Categoria: Normativa regionale
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Regione Autonoma Valle d’Aosta
Ordinanza 1° febbraio 2021, n. 47
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative ad attività commerciali, istruzione e formazione, nonché esami di qualificazione di Operatore socio-sanitario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948,n. 4;
VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 recante "Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria';
VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante "Organizzazione delle attività regionali di protezione civile'' ',
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l’art. 32 che dispone ‘77 Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni', nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale
VISTO il d.P.R. 263 del 29 ottobre 2012 recante “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RILEVATO che l’Organizzazione mondiale della sanità con dichiarazione dell’11 marzo 2020 ha valutato l’epidemia da COVID-19 come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. recante 11 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, e, in particolare gli articoli 1,2 e 3, comma 1;
VISTI, in particolare:
gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che prevedono che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, possono essere adottate una o più misure limitative;
l’art. 3, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che prevede che “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale"'.
VISTO il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020";
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74 e s.m.i.;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";
VISTI:
il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 29 in data 18 gennaio 2021, recante “Unite de soutien et de coordination pour l’urgence COVID-19;
VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 1951 in data 13 gennaio 2021, recante “Modalità di svolgimento dell’attività didattica presso le Istituzioni AFAM”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 10 del succitato decreto che prevede:
alla lettera f): “sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi: ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, Fattività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti alla lettera s): le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni, con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle ive respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina [...];
- alla lettera z): “è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile; a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. Resta ferma in ogni caso l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonché la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto’';
- alla lettera ff): “Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni: le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti dì protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie”;
CONSIDERATO che l’articolo 14, comma 4, del DPCM 14 gennaio 2021 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione
VISTA la nota (Gab 0001593-P-29/01/2021) con la quale il Ministro della Salute ha comunicato: “che, tenuto conto degli esiti del percorso di monitoraggio del rischio sanitario legato all’emergenza da Covid-19, a decorrere dal 1 ° febbraio p.v., a codesta Regione si applicheranno le misure di cui alla c.d. 'zona gialla';
VISTI, inoltre, gli esiti del report n. 36 aggiornato al 20 gennaio 2021 e relativo alla settimana ]. 1 - 17 gennaio 2021, del sistema di monitoraggio del rischio sanitario introdotto dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 “Emergenza COVID-19 attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all'allegato 10 del DPCM 26/4/2020”, in relazione ai quali alla Regione è stata attribuita una classificazione di rischio moderata ad alto rischio di progressione a rischio alto e comunicato un Rt calcolato sulla data inizio sintomi puntuale di 1,12 con una compatibilità di tale Rt con lo scenario di trasmissione 1 ;
VISTI, altresì, gli esiti del report n. 37 aggiornato al 27 gennaio 2021 e relativo alla settimana 18-24 gennaio 2021, del sistema di monitoraggio del rischio sanitario introdotto dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 “Emergenza COVID-19 attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020”, in relazione ai quali alla Regione è stata attribuita una classificazione di rischio bassa e comunicato un Rt calcolato sulla data inizio sintomi puntuale di 0,82, con una compatibilità di tale Rt con lo scenario di trasmissione 1 ;
CONSIDERATO che permane la necessità di misure che consolidino la progressiva riduzione dei contagi producendo, conseguentemente, un ulteriore alleggerimento della pressione sui servizi sanitari;
VISTI i dati fomiti dalle Autorità Sanitarie e le proiezioni sulla prosecuzione del contagio, dai quali emerge la compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica delle attività esercitabili, nel rispetto dei protocolli vigenti, nello scenario di rischio di tipo 1;
CONSIDERATA la necessità di consentire, nell’ambito della fruizione di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, oltre che l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche ai sensi dell’alt. 1, comma 10, lett. f) del DPCM 14 gennaio 2021, anche l’attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità, in considerazione della particolare fragilità di tali soggetti;
RITENUTO, pertanto, ferme restando le misure previste dall’articolo 1, comma 10, lett. f) del DPCM 14 gennaio 2021. di consentire la fruizione di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, oltre che nell’ambito dell'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, anche per lo svolgimento di attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità, in con siderazione della particolare fragilità di tali soggetti;
VISTI l’Accordo del 21 maggio 2020 Rep 20/90/CR5/C9 stipulato tra le Regioni e le Province Autonome, che individua i casi e i criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria, e il documento della Conferenza delle Regioni e Province Autonome (20/205/CR5a/C9), in materia di formazione professionale;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di svolgere gli esami per il conseguimento della qualificazione di Operatore socio-sanitario, al fine di consentire al più presto l’immissione di operatori qualificati nei servizi socio-sanitari in gravissima sofferenza;
RITENUTO di stabilire che gli esami per il conseguimento della qualificazione di Operatore socio-sanitario si terranno in presenza secondo quanto stabilito dal succitato Accordo del 21 maggio 2020;
RITENUTO, pertanto necessario, alla luce di tutto quanto precede, nell'ambito del quadro normativo esistente per il contrasto dell’epidemia da COVID-19, al fine di limitarne il più possibile la diffusione, introdurre ulteriori misure di contenimento e precisazioni finalizzate all’adattamento delle previsioni del DPCM 14 gennaio 2021 alle peculiarità del territorio e del contesto socio-economico della Regione, prevedere:
- ulteriori misure e precisazioni per lo svolgimento degli esami per il conseguimento della qualificazione di Operatore socio-sanitario, con riferimento ai corsi di formazione conclusi;
- ulteriori misure relativamente alle attività didattiche anche extra-scolastiche;
- ulteriori misure relativamente agli esercizi commerciali al dettaglio;
CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
SENTITA l'Unità di supporto e di coordinamento per l’emergenza COVID-19;
 

