Tipologia: CCNL
Data firma: 1 luglio 1995
Validità: 01.07.1995 - 30.06.1999
Parti: Fiamclaf, Publifarm e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Aziende farmaceutiche speciali (ex municipalizzate)
Fonte: CNEL
Sommario:
Titolo I - Applicabilità e durata Art. 1 - Applicabilità del contratto Art. 2 - Decorrenza e durata del contratto Art. 3 - Inscindibilità del contratto e condizioni di miglior favore Art. 4 - Norme aziendali Titolo II - Assunzioni Art. 5 - Assunzione del personale Art. 6 - Periodo di prova Art. 7 - Contratti di formazione e lavoro Art. 8 - Lavoro a tempo parziale Art. 9 - Assunzione a termine Titolo III - Classificazione del personale Art. 10 - Classificazione del personale • Area quadri (legge n. 190/85) • Area dell'alta professionalità • Area tecnico - amministrativa • Area esecutiva Art. 11 - Quadri intermedi Art. 12 - Criteri per l'individuazione del personale da inquadrare nell'area quadri Art. 13 - Mutamento di mansioni e di livello Titolo IV - Orario di lavoro, riposi, assenze e permessi, ferie Art. 14 - Orario di lavoro Art. 15 - Riposo settimanale e festività Art. 16 - Assenze e permessi Art. 17 - Ferie Titolo V - Parte retributiva Art. 18 - Retribuzione mensile e sue definizioni Art. 19 - Calcolo della retribuzione oraria giornaliera Art. 20 - Retribuzione base mensile e indennità di contingenza Art. 21 - Elemento aggiuntivo della retribuzione Art. 22 - Indennità tecnico-professionale Art. 23 - Indennità quadri Art. 24 - Tredicesima e quattordicesima mensilità Art. 25 - Servizio notturno Art. 26 - Lavoro straordinario e notturno Art. 27 - Prestazioni inventariali Art. 28 - Aumenti periodici di anzianità Art. 29 - Anzianità di servizio - Anzianità professionale - Anzianità convenzionale Art. 30 - Benemerenze nazionali Art. 31 - Incentivo per la maggiore produttività Titolo VI - Indennità e benefici vari Art. 32 - Personale delle farmacie periferiche, di frazioni o di piccoli centri Art. 33 - Missioni Art. 34 - Trasferte Art. 35 - Indennità maneggio denaro Art. 36 - Mensa Art. 37 - Indumenti di lavoro Art. 38 - Indennità di bilinguismo Art. 39 - Copertura assicurativa Titolo VII - Assistenza di malattia o infortunio e sospensioni del rapporto di lavoro Art. 40 - Assistenza di malattia o infortunio Art. 41 - Trattamento di malattia o infortunio Art. 42 - Gravidanza e puerperio Art. 43 - Aspettativa Art. 44 - Chiamata e richiamo alle armi Art. 45 - Sospensione del lavoro Titolo VIII - Doveri dei lavoratori Art. 46 - Doveri dei lavoratori Art. 47 - Provvedimenti disciplinari Titolo IX - Studio e formazione Art. 48 - Lavoratori studenti Art. 49 - Diritto allo studio Art. 50 - Aggiornamento professionale Titolo X - Risoluzione del rapporto di lavoro Art. 51 - Risoluzione del rapporto di lavoro Art. 52 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni indennità sostitutiva Art. 53 - Trattamento di fine rapporto Art. 54 - Certificato di lavoro | Art. 55 - Trattamento di pensione |
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende farmaceutiche speciali 1 luglio 1995 - 30 giugno 1999
Accordo nazionale 1 luglio 1995
Il1 luglio 1995, in Roma tra la Federazione italiana aziende municipalizzate centrali del latte, annonarie e farmaceutiche (Fiamclaf) [...] con il beneficio dell'assistenza del Dr. ... che ha espresso il coordinamento nell'ambito del Sistema rappresentativo Cispel e Publifarm [...] la Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi - Filcams/Cgil - [...] con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (Cgil) [...] la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo - Fisascat/Cisl - [...] con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...] l'Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (Uiltucs) [...] e con la partecipazione dell'Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...].
