Regione Abruzzo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 7 febbraio 2021, n. 4
Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. O.P.G.R. n. 3 del 5 febbraio 2021: precisazioni


Il Presidente della Regione

VISTI
• l’art. 32 della Costituzione;
• lo Statuto della Regione Abruzzo;
• la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
• il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTI
• la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 ;
• la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020;
VISTI
• i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01-04-08-09-11-22 marzo 2020;
• i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01- 10-26-30 aprile 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 ;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 ;
• i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13-18-24 ottobre 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021;
VISTI
• il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
• il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020 n.35;
• il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla L.14.07.2020, n. 74;
• il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con L. n.124 del 25 settembre 2020;
• il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n.125 , convertito con L. n.159 del 27 novembre 2020;
• il Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158;
• il Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1 ;
• il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2;
VISTE le Ordinanze del 9, 16 e 30 gennaio 2021 del Ministero della Salute, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. ;
RICHIAMATA l’Ordinanza presidenziale n. 3 del 05.02.2021, con la quale, stante il riacutizzarsi della circolazione del virus, sono state disposte, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 del D.L. n.19/2020, misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle imposte alla regione Abruzzo dalle disposizioni statali vigenti, con specifiche disposizioni per i Comuni di Atessa, San Giovanni Teatino e Tocco da Casauria, peculiarmente interessati da situazioni di aggravamento del rischio sanitario;
RITENUTO, dopo un confronto con i summenzionati Comuni ed al fine di meglio precisare le misure restrittive, adottate dalla regione Abruzzo con OPGR. N. 3/2021 in costanza di un aggravamento del rischio sanitario:
• ribadire l’applicazione delle misure restrittive di cui all’art.3 del DPCM 3 dicembre 2020, cui è succeduto modificandolo ed integrandolo l’art.3 del DPCM 14 gennaio 2021, ai comuni di Tocco da Casauria (PE), San Giovanni Teatino (CH) ed Atessa (CH);
• sostituire il punto 8 del dispositivo dell’O.P.G.R. n.3/2021 con il seguente punto:
“8) i Sindaci dei Comuni richiamati al punto 1), possono autorizzare o vietare l’ingresso o l’uscita dal territorio comunale in deroga alle misure di cui all’art.3 del DPCM 14 gennaio 2021, laddove esigenze di tutela della salute pubblica e/o urgenze indifferibili lo rendano necessario;”
Tanto premesso
 

ORDINA

1) è confermata, nei confronti dei comuni di Tocco da Casauria (PE), San Giovanni Teatino (CH) ed Atessa (CH) l’integrale applicazione, dalla data del 6 febbraio 2021 al 13 febbraio 2021, ovvero sino a diverso provvedimento, delle misure di cui all’art.3 del DPCM 14 gennaio 2021;
2) il punto 8 del dispositivo dell’OPGR n. 3/2021 è così sostituito:
“8) i Sindaci dei Comuni richiamati al punto 1), possono autorizzare o vietare l’ingresso o l’uscita dal territorio comunale in deroga alle misure di cui all’art.3 del DPCM 14 gennaio 2021, laddove esigenze di tutela della salute pubblica e/o urgenze indifferibili lo rendano necessario;”;
3) sono confermate tutte le disposizioni di cui ai rimanenti punti dell’OPGR n.3/2021;
4) che la presente ordinanza - immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge - sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti competenti per territorio, al Sindaco del Comune interessato, al Dipartimento Protezione Civile regionale, alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo;
5) che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.