Regione Umbria
Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale 6 febbraio 2021, n. 14
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID nei comuni della Provincia di Perugia ed in determinati comuni della Provincia di Terni.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 32 della Costituzione Italiana;
Visto lo Statuto della Regione Umbria;
Visto l’articolo 117, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n.11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”;
Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone al comma 1: “1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.”, proseguendo al comma 3: “3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Dato atto dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto-legge 19/2020 convertito con la legge n. 35 del 22/05/2020;
Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell’estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 30 aprile 2021;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; Vista l’ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva covid-19”;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza covid-19’”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza covid-19’”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
Visti i successivi DPCM attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge n. 74 del 14 luglio 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del 07/09/2020) “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito dalla legge 74 del 14 luglio 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid 19”;
Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 27 novembre 2020, con cui è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 con il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, che prevede che le Regioni possono adottare provvedimenti restrittivi rispetto alle disposizioni nazionali tenendo conto della situazione epidemiologica regionale;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020;
Considerati i contenuti del decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”;
Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da covid 19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;
Considerato il permanere in Umbria di un numero di persone attualmente positive al COVID 19, pari a 6.398 alla data del 4 febbraio 2021, tale da indicare una situazione che evidenzia rischi e criticità a livello regionale;
Atteso che alla medesima data del 4 febbraio 2021 il numero dei ricoveri di persone positive al COVID 19 negli ospedali umbri risulta essere pari a 443, di cui 66 in rianimazione;
Considerato che la rilevazione dall’Istituto Superiore di Sanità su un campione di 44 campioni inviati per il sequenziamento ha evidenziato la presenza della cd. variante inglese e brasiliana e che l’indagine induce a ritenere che la presenza delle stesse varianti ha aumentato la forbice dei contagi tra la provincia di Perugia e gran parte della Provincia di Terni;
Tenuto conto che il riscontro delle suddette varianti induce a garantire misure di contenimento da adottarsi secondo il principio della massima precauzione;
Atteso che la Regione Umbria conserva un trend in contro tendenza rispetto al dato nazionale così come risulta dall’esito dei lavori della cabina di monitoraggio nazionale riunitasi in data 3 febbraio 2021;
Atteso che il CTS nazionale mantiene la regione nella cd. zona arancione di cui all’articolo 2 del DPCM 14 gennaio 2021, da rafforzare con ordinanze regionali per le aree a maggiore incidenza di contagi;
Rilevato pertanto che appare necessario, raccogliendo le indicazioni di cui sopra, applicare le disposizioni di cui all’articolo 3 del DPCM 14 gennaio 2021 - cd. zona rossa - ai comuni del territorio della Provincia di Perugia ed in determinati comuni della provincia di Terni;
Considerando che quindi risulta necessario armonizzare le disposizioni contenute nelle ordinanze della Presidente della Giunta regionale del 22 gennaio 2021, n. 7 e del 2 febbraio 2021, n. 13 relativamente all’applicazione delle stesse nei comuni della Provincia di Perugia ed in determinati comuni della Provincia di Terni ed introdurre specifiche disposizioni regolatrici dell’attività sportiva;
Rilevato che appare necessario, pertanto, sulla base della situazione epidemiologica, continuare a ispirare l’azione amministrativa regionale al principio della massima precauzione a tutela del bene primario del diritto alla salute finalizzato ad assicurare un alto livello di protezione nella sua duplice dimensione di diritto fondamentale dell’individuo e di interesse della collettività ex art. 31 della Costituzione;
Considerato che le misure previste dalla presente ordinanza hanno altresì l’obiettivo di contribuire al pieno dispiegarsi delle ulteriori misure derivanti dall’applicazione del DPCM 14 gennaio 2021, delle ordinanze del Ministero della Salute, dei decreti legge 158/2020, 172/2020, 1/2021 e 2/2021;
Richiamate le proprie precedenti ordinanze emanate per fronteggiare l’emergenza Covid-19; Dato atto che l’INAIL, in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, ha realizzato e pubblicato dei documenti tecnici per la gestione della fase 2 dell’emergenza Covid-19, approvati dal Comitato tecnico scientifico nazionale per l’emergenza che forniscono raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell’utenza nei vari settori;
Preso atto del verbale del Comitato Tecnico Scientifico e del Gruppo Epidemiologico della Regione Umbria del 1 febbraio 2021 e del 5 febbraio 2021;
Vista la nota della Direzione salute della Regione Umbria del 6 febbraio 2021 acquisita agli atti regionali;
Tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini;
Atteso che il presente provvedimento sarà suscettibile di modificazioni in ragione dell’eventuale mutamento delle condizioni epidemiologiche ad esito delle attività di sorveglianza e monitoraggio appositamente implementate;
Considerato il carattere temporaneo delle disposizioni di cui alla presente ordinanza;
Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172;
Visto il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1;
Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2;
Visto il DPCM 14 gennaio 2021 pubblicato nella G.U. n. 11 del 15 gennaio 2021;
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021;
Visto la nota del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno del 18 gennaio 2021 n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot. Civ;
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 gennaio 2021;
Sentito il Ministro della Salute;
 

ORDINA

Art. 1

1. A decorrere dal 8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021 nel territorio di tutti i comuni della Provincia di Perugia, nonché nei comuni della Provincia di Terni indicati nell’allegato n. 1, si applicano le disposizioni relative all’articolo 3 comma 4 del DPCM 14 gennaio 2021 e dei sui allegati - cd. zona rossa - integrate dalle previsioni di cui all’articolo 2 della presente ordinanza.
 

Art. 2

1. A decorrere dal 8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021 le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, di tutti i comuni della Provincia di Perugia, nonché nei comuni della Provincia di Terni indicati nell’allegato n. 1, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1 sono sospesi tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia - fino a 36 mesi di età - pubblici e privati di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo di cui al comma precedente i servizi educativi della scuole dell’infanzia, statali e paritarie, di cui all’articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
 

Art. 3

1. Per il periodo di cui all’articolo 1 nel territorio di tutti i comuni della Provincia di Perugia, nonché nei comuni della Provincia di Terni indicati nell’allegato n. 1, non si applicano le disposizioni dell’Ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 22 gennaio 2021, n. 7 di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, ed agli articoli 4 e 5.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1 nel territorio di tutti i comuni della Provincia di Perugia, nonché nei comuni della Provincia di Terni indicati nell’allegato n. 1, non sono consentite le attività venatorie relative alla caccia di selezione di cui al regolamento regionale 27 luglio 1999, n. 23, nonché le attività complementari all’attività venatoria relativamente al ripopolamento della fauna selvatica.
 

Art. 4

1. A decorre dal 8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021 sono sospese in tutto il territorio regionale tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti esclusivamente dalle associazioni e società dilettantistiche.
2. È sospeso per il medesimo periodo di cui al comma 1 in tutto il territorio regionale lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale sia al chiuso che in spazi aperti, per gli atleti che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche ed amatoriali degli sport di squadra e di contatto come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e partecipanti a gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.
3. E’ sospeso, per il medesimo periodo di cui al comma 1, nel territorio di tutti i comuni della Provincia di Perugia, nonché nei comuni della Provincia di Terni indicati nell’allegato n. 1, lo svolgimento delle sessioni di allenamento e preparazione atletica anche in forma individuale, sia al chiuso che in spazi aperti, degli atleti non professionisti degli sport di squadra e di contatto come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 partecipanti alle competizioni di cui all’art. 1 comma 10 lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, limitatamente a quelli le cui attività di gare e competizioni siano temporaneamente sospese in base ai provvedimenti e disposizioni delle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.
 

Art. 5

1. Per il periodo di cui all’articolo 1 nel territorio di tutti i comuni della Provincia di Perugia, nonché nei comuni della Provincia di Terni indicati nell’allegato n. 1, è disposto:
• il divieto di consumazione di alimenti e bevande all’aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l’intera giornata; 
• il divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (distributori automatici), che affacciano nelle pubbliche vie per l’intera giornata;
• di attenersi, per l’acquisto di prodotti alimentari, al massimo ad una spesa al giorno e ad una persona per nucleo familiare;
• il divieto di svolgimento delle attività sportive e ludiche di gruppo, nei parchi ed aree verdi, nonché il divieto di utilizzo delle aree gioco dei medesimi.
 

Art. 6

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con il pagamento a titolo di sanzione amministrativa in conformità dell’art. 4 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 35/2020.
 

Art. 7

1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell’Umbria, al Comando regionale dei Carabinieri forestali e al Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Perugia, lì 06/02/2021                                                                                 Presidente Donatella Tesei