Tipologia: CCNL
Data firma: 16 giugno 2000
Validità: 01.01.1999 - 31.12.2002
Parti: Assofarm e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Aziende farmaceutiche speciali (ex municipalizzate)
Fonte: CNEL

Sommario:

  Premessa
Dichiarazione congiunta
Art. 1 - Applicabilità del contratto
Art. 2 - Decorrenza e durata del contratto
Art. 3 - Inscindibilità del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 4 - Norme aziendali
Art. 5 - Assunzione del personale
Art. 6 - Periodo di prova
Art. 7 - Apprendistato e contratti di formazione e lavoro
Art. 8 - Lavoro a tempo parziale
Art. 9 - Contratto a termine e lavoro temporaneo
A)- Contratto a termine

B)- Lavoro temporaneo
C)-Limiti quantitativi di utilizzazione delle assunzioni a termine e del lavoro temporaneo
Art. 10 - Classificazione del personale
• Area quadri (Legge n. 190/1985)
• Area dell'alta professionalità
• Area tecnico - amministrativa
o Norma di attuazione
• Area esecutiva
Art. 11 - Quadri intermedi
Art. 12 - Criteri per la individuazione del personale da inquadrare nell'area quadri
Art. 13 - Mutamento di mansioni e di livello
Art. 14 - Orario di lavoro
Art. 15 - Riposo settimanale e festività
Art. 16 - Assenze e permessi
Art. 17 - Ferie
Art. 18 - Retribuzioni mensili e loro definizioni
Art. 19 - Calcolo della retribuzione oraria e giornaliera
Art. 20 - Indennità tecnico professionale
Art. 21 - Indennità Quadri
Art. 22 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 23 - Servizio notturno
Art. 24 - Lavoro straordinario e notturno
Art. 25 - Prestazioni inventariali
Art. 26 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 27 - Anzianità di servizio - Anzianità professionale - Anzianità convenzionale
Art. 28 - Benemerenze nazionali
Art. 29 - Personale delle farmacie periferiche, di frazioni o di piccoli centri
Art. 30 - Missioni
Art. 31 - Trasferte
Art. 32 - Indennità maneggio denaro
Art. 33 - Mensa
Art. 34 - Indumenti di lavoro
Art. 35 - Indennità di bilinguismo
Art. 36 - Copertura assicurativa
Art. 37 - Assistenza di malattia o infortunio
Art. 38 - Trattamento di malattia o infortunio
Art. 39 - Gravidanza e puerperio
Art. 40 - Aspettativa
Art. 41 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 42 - Sospensione del lavoro
Art. 43 - Doveri dei lavoratori
Art. 44 - Provvedimenti disciplinari
 

Art. 45 - Lavoratori studenti
Art. 46 - Diritto allo studio
Art. 47 - Aggiornamento professionale
Art. 48 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 49 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni e indennità sostitutiva
Art. 50 - Trattamento di fine rapporto
Art. 51 - Certificato di lavoro
Art. 52 - Trattamento di pensione
Art. 53 - Relazioni sindacali
Art. 54 - Ente bilaterale
Art. 55 - Prerogative e funzioni dei sindacati
• Organismi di rappresentanza sindacale

