Categoria: 2020
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Tipologia: Addendum Protocollo d’intesa rientro
Data firma: 30 luglio 2020
Parti: Città metropolitana Milano e RSU, Fp-Cgil, Cisl, Uil, Csa
Comparti: P.A., Milano
Fonte: cittametropolitana.mi.it


Addendum al Protocollo d’intesa per la definizione di misure organizzative concernenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, finalizzate alla graduale riapertura dei luoghi di lavoro e dell’attività in presenza del personale della Città metropolitana a causa dell’emergenza Covid-19 in conformità all’art. 263 DL.19.5.2020, come previsto dall’art.7 CCNL 21.5.2018 lett.m.

In data 5 giugno 2020 è stato sottoscritto tra le parti il Protocollo per la definizione di misure organizzative concernenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro finalizzate alla graduale riapertura dei luoghi di lavoro e della ripresa dell’attività in presenza del personale della Città metropolitana ai sensi dell’ art. 263 DL.19.5.2020, e come previsto dall’art.7 CCNL 21.5.2018 lett.m). A seguito della conversione del DL.34/2020 nella Legge 77 del 17.7.2020, che ha apportato modificazioni all’art.263, e previa disamina avvenuta il 24 luglio u.s., le parti si riuniscono oggi, 30 luglio 2020, e sottoscrivono il presente Protocollo di presa d’atto.
Per la parte pubblica: […] Per la parte sindacale: RSU […], Fp Cgil […], Cisl […], Uil […], Csa […]

Premessa
Come concordato nel Protocollo 5.6.2020, il lavoro agile, anche con il superamento della pandemia, resta una misura organizzativa ed una modalità di approccio al lavoro che caratterizzerà, nelle opportune forme e nel rispetto della Direttiva [circolare] n. 3 del 24.7.2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione, il lavoro presso la Città Metropolitana, come modalità di lavoro che richiede flessibilità ed un sempre maggior orientamento ai risultati, oltre che connotarsi come strumento a supporto della conciliazione dei tempi di vita e lavoro e, nel contempo, favorire la crescita della produttività.
La recente conversione del DL.34/2020 del 19.5.2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e dell’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” nella Legge 17.7.2020 n.77, apporta modifiche all’art. 263 “Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile”, come di seguito:
“1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni adeguano l’operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lett. b), medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica Amministrazione, possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre, l’art.87 comma 1 lett.a) del citato decreto - legge 18/2020, convertito con modificazioni, dalla L. 27 del 2020, cessa di avere effetto. 2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità”. ....omissis
Il comma 4 bis del medesimo art. 263 novellato, prevede altresì: “Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile, POLA, quale sezione del Piano della performance. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del Pola, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.”
Vista la Circolare n.3 del 24.7.2020 “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” del Ministro per la Pubblica Amministrazione;
ciò premesso le parti prendono atto del contenuto dell’art.263 DL.34/2020 conv. in Legge 77/2020, ferma restando la vigenza complessiva del Protocollo siglato il 5.6.2020, nel rispetto delle misure organizzative e delle misure concernenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, già adottate, finalizzate alla graduale riapertura dei luoghi di lavoro e dell’attività in presenza del personale della Città metropolitana, a valere fino al 31/12/2020.
Al fine di predisporre il Piano Organizzativo del Lavoro Agile, L’Ente provvederà ad avviare la ricognizione delle mansioni lavorabili in modalità agile nelle Direzioni, anche mediante riconversione del personale già esentato ai sensi del DL. 18/2020, che dovrà rientrare in servizio nel rispetto delle misure introdotte a tutela della salute nei luoghi di lavoro, ed a effettuare una verifica dell’avanzamento della ricognizione del grado di digitalizzazione dell’attività e dei procedimenti amministrativi, della dotazione di strumentazione informatica, nonché a progettare attività formativa per elevare sempre più le competenze digitali dei lavoratori.

Misure anticontagio, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
Sono confermate le misure anticontagio, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, adottate con il Protocollo 5.6.2020.

Monitoraggio
Le parti convengono di monitorare l’attuazione del Protocollo e di aggiornarlo in caso di sopravvenute disposizioni normative o ordini impartiti dall’Autorità sanitaria.