Si rende noto che dal 9.7.97 le Associazioni Fiamclaf e Publifarm firmatarie del presente Contratto sono confluite nella Federazione Assofarm (Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici) che rappresenta le Farmacie pubbliche.
Titolo I - Applicabilità e durata
Art. 1 - Applicabilità del contratto
1. Il presente Contratto collettivo nazionale disciplina il rapporto di lavoro fra le imprese degli enti locali gestite nelle forme di cui all'art. 22 della legge n. 142/90, esercenti farmacie, magazzini all'ingrosso e laboratori farmaceutici, e i loro dipendenti ad eccezione di quelli che hanno la qualifica di dirigente.
2. L'applicazione del presente Contratto di lavoro è subordinata agli adempimenti di legge cui debbono ottemperare le aziende farmaceutiche speciali.
3. Mentre si conferma il ruolo insostituibile dei rapporti sindacali a livello aziendale, anche per una corretta gestione del presente Contratto, si conviene che rientra nell'esclusiva competenza negoziale delle Parti stipulanti a livello nazionale ogni materia che non sia espressamente demandata alla contrattazione di 2° livello e in particolare i livelli retributivi e relativi parametri, la struttura della classificazione del personale, la durata dell'orario di lavoro, il sistema di relazioni sindacali.
4. Il CCNL indica esplicitamente e tassativamente le materie demandate alla contrattazione di 2° livello.
[...]
Art. 4 - Norme aziendali
1. Oltre che alle norme del presente Contratto, il lavoratore deve uniformarsi a tutte quelle altre norme regolamentari che saranno stabilite dall'azienda, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti al lavoratore stesso dal presente Contratto.
2. Tali norme, in ogni caso, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori con ordini di servizio o altro mezzo.
Titolo II - Assunzioni
Art. 5 - Assunzione del personale
[...]
3. L'aspirante ove richiesto dall'azienda dovrà sottoporsi a visita medica per l'accertamento della sua idoneità specifica al lavoro che dovrebbe espletare.
[...]
Art. 9 - Assunzione a termine
[...]
8. Oltre che dalle norme di cui sopra, il rapporto di lavoro del personale assunto a termine sarà regolato dalle norme del presente Contratto che siano compatibili con il carattere di temporaneità del rapporto medesimo.
[...]
Titolo IV - Orario di lavoro, riposi, assenze e permessi, ferie
Art. 14 - Orario di lavoro
1. Fatte salve le prerogative e le responsabilità della direzione aziendale nel provvedere alla complessiva organizzazione e conduzione dell'azienda, le Parti convengono che il presente articolo disciplina:
a) l'orario di lavoro;
b) la flessibilità dell'orario.
2. È rimessa alla contrattazione tra la direzione aziendale e le rappresentanze sindacali aziendali assistite dalle organizzazioni sindacali territoriali la individuazione di soluzioni idonee sotto il profilo dell'efficienza dell'azienda e tenendo conto dell'interesse dei lavoratori, in ordine all'adozione di turni, nastri orari e distribuzione dell'orario di lavoro.
3. La durata normale del lavoro è di 38 ore settimanali a decorrere dall'1.1.93.
4. Per il personale di farmacia tale orario deve svolgersi nei limiti delle ore di apertura e di chiusura stabiliti dalle competenti autorità; può essere fatta eccezione per il personale di farmacia che rimane aperta 24 ore su 24, per il quale può essere definito a livello aziendale un orario continuato.
5. L'orario settimanale è, di norma, ripartito su 5 giorni consecutivi; quando esigenze locali o disposizioni dell'autorità competente, ovvero opportunità aziendali ne suggeriscono la scelta, può essere definita in azienda un'articolazione su giorni non consecutivi.
6. Quando l'orario di lavoro è ripartito su 5 giorni, il 2° giorno di riposo settimanale è considerato lavorativo a ogni altro effetto.
[...]
8. Poiché l'orario di apertura e chiusura della farmacia, fissato dall'autorità competente, non è corrispondente alla durata del lavoro settimanale stabilita dal Contratto, è consentita l'adozione di turni, nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro, che assicuri il miglioramento della produttività, nonché recuperi nella qualità del lavoro e del servizio.
9. Nell'adozione di turni, nastri orari e distribuzione dell'orario, di cui al comma precedente, non potranno essere superati il limite minimo di 34 ore settimanali, né quello massimo di 42 ore da compensarsi tra loro.