• Assemblee sindacali del personale
• Permessi sindacali
• Aspettativa per incarichi sindacali
• Distacchi retribuiti
• Affissione di comunicati sindacali
• Quote sindacali
• Consegna testo contrattuale
• Sedi sindacali
Art. 56 - Disciplina dello sciopero
• Protocollo d'intesa tra la Fiamclaf e le OOSS Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil sulle norme di attuazione nel settore delle aziende farmaceutiche speciali del protocollo Cispel/Cgil-Cisl-Uil nonché della legge 12 giugno 1990, n. 146.
o A)- Prestazioni indispensabili
o B)- Minimi di servizio
o C)- Preavviso e durata dello sciopero
o D)- Esclusione dallo sciopero
o Allegato A) al protocollo d'intesa.
o Allegato B) al protocollo d'intesa.
Art. 57 - Contrattazione di secondo livello
Art. 58 - Modifiche dell'organizzazione aziendale organici (Tabelle numeriche del personale)
Art. 59 - Condizioni ed ambiente di lavoro
Art. 60 - Commissione paritetica nazionale
Art. 61 - Conciliazione, vertenze individuali e arbitrato volontario
Art. 62 - Pari opportunità
Art. 63 - Cessione o trasformazione dell'azienda
Art. 64 - Trattamento economico
Art. 65 - Incentivo per la maggiore produttività
Art. 66 - Previdenza complementare
Tabelle
Tabella n. 1 Scatti di anzianità
Tabella n. 2 Minimi sindacali In vigore dal 1 gennaio 1997 - Comprensivi delle varie indennità
Tabella n. 3 Tabella di raccordo dal 1 gennaio 1997 al 31 gennaio 1999
Tabella n. 4. Tabella riassuntiva trattamento economico
Tabella 4 Accordo 16 giugno 2000 - Tabella riassuntiva del trattamento economico per il personale in servizio al 30 giugno 2000
Tabella "A" Paga base al 31 dicembre 2002
Allegato 1 Accordo per il 2° biennio CCNL 1 luglio 1995
Dichiarazione a verbale
Prospetto 1 Valore 2° EDR alle diverse scadenze
Prospetto 2 Spostamento in retribuzione base al 1 gennaio 1999
Prospetto 3 Arretrati relativi al periodo 1 luglio - 31 dicembre 1997


Contratto collettivo nazionale di lavoro per dipendenti di aziende farmaceutiche speciali - Roma 16 giugno 2000 - 31 dicembre 2002
Accordo nazionale 16 giugno 2000


Il 16 giugno 2000, in Roma tra la Federazione Assofarm [...] e la Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi Filcams/Cgil [...] con l'intervento della Confederazione generale italiana lavoratori (Cgil) [...], la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo - Fisascat/Cisl [...] con l'intervento della Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl) [...], l'Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi - Uiltucs/Uil [...] con la partecipazione della Unione italiana del lavoro (Uil) [...]

Art. 1 - Applicabilità del contratto
1. Il presente contratto collettivo nazionale disciplina il rapporto di lavoro fra le imprese degli enti locali, gestite nelle forme di cui all'art. 22 della legge 142/90 e successive integrazioni e modificazioni, esercenti farmacie, magazzini all'ingrosso e laboratori farmaceutici, ed i loro dipendenti ad eccezione di quelli che hanno la qualifica di dirigente.
2. L'applicazione del presente contratto di lavoro è subordinata agli adempimenti di legge cui debbono ottemperare le imprese di cui al comma precedente.
3. Mentre si conferma il ruolo insostituibile dei rapporti sindacali a livello aziendale, anche per una corretta gestione del presente contratto, si conviene che rientra nell'esclusiva competenza negoziale delle Parti stipulanti a livello nazionale ogni materia che non sia espressamente demandata alla contrattazione di 2° livello ed in particolare i livelli retributivi e relativi parametri, la struttura della classificazione del personale, la durata dell'orario di lavoro, il sistema di relazioni sindacali.
4. Il CCNL indica esplicitamente e tassativamente le materie demandate alla contrattazione di 2° livello.
[...]

Art. 4 - Norme aziendali
1. Oltre che alle norme del presente contratto, il lavoratore deve uniformarsi a tutte quelle altre norme regolamentari che saranno stabilite dall'azienda, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti al lavoratore stesso dal presente contratto.
2. Tali norme, in ogni caso, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori con ordini di servizio o altro mezzo.

Art. 5 - Assunzione del personale
[...]
4. L'assunzione è subordinata, laddove richiesto dall'Azienda, all'accertamento dell'idoneità fisica dello stesso alle specifiche mansioni, da rilasciarsi da parte della competente autorità sanitaria.
[...]

