Regione Calabria
Ordinanza del Presidente della Regione 12 febbraio 2021, n. 6
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alla riapertura e all’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici, da parte degli sciatori amatoriali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2021;
VISTO il Decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l’art. 1 comma 1 del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l’art. 3 comma 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l’applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;
VISTO il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con il quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
VISTO il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale 10 del 14 gennaio 2021, con il quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 30 aprile 2021 i termini di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e sono state fissate dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, ulteriori disposizioni da applicarsi sull’intero territorio nazionale;
VISTI i Decreti Legge
- del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13;
- del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;
- del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35;
- del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
- del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
- del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120;
- del 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- del 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
VISTA la Legge 18 dicembre 2020, n. 176 con cui si è disposto (con l'art. 1, comma 2) che "il decreto- legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati; restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti legge;
VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020; del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020;
VISTO il Decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” pubblicato nella GU Serie Generale n.299 del 02 dicembre 2020, in vigore dal 3 dicembre 2020;
VISTO il Decreto-legge 18 dicembre 2020 n.172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” pubblicato nella GU Serie Generale n.313 del 18 dicembre 2020, convertito, con modificazioni, con la Legge 29 gennaio 2021, n. 6, pubblicata nella GU Serie Generale n. 24del 30 gennaio 2021;
VISTO il Decreto-legge 5 gennaio 2021 n.1 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella GU n. 3 del 5 gennaio 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11, le cui disposizioni si applicano dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, in sostituzione di quelle previste nel DPCM 3 dicembre 2021;
VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza COVID-19 ed in particolare l’Ordinanza n.93/2020, riportante disposizioni conseguenti all’entrata in vigore del Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158 e del DPCM 3 dicembre 2020 e l’Ordinanza n. 4/2021, con la quale sono state approvate disposizioni relative all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute 29 gennaio 2021 e ulteriori misure di mitigazione nel territorio regionale;
VISTA la nota circolare a firma del Presidente della Regione Prot. 352436 del 29 ottobre 2020, contenente indicazioni inerenti i provvedimenti regionali per aree valutate ad elevata espansione epidemica;
VISTA l’Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l’altro l’Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto 3
Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;
VISTA l’Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore già confermati senza soluzione di continuità;
ALLA LUCE del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» pubblicato nella GU n. 10 del 14 gennaio 2021;
CONSIDERATO che
- le disposizioni nazionali e regionali per l’emergenza sono state improntate al contenimento e alla mitigazione dell’epidemia, in tutto il territorio nazionale, prevedendo, tra l’altro, limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche, prevenendo e limitando al massimo ogni occasione di assembramento e di contatto interpersonale;
- le Ordinanze sottoscritte dal Ministro della Salute in data 04 novembre 2020, 19 novembre 2020, 27 novembre 2020, 05 dicembre 2020, avevano identificato le Regioni, tra cui la Regione Calabria, che si collocavano in uno scenario di tipo 3 e di tipo 4 con un livello di rischio alto, alle quali applicarsi rispettivamente le misure di contenimento previste dagli artt. 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020;
- l’Ordinanza sottoscritta dal Ministro della Salute in data 11 dicembre 2020 ha modificato la classificazione della Regione Calabria, determinando un allentamento delle misure restrittive precedenti;
- le disposizioni previste con il Decreto-legge 5 gennaio 2021 n.1 hanno integrato le disposizioni già fissate con il DPCM 3 dicembre 2020, fino a tutto il 15 gennaio 2021;
- le disposizioni previste con il Decreto-legge 14 gennaio 2021 n.2, hanno integrato le disposizioni già fissate dalla normativa nazionale, a tutto il 5 marzo 2021, ferme, per quanto non esplicitamente previsto nel decreto in parola, le misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 19 del 2020;
- con l’Ordinanza del Ministro della Salute 8 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Calabria” pubblicata nella GU n. 6 del 9 gennaio 202, è stata fissata nel territorio regionale l’applicazione delle misure di cui all'art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020 (“zona arancione”), dal 10 gennaio 2021, prorogata, ai sensi dell’art. 14 comma 3 del DPCM 14 gennaio 2021, fino a tutto il 24 gennaio 2021;
- con l’Ordinanza del Ministro della Salute 22 gennaio 2021 erano state ulteriormente prorogate per ulteriori 15 giorni a partire dal 24 gennaio, le disposizioni di cui all’Ordinanza del Ministro della Salute 8 gennaio 2021;
- l’Ordinanza del Ministro della Salute 29 gennaio 2021 ha disposto per la Regione Calabria la cessazione delle misure di cui all’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021 (zona arancione);
CONSIDERATO, altresì, che l’articolo 1, comma 10, lettera oo) del DPCM 14 gennaio 2021, recita testualmente che “sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché' per lo svolgimento delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci. A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e validate dal Comitato Tecnico-Scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti”;
CONSIDERATO, inoltre, che:
- la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato in data 8 febbraio 2021, il documento contenente le Linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali, in allegato al presente provvedimento;