L'azienda provvederà a comunicare ai lavoratori interessati quanto definito dalle parti.
10. I lavoratori coinvolti nella flessibilità dell'orario percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
11. Nelle zone a intensa attività turistica stagionale, in sede aziendale potranno essere individuati fino a 2 periodi, complessivamente non superiori a 90 giorni nell'arco dell'anno solare, se trattasi di zone con doppia stagionalità; durante tali periodi l'orario di lavoro settimanale può essere modificato rispetto al restante periodo dell'anno per far fronte alle maggiori richieste dell'utenza. Le eventuali prestazioni aggiuntive richieste ed effettuate in detto periodo massimo di 90 giorni saranno recuperate in altri periodi dell'anno a minore intensità lavorativa, entro i 4 mesi successivi al/i periodo/i stesso/i.
Art. 15 - Riposo settimanale e festività
1. Il lavoratore ha diritto a un riposo settimanale di 24 ore consecutive da fruire, normalmente, in coincidenza con la domenica.
2. Qualora nella giornata di domenica la farmacia debba rimanere aperta al pubblico, il lavoratore che ne è richiesto è tenuto a prestare normale servizio, salvo a godere del riposo compensativo, sempre per 24 ore consecutive, in altra giornata della successiva settimana.
[...]
4. Verificandosi l'ipotesi, da considerare eccezionale, che il riposo compensativo non venga goduto, il lavoro prestato in tale occasione va retribuito come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dall'art. 26 del presente Contratto.
[...]
Art. 17 - Ferie
[...]
7. Le ferie sono irrinunciabili; il lavoratore che, nonostante l'assegnazione per iscritto delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né a recupero negli anni successivi.
[...]
Titolo V - Parte retributiva
Art. 25 - Servizio notturno
1. Il personale addetto alla vendita nella farmacia dovrà prestare la propria opera anche nelle ore notturne, quando la farmacia sia tenuta al servizio notturno stabilito dall'autorità competente.
2. Ai soli fini del presente articolo, viene considerato servizio notturno quello prestato tra l'ora di chiusura serale e l'ora di apertura mattutina della farmacia, entrambe fissate dall'autorità competente.
3. Si considera orario normale notturno quello lavorato nei limiti fissati dall'art. 14 del presente Contratto.
4. Si considera orario straordinario notturno quello lavorato oltre i limiti di cui al comma precedente.
5. Fermo restando che le maggiorazioni per il lavoro ordinario e i compensi per il lavoro straordinario corrisposti ai sensi del presente articolo non sono considerati facenti parte della retribuzione globale a nessun effetto, il servizio notturno è compensato come segue:
a) servizio a porte aperte ininterrottamente durante le ore notturne nei termini sopra definiti:
- viene compensato con la sola maggiorazione del 20% della retribuzione individuale oraria per le ore di servizio prestate fino al limite dell'orario normale fissato ai sensi dell'art. 14 del presente Contratto in aggiunta alla normale retribuzione;
- con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 50% per le ore di servizio prestate eccedenti il predetto limite.
b) servizio misto a porte aperte e a porte chiuse, con l'obbligo per il personale di restare in farmacia, dopo la chiusura delle porte, per rispondere a ogni chiamata:
- viene compensato come al precedente punto a) per le ore in cui la farmacia funziona a porte aperte;
- viene compensato come al successivo punto c) dall'ora di chiusura delle porte fino al termine del servizio.
c) servizio sempre a porte chiuse per tutto il periodo notturno come sopra definito, con presenza del personale in farmacia e con l'obbligo di rispondere a ogni chiamata:
- viene compensato con la sola maggiorazione del 10% della retribuzione individuale oraria per il servizio prestato nel limite dell'orario normale ai sensi dell'art. 14 del presente Contratto in aggiunta alla normale retribuzione e con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 30% per le ore eccedenti detto limite;
- il trattamento di cui sopra non compete al lavoratore ove questi svolga tale servizio, anziché in farmacia, nell'alloggio fornitogli gratuitamente dall'azienda e collocato nelle immediate vicinanze della farmacia stessa.
[...]
Art. 26 - Lavoro straordinario e notturno
[...]
