ACCORDO DI COLLABORAZIONE
(di seguito, l’“Accordo”)

 

TRA
 

Il Sole 24 ORE S.p.A., con sede legale in Milano, Via Monte Rosa 91, Capitale Sociale Euro 570.124,76, interamente versato, iscritta al registro delle Imprese presso la camera di Commercio di Milano, *** (infra la “Società”) in questo atto rappresentata da Giuseppe Cerbone
da una parte

E

Inail - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ***, con sede legale in Roma, Via IV Novembre 144, nella persona del Direttore centrale pianificazione e comunicazione, Dott. Giovanni Paura (di seguito, “Inail”)
dall’altra
Nel prosieguo singolarmente e/o congiuntamente anche “la Parte” e/o “le Parti”
 

PREMESSO

- che Inail pubblica con frequenza quadrimestrale la Rivista degli Infortuni e delle malattie professionali la cui linea editoriale è orientata alla disamina e all’approfondimento multidisciplinare di tutti gli aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro, ivi compresi quelli afferenti al progresso tecnologico, ai suoi effetti sull’economia e sul lavoro, con particolare attenzione agli ambiti della ricerca e del trasferimento industriale, della medicina, della riabilitazione e del reinserimento socio lavorativo (di seguito, la “Rivista”);
- che Inail per promuovere la più ampia diffusione dei valori che caratterizzano la propria attività è interessato, in coerenza con l’essenza poliforme dell’Inail e con la linea editoriale della Rivista che ricopre un importante ruolo nell’evoluzione del dibattito scientifico, a individuare canali utili a garantire la diffusione dei contenuti della stessa, oltre che presso i professionisti e gli studiosi della materia (Uffici giudiziari presso i distretti di Corte d’appello, biblioteche universitarie, emeroteche, librerie giuridiche, ecc...) a un pubblico più ampio rispetto ai soli addetti ai lavori, essenzialmente interessato in termini generali ai temi dell’economia, del lavoro e della previdenza;
- che a questo fine, pertanto, all’esito dell’indagine presso gli editori giuridici più rappresentativi, è stato individuato come partner più idoneo Il Sole 24 Ore;
- che Il Sole 24 Ore è interessato a sua volta a favorire ampia diffusione dei temi della salute e sicurezza sul lavoro, ritenendolo un fattore di fondamentale importanza per i propri contenuti editoriali e anche per la ripresa economica del Paese;
tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
 

Articolo 1

La collaborazione oggetto del presente Accordo non comporta oneri a carico delle Parti.
 

Articolo 2

Inail renderà disponibile a Il Sole 24 Ore, in via esclusiva, i file dei fascicoli della Rivista in formato pdf e word - per l’indicizzazione, la ricerca e la consultazione tramite le banche dati del Gruppo - 10 giorni prima della pubblicazione online sul portale dell’ Inail.
 

Articolo 3

Il Sole 24 Ore si impegna a pubblicare, tramite i propri canali informativi e sistema di prodotti online una selezione, a propria scelta, di articoli della Rivista in percentuale non superiore al 40% del totale del singolo fascicolo.
I predetti articoli saranno pubblicati da Il Sole 24 Ore in forma integrale senza modifiche, con la espressa indicazione della fonte (numero e anno del fascicolo della Rivista da cui l’articolo è tratto), del titolo e dell’autore.
Il Sole 24 Ore si impegna a pubblicare almeno 3 articoli, nell’arco dell’anno.
 

Articolo 4

Le Parti valuteranno la possibilità sul piano tecnico informatico di realizzare deep-link agli articoli selezionati da Il Sole 24 Ore, che consentano l’accesso diretto dei lettori alla sezione della Rivista del portale Inail.
 

Articolo 5

Il presente Accordo ha durata biennale dalla data di sottoscrizione, con espressa esclusione del tacito rinnovo. Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento mediante invio di comunicazione scritta a mezzo PEC con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
 

Articolo 6

Le Parti si impegnano a osservare e rispettare tutte le norme vigenti e i provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali e, in ogni caso, il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation o “GDPR”).
 

Articolo 7

Inail dichiara di essere a conoscenza che Il Sole 24 Ore si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto ai sensi del d.lgs. 231/2001 e di un Codice Etico, consultabili al seguente indirizzo internet http://www.gruppo24ore.ilsole24ore.com e assume altresì l’impegno a tenere condotte rispettose dei predetti Modello Organizzativo e Codice Etico, oltre che del Decreto Legislativo n. 231/2001 restando inteso che, in caso contrario, sarà facoltà de Il Sole 24 Ore risolvere il presente Accordo.
 

Articolo 8

Il Sole 24 Ore dichiara di essere a conoscenza che Inail si è dotato di un Codice di comportamento e disposizioni sul benessere organizzativo, adottato con determina presidenziale del 21 gennaio 2015, n. 15 consultabile al seguente indirizzo internet http://www.inail.it e assume altresì l’impegno a tenere condotte rispettose del predetto Codice, oltre che del patto di integrità allegato, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 17, della l. 190/2012, restando inteso che, in caso contrario, sarà facoltà di Inail risolvere il presente Accordo.
 

Articolo 9

Qualunque comunicazione, richiesta o consentita ai sensi della Convenzione, dovrà effettuarsi in forma scritta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC e sarà inviata:
- se indirizzate a Il Sole 24 Ore:
Il Sole 24 Ore S.p.A.
Via Monte Rosa 91
20149 - Milano
All’attenzione di R.E.
E-mail: ***
PEC: ***
- se indirizzate a INAIL:
Inail - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Via IV Novembre 144
00187 - Roma
All’attenzione di V.P.
E-mail: ***
PEC: ***
ovvero a qualunque altro indirizzo che ciascuna Parte potrà notificare all’altra dopo la sottoscrizione dell’Accordo, rimanendo espressamente inteso che le Parti eleggono il proprio domicilio per tutti i fini previsti dall’Accordo, ivi incluso il servizio di comunicazioni giudiziarie, agli indirizzi sopra menzionati ovvero a quei differenti indirizzi che siano notificati all’altra Parte in futuro. 
 

Articolo 10

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione o esecuzione, non componibile in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il foro di Roma, con esclusione di altri fori concorrenti.

Letto, confermato e sottoscritto.
Milano/Roma, lì 9 febbraio 2021


Fonte: inail.it