Categoria: Normativa regionale
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Regione Veneto
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2021, n. 11
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.
B.U.R. 9 febbraio 2021, n. 21
 

Note per la trasparenza:
Alla luce dell'esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

 

Il Presidente

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118, della Costituzione;
Visti l'art. 32 l. 833/78, l'art. 117, d.lgs. 112/98, l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;
Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74 e in particolare l'art. 1, comma 16, ultimo periodo, che dispone che "In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";
Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicata in G.U. Serie Generale n.15 del 20-01-2021;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.1.2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»" e in particolare l'art. 1, comma 10, contenente misure di prevenzione del contagio ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.l. 19/20;
Vista l'ordinanza 29 gennaio 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto", con la quale il Ministro della Salute ha disposto la cessazione, con effetto dal 1° febbraio 2021, dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 2, d.p.c.m. 14.1.2021;
Rilevato, sulla base dei dati accertati in data 9 febbraio 2020, ore 8, da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19 registra nel territorio regionale un numero di soggetti attualmente positivi pari a 26.330, 1112 ricoverati positivi in ospedali per acuti in area non critica e 147 ricoverati positivi in terapia intensiva, su una disponibilità comunque di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 1000 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente adeguatezza, allo stato, dell'offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza sanitaria inerente alla gestione del contagio;
Rilevato che il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, dati relativi alla settimana 25/1/2021-31/1/2021 (aggiornati al 3/2/2021)
evidenzia:
- Casi totali: 313390 | Incidenza cumulativa: 6423.07 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 25/1/2021-31/1/2021: 5518 | Incidenza: 113.09 per 100000
- Rt: 0.65 (CI: 0.58-0.8) [medio 14gg]
Rilevato, sulla base della valutazione formulata dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione operata sulla base del documento denominato "Approccio alla rimodulazione delle misure di contenimento/mitigazione a livello regionale/PA in ambito di ipotetici scenari di trasmissione del virus SARS-CoV-2 sul territorio nazionale nel periodo autunno-invernale" che sussista una situazione inquadrabile nello scenario 2 del suddetto documento;
Ritenuto, pur a fronte della riduzione dei contagi riscontrabile stabilmente nell'arco, quantomeno, delle ultime tre settimane, necessario adottare, anche in considerazione degli episodi di assembramento nei centri storici delle città, in particolare capoluogo di provincia, di cui hanno dato notizia gli organi di stampa, con riguardo al fine settimana del 6/7 febbraio 2021, ulteriori misure restrittive rispetto a quelle vigenti per effetto del dpcm 14.1.2021, con particolare riguardo all'uso dei dispositivi individuali e alla fruizione dei servizi di ristorazione e bar, rispetto ai quali si riscontra, nell'ambito del fenomeno di affollamento dei centri storici, una diffusa violazione dell'obbligo di distanziamento;
Acquisito il parere favorevole alla presente ordinanza della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
 

ordina
 

A) Misure relative agli esercizi di ristorazione
1. È consentita, dalle ore 15.00 e fino alle 18.00, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente collocati negli spazi disponibili da parte del singolo esercizio e in ogni caso nel rispetto dell'obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e delle altre disposizioni delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni. La mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione di cibo e bevande.
2. I servizi di ristorazione devono esporre all'ingresso un cartello indicando il numero massimo di persone ammesse nel locale.
3. È vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell'esercizio di somministrazione.
4. È sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio.
5. In applicazione dell'art. 1, comma 5, DPCM 14.1.2021, i Sindaci dispongono la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

B) Disposizioni finali
La presente ordinanza ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto fino al 5 marzo 2021, salva proroga o modifica anticipata disposta con apposita ordinanza conseguente al mutamento delle condizioni di contagio.
La violazione delle presenti disposizioni comporta, salva la responsabilità penale per le pertinenti fattispecie, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.
L'accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all'art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all'ente di appartenenza dell'organo accertatore; l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.
La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
È incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione competente.
Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 

Luca Zaia