Art. 7 - Apprendistato e contratti di formazione e lavoro
1. Le Parti, esaminata l'evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Conseguentemente, le Parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto prevedendo momenti di formazione teorica anche esterni al processo lavorativo, confermando il proprio impegno a condurre congiuntamente un progetto pilota per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi per l'apprendistato.
2. Possono essere assunti con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24, ovvero ai 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081/93 e successive modificazioni.
Qualora l'apprendista sia portatore di handicap, i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni o della maggior durata consentita dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
[...]
4. L'impegno formativo dell'apprendista per l'intera durata del periodo di apprendistato è pari a 120 ore medie annue.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o attestato di qualifica professionale, idonei rispetto all'attività da svolgere, l'impegno formativo è pari a 80 ore medie annue.
[...]
6. L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per cui egli compie il tirocinio.
7. Le ore di insegnamento complementare sono comprese nell'orario normale di lavoro.
[...]
9. Le Parti si impegnano a definire la disciplina dei contratti di formazione e lavoro entro 6 mesi dalla pubblicazione delle disposizioni di futura emanazione relative alla loro armonizzazione con le normative comunitarie e le disposizioni di cui all'art. 45 della legge n. 144/99.

Art. 9 - Contratto a termine e lavoro temporaneo
A)- Contratto a termine

[...]
4. Oltre che dalle norme di cui sopra, il rapporto di lavoro del personale assunto a termine sarà regolato dalle norme del presente contratto che siano compatibili con il carattere di temporaneità del rapporto medesimo.
[...]

Art. 14 - Orario di lavoro
1. Fatte salve le prerogative e le responsabilità della direzione aziendale nel provvedere alla complessiva organizzazione e conduzione dell'azienda, le Parti convengono che il presente articolo disciplina:
a) l'orario di lavoro;
b) la flessibilità dell'orario.
2. È rimessa alla contrattazione tra la direzione aziendale e le rappresentanze sindacali aziendali assistite dalle organizzazioni sindacali territoriali l'individuazione di soluzioni idonee sotto il profilo dell'efficienza dell'azienda e tenendo conto dell'interesse dei lavoratori, in ordine all'adozione di turni, nastri orari e distribuzione dell'orario di lavoro.
3. La durata normale del lavoro è di 38 ore settimanali a decorrere dal 1 gennaio 1993.
4. Per il personale di farmacia tale orario deve svolgersi nei limiti delle ore di apertura e di chiusura stabiliti dalle competenti autorità; può essere fatta eccezione per il personale di farmacia, che rimane aperta 24 ore su 24, per il quale può essere definito, a livello aziendale, un orario continuato.
5. L'orario settimanale è, di norma, ripartito su cinque giorni consecutivi; quando esigenze locali o disposizioni dell'autorità competente, ovvero opportunità aziendali ne suggeriscono la scelta, può essere definita in azienda un'articolazione su giorni non consecutivi.
[...]
8. Poiché l'orario di apertura e chiusura della farmacia, fissato dall'autorità competente, non è corrispondente alla durata del lavoro settimanale stabilita dal contratto, è consentita l'adozione di turni, nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro, che assicuri il miglioramento della produttività, nonché recuperi nella qualità del lavoro e del servizio.
9. Nell'adozione di turni, nastri orari e distribuzione dell'orario, di cui al comma precedente, non potranno essere superati il limite minimo di 34 ore settimanali, né quello massimo di 42 ore da compensarsi tra loro.
L'azienda provvederà a comunicare ai lavoratori interessati quanto definito dalle Parti.
10. I lavoratori coinvolti nella flessibilità dell'orario percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
11. Nelle zone ad intensa attività turistica stagionale, in sede aziendale potranno essere individuati fino a due periodi, complessivamente non superiori a 90 giorni nell'arco dell'anno solare, se trattasi di zone con doppia stagionalità; durante tali periodi l'orario di lavoro settimanale può essere modificato rispetto al restante periodo dell'anno per far fronte alle maggiori richieste dell'utenza. Le eventuali prestazioni aggiuntive richieste ed effettuate in detto periodo massimo di 90 giorni saranno recuperate in altri periodi dell'anno a minore intensità lavorativa, entro i quattro mesi successivi al/i periodo/i stesso/i.