7. Il lavoro straordinario si considera eccezionale. Qualora situazioni particolari dovessero richiedere le prestazioni straordinarie, le situazioni stesse saranno esaminate nel merito con gli organismi di rappresentanza sindacale aziendale.
8. Per le prestazioni straordinarie, le aziende non possono superare il limite massimo costituito da un monte di ore annuo complessivo pari a 100 ore per dipendente.
9. Entro detto limite, il personale, senza giustificato motivo, non può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario.
10. Le ore di lavoro effettuate nelle festività infrasettimanali e le ore retribuite come lavoro straordinario relative alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento di cui all'art. 50 non saranno considerate ai fini del raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8.
11. Il lavoro straordinario non espressamente ordinato non è riconosciuto né compensato.
12. Le aziende, dietro richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali o delle organizzazioni sindacali territoriali, dovranno esibire documentazione relativa all'entità delle prestazioni straordinarie effettuate nelle aziende stesse.
Titolo VI - Indennità e benefici vari
Art. 32 - Personale delle farmacie periferiche, di frazioni o di piccoli centri
1. I farmacisti delle farmacie periferiche, di frazioni o di piccoli centri che abbiano un solo farmacista e per le quali sia fissato dall'autorità competente l'obbligo della reperibilità nelle ore di chiusura per la spedizione delle ricette urgenti e/o un orario di apertura settimanale della farmacia superiore alla durata settimanale del lavoro prevista dall'art. 14 e/o l'orario festivo antimeridiano, hanno diritto:
a) se il farmacista ha soltanto l'obbligo della reperibilità: a una indennità pari al 30% della retribuzione individuale mensile;
b) se il farmacista è tenuto a coprire un orario di apertura superiore alla durata settimanale del lavoro stabilita dall'art. 14 ma che non ecceda i limiti di 44 ore settimanali: a un'indennità pari al 10% della retribuzione individuale mensile;
c) se il farmacista è tenuto a coprire un orario di apertura della farmacia che superi le 44 ore settimanali: oltre al trattamento di cui al precedente punto b) sino alle 44 ore settimanali di servizio, a un riposo compensativo equivalente alle ore di servizio prestato oltre le 44 ore, la cui data di godimento sarà concordata con l'azienda o, per ogni ora di servizio effettivamente prestata oltre le 44 ore settimanali, alla retribuzione individuale oraria maggiorata del 30%;
d) se il farmacista è tenuto a prestare servizio nell'orario festivo antimeridiano: a mezza giornata di riposo compensativo, la cui data di godimento sarà concordata con l'azienda, e alla sola maggiorazione, per il lavoro festivo prestato, del 45% della retribuzione individuale oraria, non cumulabile con le maggiorazioni di cui agli artt. 26, comma 5, e 15, comma 3, del presente Contratto.
2. È in facoltà dell'azienda di assegnare, sentito il dipendente, in sostituzione dell'indennità di cui alla lett. a), l'alloggio gratuito.
[...]
5. Qualora sia richiesta la reperibilità a farmacisti che non rientrino nell'ipotesi di cui al comma 1, il compenso per tale reperibilità sarà quello previsto alla lett. a) di detto comma 1 con l'eventuale limitazione di cui al comma 3 del presente articolo.
Art. 37 - Indumenti di lavoro
[...]
2. È parimenti a carico dell'azienda, la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti a usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Art. 39 - Copertura assicurativa
Ai lavoratori operanti in farmacia dovrà essere fornita una copertura assicurativa che, in caso di danni alle persone per rapine, o fatti dolosi, garantisca almeno i massimali previsti dall'Inail.
Titolo VII - Assistenza di malattia o infortunio e sospensioni del rapporto di lavoro
Art. 41 - Trattamento di malattia o infortunio
[...]
4. Agli affetti da tbc ricoverati in istituti sanitari e case di cura, la conservazione del posto spetta, a norma della legge 28.2.53 n. 86, fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia; nel caso di dimissione dal sanatorio per dichiarata guarigione prima della scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione del lavoro, l'obbligo della conservazione del posto sussiste fino a 4 mesi successivi alla dimissione stessa. Per le aziende con più di 15 dipendenti l'obbligo di conservare il posto al lavoratore sussiste - ai sensi dell'art. 9 della legge 14.12.70 n. 1088 - fino a 6 mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
5. Il diritto alla conservazione del posto comunque cessa in caso di dichiarata inidoneità fisica permanente al posto occupato, salvo il diritto di contestazione della dichiarazione di inidoneità, secondo la procedura prevista dall'art. 10, ultimo comma, della citata legge n. 86/53.