- il documento tiene conto delle indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico ed è applicabile unicamente nei territori non identificati come “zona arancione” o “zona rossa” ai sensi delle vigenti norme emergenziali;
- appare comunque necessario limitare il numero massimo di presenze giornaliere mediante l’introduzione di un tetto massimo di skipass giornalieri vendibili, che tenga conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali, determinato in base alle caratteristiche della stazione/area/comprensorio sciistico, al fine di prevenire eventuali situazioni di assembramento con possibile diffusione di contagio;
- i gestori degli impianti dovranno adottare sistemi di prenotazione che siano in grado di consentire una gestione strutturata del numero di utenti che possono effettivamente accedere ai comprensori sciistici ed ai relativi impianti di risalita per ciascuna singola giornata, coordinandosi con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, con i Sindaci e con le strutture ricettive;
- in forza del disposto di cui all’art. 1 comma 4 del DPCM 14 gennaio 2021, fino al 15 febbraio 2021 e ad eventuali proroghe, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute ed è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
DATO ATTO, che
- le Ordinanze regionali per l’emergenza COVID-19 vigenti, in combinato disposto con le disposizioni nazionali, hanno già previsto specifiche misure nei diversi contesti sanitari, produttivi, scolastici e sociali;
- per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento devono applicarsi le norme fissate nel DPCM 14 gennaio 2021 e nei relativi allegati, tenendo conto delle disposizioni regionali vigenti e delle eventuali ulteriori norme che dovessero successivamente entrare in vigore;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia;
RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, adottando nel territorio di cui trattasi, adeguate ed immediate misure di prevenzione e contrasto al possibile peggioramento dell’emergenza epidemiologica;
RITENUTO NECESSARIO in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge di conversione 14 luglio 2020 n. 74), disporre che a partire dal 15 febbraio 2021:
- cessino di avere efficacia le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, lettera oo) del DPCM 14 gennaio 2021 per quanto riguarda gli impianti per gli sciatori amatoriali, che possono riaprire ed essere utilizzati, ferme restando le altre disposizioni previste dalla medesima lettera oo);
- l’utilizzo degli impianti di risalita debba avvenire secondo quanto previsto nel documento “Linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali” della Conferenza delle Regioni n. 21/17/CR/COV19 dell’8 febbraio 2021, di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;
- in ogni comprensorio sciistico, o stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico, nei primi 15 giorni di riapertura, il numero massimo di presenze giornaliere sia determinato nella misura del 50% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti a fune (cabinovie, funivie, seggiovie, skilift) presenti nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio;
- nel caso delle seggiovie, per portata massima al 100% della capienza del veicolo sia previsto l’uso obbligatorio di mascherina chirurgica, anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità. La portata sia ridotta al 50% se le seggiovie vengono utilizzate con la chiusura delle cupole paravento;
- per le cabinovie, riduzione al 50% della capienza massima del veicolo ed uso obbligatorio di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità;
- per le funivie, riduzione al 50% della capienza massima del veicolo, sia nella fase di salita che di discesa, con uso obbligatorio di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità;
-l’utilizzo degli impianti, in forza del disposto di cui all’art. 1 comma 4 del DPCM 14 gennaio 2021, fino al 15 febbraio 2021 e ad eventuali proroghe, sia limitato ai soli cittadini residenti o domiciliati nella Regione Calabria;
- le disposizioni contenute nella presente Ordinanza cessino automaticamente la propria efficacia nel caso in cui alla Regione Calabria si dovessero applicare le misure di cui all’articolo 2 o all’articolo 3 del DPCM 14 gennaio 2021, ovvero se tali misure si applichino in specifici territori nei quali insistono gli impianti, per il tempo di vigenza di dette misure;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 6 gennaio 2021, avente ad oggetto “Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
RICHIAMATI:
a) la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”;
b) il Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 - “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020”;
c) il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19 - Versione del 24 luglio 2020”
d) la Circolare del Ministero della Salute n. 24970 del 30/11/2020 recante “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2”;
e) la Circolare del Ministero della Salute n. 0035324-30/10/2020-DGPRE recante “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica”;
per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 0032850- 12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena” come recepita sul territorio regionale con Ordinanza n. 73 del 15 ottobre 2020;
f) la Circolare del Ministero della Salute n. 000705-08/01/2021-DGPRE-DGPRE-P recante “Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing”;
VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;
VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);
PRESO ATTO che il Commissario Straordinario ASP di Vibo Valentia ed il Sindaco del Comune di Arena, sono stati informati dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP territorialmente competente;
VISTO il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;
VISTO il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125;
VISTO il Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158;
VISTO il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172;
VISTI il Decreto-legge 5 gennaio 2021 n. 1 ed il Decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021, in combinato disposto con il DPCM 14 gennaio 2021;
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 181 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario" pubblicata nella G.U. n. 323 del 31 dicembre 2020;
VISTO l’art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;
RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nei territori interessati, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall’art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35 sopra richiamata;
 