Art. 15 - Riposo settimanale e festività
1. Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive da fruire, normalmente, in coincidenza con la domenica.
2. Qualora nella giornata di domenica la farmacia debba rimanere aperta al pubblico, il lavoratore che ne è richiesto è tenuto a prestare normale servizio, salvo a godere del riposo compensativo, sempre per 24 ore consecutive, in altra giornata della successiva settimana.
[...]

Art. 17 - Ferie
[...]
7. Le ferie sono irrinunciabili; il lavoratore che, nonostante l'assegnazione per iscritto delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né a recupero negli anni successivi.
[...]

Art. 23 - Servizio notturno
1. Il personale addetto alla vendita nella farmacia dovrà prestare la propria opera anche nelle ore notturne, quando la farmacia sia tenuta al servizio notturno stabilito dall'autorità competente.
2. Ai soli fini del presente articolo, viene considerato servizio notturno quello prestato tra l'ora di chiusura serale e l'ora di apertura mattutina della farmacia, entrambe fissate dall'autorità competente.
3. Si considera orario normale notturno quello lavorato nei limiti fissati dall'art. 14 del presente contratto.
4. Si considera orario straordinario notturno quello lavorato oltre i limiti di cui al comma precedente.
5. Fermo restando che le maggiorazioni per il lavoro ordinario ed i compensi per il lavoro straordinario corrisposti ai sensi del presente articolo non sono considerati facenti parte della retribuzione globale a nessun effetto, il servizio notturno è compensato come segue:
a) servizio a porte aperte ininterrottamente durante le ore notturne nei termini sopra definiti, viene compensato:
- con la sola maggiorazione del 20% della retribuzione individuale oraria per le ore di servizio prestate fino al limite dell'orario normale fissato ai sensi dell'art. 14 del presente contratto in aggiunta alla normale retribuzione;
- con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 50% per le ore di servizio prestate eccedenti il predetto limite;
b) servizio misto a porte aperte ed a porte chiuse, con l'obbligo per il personale di restare in farmacia, dopo la chiusura delle porte, per il rispondere ad ogni chiamata, viene compensato:
- come al precedente punto a) per le ore in cui la farmacia funziona a porte aperte;
- come al successivo punto c) dall'ora di chiusura delle porte fino al termine del servizio;
c) servizio sempre a porte chiuse per tutto il periodo notturno come sopra definito, con presenza del personale in farmacia e con l'obbligo di rispondere ad ogni chiamata, viene compensato:
- con la sola maggiorazione del 10% della retribuzione individuale oraria per il servizio prestato nel limite dell'orario normale ai sensi dell'art. 14 del presente contratto in aggiunta alla normale retribuzione e con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 30% per le ore eccedenti detto limite;
- il trattamento di cui sopra non compete al lavoratore ove questi svolga tale servizio, anziché in farmacia, nell'alloggio fornitogli gratuitamente dall'azienda e collocato nelle immediate vicinanze della farmacia stessa.
[...]

Art. 24 - Lavoro straordinario e notturno
[...]
8. Il lavoro straordinario si considera eccezionale. Qualora situazioni particolari dovessero richiedere le prestazioni straordinarie, le situazioni stesse saranno esaminate nel merito con gli organismi di rappresentanza sindacale aziendale.
9. Per le prestazioni straordinarie le aziende non possono superare il limite massimo costituito da un monte di ore annuo complessivo pari a 100 ore per dipendente.
10. Entro detto limite, il personale, senza giustificato motivo, non può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario.
11. Le ore di lavoro effettuate nelle festività infrasettimanali e le ore retribuite come lavoro straordinario relative alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento di cui all'art. 47 non saranno considerate ai fini del raggiungimento del limite massimo di cui al 9° comma del presente articolo.
12. Il lavoro straordinario, non espressamente richiesto, non è riconosciuto né compensato.
13. Le aziende, dietro richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali o delle organizzazioni sindacali territoriali, dovranno esibire documentazione relativa all'entità delle prestazioni straordinarie effettuate nelle aziende stesse.
[...]

Art. 29 - Personale delle farmacie periferiche, di frazioni o di piccoli centri
1. I farmacisti delle farmacie periferiche, di frazioni o di piccoli centri che abbiano un solo farmacista e per le quali sia fissato dall'autorità competente l'obbligo della reperibilità nelle ore di chiusura per la spedizione delle ricette urgenti e/o un orario di apertura settimanale della farmacia superiore alla durata settimanale del lavoro prevista dall'art. 14 e/o l'orario festivo antimeridiano, hanno diritto:
a) se il farmacista ha soltanto l'obbligo della reperibilità: a una indennità pari al 30% della retribuzione individuale mensile;
b) se il farmacista è tenuto a coprire un orario di apertura superiore alla durata settimanale del lavoro stabilita dall'art. 14 ma che non ecceda i limiti di 44 ore settimanali: ad una indennità pari al 10% della retribuzione individuale mensile;
c) se il farmacista è tenuto a coprire un orario di apertura della farmacia che superi le 44 ore settimanali: oltre al trattamento di cui al precedente punto b) sino alle 44 ore settimanali di servizio, ad un riposo compensativo equivalente alle ore di servizio prestato oltre le 44 ore, la cui data di godimento sarà concordata con l'azienda o, per ogni ora di servizio effettivamente prestata oltre le 44 ore settimanali, alla retribuzione individuale oraria maggiorata del 30%;
[...]
2. È in facoltà dell'azienda di assegnare, sentito il dipendente, in sostituzione dell'indennità di cui alla lettera a), l'alloggio gratuito.
[...]
5. Qualora sia richiesta la reperibilità a farmacisti che non rientrino nella ipotesi di cui al 1° comma, il compenso per tale reperibilità sarà quello previsto alla lett. a) di detto 1° comma con l'eventuale limitazione di cui al 3° comma del presente articolo.

Art. 34 - Indumenti di lavoro
[...]
2. È parimenti a carico dell'azienda, la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico- sanitario.

Art. 36 - Copertura assicurativa
Ai lavoratori operanti in farmacia dovrà essere fornita una copertura assicurativa che, in caso di danni alle persone per rapine, o fatti dolosi, garantisca almeno i massimali previsti dall'Inail.

Art. 38 - Trattamento di malattia o infortunio
[...]
4. Agli affetti da TBC ricoverati in istituti sanitari e case di cura, la conservazione del posto spetta, a norma della legge 28 febbraio 1953, n. 86, fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia; nel caso di dimissione dal sanatorio per dichiarata guarigione prima della scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione del lavoro, l'obbligo della conservazione del posto sussiste fino a 4 mesi successivi alla dimissione stessa. Per le aziende con più di 15 dipendenti, l'obbligo di conservare il posto al lavoratore sussiste ai sensi dell'art. 9 della legge 14/12/1970, n. 1088 fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
5. Il diritto alla conservazione del posto comunque cessa in caso di dichiarata inidoneità fisica permanente al posto occupato, salvo il diritto di contestazione della dichiarazione di inidoneità, secondo la procedura prevista dall'art. 10, ultimo comma, della citata legge n. 86/1953.
[...]
13. [...]
È altresì in facoltà dell'azienda di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore, all'atto in cui egli si presenti al lavoro dopo il periodo di infortunio o di malattia, come in qualsiasi altro momento, da parte di sanitari di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico, nonché dei medici del SSN.
[...]
16. Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa del servizio od infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una capacità lavorativa non inferiore al 50%, fermo restando la possibilità dell'azienda di procedere al licenziamento del predetto lavoratore, l'azienda stessa si impegna a verificare la possibilità di mantenere in servizio il lavoratore assegnandolo eventualmente ad altre mansioni o a ricercare soluzioni di collocamento all'esterno dell'azienda.

Art. 39 - Gravidanza e puerperio
1. Per il trattamento di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
[...]

Art. 43 - Doveri dei lavoratori
1. Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[...]
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l'ordine gerarchico fissato dall'azienda;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l'azienda deve portare a sua conoscenza, nonché tutte le disposizioni al riguardo emanate dall'azienda stessa;
[...]
f) avere cura dei locali, mobilia, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
[...]
i) osservare tutte le norme di carattere disciplinare, organizzativo e regolamentare in genere, disposte con ordine di servizio dell'azienda.
2. Al lavoratore è vietato inoltre:
[...]
- di ritornare nei locali dell'azienda e trattenervisi oltre l'orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio o con l'autorizzazione dell'azienda stessa;
[...]
4. Il lavoratore, a richiesta dell'azienda, deve sottoporsi in qualunque momento, e particolarmente prima della riammissione in servizio nei casi previsti dall'art. 38, a visita medica da parte di medici di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico, e di medici del SSN.

Art. 44 - Provvedimenti disciplinari
[...]
7. Il licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto si applica altresì nel caso d'infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto, qualora esistenti.
[...]

Art. 53 - Relazioni sindacali
1. Annualmente, e comunque di norma, nell'ultimo quadrimestre, a livello nazionale, l'Assofarm, su richiesta delle Federazioni Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, fornirà a queste informazioni generali previsionali sulle prospettive di sviluppo, sui programmi di investimento e di incremento delle attività aziendali anche in relazione ai livelli occupazionali, sui programmi di ampliamento del servizio dell'ente locale, sulle riorganizzazioni strutturali, sulle prospettive commerciali, sulla qualificazione del servizio.
2. L'incontro ha il fine di offrire occasione di confronto tra le predette Federazioni per la definizione delle più idonee politiche in ordine alle materie di cui sopra, tenendo conto sia della particolarità delle aziende farmaceutiche speciali, dovute alla loro natura istituzionale ed alla loro funzione sociale, sia del ruolo che, in base alla premessa politica di cui al presente contratto, esse sono chiamate a svolgere nell'assetto sanitario del Paese.
3. Le aziende forniranno alle Organizzazioni Sindacali territoriali (provinciali o zonali) su loro richiesta, annualmente e di norma, in occasione della predisposizione del bilancio preventivo, informazioni circa le prospettive di sviluppo, i programmi di investimento e di incremento delle attività aziendali, la dinamica del costo del lavoro nonché le politiche retributive aziendali, le riorganizzazioni strutturali e le tecniche di lavoro.
4. Su queste materie si aprirà un confronto per una verifica dei riflessi che tali iniziative assumono sui livelli dell'occupazione professionale, e sulla mobilità del personale ed anche sulla qualità del servizio reso alla cittadinanza.
5. Tale verifica dovrà risultare funzionale all'individuazione di processi operativi che diano adeguate e coerenti risposte ai problemi di cui sopra.
6. In aggiunta all'impegno delle Parti di una reciproca informazione, le relazioni industriali sono integrate dall'accordo stipulato in data 4 luglio 1991 sulle norme di attuazione nel settore delle aziende farmaceutiche speciali del protocollo d'intesa intervenuto tra Cispel, Cgil, Cisl e Uil, il 20 luglio 1989 nonché della legge 12 giugno 1990, n. 146, riportato nell'art. 56.

Art. 54 - Ente bilaterale
1. È costituito un Ente denominato "Ente bilaterale nazionale Assofarm/Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, di seguito abbreviato in Ente Bilaterale.
2. L'Ente Bilaterale ha sede in Roma, presso la sede di Assofarm e ha durata indeterminata.
3. L'Ente Bilaterale ha le seguenti competenze: a) promuove esclusivamente la definizione di linee guida e indirizzi per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore;
[...]

Art. 55 - Prerogative e funzioni dei sindacati
Organismi di rappresentanza sindacale

[...]
4. Nelle aziende in cui non siano costituite le rappresentanze sindacali aziendali, l'agente contrattuale per le materie di cui all'art. 57 è l'organizzazione sindacale territoriale.

Assemblee sindacali del personale
5. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
[...]

