Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Ordinanza contingibile e urgente 31 gennaio 2021, n.3/2021/PC
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

Il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione;
Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 14 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia viene nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19);
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID - 19);
Visto il decreto legge del 7 ottobre 2020 n. 125 (Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020), ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera a), che nel modificare l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;
Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158 (Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19);
Visto il decreto -legge 14 gennaio 2021, n. 2 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021);
Visto il DPCM del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
Vista la nota del 29 gennaio 2021 prot. 0001588-P con la quale del Ministro della Salute comunica che “tenuto conto degli esiti del percorso di monitoraggio del rischio sanitario legato all’emergenza da Covid-19, a decorrere dal 1° febbraio p.v., a codesta Regione si applicheranno le misure di cui alla c.d. zona gialla”;
Preso atto delle indicazioni del mondo scientifico secondo le quali gli unici strumenti di prevenzione del contagio del virus continuano ad essere l’igiene delle mani, il corretto utilizzo dei DPI e il distanziamento fisico;
Valutato in particolare che i nuovi casi confermati negli ultimi tre mesi sono stati 57.305, dimostrando che la diffusione del virus è via via aumentata in ottobre e novembre, è rimasta sostenuta nel mese di dicembre 2020 e per le prime due settimane di gennaio 2021, con forte sovraccarico delle strutture ospedaliere e di ogni attività del Sistema Sanitario Regionale;
Preso atto che dalle ultime analisi epidemiologiche elaborate dalla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità si registra un incremento nei valori degli indicatori di allerta quali: ultimo valore di Rt disponibile passato da 0.82 (report 36) a 0.88 (report 37) sui casi ospedalizzati; numero di nuovi casi passati da 2.662 (settimana 11/1/2021-17/1/2021) a 2910 (settimana 18/1/2021-24/1/2021) (report 37); tasso di occupazione dei posti letto totali di Terapia Intensiva passato dal 36% (19/01/2021 -report 36) al 37% (26/01/2021 - report 37) sopra la soglia di allerta del 30%; tasso di occupazione dei posti letto totali di Area Medica per pazienti COVID-19 passato dal 54% (19/01/2021 - report 36) al 52% (26/01/2021 - report 37) rimanendo comunque sopra la soglia di allerta del 40%;
Rilevato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in base al Report settimanale del Ministero della salute e dell’Istituto Superiore di Sanità sul monitoraggio del contagio, è definita, alla data del 31 gennaio, avere il trend settimanale dei casi di contagio in riduzione ma è valutata tra le regioni la cui fascia di rischio è definita oggi complessivamente moderata e di alto impatto;
Visto che sulla base dei dati forniti in data 31 gennaio 2021 dalla Protezione civile regionale la situazione del contagio da SARS - CoV-2, registra 590 ricoveri ospedalieri positivi in area medica oltre a 60 ricoveri in terapia intensiva su una disponibilità complessiva di 175 posti letto di terapia intensiva, con conseguente rischio di aumento del carico ospedaliero;
Considerato che le misure ultime adottate a livello statale e regionale hanno determinato il contenimento del contagio in misura tale da consentire il rientro della Regione nella cosiddetta “zona gialla”;
Ritenuto tuttavia necessario, alla luce dei dati epidemiologici che rappresentano una situazione ancora seria, continuare a ridurre al minimo le possibilità di assembramento, sia prevedendo limiti puntuali sia formulando raccomandazioni;
Ritenuto di dovere, allo stato attuale, osservare il principio di massima precauzione a tutela dell’interesse pubblico, da ritenersi prevalente, della salute collettiva;
Ritenuto necessario, visto il rischio correlato alla formazione di assembramenti di persone che consumano alimenti o bevande, limitare sensibilmente l’assunzione degli stessi su area pubbliche o aperte al pubblico;
Ritenuto necessario, visto il rischio correlato alla formazione di assembramenti di persone con il dispositivo di protezione abbassato per consumare alimenti o bevande, limitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ad eccezione del primo periodo di apertura mattutino, durante il quale normalmente le consumazioni avvengono in modo rapido, all’esclusiva consumazione da seduti, sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati e limitare la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico;
Ritenuto essenziale ridurre al minimo gli spostamenti degli individui nelle zone solitamente soggette ad affollamento;
Acquisito il parere della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità del 31 gennaio 2021;
 

ORDINA

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, dal 1 febbraio 2021 e fino al giorno 5 marzo 2021 su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti misure di carattere generale:
a) È obbligatorio al di fuori dell’abitazione l’uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o tabacchi, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da specifiche previsioni maggiormente restrittive. Resta altresì obbligatorio l’utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi.
b) È consentita dalle ore 11.00 fino a chiusura l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati e in ogni caso nel rispetto delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni relativamente alla distanza minima interpersonale di un metro. I servizi di ristorazione devono esporre all’ingresso un cartello indicando il numero massimo di persone ammesse nel locale.
c) È vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell’esercizio di vendita e, comunque, in luoghi dove siano possibili assembramenti.
d) È sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio.
e) È fortemente raccomandato di non utilizzare mezzi di trasporto pubblico salvo che per necessità non espletabili con altri mezzi.
f) È fortemente raccomandato svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all’aperto in aree solitamente non affollate e comunque rimanendo l’obbligo del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Trieste - Palmanova, 31 gennaio 2021.

IL PRESIDENTE
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
f.to dott. Massimiliano FEDRIGA