Categoria: Normativa regionale
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Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 12 febbraio 2021, n. 65
Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 in materia di applicazione temporale delle misure di cui all’art. 2 del Dpcm 14 gennaio 2021 per la c.d. “area arancione”.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 , del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi determinato nel giorno 30 aprile 2021;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell’articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, pubblicato su G.U. n. 10 del 14 gennaio 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»”;
VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
 

Applicazione delle ulteriori misure di contenimento del contagio di cui all’art. 2 del Dpcm 14 gennaio 2021;

CONSIDERATO che nella giornata del 12 febbraio 2021, dal Ministero della Salute è stato comunicato al Presidente della Provincia che, in base agli ultimi risultati sull’andamento epidemiologico, la Provincia di Trento è collocata nella c.d. "area arancione”, con l’applicazione delle ulteriori misure di contenimento di cui all’art. 2 del Dpcm 14 gennaio 2021;
CONSIDERATO necessario avere certezza, sia per (’Amministrazione che per la popolazione, circa l’applicazione temporale delle ulteriori misure di cui art. 2 del Dpcm 14 gennaio 2021;
RITENUTO ragionevole che, sul territorio provinciale, le misure di cui art. 2 del Dpcm 14 gennaio 2021 trovino applicazione a partire da lunedì 15 febbraio 2021, anche qualora l’apposita ordinanza del Ministero della Salute venga pubblicata in Gazzetta Ufficiale nella giornata di sabato 13 febbraio 2021 ;
Tutto ciò premesso,
 

IL PRESIDENTE
ORDINA QUANTO SEGUE

Applicazione delle ulteriori misure di contenimento del contagio di cui all’art. 2 del Dpcm 14 gennaio 2021

1) sul territorio provinciale, le misure di cui art. 2 del Dpcm 14 gennaio 2021 trovano applicazione a partire da lunedì 15 febbraio 2021, anche qualora l’apposita ordinanza del Ministero della Salute venga pubblicata in Gazzetta Ufficiale nella giornata di sabato 13 febbraio 2021;
2) restano salve le misure di cui ai punti 13) e 14) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 63 del 15.01.2021, qui di seguito riprodotti:
- 13) nel caso in cui sul territorio provinciale trovino applicazione le misure previste dagli artt. 2 e 3 del Dpcm 14 gennaio 2021 (cd. “zona arancione” e “zona rossa”), è sempre possibile spostarsi per recarsi presso le attività e i servizi non sospesi. Laddove all’interno del proprio comune non vi sia la disponibilità di tali attività e/o servizi, è possibile recarsi presso altro comune contiguo o, in mancanza dell’attività o del servizio in un comune contiguo, nel comune più vicino (compreso il capoluogo di Provincia); tale possibilità di scelta può derivare anche da motivi di maggiore convenienza economica. Ai sensi del Dpcm in vigore, tutti gli spostamenti devono essere giustificati tramite la compilazione del modulo di autocertificazione, che può essere compilato anche in sede di controllo in quanto in dotazione delle forze di polizia statali e locali. È altresì consentito recarsi presso le chiese/luoghi di culto poste anche in comuni differenti dal proprio, laddove queste siano abitualmente frequentate e al fine di partecipare alle funzioni religiose;
- 14) nel caso in cui sul territorio provinciale trovino applicazione le misure previste dall’art. 2 del Dpcm 14 gennaio 2021 (cd. “zona arancione”), è consentito spostarsi, a prescindere dal numero degli abitanti del proprio comune, entro trenta chilometri dal medesimo comune ed anche con mezzi di trasporto pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività sportiva in forma individuale; a tal fine non è necessario giustificare lo spostamento oltre il proprio comune. Il limite dei trenta chilometri non si applica per gli allenamenti di atleti, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e internazionale previsti dall’art. 1, comma 10, lett. e) del Dpcm 14 gennaio 2021;
 

Disposizioni finali

3) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal giorno di adozione della presente ordinanza, restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate. Si applicano altresì le ulteriori disposizioni del Dpcm 14 gennaio 2021;
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.