[...]
13. [...]
È altresì in facoltà dell'azienda di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore, all'atto in cui egli si presenti al lavoro dopo il periodo di infortunio o di malattia, come in qualsiasi altro momento, da parte di sanitari di enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, nonché dei medici del SSN.
[...]
16. Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa del servizio o infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una capacità lavorativa non inferiore al 50%, fermo restando la possibilità dell'azienda di procedere al licenziamento del predetto lavoratore, l'azienda stessa si impegna a verificare la possibilità di mantenere in servizio il lavoratore assegnandolo eventualmente ad altre mansioni o a ricercare soluzioni di collocamento all'esterno dell'azienda.
Art. 42 - Gravidanza e puerperio
1. Per il trattamento di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
[...]
Titolo VIII - Doveri dei lavoratori
Art. 46 - Doveri dei lavoratori
1. Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[...]
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente Contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l'ordine gerarchico fissato dall'azienda;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l'azienda deve portare a sua conoscenza, nonché tutte le disposizioni al riguardo emanate dall'azienda stessa;
[...]
f) avere cura dei locali, mobilia, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
[...]
i) osservare tutte le norme di carattere disciplinare, organizzativo e regolamentare in genere, disposte con ordine di servizio dell'azienda.
[...]
4. Il lavoratore, a richiesta dell'azienda, deve sottoporsi in qualunque momento, e particolarmente prima della riammissione in servizio nei casi previsti dall'art. 41, a visita medica da parte di medici di enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, e di medici del SSN.
Art. 47 - Provvedimenti disciplinari
[...]
7. Il licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto si applica altresì nel caso d'infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto, qualora esistenti.
[...]
Titolo XI - Relazioni sindacali
Art. 56 - Relazioni sindacali
1. Annualmente, e comunque di norma, nell'ultimo quadrimestre, a livello nazionale, la Fiamclaf, su richiesta delle Federazioni Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, fornirà a queste informazioni generali previsionali sulle prospettive di sviluppo, sui programmi di investimento e di incremento delle attività aziendali anche in relazione ai livelli occupazionali, sui programmi di ampliamento del servizio dell'ente locale, sulle riorganizzazioni strutturali, sulle prospettive commerciali, sulla qualificazione del servizio.
2. L'incontro ha il fine di offrire occasione di confronto tra le predette Federazioni per la definizione delle più idonee politiche in ordine alle materie di cui sopra, tenendo conto sia della particolarità delle aziende farmaceutiche speciali, dovute alla loro natura istituzionale e alla loro funzione sociale, sia del ruolo che, in base alla premessa politica di cui al presente Contratto, esse sono chiamate a svolgere nell'assetto sanitario del Paese.
3. Le aziende forniranno alle Organizzazioni Sindacali territoriali (provinciali o zonali) su loro richiesta, annualmente e di norma, in occasione della predisposizione del bilancio preventivo, informazioni circa le prospettive di sviluppo, i programmi di investimento e di incremento delle attività aziendali, le riorganizzazioni strutturali e le tecniche di lavoro.
4. Su queste materie si aprirà un confronto per una verifica dei riflessi che tali iniziative assumono sui livelli dell'occupazione professionale, e sulla mobilità del personale e anche sulla qualità del servizio reso alla cittadinanza.
5. Tale verifica dovrà risultare funzionale all'individuazione di processi operativi che diano adeguate e coerenti risposte ai problemi di cui sopra.
6. In aggiunta all'impegno delle Parti di una reciproca informazione, le relazioni industriali sono integrate dall'Accordo stipulato in data 4.7.91 sulle norme di attuazione nel settore delle aziende farmaceutiche speciali del Protocollo d'intesa intervenuto tra Cispel, Cgil, Cisl e Uil, il 20.7.89 nonché della legge 12.6.90 n. 146, riportato nell'art. 58.