ORDINA

1. Ferme restando le misure previste dall’articolo 1, comma 10, lett. f) del DPCM 14 gennaio 2021, le attività delle palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, oltre che per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, sono consentite anche per lo svolgimento di attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità.
2. Gli esami per il conseguimento della qualificazione di Operatore socio-sanitario, con riferimento ai corsi di formazione che risultano conclusi, si svolgono in presenza secondo quanto previsto dall’Accordo del 21 maggio 2020 Rep 20/90/CR5/C9 stipulato tra le Regioni e le Province Autonome.
3. Ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19 nello svolgimento delle attività didattiche anche extra-scolastiche:
- le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, secondo le disposizioni impartite dalla Sovraintendenza agli Studi, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica digitatale integrata. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e, tra questi, prioritariamente, agli alunni con disabilità, in accordo con le famiglie, allo scopo di garantire l'inclusione scolastica nonché qualora sia necessario l’uso di laboratori, per un monte ore massimo di dieci moduli orari per ogni laboratorio e per ogni classe, esclusivamente per i percorsi didattici afferenti agli indirizzi di studio presenti nell’istruzione e Formazione professionale, attuati anche da parte di organismi di formazione, in considerazione della fondamentale analogia con le scuole secondarie di secondo grado, rispetto al valore delle attività svolte e al target dei destinatari, nell’istruzione professionale in ambito industriale, artigianale, alberghiero e agricolo, nonché nell’istruzione tecnica - settore tecnologico, e nell'istruzione liceale - indirizzo artistico e musicale; le disposizioni che precedono si applicano alle attività didattiche degli organismi di formazione che gestiscono percorsi formativi co-finanziati con fondi pubblici. E’ garantita l’attività didattica in presenza, in materia di salute e sicurezza nonché nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli Organismi Formativi”, approvato con DGR 1113/2020, ed al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” approvato dall’INAIL.
- i percorsi di istruzione di primo e di secondo livello nell’ambito dei corsi di istruzione per adulti, di cui al d.P.R. 263 del 29 ottobre 2012, si svolgono, su richiesta motivata degli interessati al dirigente scolastico, in modalità a distanza.
- le attività extra-scolastiche ad indirizzo musicale, relative a discipline pratiche e performative consistenti in lezioni ed esercitazioni individuali o relative a piccoli gruppi cameristici e d’insieme, nonché le attività laboratoriali possono essere svolte in presenza nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 1951 in data 13 gennaio 2021, per quanto compatibili, ferme restando, in ogni caso le misure di sicurezza ivi previste.
4. Le attività commerciali al dettaglio, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, osservano le seguenti misure:
- è assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro;
- gli ingressi avvengono in modo dilazionato;
- è vietato sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
- le attività devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio vigenti per il settore di riferimento;
- utilizzo delle mascherine;
- utilizzo di gel per la disinfezione delle mani;
- accesso limitato a una persona per volta per i locali di superficie inferiore a quaranta metri quadrati;
- esposizione di cartelli che indichino il numero massimo di persone cui è consentito l'accesso per i locali di superficie superiore a quaranta metri quadrati;
- l’accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare. La presenza di accompagnatori è consentita esclusivamente in relazione alle condizioni di età o psicofisiche dei soggetti.
5. È in ogni caso vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza.
6. Sono fatte salve le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali che possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. come previsto dall’articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché le misure derogatorie, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2 del succitato decreto-legge n. 19/2020, come previsto dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 33/2020 così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.
7. La presente ordinanza annulla e sostituisce la propria ordinanza n. 39 in data 30 gennaio 2021;

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La presente ordinanza ha efficacia sull’intero territorio regionale dal 1° febbraio 2021 fino al 15 febbraio 2021, salvo l’adozione di diverse misure in relazione ai risultati del monitoraggio settimanale ai sensi dell’articolo 1, comma 16bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
L’inottemperanza alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35, così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
La presente ordinanza è comunicata alle Forze di Polizia, ivi compreso il Corpo forestale della Valle d’Aosta, ai Sindaci dei Comuni della Valle d’Aosta, alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre e alla Sovraintendente agli Studi per notizia e/o per esecuzione; è altresì comunicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, al Dirigente della Struttura Affari di Prefettura e al Commissario dell’Azienda USL, per notizia.
La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute. 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Il Presidente della Regione
Erik Lavevaz