Categoria: Prassi amministrativa
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Agenzia entrate
Divisione Risorse
Direzione Centrale
Risorse umane e organizzazione
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Ufficio Relazioni sindacali
e normativa del lavoro

Alle Direzioni Regionali
Alle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano
 

Oggetto: Proroga efficacia Protocollo di intesa del 17 settembre 2020 per la regolamentazione del lavoro agile in relazione all’emergenza da “Covid-19”.

Il decreto legge n. 183/2020, c.d. “decreto Milleproroghe”, all’articolo 19, rubricato “Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 1 dispone: “I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”.
Tra le norme prorogate è compreso l’art. 263, comma 1, del decreto legge n. 34/2020 che aveva previsto, originariamente fino al 31 dicembre 2020, che le pubbliche amministrazioni organizzassero il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi applicando, ad almeno il 50 per cento del personale impiegato in attività lavorabili da remoto, il lavoro agile semplificato, ossia in deroga all’accordo individuale e agli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 e 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
Inoltre, il decreto legge 2/2021, all’articolo 1, ha successivamente fissato al 30 aprile 2021 la cessazione dello stato di emergenza sanitaria.
Le suddette modifiche normative incidono significativamente sulla validità del Disciplinare per la regolamentazione del lavoro agile dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19, sottoscritto il 17 settembre 2020, che all’art. 15, in ottemperanza alle previsioni di cui all’articolo 263 del decreto legge 34/2020, pro tempore vigente, aveva fissato l’efficacia delle relative clausole al 31 dicembre 2020, termine, quest’ultimo, da intendersi prorogato al 30 aprile 2021, in coerenza con la nuova formulazione dell’art. 263,comma 1, citato.
Pertanto, tenuto conto del quadro normativo sopravvenuto, si conferma che le clausole pattizie contenute nel citato Disciplinare del 17 settembre 2020 continuano a trovare applicazione fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, attualmente fissata al 30 aprile 2021.
Conseguentemente, anche gli accordi decentrati, sottoscritti per adeguare presso la sede locale quanto definito a livello nazionale, continuano ad essere efficaci, senza soluzione di continuità.
Resta inteso che eventuali iniziative assunte medio tempore in difformità a quanto convenuto con il Disciplinare del 17 settembre 2020 e con gli accordi locali, dovranno essere riallineate agli stessi.
 

IL DIRETTORE CENTRALE
Roberto Egidi