Art. 57 - Prerogative e funzioni dei sindacati
Organismi di rappresentanza sindacale
[...]
4. Nelle aziende in cui non siano costituite le rappresentanze sindacali aziendali l'agente contrattuale per le materie di cui all'art. 57 è l'organizzazione sindacale territoriale.
Assemblee sindacali del personale
5. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
[...]
Affissione di comunicati sindacali
21. L'organismo di rappresentanza sindacale aziendale ha diritto di affiggere, su appositi spazi che la direzione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'azienda, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
[...]
Art. 59 - Contrattazione di 2° livello
1. Ai sensi del Protocollo Governo-Parti sociali del 23.7.93 è demandata alla contrattazione aziendale la negoziazione di contenuti economici, commisurati a parametri di produttività/redditività e correlati a progetti diretti a incrementi di produttività, redditività, qualità e competitività con effetti positivi sull'andamento economico dell'azienda.
La contrattazione di 2° livello od aziendale ha cadenza quadriennale ed è svolta dalla RSU unitamente alle corrispondenti strutture sindacali territoriali firmatarie del presente Contratto.
Queste ultime sono direttamente competenti al negoziato laddove non sia costituita la RSU. [...]
2. Fermo restando quanto stabilito per la contrattazione quadriennale economica di 2° livello le parti convengono di demandare altresì alla contrattazione aziendale l'attuazione delle discipline previste dal CCNL - negli ambiti per le stesse prestabiliti - nelle seguenti materie:
- prestazioni inventariali (art. 59);
- missioni abituali (art. 33);
- mensa (art. 36);
- partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale (art. 50);
- entità dei rapporti di lavoro a tempo parziale (art. 8);
- attuazione della disciplina dell'orario di lavoro (art. 14);
- modifiche dell'organizzazione aziendale (art. 60);
- copertura assicurativa (art. 39).
[...]
In ogni caso la contrattazione di livello aziendale non può avere ad oggetto materie già interamente definite nel CCNL o comunque istituti non espressamente demandati alla contrattazione di 2° livello da specifiche norme dello stesso CCNL.
Titolare della competenza negoziale per le materie che precedono è di norma la RSU.
[...]
Art. 60 - Modifiche dell'organizzazione aziendale - Organici (Tabelle numeriche del personale)
1. Le Parti convengono che, in caso di trasformazioni o modifiche tecnologiche o di processi organizzativi, le aziende esamineranno preventivamente tali eventi con l'organismo di rappresentanza sindacale aziendale, e contratteranno con esso gli effetti che potranno derivare alle condizioni di lavoro dalle citate modificazioni.
2. Le aziende discuteranno altresì l'organismo di rappresentanza sindacale aziendale gli organici, ossia le tabelle numeriche del personale, ai fini della ricerca delle soluzioni più idonee.
Art. 61 - Condizioni e ambiente di lavoro
1. Per l'attuazione pratica dell'art. 9 della legge 20.5.70 n. 300, relativo alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, presso ogni azienda è costituito un comitato composto da 2 o 4 rappresentanti, secondo le dimensioni aziendali, eletti dai lavoratori. Il comitato potrà servirsi, se necessario, di esperti esterni scelti nell'ambito di enti specializzati pubblici o di diritto pubblico.
2. La chiamata di tali esperti sarà concordata tra l'azienda e il comitato.
Art. 62 - Commissione paritetica interpretativa
1. Le controversie eventualmente scaturenti dall'interpretazione e applicazione del presente Contratto non risolte in sede aziendale saranno definite da una commissione paritetica di 6 membri, 3 dei quali nominati dalla Fiamclaf e 3 dalle Organizzazioni nazionali dei lavoratori stipulanti il presente Contratto, uno per ciascuna.
2. Detta commissione, ove lo ritenga necessario, si sceglierà un presidente. In caso di disaccordo su tale scelta lo farà designare dal Primo presidente della Corte di Appello di Roma.
3. La commissione paritetica verrà convocata dalla Fiamclaf su propria iniziativa o su richiesta di una delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti, entro 45 giorni dalla richiesta medesima.
4. Le Parti si impegnano a riconoscere e osservare, quale espressione della loro volontà contrattuale, quella che sarà dichiarata dalla commissione paritetica.