Categoria: Normativa regionale
Visite: 4773

Regione Puglia
Ordinanza del Presidente della Giunta 4 febbraio 2021, n. 41
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 1 comma 16;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l’articolo 1, comma 5;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera a);
VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020 n.149 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020 n.157 recante «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus da COVID-19 »;
VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
VISTO il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;
VISTO il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato D.P.C.M. 13 ottobre 2020;
VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020, con efficacia dal 6 novembre 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, che ha individuato tre aree: gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese;
VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020 e, in particolare, l’articolo 1 comma 9 lettera s) recante disposizioni sull’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado;
VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Regione Puglia n.444/2020 e n.1/2021;
VISTO il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 che all’articolo 1 comma 10 lettera s) testualmente dispone “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50per cento e fino ad un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina...”.
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 15 gennaio 2021, con la quale la Regione Puglia è stata collocata in area arancione a seguito dell’aggravamento della situazione epidemiologica;
CONSIDERATO che il Presidente della Regione Puglia, con l’ordinanza n.21 del 22 gennaio 2021, in linea con le misure adottate con le precedenti ordinanze, ha previsto sino al 6 febbraio: per le scuole del primo ciclo, la possibilità per le famiglie di chiedere la didattica digitale integrata, in alternativa all’attività didattica in presenza; per le scuole superiori, una ripresa dell’attività scolastica in presenza, entro il limite minimo della forbice prevista dal DPCM del 14 gennaio 2021 e, quindi, entro il limite del 50% della popolazione scolastica (applicando tale percentuale preferibilmente ad ogni singola classe), garantendo comunque la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie che ne facciano richiesta;
RILEVATO che la misura della didattica digitale integrata è prevista espressamente nelle Linee Guida del Piano Nazionale Scuola di giugno 2020, alla pag. 15: «Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata»;
CONSIDERATO che il Report n. 37 del Ministero della Salute, relativo alla settimana 18-24 gennaio 2021 (aggiornato al 27 gennaio 2021) riferisce quanto segue: “La situazione complessiva, sia in termini di incidenza che di impatto sui servizi assistenziali, mostra lievi segnali di miglioramento, nonostante una fase prolungata ed estesa di interventi di mitigazione in gran parte del territorio. Questo si realizza in un contesto europeo caratterizzato in diversi paesi da epidemie in rapido peggioramento in particolare spinte dall’emergenza di nuove varianti virali a più elevata trasmissibilità e già identificate nel nostro paese. L’epidemia resta pertanto in una fase delicata ed un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane è possibile, qualora non venissero garantite rigorose misure di mitigazione sia a livello nazionale che regionale. Si conferma pertanto la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone ”;
CONSIDERATO che il medesimo Report n. 37 del Ministero della Salute, relativo alla settimana di monitoraggio 18-24 gennaio (aggiornato al 27/01/2021) riporta per la Puglia una situazione di sostanziale stabilizzazione dell’andamento della curva epidemica, classificando basso il rischio di diffusione dei contagi ma ancora alto il rischio associato all’impatto sui servizi assistenziali e assegnando una valutazione complessiva di rischio “moderato”, comportando l’esigenza di adottare misure cautelative per evitare una ripresa dei contagi che possa ulteriormente gravare sulla rete dei servizi sanitari;
RILEVATO che dal report di monitoraggio settimanale predisposto dall’Area Epidemiologia e Care Intelligence di AReSS Puglia e relativo alla medesima settimana 18-24 gennaio conferma una situazione di sostanziale stabilità della curva epidemica;
CONSIDERATO che il competente Dipartimento della salute, con nota AOO_005/PROT/04/02/2021/0001024, ha trasmesso l’aggiornamento al 04/02/2021 della relazione sui dati epidemiologici nel contesto scolastico che, nel confermare l’efficacia delle misure sin qui adottate nel contenimento della trasmissione virale, segnala l’opportunità di conservare le disposizioni vigenti in ambito regionale, al fine di prevenire una nuova ripresa dei contagi;
CONSIDERATO pertanto che, nell’ottica del bilanciamento tra diritto alla salute e diritto allo studio, anche in virtù del principio di precauzione, anche con riferimento al perdurante di un rischio alto di impatto sui servizi assistenziali, alla stregua dell’istruttoria condotta dal competente Dipartimento della Salute, è necessario confermare le attuali disposizioni sull’attività scolastica, recanti misure atte a preservare il diritto alla salute in quanto idonee, proporzionate e indispensabili per consolidare gli effetti sinora prodotti e contenere la diffusione del contagio nella persistente situazione di stabilizzazione della curva epidemica, disponendo che sia comunque garantita la didattica digitale integrata, ove espressamente richiesta dalle famiglie;
RIBADITO, infatti, che a fronte degli interessi coinvolti, tutti di rango costituzionale, la facoltà di scelta della modalità di fruizione dell’attività scolastica, conferita alle famiglie, nell’attuale ed eccezionale fase pandemica, assolve al dovere di prevenzione e tutela del diritto alla salute che trova fondamento nella Costituzione sia nella dimensione di diritto fondamentale dell’individuo sia nella dimensione di interesse della collettività, senza compromissione del diritto all’istruzione, anch’esso di rango costituzionale;
RILEVATO che il potere di emanare le misure di cui alla presente ordinanza trova fonte normativa nelle disposizioni emergenziali richiamate in premessa (decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19») e nello stesso D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 oltre che, naturalmente, nell’articolo 32 della legge 833/1978;
RAVVISATA, quindi, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale su richiamata, restando salva l’emanazione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico all’esito delle ulteriori valutazioni del competente Dipartimento della salute;
Sentiti l’Assessore all’Istruzione, l’Assessore alla salute,
 

EMANA
la seguente ordinanza

Con decorrenza dall’8 febbraio e sino a tutto il 20 febbraio 2021:
1. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, per i CPIA, si deve svolgere in applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, salvo quanto previsto al successivo punto 2;
2. Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione e i CPIA garantiscono comunque il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie, o loro stessi ove maggiorenni nel caso dei CPIA, richiedano espressamente di adottare la didattica digitale integrata, tenendo presente che a coloro che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico;
3. Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che l’attività didattica in presenza venga svolta nel limite del 50% della popolazione scolastica. A tal fine, nell’ambito della propria autonomia, le istituzioni scolastiche organizzano le attività scolastiche, applicando preferibilmente la percentuale ad ogni singola classe e garantendo comunque la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta, tenendo presente che a coloro che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
Le Istituzioni Scolastiche devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it, il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al COVID-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid.
La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, ai Prefetti delle province ed ai Sindaci dei comuni pugliesi.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Bari, addì 04 febbraio 2021

Michele Emiliano