Categoria: Prassi amministrativa
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Consiglio Nazionale delle Ricerche

               Direzione Generale
 

A TUTTO IL PERSONALE CNR
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Istituto
Ai Dirigenti
Ai Responsabili di Unità
e.p.c.
Al Presidente del CNR
Prof. Massimo INGUSCIO
Al Direttore Centrale Gestione Risorse
Dott.ssa Annalisa GABRIELLI
Al Direttore dell’Ufficio Gestione delle Risorse Umane
Dott. Pierluigi RAIMONDI
Alle OO.SS.
LORO SEDI

 

Oggetto: ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da "COVID-19".

Gentili Colleghe Gentili Colleghi,
il quadro nazionale collegato alla nota condizione sanitaria del paese evidenzia il protrarsi dell’emergenza su tutto il territorio nazionale. Il perdurare della pandemia ha comportato, anche in questa fase, l’adozione da parte del Governo di provvedimenti volti a prorogare tutte le disposizioni in materia di lavoro agile nella PA fino a 31 gennaio 2021.
Pertanto, con la presente nota, si rende noto che tutte le disposizioni comunicate nella precedente nota circolare prot. n. 0070136 del 5 novembre 2020 sono confermate fino al 31 gennaio 2021. Tutti i Direttori/Responsabili sono pregati di adottare propri autonomi atti di organizzazione anche per il prossimo mese di gennaio 2021, sentite le RSU e le OO.SS. territoriali (rif. articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
Per i lavoratori che svolgono l’attività in lavoro agile è confermato, anche in questa sede, l’utilizzo del codice covid19, ed inoltre, permangono attive le procedure collegate alla programmazione (per il mese di gennaio 2021 il termine è fissato al 31 dicembre 2020) e al monitoraggio (entro il giorno 15 del mese successivo) delle attività lavorative svolte in modalità agile (https://nuovascrivaniadigitale.cnr.it).
Si rende inoltre noto che, in considerazione delle molteplici azioni che il CNR ha intrapreso, anche in relazione a progetti in ambito covid, che sono tutt’oggi in corso di esecuzione e dei numerosi adempimenti obbligatori di fine anno resi ancor più gravosi dal perdurare dello stato emergenziale, i diversi datori di lavoro potranno, in via eccezionale, autorizzare, motivatamente e su richiesta dei dipendenti interessati, il posticipo dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 per la fruizione delle ferie ancora residue anno 2019 (fatta esclusione delle ferie per festività soppresse).
Permangono attivi, inoltre, tutti i consueti istituti contrattuali collegati alle attività svolte in presenza.
Si coglie l’opportunità di evidenziare quanto segue in materia gestione del rientro al lavoro di soggetti “casi positivi a lungo termine”.
La Circolare del Ministero Salute del 12/10/2020, in merito alla gestione delle varie tipologie di casi Covid-19 e dei relativi contatti, ha introdotto la possibilità della “fine dello stato di isolamento” per il soggetto che, in assenza di sintomi da almeno 7 giorni, continui a risultare positivo al tampone molecolare dopo il ventunesimo giorno dalla prima positività al tampone molecolare. Per tali soggetti, definiti “casi positivi a lungo termine”, può essere previsto pertanto il rientro al lavoro.
Il recente DPCM del 03/12/2020 ha però ricompreso al suo interno, in modo integrale, l’all.12 del DPCM del 24 aprile [all. n. 6 del DPCM 24 aprile 2020 n.d.r.]“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid 19 (più correttamente SARS CoV2 – ndr) negli ambienti di lavoro”, datato e superato in molte sue parti, nel quale è specificato che il rientro al lavoro è possibile solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare.
Sebbene questa impostazione sia stata superata dalle conoscenze scientifiche acquisite da aprile ad oggi, e sia in disaccordo con le dichiarazioni dell'O.M.S. circa l'assenza di contagiosità in questa situazione, l’emanazione del DPCM del 3 dicembre ha di fatto reso inefficaci, laddove non coerenti, le indicazioni della citata circolare Ministeriale, in quanto gerarchicamente inferiore in senso normativo.
Tale contraddizione tra le due fonti normative crea non pochi problemi in relazione ai casi, numericamente non trascurabili, di lavoratori ancora positivi al tampone molecolare e per i quali è stata certificata la “fine dell’isolamento” dall’autorità sanitaria, ASL o Medico di Medicina Generale - MMG, i quali possono uscire da casa ma, in applicazione del DPCM del 3 dicembre 2020, non possono rientrare al lavoro in presenza.
Per tali lavoratori, venendo a mancare lo stato di “malattia” prescritto dal MMG e dovendo, quindi, riprendere il lavoro, è possibile prevedere unicamente la modalità di lavoro agile che, a quanto risulta da fonti ministeriali (come anche riportato nella comunicazione della Regione Toscana del 9/12/2020), è pienamente compatibile con le vigenti norme precedentemente indicate. E’ opportuno ricordare, peraltro, che qualche regione sta dando indicazione ai propri MMG di certificare proseguimento di malattia sino alla negativizzazione del tampone.
Gli stessi componenti del Comitato Tecnico Scientifico, in sede di Coordinamento Regionale, e le Associazioni dei Medici del Lavoro italiane hanno chiesto una rettifica della normativa ma, al momento, ciò non è ancora avvenuto.
A seguire si forniscono istruzioni operative per la gestione dei c.d. “casi positivi a lungo termine”.
Sulla base di quanto esposto, in caso di lavoratore dichiarato dall’Autorità sanitaria (ASL o MMG) caso confermato ed ancora positivo al tampone molecolare al 21° giorno dal primo rilevamento di positività, ed in attesa della negativizzazione del medesimo tampone possono presentarsi due possibilità:
Il MMG non produce il certificato di “fine isolamento” e continua la certificazione di malattia come “paziente affetto da COVID-19”, prescrivendo altresì l’esecuzione successiva del nuovo tampone per la verifica dell’avvenuta negativizzazione. Ai fini lavorativi e previdenziali il soggetto continua ad essere in malattia.
Il MMG produce invece il certificato di “fine isolamento”, con conseguente termine dello stato di malattia. In questo caso il lavoratore deve, anche ai fini previdenziali, rientrare al lavoro.
Nel primo caso, il Datore di Lavoro registra semplicemente la prosecuzione della condizione di malattia.
Nel secondo caso, il Datore di Lavoro deve operare per il rientro al lavoro del soggetto, rientro che, come detto, deve avvenire esclusivamente in modalità “lavoro agile” per soddisfare anche i criteri dettati dal citato all.12.
Questo lavoratore potrà rientrare al lavoro in presenza solo dopo negativizzazione del tampone molecolare. Dall’esperienza maturata e dalle segnalazioni pervenute in questo periodo, in questi casi, abitualmente, i MMG continuano a prescrivere i necessari tamponi per la verifica dell’avvenuta negativizzazione.

Colgo l’occasione per salutare Tutte e Tutti molto cordialmente.

IL DIRETTORE GENERALE
BRIGNONE GIAMBATTISTA