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Regione Piemonte
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 gennaio 2021, n. 14
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica.
B.U.R. 04S6 30 gennaio 2021, n. 4 - s. n.6

IL PRESIDENTE

VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
VISTI:
• la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita “Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
• il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. in particolare l'art. 3 che recita: “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
• il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, come convertito dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ridefinizione del funzionamento dell’Unità di crisi di cui alla D.P.G.R. n. 20 del 22/10/2020 e istituzione di Unità di Gestione COVID-19 nelle Aziende Sanitarie Regionali”;
• il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale” come convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;
• l’ordinanza del Ministro della Salute del 11 dicembre 2020, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 139 del 12 dicembre 2020, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 5 gennaio 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 9 gennaio 2021, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» ”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 15 gennaio 2021, “ Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica”;
• l’ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta”;
DATO ATTO che la Regione Piemonte ha attivato tre livelli di monitoraggio al fine di verificare quotidianamente l’evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ed in particolare:
• monitoraggio nazionale a cura dell’Unità di crisi regionale in interfaccia diretta con il Ministero della salute come da decreto del 30 aprile 2020;
• monitoraggio regionale condotto sotto la supervisione del prof. Paolo Vineis;
• monitoraggio istituzionale di cui alla D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020 “Costituzione del Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2” finalizzato ad acquisire le informazioni legate agli effetti dell’attenuazione delle misure di lockdown;
DATO ATTO che in data 15 maggio 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha disposto con D.G.R. n. 31-1381 l’adozione di un sistema di gestione relativo alla Fase 2 dell’epidemia COVID- 19 per il tracciamento attivo dei contatti;
RILEVATO che, in data 29 gennaio 2021, il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito a criticità o allerta riferibili a tutto il territorio piemontese e che, anche alla luce del “Monitoraggio Fase 2 Report 37” riferito alla settimana 18 - 24 gennaio del Ministero della Salute e dell’istituto Superiore di Sanità, indicando, in particolare, che:
• si riduce l’incidenza dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente;
• si riduce, passando da 8.8% a 7.8%, l’incidenza dei tamponi positivi sul totale dei tamponi effettuati;
• risulta entro soglia il tempo trascorso tra l’esordio dei sintomi e l’esecuzione del test;
• si riducono sia l’Rt puntuale (0.82 [CI: 0.79-0.85]) sia l’Rt medio (0.89 [CI: 0.76-1.09]);
• si riducono i focolai attivi, i nuovi e i casi non associati a catene di trasmissione note;
• il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva scende da 27% a 26% e quello dei letti ordinari dal 43% al 40%, non superando il valore soglia;
RILEVATO che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;
DATO ATTO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso e, quindi, trasmesso in data 8 ottobre 2020 al Presidente del Consiglio dei Ministri il documento, “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, prot. 20/178/CR05a/COV19, che costituisce aggiornamento degli analoghi documenti precedentemente assunti;
RILEVATO che il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 allega sub 9 il suddetto documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”;
DATO ATTO la D.G.R. n. 2-2090 del 15 ottobre 2020, “Adozione delle ‘Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative’ in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19, formulate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.”, adotta per la Regione Piemonte il suindicato documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegate sub 1 al presente provvedimento;
