all’art. 31 del vigente CCNL.

4) Personale con contratto di lavoro a tempo determinato
In considerazione delle maggiori necessità conseguenti alla nuova organizzazione scolastica Covid-19, solo per l’anno scolastico e educativo 2020-2021 la percentuale massima di contratti a tempo determinato di cui all’art. 21.3 del CCNL è elevata dal 30% al 50% (cinquanta per cento), con un minimo di 4 unità per scuola. La deroga cessa definitivamente il 31/08/2021, salvo nuove normative dettate dal protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19 da rinegoziare in accordo con le OO.SS.
La contrattazione di secondo livello al fine di mantenere o incrementare gli attuali livelli occupazionali può regolamentare l’utilizzo del personale a tempo determinato, anche con accordi di rete di cui all’art. 31 del vigente CCNL.

5) Somministrazione di lavoro
In conseguenza delle maggiori necessità di personale educativo ed insegnante dovuto alle assenze, quasi sempre improvvise per quarantena o per Covid-19, le parti concordano che per il periodo dall’11 gennaio 2021 al 31 agosto 2021 è possibile stipulare contratti di somministrazione anche per le qualifiche e le mansioni appartenenti all’area educativa e docente.

6) Verifica
Le parti ai livelli territoriali sono impegnate ad una periodica verifica trimestrale della applicazione ed all’eventuale adozione di modifiche ed integrazioni degli accordi sottoscritti.

7) Decorrenza e durata
Il presente accordo avrà decorrenza dall’11 gennaio 2021 e scadenza il 31 agosto 2021.
Limitatamente all’applicazione del punto 2) del presente accordo - Orario di lavoro - per l’attuazione nella singola Regione, si rende necessaria la ratifica del livello regionale delle Parti firmatarie il CCNL entro il 10 gennaio 2021, su richiesta scritta, anche di solo una, delle OO.SS. regionali firmatarie l’accordo.
Qualora a livello regionale non venga attivata la procedura di ratifica entro il 10 gennaio 2021, il presente accordo troverà piena ed integrale applicazione.

Roma 17 dicembre 2020