Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza Presidenziale Contingibile ed Urgente 6 febbraio 2021, n. 6/2021
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO

• l'articolo 8, comma 1, punti 13, 19, 25, 26, l’articolo 9, comma 1, punto 10 e l’articolo 52, comma 2, dello Statuto d’autonomia, anche in riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 08.05.2020, n. 4, nella sua versione vigente;
• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2020, n. 74;
• il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, in legge 27 novembre 2020, n. 159;
• le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 1/2021 del 05.01.2021, n. 2/2021 del 15.01.2021 e n. 3/2021 del 28.01.2021;
• il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2;
• il DPCM del 14 gennaio 2021;
• l’ordinanza del Ministro della Salute del 29.01.2021;
• il report settimanale n. 38 del monitoraggio Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità e Cabina di Regia ai sensi del decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020;
• la lettera dd. 05.02.2021, prot. n. 21638/21 del Direttore Generale e del Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria;
 

CONSTATATO

• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da virus COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;
• che in data 04.02.2021 i membri della Giunta provinciale si sono consultati sull’andamento della pandemia. In considerazione del mancato miglioramento del trend di diffusione del contagio e dell’individuazione della variante inglese del virus COVID-19 nel territorio provinciale, essi propendono per l’introduzione di misure di sicurezza più restrittive, previa acquisizione formale di indicazioni dell’Azienda Sanitaria sullo stato epidemiologico e sul carico delle strutture ospedaliere;
• che, sulla base del report settimanale n. 38 del monitoraggio del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità e della Cabina di Regia, ai sensi del decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, il livello di rischio si mantiene elevato. In particolare, l’indice di contagio Rt risulta in aumento rispetto alla rilevazione della settimana precedente e anche gli indicatori riferiti alla terapia intensiva e all’area medica risultano in aumento e sopra le soglie previste;
• che la lettera dd. 05.02.2021, prot. n. 21638/21 del Direttore Generale e del Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria evidenzia un’evoluzione peggiorativa dell’andamento epidemiologico sul territorio provinciale. Negli ultimi giorni si è registrato un incremento dell’incidenza di nuove infezioni, anche riconducibili alla circolazione di varianti del virus. Nella settimana dal 30.01 al 05.02 sono stati notificati 4211 nuovi casi con test molecolare e con test antigenico, con un’incidenza di 791 casi ogni 100.000 abitanti.
Dalla nota emerge inoltre che al 05.02.21 emerge dal monitoraggio dei Comuni altoatesini elaborato dall’Azienda Sanitaria che in 83 Comuni su 116 viene superata la soglia di 10 nuovi casi ogni 1000 abitanti negli ultimi 14 giorni, e che l’aumento dell’indice di trasmissione virale indica una fase espansiva dell’epidemia nel territorio della Provincia. L’indice RT si colloca attualmente a 1,06, in aumento rispetto allo 0,80 della settimana precedente.
La nota del Direttore Generale e del Direttore Sanitario riporta inoltre l’emergere di nuovi focolai diffusi in contesti ad alta vulnerabilità, quali le residenze per anziani, nonché in un consistente numero di istituti scolastici, con conseguenti difficoltà di tracciamento.
I ricoveri ospedalieri Covid sono saliti a 290 (35 in terapia intensiva), ai quali si aggiungono 159 pazienti ospitati presso le strutture di ricovero convenzionate. La situazione appare poi ulteriormente aggravata a causa dell’indisponibilità di un consistente numero di collaboratrici e collaboratori sanitari, assenti a causa di positività per infezione SARS-CoV-2.
Riguardo all’attività di tracciamento, gestione degli isolamenti e provvedimenti di quarantena, la predetta lettera riporta che l’Unità epidemiologica, sebbene supportata da medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, con l’emergere di oltre 600 casi giornalieri segnala una crescente difficoltà nell’attività di contact-tracing per i nuovi casi e un conseguente rallentamento delle attività di prevenzione collegate.
L’Azienda Sanitaria suggerisce, pertanto, sulla base dei dati qui riassunti, l’adozione immediata di ulteriori misure preventive per l’intero territorio provinciale, quale azione che abbia il maggiore impatto stimato sulla riduzione della diffusione di nuovi casi di infezione;
• che, in base al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74 e modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 2020, n. 159, le Regioni e le Province autonome, previa consultazione del Ministro della Salute, possono introdurre misure più restrittive rispetto a quelle già previste;
• che in data 05.02.2021 è stato consultato il Ministro della Salute, il quale in data 06.02.2021 ha trasmesso il suo nulla osta all’adozione della presente ordinanza, che introduce misure più restrittive nel territorio provinciale;
• che per i predetti motivi si ritiene opportuno introdurre le seguenti misure di sicurezza maggiormente restrittive, per un periodo di tempo limitato;
 