DATO ATTO che l’articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, prevede che “le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”;
DATO ATTO la D.G.R. n. 1-2413 del 27 novembre 2020, “Adozione di ‘Linee guida aggiuntive per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive’ in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19”, adotta per la Regione Piemonte le linee guida, allegate sub 2 al presente provvedimento, che integrano il documento allegato sub 1 al presente provvedimento;
DATO ATTO che il Consiglio dei ministri ha assunto il 31 gennaio 2020, il 29 luglio 2020, il 7 ottobre 2020 e il 13 gennaio 2021 le deliberazioni con le quali è stato dichiarato e prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RITENUTO che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all’attività di prevenzione e contenimento;
RITENUTO altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela considerando la situazione emergenziale che impedisce attualmente il ritorno a situazioni di normalità;
DATO ATTO che con D.G.R. n. 37-1857 del 7 agosto 2020, “Approvazione delle indicazioni operative per la gestione dell’ingresso e del rientro in Italia dall’estero”, la Giunta regionale ha fornito specifiche indicazioni in materia;
RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 ha confermato, seppure in un ambito più limitato, quanto già contenuto nei precedenti analoghi DD.P.C.M., in merito alla esplicita previsione della possibilità di valutazioni di intervento da parte delle singole Regioni;
RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 conferma ulteriori misure di contenimento su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto;
PRESO ATTO che le ulteriori misure di contenimento del contagio di cui all’articolo 2 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, previste dall’ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021 fino al 31 gennaio 2021, non sono applicate alla Regione Piemonte dal 1 febbraio 2021;
RILEVATO altresì che le disposizioni contenute nel citato D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 sono efficaci dal 16 gennaio 2021 fino al 5 marzo 2021;
ASSUNTO quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l’andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese il parere del 29 gennaio 2021 dei Responsabili dei Settori regionale Emergenza Covid 19 e Prevenzione e Veterinaria che, valutato che sulla base di quanto riportato nel report settimanale n. 37 del Monitoraggio Fase 2, che riguarda i dati relativi alla settimana 18-24 gennaio 2021, la situazione regionale risulta un parziale miglioramento per tutti gli indicatori previsti per la gestione dell’epidemia, tenuto conto che anche i dati del monitoraggio giornaliero dei nuovi casi di COVID- 19, svolto dal servizio regionale di epidemiologia e dal SEREMI, per le giornate dello stesso periodo e per la settimana in corso evidenziano un trend stabile rispetto ai report precedenti, con RT di poco inferiore al limite di 1, conferma che la situazione epidemiologica sul territorio della Regione Piemonte risulta compatibile con la continuazione delle attività produttive relative al commercio ed ai servizi alla persona, in sintonia con le indicazioni ministeriali già fornite dal Comitato Tecnico Scientifico nazionale;
DATO ATTO che nel corso della riunione del 26 novembre 2020 con la partecipazione dei Prefetti, dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei Comuni capoluogo, nonché delle associazioni che rappresentano i Comuni, si è convenuto che la disamina delle problematiche relative ad eventuali misure per prevenire situazioni di assembramento nonché i controlli relativi siano valutate, come proposto dagli stessi Prefetti, in seno ai singoli Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in considerazione della specificità che le singole situazioni territoriali potranno presentare;
RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;
ACQUISITA l’intesa con le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI e con i Presidenti di Provincia ed i Sindaci dei Comuni capoluogo del Piemonte;
INFORMATI preventivamente i Prefetti del Piemonte;
INFORMATI i Capigruppo del Consiglio Regionale del Piemonte;
SENTITO l’Assessore alla sanità della Regione Piemonte;
INFORMATA la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;
 

