Categoria: 1997
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Tipologia: Accordo rinnovo CCNL
Data firma: 25 luglio 1997
Validità: 31.12.1999
Parti: Federtrasporti, Anac, Fenit e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Settori: Trasporti, Autoferrotranvieri
Fonte: faisa-cisal.org

 

Sommario:

 

Art. 1 - Relazioni industriali
Art. 2 - Retribuzione tabellare
Art. 3 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 4 - Nuovo 3° elemento salariale e trattamenti sostitutivi
Art. 5 - Trattamento di fine rapporto
Art. 6 - Premio di risultato
Art. 7 - Materie e istituti riservati all'area nazionale
Art. 8 - Orario di lavoro
Art. 9 - Contratti atipici
Art. 10 - Linee generali della riforma dell'inquadramento
Art. 11 - Previdenza complementare
Art. 12 - Limiti di età per l'ammissione in servizio

 

Art. 13 - Quadri
Art. 14 - Riposo periodico
Art. 15
Art. 17 - Lavori usuranti
Art. 18 - Copertura previdenziale dei periodi di malattia
Art. 19 - Permessi sindacali ex art. 27 CCNL 23 luglio 1976
Art. 20 - Pari opportunità
Art. 21 - Stesura del testo unico degli accordi nazionali
Art. 22 - Decorrenza e durata del CCNL - aumenti retributivi
Art. 23 - Inscindibilità delle norme contrattuali.
Dichiarazioni a verbale


CCNL 25 luglio 1997

Addì, 25 luglio 1997, in Roma, tra Federtrasporti, Anac e Fenit e Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, anche tenuto conto dei contenuti e degli indirizzi del Protocollo di intesa del 10 aprile 1997 è stata sottoscritta la presente ipotesi di accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri.

Art. 1 - Relazioni industriali.
Premessa
Le parti concordano di aggiornare il sistema di relazioni industriali in coerenza e in applicazione dei principi contenuti nel Protocollo Governo-Parti sociali del 23 luglio 1993, nella condivisione del metodo partecipativo al quale si riconnette un ruolo fondamentale nella regolazione delle controversie e nella prevenzione del conflitto.
Con tale rinnovato sistema di relazioni sindacali si riafferma, nella distinzione dei ruoli, la validità di tale metodo in riferimento sia al sistema contrattuale e alle conseguenti applicazioni a ogni livello, sia per quanto riguarda i profondi cambiamenti connessi al processo di riforma del settore.
In particolare le parti si danno reciprocamente atto che condizione necessaria per lo sviluppo di relazioni sindacali di tipo partecipativo è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli.
Pertanto le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali collegati a rispettare le norme del CCNL e la loro coerente applicazione a livello aziendale nonché ad evitare per il futuro azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di tali accordi.
Informazione e consultazione.
Considerata la necessità di valutare con attenzione il processo di trasformazione e riforma del settore e le relative implicazioni istituzionali e organizzative le parti convengono di istituire una sede a livello nazionale, di verifica e approfondimenti congiunti.
Tale sede di consultazione e informazione avrà di norma cadenza annuale, potrà avere come oggetto questioni di obiettiva rilevanza attinenti il CCNL e potrà essere attivata comunque anche a richiesta di una delle parti nel caso si verifichino profondi cambiamenti che coinvolgano le prospettive del settore e i livelli occupazionali.
In ottemperanza all'art. 9 della legge 125/91 e al decreto del Ministro del lavoro del 17 luglio 1996, le aziende illustreranno, alle organizzazioni sindacali e ai Comitati per le pari opportunità ove esistenti, nei tempi previsti dalla legge stessa, il rapporto sul personale.
Sarà, altresì, previsto un livello di consultazione territoriale e nazionale sulla riforma del trasporto pubblico locale.
Formazione e aggiornamento professionale.
Le parti riconoscono importanza strategica alla valorizzazione professionale delle risorse umane.
In questo contesto particolare cura sarà prestata, a livello locale, alla formazione del personale dipendente.
In tema di formazione dei rappresentanti per la sicurezza, le questioni della sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro di cui al d.lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni saranno oggetto costante, come previsto dall'accordo nazionale 28 marzo 1996 e dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995 in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro, delle attività formative aziendali che coinvolgeranno altresì il personale dipendente.
Il rappresentante per la sicurezza sarà consultato dall'azienda in merito ai contenuti della formazione e alle metodologie di insegnamento.
Assetti contrattuali
Il sistema contrattuale si articola:
- sul CCNL;
- sulla contrattazione aziendale negli ambiti, modalità e tempi previsti dal CCNL.
Contratto collettivo nazionale di lavoro
Il CCNL è costituito da una parte normativa di durata quadriennale e da una parte economica di durata biennale.
Le piattaforme contrattuali per il rinnovo dei CC.NN.LL. saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dei contratti.
Durante tale periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà come conseguenza della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'anzianità di vacanza contrattuale.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% della inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori ai quali si applica il presente contratto.
È abrogato l'art. 2, lett. a) dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991.
Contrattazione aziendale
La contrattazione aziendale ha durata quadriennale e concerne materie esplicitamente delegate dal CCNL e pertanto riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto stesso.
La contrattazione aziendale di tipo economico sarà attivata con le modalità, contenuti e limiti di cui all'art. 6 del presente accordo.

Art. 7 - Materie e istituti riservati all'area nazionale.
L'art. 2 del CCNL 23 luglio 1976 così come modificato dall'art. 2 dell'accordo nazionale 12 luglio 1985 è così sostituito:
"Appartengono alla competenza esclusiva della normativa nazionale i seguenti istituti e materie:
- anzianità di servizio;
- inquadramento del personale;
- quadri;
- orario di lavoro;
- ferie;
- retribuzione tabellare e relativi parametri;
- retribuzione normale;
- competenze accessorie unificate;
- aumenti periodici di anzianità;
- indennità di mensa;
- trattamenti sostitutivi;
- disciplina generale della contrattazione di secondo livello;
- lavoro straordinario, festivo e notturno;
- mensilità aggiuntive;
- trasferta, diaria ridotta e concorso pasti;
- festività;
- traslochi;
- indennità di buonuscita e trattamento di fine rapporto, salva la disciplina di secondo livello;
- relazioni industriali, assetti contrattuali, procedure di mediazione e raffreddamento;
- diritti sindacali;
- appalti e assuntorie (esclusa la determinazione dei canoni);
- vestiario uniforme (minimi garantiti);
- benemerenze nazionali;
- previdenza complementare;
- congedo matrimoniale;
- contratti atipici: apprendistato (trattamento economico e normativo), contratti a tempo parziale, contratti a termine e contratti di formazione e lavoro;
- avventiziato (trattamento economico e normativo);
- esclusioni ex art. 25 della legge n. 223/91;
- maternità;
- procedure per l'adozione del sistema ad agente unico;
- disciplina generale della regolamentazione del diritto di sciopero di cui alla legge 146/90;
- regolamentazione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU);
- norme contrattuali di applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 626/94 e successive modificazioni, ecc.);
- diritti sociali e individuali: pari opportunità e azioni positive;
- permessi parentali; volontariato; agevolazioni nei confronti dei portatori di handicap (lavoratori e utenti); agevolazioni nei confronti di lavoratori tossicodipendenti ed etilisti, trapianti, espianti, AIDS;
- disciplina generale delle attività ricreative e culturali.
Appartengono, inoltre, alla esclusiva competenza dell'area nazionale gli istituti e le materie non espressamente demandati all'area aziendale.

Art. 8 - Orario di lavoro.
Le parti individuano nella presente normativa uno strumento di flessibilizzazione della gestione degli orari in grado di supportare il miglioramento dell'efficienza della gestione aziendale.
A tale scopo, viene concordato quanto segue:
1) Ferma restando la durata settimanale dell'orario di lavoro fissata dagli artt. 4A, 4B, e 4C del CCNL 23 luglio 1976 e successive modificazioni, per tutto il personale tale durata è realizzata come media nell'arco di un periodo di riferimento di 4 mesi, fatti salvi i limiti minimi e massimi laddove esistenti.
2) Aziendalmente, entro tre mesi dalla stipula del presente contratto, di intesa tra le parti, dovrà essere realizzata operativamente la necessità di avvicinare al massimo con l'obiettivo di raggiungere la coincidenza tra la prestazione effettiva e l'orario contrattualmente vigente a livello nazionale o aziendale ove previsto, attraverso un riesame degli accordi che prevedono orari e/o turnazioni, che disciplinano i tempi per le prestazioni accessorie e complementari, i riposi aggiuntivi e quant'altro sarà ritenuto utile al raggiungimento dell'obiettivo medesimo.
Nel caso in cui il periodo di tre mesi sopra indicato dovesse trascorrere senza risultati utili, le parti aziendali, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la questione all'esame delle parti di livello superiore che si riuniranno entro 10 giorni dalla richiesta e nei successivi 20 giorni adotteranno le necessarie iniziative per garantire, al caso di specie, una corretta e compiuta applicazione delle presenti disposizioni contrattuali.
3) Per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente, il tempo trascorso dal secondo autista a bordo del veicolo è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali. Il tempo di cui al precedente periodo è retribuito, a seconda del tipo di prestazione effettuata, con criteri stabiliti a livello aziendale.
Per i servizi in parola trova applicazione la disciplina del Regolamento CEE 20 dicembre 1985, n. 3820, in tema di tempi di guida, nastro lavorativo, periodi di riposo e interruzioni.
4) In ogni caso trascorsi sei mesi dalla firma del presente accordo le parti provvederanno ad effettuare, in sede nazionale, una verifica sulla applicazione di quanto disposto con il presente articolo.
Sono abrogati gli artt. 10 e 12 dell'accordo nazionale 11 aprile 1995.