Affissione di comunicati sindacali
21. L'organismo di rappresentanza sindacale aziendale ha diritto di affiggere, su appositi spazi che la direzione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'azienda, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
[...]

Art. 57 - Contrattazione di secondo livello
1. Ai sensi del protocollo Governo - Parti sociali del 23 luglio 1993 è demandata alla contrattazione aziendale la negoziazione di contenuti economici, commisurati a parametri di produttività/redditività e correlati a progetti diretti a incrementi di produttività, redditività, qualità e competitività con effetti positivi sull'andamento economico dell'azienda.
La contrattazione di secondo livello o aziendale ha cadenza quadriennale ed è svolta dalla RSU unitamente alle corrispondenti strutture sindacali territoriali firmatarie del presente contratto.
Queste ultime sono direttamente competenti al negoziato laddove non sia costituita la RSU. [...]
2. Fermo restando quanto stabilito per la contrattazione quadriennale economica di secondo livello le Parti convengono di demandare altresì alla contrattazione aziendale l'attuazione delle discipline previste dal CCNL negli ambiti per le stesse prestabiliti nelle seguenti materie:
- prestazioni inventariali (art. 25);
- missioni abituali (art. 30);
- mensa (art. 33);
- partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale (art. 47);
- entità dei rapporti di lavoro a tempo parziale (art. 8);
- attuazione della disciplina dell'orario di lavoro (art. 14);
- modifiche dell'organizzazione aziendale (art. 58);
- copertura assicurativa (art. 36);
- maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo e reperibilità (art. 24);
- durata dell'apprendistato (art. 7);
[...]
In ogni caso la contrattazione di livello aziendale non può avere ad oggetto materie già interamente definite nel CCNL o comunque istituti non espressamente demandati alla contrattazione di secondo livello da specifiche norme dello stesso CCNL.
Titolare della competenza negoziale per le materie che precedono è di norma la RSU.
[...]

Art. 58 - Modifiche dell'organizzazione aziendale organici (Tabelle numeriche del personale)
1. Le Parti convengono che, in caso di trasformazioni o modifiche tecnologiche o di processi organizzativi, le aziende esamineranno preventivamente tali eventi con l'organismo di rappresentanza sindacale aziendale, e contratteranno con esso gli effetti che potranno derivare alle condizioni di lavoro dalle citate modificazioni.
2. Le aziende discuteranno altresì con l'organismo di rappresentanza sindacale aziendale gli organici, ossia le tabelle numeriche del personale, ai fini della ricerca delle soluzioni più idonee.

Art. 59 - Condizioni ed ambiente di lavoro
1. Per l'attuazione pratica dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, relativo alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, presso ogni azienda è costituito un comitato composto da due o quattro rappresentanti, secondo le dimensioni aziendali, eletti dai lavoratori. Il comitato potrà servirsi, se necessario, di esperti esterni scelti nell'ambito di enti specializzati pubblici o di diritto pubblico.
2. La chiamata di tali esperti sarà concordata tra l'azienda ed il comitato.

Art. 60 - Commissione paritetica nazionale
1. Le controversie eventualmente scaturenti dall'interpretazione ed applicazione del presente contratto compreso quanto previsto all'art. 57 non risolte in sede aziendale saranno definite da una commissione paritetica di sei membri, tre dei quali nominati da Assofarm e tre dalle Organizzazioni nazionali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, uno per ciascuna.
2. Detta Commissione, ove lo ritenga necessario, si sceglierà un presidente. In caso di disaccordo su tale scelta lo farà designare dal Primo presidente della Corte d'appello di Roma.
3. La Commissione Paritetica verrà convocata dall'Assofarm su propria iniziativa o su richiesta di una delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti, entro quarantacinque giorni dalla richiesta medesima.
4. Le Parti si impegnano a riconoscere ed osservare, quale espressione della loro volontà contrattuale, quella che sarà dichiarata dalla Commissione Paritetica.

Dichiarazione a verbale
Assofarm si impegna a promuovere l'applicazione contrattuale in tutte le realtà municipalizzate e nelle società da queste provenienti.