ORDINA

che, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:
1. le attività commerciali al dettaglio si svolgono, nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 10, lettera ff, e degli allegati 10 e 11 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, delle schede tecniche “Commercio al dettaglio” e “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegate sub 1 al presente provvedimento, e delle linee guida allegate sub 2 al presente provvedimento. Resta ferma - con l’eccezione di farmacie, parafarmacie, studi medici e presidi sanitari - la chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio e di servizi alla persona - anche tramite apparecchi automatici purché non riservati alla rivendita di generi di monopolio - dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, salvi gli esercizi di somministrazione di cui all’articolo 1, comma 10, lettera hh, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;
2. nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, lettera ff, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;
3. è fatto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche - anche tramite apparecchi automatici - dalle ore 20,00 alle ore 7,00 agli esercenti di attività commerciali al dettaglio;
4. dal 1 febbraio 2021 le attività dei servizi di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite, ai sensi e nei modi dell’articolo 1, comma 10, lettera gg, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, nel rigoroso rispetto dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 e della scheda tecnica “Ristorazione” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
5. nell’ambito delle attività di cui al punto precedente e nel rispetto di quanto ivi disposto, resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico- sanitarie per l’attività di confezionamento e trasporto, nonché, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 10, lettera gg, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
6. le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite ai sensi dell’articolo 1, comma 10, lettera ii, e dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Servizi alla persona” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegate sub 1 al presente provvedimento, e delle linee guida allegate sub 2 al presente provvedimento;
7. le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 10, lettera pp, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 e della scheda tecnica “Attività ricettive” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
8. è consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture, da svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;
9. l’accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell’emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, con l’obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell’ingresso e fino all’uscita e nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. 14 gennaio 2021;
10. l’attività degli uffici pubblici, ivi compresa quella giudiziaria, aperta al pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Uffici aperti al pubblico” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
11. in relazione alla valutazione della diffusione dell’infezione e delle stime del suo trend di crescita, i Dipartimenti di Prevenzione della Regione Piemonte possono segnalare l’opportunità di adottare provvedimenti di carattere restrittivo alle singole Amministrazioni comunali;
12. le strutture residenziali socio-assistenziali sono tenute ad accreditarsi tempestivamente sulla piattaforma regionale “COVID-19 - Gestione RSA” al fine di comunicare idonee informazioni sulla situazione sanitaria della struttura e le aziende sanitarie competenti territorialmente devono vigilare sul corretto adempimento di tale obbligo;
13. l’attività della Unità di crisi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020 è confermata fino al 30 aprile 2021 ed è organizzata in modalità H24;
14. ai fini dell’applicazione del lavoro agile come disposto nel Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, per gli uffici della Regione Piemonte la percentuale indicata al punto a) dell’articolo 3 è elevata al 75%, salve le eccezioni indicate nel medesimo Decreto e quelle legate alla gestione delle emergenze;
15. il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.
Il presente decreto ha efficacia dal 31 gennaio 2021 sino al 14 febbraio 2021.
 

INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.
Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
 

Alberto Cirio               
 

ALLEGATO 1

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
20/178/CR05a/COV19
Nuovo coronavirus SARS-CoV-2
Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative
Roma, 8 ottobre 2020


 

Allegato 2

LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÁ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
COMMERCIO AL DETTAGLIO

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
• Predisporre adeguata cartellonistica, ben visibile dall’esterno, indicante il numero massimo di persone possibili all’interno del locale, in base alle disposizioni previste dall’allegato 5 del D.P.C.M. del 26/04/2020, in cui si evidenzia che per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori. Per locali di dimensione superiori a quelle prima citate l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili.
• Si raccomanda la rilevazione della temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
• Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
• Prevedere la più ampia disponibilità di orari di apertura per i consumatori, nei limiti consentiti dalle ordinanze in vigore.
• Sono consigliate prenotazioni tramite telefono, programmi digitali, quali app o siti web, atti a ridurre la gestione delle code.
• Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovranno essere resi disponibili guanti monouso oltre a rendere obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.
• I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori.
• L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
• Assicurare la pulizia e la disinfezione con una frequenza almeno due volte al giorno delle aree comuni.
• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
• La postazione dedicata alla cassa dovrà essere dotata di barriere fisiche (es. schermi) qualora non sia consentito il distanziamento di almeno un metro tra operatore e cliente. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, con utilizzo di pellicole protettive sui POS e sanificazione delle mani prima dell’uso dei terminali.
 

LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÁ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SUPERMERCATI, CENTRI COMMERCIALI, OUTLET O SIMILARI

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
• Predisporre adeguata cartellonistica, ben visibile dall’esterno, indicante il numero massimo di persone possibili all’interno del locale, in base alle disposizioni previste dall’allegato 5 del D.P.C.M. del 26/04/2020, in cui si evidenzia che per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori. Per locali di dimensione superiori a quelle prima citate l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili.
• Dovrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
• Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
• Prevedere la più ampia disponibilità di orari di apertura per i consumatori, nei limiti consentiti dalle ordinanze in vigore.
• Predisporre spot sonori contenenti informazioni per la tutela della salute.
• L’accesso ai supermercati, centri commerciali, agli outlet o similari devono essere organizzati in modo da separare i flussi di entrata da quelli di uscita, anche mediante apposita segnaletica e cartellonistica informativa. La capienza massima per garantire il rispetto delle misure di contenimento è calcolata in base alle disposizioni, come dall’allegato 5 D.P.C.M. del 26/04/2020. Gli addetti alla vigilanza hanno il compito di verificare il rispetto del distanziamento interpersonale (anche in caso di coda) e l’uso dei DPI, nonché il corretto utilizzo dei varchi. Al raggiungimento del massimo affollamento consentito i varchi di ingresso saranno chiusi.
• Si consiglia, soprattutto per i grandi centri di vendita, di dotarsi di strumenti, quali app o siti web, atti a ridurre la gestione delle code.
• Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione della merce da parte del cliente, dovranno essere resi disponibili guanti monouso oltre a rendere obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.
• I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori.
• L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
• Assicurare la pulizia e la disinfezione con una frequenza almeno due volte al giorno delle aree comuni.
• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
• La postazione dedicata alla cassa dovrà essere dotata di barriere fisiche (es. schermi) qualora non sia consentito il distanziamento di almeno un metro tra operatore e cliente. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, con utilizzo di pellicole protettive sui POS e sanificazione delle mani prima dell’uso dei terminali.
 

LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA

• Assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell’area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
• Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
• Informare posizionando all’accesso dei mercati cartelli, almeno in lingua italiana e inglese, per informare la clientela sui corretti comportamenti per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e differenziare, ove possibile, i percorsi di entrata e uscita.
• Verificare, mediante adeguati controlli, l’utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche con utilizzo di pellicole protettive sui POS e sanificazione delle mani prima dell’uso dei terminali.
• Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
• Consentire il maggior distanziamento possibile dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, l’ampliamento dell’area mercatale.
• Prevedere la più ampia disponibilità di orari di apertura per i consumatori, nei limiti consentiti dalle ordinanze in vigore.
• I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come gli operatori.
 

LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÁ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
SERVIZI ALLA PERSONA

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
• Predisporre adeguata cartellonistica, ben visibile dall’esterno, indicante il numero massimo di persone possibili all’interno del locale, in base alle disposizioni previste dall’allegato 5 del D.P.C.M. del 26/04/2020, in cui si evidenzia che per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori. Per locali di dimensione superiori a quelle prima citate l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili.
• Consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
• Dovrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
• La permanenza dei clienti all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all’erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
• Prevedere la più ampia disponibilità di orari di apertura per i consumatori, nei limiti consentiti dalle ordinanze in vigore.
• Sono consigliate prenotazioni tramite telefono, programmi digitali, quali app o siti web, atti a ridurre la gestione delle code.
• Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti
• L’area di lavoro, laddove possibile, deve essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
• Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
• L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).
• In particolare per i servizi di estetica, nell’erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
• L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
• Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici, mantenendo un registro delle operazioni di igienizzazione da esibire agli organi di vigilanza.
• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza de lle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
• Sono inibiti, dove presenti, l’uso della sauna, dei solarium, il bagno turco e le vasche idromassaggio
• La postazione dedicata alla cassa dovrà essere dotata di barriere fisiche (es. schermi) qualora non sia consentito il distanziamento di almeno un metro tra operatore e cliente. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione, comunque garantendo l’utilizzo di pellicole protettive sui POS e sanificazione delle mani prima dell’uso dei terminali.

Fonti normative:
- Allegato 5 D.P.C.M. 26.04.2020
- “Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” del 16.05.2020, del 22.05.2020, 8.10.2020