Art. 9 - Contratti atipici.
Si conferma il contenuto dell'art. 7 dell'accordo nazionale 11 aprile 1995 con le seguenti modifiche:
A) - Contratto a termine ex art. 23, legge n. 56/87.
Il punto 2) è sostituito dai seguenti:
"2) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo;
3) per punte di più intensa attività derivanti dall'effettuazione di servizi che non sia possibile eseguire in base al normale organico e ai normali programmi di lavoro".
[…]
B) Lavoro a tempo parziale.
[…]
Sostituire la lettera n) con la seguente:
"n) Compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, esaminate tra le parti a livello aziendale, il personale in forza può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per un periodo di tempo prestabilito, al termine del quale, al lavoratore interessato verrà ricostituito il rapporto a tempo pieno.
Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
- documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
- documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche figli fino a 13 anni;
- motivi di famiglia, opportunamente documentati;
- studio, volontariato, ecc., opportunamente documentati;
- motivi personali".
Contratti a termine e a tempo parziale.
Al 1°, 2° e 3° alinea sostituire "30%, 20% e 15%" rispettivamente con "35%, 25% e 20%".
C) Contratto di formazione e lavoro.
Retribuzione.

Inserire, dopo il primo, il seguente periodo:
"L'applicazione dello specifico trattamento stabilito dal presente articolo non può comportare l'esclusione dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro dall'utilizzo dei servizi aziendali, ivi compreso il vestiario, ovvero dalle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale a tempo indeterminato".
Trattamento di malattia.
[…]
Utilizzo del C.F.L.
È abrogato il primo periodo.
Il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Per il limite di età di assunzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in tema di contratto e formazione lavoro, nonché in materia di abilitazioni professionali".
Dichiarazione delle parti.
In relazione al contenuto dell'accordo sul lavoro del 24 settembre 1996 e a quanto dello stesso recepito nel recente provvedimento di legge in materia di promozione dell'occupazione (legge 24 giugno 1997, n. 196), le parti convengono di reincontrarsi entro sei mesi dalla stipula del presente accordo nazionale per armonizzare la disciplina contrattuale contenuta nel CCNL e per verificare congiuntamente le modalità di applicazione nel settore delle nuove tipologie di rapporti di lavoro individuate dalla legislazione.

Art. 12 - Limiti di età per l'ammissione in servizio.
Il punto 2 del comma 1 dell'art. 10 del Regolamento allegato A) al RD 8 gennaio 1931 n. 148 è modificato come segue:
"2) di aver superato, al momento dell'assunzione in prova, il 18° anno di età".

Art. 14 - Riposo periodico.
Il riposo periodico cade normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo periodico in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo periodico.
In aggiunta al pagamento delle ore effettivamente lavorate con la maggiorazione del lavoro festivo e al 50% della retribuzione tabellare per le ore eventualmente non lavorate ove il servizio prestato fosse inferiore all'orario normale giornaliero, nella eccezionale ipotesi di mancata concessione del riposo periodico con definitiva perdita dello stesso a causa di speciali esigenze di esercizio tale da non garantire il riconoscimento di almeno 52 riposi in ragione di anno solare, è altresì corrisposta un'indennità di natura risarcitoria in misura pari alla maggiorazione del lavoro festivo per ogni ora effettivamente lavorata.
Le parti, con la norma di cui al presente articolo, non intendono modificare il numero dei riposi in atto aziendalmente.

Art. 15
- Molestie sessuali.
Saranno considerati comportamenti lesivi della dignità della persona tutte le forme di molestie e ricatto ai fini sessuali.
Le aziende, le OO.SS. e i CPO, ove costituiti, dovranno dare divulgazione e dare atto a tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione della raccomandazione CEE del 27 novembre 1991.
Dovranno porsi in essere, altresì, azioni di prevenzione con soluzioni per le situazioni a rischio.
- Azioni positive.
In attuazione dell'art. 1, punto a), legge 125/91, al fine di promuovere l'inserimento di forza lavoro femminile, attualmente sottorappresentata nel settore del trasporto pubblico locale, si attueranno soluzioni e misure transitorie che consentiranno di accrescere la presenza di donne in tutte le qualifiche per cui è prevista l'assegnazione.
In occasione di reperimento di personale esterno per le assunzioni, le parti, ciascuna per le proprie competenze, sono impegnate ad attivare misure che non penalizzino il personale femminile anche in riferimento a particolari categorie di personale.
Le parti, ciascuna per le proprie competenze, sono impegnate ad attivare misure che non penalizzino il personale femminile.
Le astensioni obbligatorie per maternità di cui alla legge n. 1204/71 debbono essere considerate come presenza in servizio ai fini del computo dell'anzianità di servizio e qualifica per i passaggi di livello.

Art. 17 - Lavori usuranti.
Le parti convengono di insediare una commissione paritetica sui lavori usuranti di cui alla legge 335/95.

Art. 20 - Pari opportunità.
Le parti convengono di definire entro il 10 settembre p.v. opportune normative sul tema in oggetto che costituiscono parte integrante del presente accordo.