MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
 

OGGETTO: Ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure straordinarie in materia di lavoro agile, di assenza e di esenzione dal servizio.
 

A (ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO “A”)
…omissis…

Seg. circolari:
a. n. M_D GMIL REG2020 0123560 del 20 marzo 2020;
b. n. M_D GMIL REG2020 0147206 del 10 aprile 2020;
c. n. M_D GMIL REG2020 0228000 del 10 giugno 2020;
d. n. M_D GMIL REG2020 0316987 del 18 agosto 2020;
e. n. M_D GMIL REG2020 0326805 del 28 agosto 2020;
f. n. M_D GMIL REG2020 0394240 del 15 ottobre 2020;
g. n. M_D GMIL REG2020 0417324 del 30 ottobre 2020;
h. n. M_D GMIL REG2020 0504549 del 31 dicembre 2020;
i. n. M_D GMIL REG2021 0007150 del 11 gennaio 2021.
 

1. Con la circolare a seguito i., paragrafo 2., sono stati prorogati al 31 gennaio 2021 i termini dei seguenti istituti straordinari connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19:
- lavoro agile, di cui alla circolare a seguito f., paragrafo 2.;
- temporanea dispensa dal servizio, di cui alla circolare a seguito f., paragrafo 3.;
- malattia, quarantena, permanenza domiciliare, di cui alla circolare a seguito f., paragrafo 3.. Ciò in virtù di quanto sancito dall’art. 19 del Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. “Milleproroghe”), secondo cui i termini previsti dalle disposizioni legislative indicate nell’allegato al medesimo decreto erano prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (in quel momento 31 gennaio 2021) e comunque non oltre il 31 marzo 2021.
2. A seguito della recente Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2021), con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 30 aprile 2021, il termine di applicabilità dei succitati istituti è ora il 31 marzo 2021.
3. Nel rappresentare, inoltre, che l’istituto disciplinato dalla circolare a seguito g., paragrafo 3. (Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena del figlio) non è stato prorogato dalle ultime disposizioni normative (rimanendo in vigore fino al 31 dicembre 2020), si richiama la previsione dell’art. 5, comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, dove è stabilito che nei confronti dei dipendenti di cui all’art. 21-bis del DL 104/2020 (genitori di figli conviventi minori di 16 anni nei cui confronti sia stata disposta la quarantena a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, oppure nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, ovvero all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche, nonché la sospensione della didattica in presenza) venga adottata ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività lavorativa in modalità agile.
4. Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile, tra l’altro, sul sito “www.persomil.difesa.it”, a tutti i Comandi/Enti dipendenti.
d’ordine

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Dirig. dott. Alfredo VENDITTI