ORDINA

per i motivi di ordine sanitario rappresentati in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, disporre ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge 14 luglio 2020 n. 74), che a partire dal 15 febbraio 2021:
1. Cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, lettera oo) del DPCM 14 gennaio 2021 per quanto riguarda gli impianti per gli sciatori amatoriali, che, pertanto, possono riaprire ed essere utilizzati, ferme restando le altre disposizioni previste dalla medesima lettera oo) del citato DPCM.
2. L’utilizzo degli impianti di risalita deve avvenire secondo quanto previsto nel documento “Linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali” della Conferenza delle Regioni n. 21/17/CR/COV19 dell’8 febbraio 2021, Allegato A parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza.
3. I gestori degli impianti adottano sistemi di prenotazione in grado di consentire una gestione strutturata del numero di utenti che possono effettivamente accedere ai comprensori sciistici ed ai relativi impianti di risalita per ciascuna singola giornata, coordinandosi con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, con i Sindaci e con le strutture ricettive.
4. In ogni comprensorio sciistico, o stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico, nei primi 15 giorni di riapertura, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 50% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti a fune (cabinovie, funivie, seggiovie, skilift) presenti nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio.
5. Nel caso delle seggiovie, per portata massima al 100% della capienza del veicolo è previsto l’uso obbligatorio di mascherina chirurgica, anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità. La portata sia ridotta al 50% se le seggiovie vengono utilizzate con la chiusura delle cupole paravento.
6. Per le cabinovie, si applica la riduzione al 50% della capienza massima del veicolo ed uso obbligatorio di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità.
7. Per le funivie, si applica la riduzione al 50% della capienza massima del veicolo, sia nella fase di salita che di discesa, con uso obbligatorio di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità.
8. L’utilizzo degli impianti, in forza del disposto di cui all’art. 1 comma 4 del DPCM 14 gennaio 2021, fino al 15 febbraio 2021 e ad eventuali proroghe, è limitato ai soli cittadini residenti o domiciliati nella Regione Calabria.
9. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza cessano automaticamente la propria efficacia e, conseguentemente gli impianti resteranno chiusi alla fruizione degli sciatori amatoriali, nel caso in cui alla Regione Calabria si dovessero applicare le misure di cui all’articolo 2 o all’articolo 3 del DPCM 14 gennaio 2021, ovvero se tali misure si applichino in specifici territori nei quali insistono gli impianti, per il tempo di vigenza di dette misure.
10. Rimangono efficaci le altre disposizioni regionali vigenti, non modificate e non in contrasto con quanto previsto nella presente Ordinanza e le altre disposizioni nazionali in materia emergenziale. A seguito di eventuali provvedimenti adottati a livello nazionale, ovvero ad ulteriori sviluppi della situazione epidemiologica locale e regionale, le disposizioni fissate nella presente Ordinanza potranno essere rimodulate.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, ai Prefetti delle Province calabresi, alle Aziende Sanitarie Provinciali, all’ANCI per la trasmissione a tutti i Sindaci, all’UPI.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
 

ALLEGATO

 

 

Il Presidente f.f.
Spirlì