ORDINA

che nel periodo dall’8 al 28 febbraio 2021 si applichino le seguenti disposizioni, in aggiunta a quelle già in vigore non incompatibili:
 

SPOSTAMENTI

1) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori comunali, salvo per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute o per situazioni di necessità o urgenza.
Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita, e la fruizione dei servizi di assistenza alla prima infanzia;
2) all’interno del territorio comunale è consentito uscire dalla propria abitazione solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, situazioni di necessità o d’urgenza (tra cui l’esigenza di recarsi presso persone bisognose di cura, di portare i cani alla più vicina area cani, o per raggiungere il domicilio proprio o del partner), per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi, o per svolgere l’attività sportiva o motoria di cui al punto 4). Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita, e la fruizione dei servizi di assistenza alla prima infanzia;
3) per gli spostamenti consentiti gli interessati hanno l’onere di comprovare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento con la presentazione di un’autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La Provincia mette a disposizione dei cittadini e delle forze dell’ordine tramite il proprio sito web un modello di autodichiarazione, ma si precisa che in alternativa è possibile redigere una dichiarazione dai contenuti analoghi direttamente al momento del controllo;
4) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona non convivente e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Salve eventuali disposizioni più restrittive introdotte con provvedimento del Sindaco, l’attività sportiva individuale può essere svolta a piedi o in bici, anche oltrepassando i confini del Comune in cui si trova il proprio domicilio, abitazione o residenza. L’attività sportiva o motoria non è consentita tra le ore 20.00 e le ore 5.00 del giorno successivo;
 

COMMERCIO E SERVIZI

5) sono sospesi tutti i servizi alla persona, ad eccezione di lavanderie, pompe funebri, barbieri e parrucchieri. Nei servizi di cura alla persona consentiti, tra cui anche quelli inerenti all’assistenza podologica, il personale deve utilizzare mascherine di protezione delle vie respiratorie FFP2;
6) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, anche situate nei centri commerciali, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e per quelle che vendono generi di prima necessità individuate nell’allegato 1, che rimangono chiuse la domenica. Farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e punti vendita di generi alimentari sono esentati dalla restrizione di cui al primo periodo. Nell’ambito delle attività commerciali al dettaglio sospese è ammessa la vendita a distanza o con consegna a domicilio.
Nei centri commerciali di cui all’articolo 3, comma 1 lettera g) del Codice del Commercio (legge provinciale 02.12.2019, n.12), con superficie di vendita minima di 2500 metri quadrati, deve essere predisposto un servizio d’ordine che garantisca lo scaglionamento degli ingressi, onde evitare assembramenti;
7) sono chiusi i mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
 

RISTORAZIONE E ALBERGHI

8) fermo restando il punto 2) dell’ordinanza n. 3/2021, rimangono sospese le attività della ristorazione, come da punto n. 1) dell’ordinanza n. 3/2021. La vendita da asporto è consentita dalle ore 5.00 alle ore 20.00 e quella con consegna a domicilio dalle ore 5.00 alle ore 22.00, a condizione che siano rispettate le norme igienico- sanitarie sia per l’attività di confezionamento che per quella di trasporto;
9) le strutture ricettive situate nel territorio provinciale non accettano nuovi ospiti in entrata, salvo le persone presenti in Alto Adige per ragioni di lavoro o altre necessità ammesse dalle ordinanze presidenziali e diverse dal turismo. Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi possono proseguire esclusivamente per il servizio dei propri ospiti che pernottano, salvo quanto disposto al punto 2) dell’ordinanza n. 3/2021. Tutti i servizi delle strutture ricettive possono essere offerti solo agli ospiti pernottanti.
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10) fermo restando lo svolgimento in presenza dei servizi per la prima infanzia e dei servizi educativi per l’infanzia, a partire da giovedì 11 febbraio 2021 le attività scolastiche e didattiche della scuola primaria si svolgono in modalità a distanza, salvo in casi eccezionali espressamente autorizzati. Le attività scolastiche e didattiche nelle scuole secondarie di primo e secondo grado a partire da lunedì 8 febbraio 2021 si svolgono con modalità a distanza, salvo in casi eccezionali espressamente autorizzati. Le attività scolastiche e didattiche in presenza riprendono lunedì 22 febbraio nelle scuole elementari e medie e lunedì 1° marzo nelle scuole superiori. Nelle scuole di musica le lezioni, ove consentite, si svolgono esclusivamente in forma individuale. Nelle istituzioni scolastiche in cui la didattica si svolge in presenza, a partire dai sei anni vige l’obbligo generalizzato di indossare le protezioni delle vie respiratorie, indipendentemente dalla distanza interpersonale. Per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso di una protezione delle vie respiratorie, e per quelle che, interagendo con loro, versano nella stessa situazione di incompatibilità, la necessità di dispensa dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione dev’essere attestata da un certificato rilasciato da un medico di medicina generale o da un pediatra convenzionato di libera scelta appartenente al servizio sanitario. È confermato il punto n. 19) dell’ordinanza presidenziale n. 1/2021 sui centri giovanili;
11) sono sospesi i concorsi ed esami che non possano tenersi in modalità a distanza, inclusi quelli di cui al punto 3) dell’ordinanza presidenziale 3/2021. Nell’ambito dell’istruzione e formazione, le prove selettive disposte in connessione con bandi nazionali si svolgono con le modalità di cui alla normativa nazionale.
 

SPORT

12) tutte le attività previste dal punto 8) dell’ordinanza presidenziale n. 3/2021, anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
 

ULTERIORI DISPOSIZIONI

13) Ad eccezione delle attività per le quali la presenza del personale nei luoghi di lavoro è assolutamente indifferibile, anche in ragione della gestione dell’emergenza, il personale delle Pubbliche Amministrazioni presta la propria attività lavorativa esclusivamente in modalità agile.
Salvo motivate ragioni, le riunioni si svolgono in modalità a distanza;
14) fermo restando quanto disposto al punto n. 31) dell’ordinanza presidenziale n. 1/2021 del 05.01.2021, i servizi delle biblioteche e degli archivi sono offerti su prenotazione e nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica;
15) per la durata dello stato di emergenza i gestori di servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, possono provvedere, anche in deroga alle ordinarie procedure di selezione e ai requisiti generali previsti per l’ammissione all’impiego pubblico, ma comunque nel rispetto dei relativi requisiti professionali, all’assunzione provvisoria del personale sostitutivo o del personale aggiuntivo fuori pianta organica strettamente necessari a far fronte all’emergenza sanitaria e alle sue conseguenze. Il reclutamento del personale può avvenire anche mediante il conferimento di incarichi esterni a persone o società di servizi, tramite messa a disposizione di persone da parte delle pubbliche amministrazioni nonché tramite l’assunzione di persone collocate a riposo;
 

E RACCOMANDA

16) che in tutte le attività produttive vengano adottate misure atte a ridurre la possibilità di contagio tra dipendenti e con l’eventuale clientela. Si raccomanda in particolare che, previa consultazione sindacale, siano ulteriormente promosse, se possibile, forme di lavoro a distanza, che sia incentivato l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2, e che, sulla base di protocolli di sicurezza che individuino casi prioritari, sia offerta ai dipendenti la possibilità di sottoporsi periodicamente a test antigenici rapidi o molecolari.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020.
La presente ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano, in quanto diretta alla collettività, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale del 19 giugno 2009, n. 2, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini, e trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Il Presidente della Provincia e Commissario Speciale per l’emergenza COVID-19
 

Allegato:
1) Elenco delle attività commerciali al dettaglio consentite.

ALLEGATO 1 - Commercio al dettaglio
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codice ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi di inalazione
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esecraci specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
• Confezioni e calzature per bambini e neonati
• Biancheria personale
• Giochi e giocattoli in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori; piante; bulbi; semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici: saponi; detersivi e altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati;
• Articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati