Regione Veneto
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2021, n. 15
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.
B.U.R. 13 febbraio 2021, n. 24


Note per la trasparenza
Alla luce dell’esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

 

Il Presidente

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118, della Costituzione;
Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;
Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica internazionale;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74 e in particolare l’art. 1, comma 16, ultimo periodo, che dispone che “In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;
Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata in G.U. Serie Generale n.15 del 20-01-2021;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.1.2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»”;
Vista l’ordinanza 29 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto”, con la quale il Ministro della Salute ha disposto la cessazione, con effetto dal 1° febbraio 2021, dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 2, d.p.c.m. 14.1.2021;
Rilevato, sulla base dei dati accertati in data 13 febbraio 2020, ore 8, da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19 registra nel territorio regionale un numero di soggetti attualmente positivi pari a 24.929, 942 ricoverati positivi in ospedali per acuti in area non critica e 111 ricoverati positivi in terapia intensiva, su una disponibilità comunque di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 1000 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente adeguatezza, allo stato, dell’offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza sanitaria inerente alla gestione del contagio;
Rilevato che il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, Dati relativi alla settimana 1/2/2021-7/2/2021 (aggiornati al 10/2/2021) evidenzia:
- Casi totali: 317921 | Incidenza cumulativa: 6515.93 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 1/2/2021-7/2/2021: 4575 | Incidenza: 93.77 per 100000
- Rt: 0.73 (CI: 0.64-0.92) [medio 14gg]
Rilevato, sulla base della valutazione formulata dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione operata sulla base del documento denominato “Approccio alla rimodulazione delle misure di contenimento/mitigazione a livello regionale/PA in ambito di ipotetici scenari di trasmissione del virus SARS-CoV-2 sul territorio nazionale nel periodo autunno-invernale” che sussista una situazione inquadrabile nello scenario 2 del suddetto documento;
Visto l’art. 1, comma 10, lettera oo) del citato DPCM 14.1.2021, che stabilisce che, a partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali, solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti»;
Vista la proposta di «Linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali» approvata dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 28 gennaio 2021;
Preso atto che in data 4 febbraio 2021 il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), ha provveduto alla validazione delle predette Linee guida, con la richiesta di sopprimere la previsione relativa alla riapertura delle strutture anche nelle c.d. «zone arancioni»;
Preso atto che, sulla base del predetto rilievo formulato dal Comitato tecnico scientifico, le suddette Linee guida sono state approvate dalla Conferenza delle Regioni, come da nota dell’8 febbraio 2021 del Presidente della Conferenza stessa;
Ritenuto, pertanto, di recepire le suddette Linee guida datate 8 febbraio 2021, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
Rilevato che le «Linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali» stabiliscono in premessa che «è necessario limitare il numero massimo di presenze giornaliere mediante l’introduzione di un tetto massimo di skipass giornalieri vendibili, che tenga conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali, determinato in base alle caratteristiche della stazione/area/comprensorio sciistico, con criteri omogenei per Regione o Provincia Autonoma o comprensorio sciistico da definire successivamente, sentiti anche i rappresentanti di categoria ed i rappresentanti delle strutture ricettive, e concordati con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio» e che «nei comprensori sciistici di maggiori dimensioni, che si estendono oltre i confini regionali e/o provinciali, le Regioni o le Province Autonome confinanti dovranno coordinarsi per individuare misure idonee di prevenzione per la gestione dei flussi e delle presenze, soprattutto nel caso di possibili differenze nei regimi di apertura/chiusura conseguenti al mutamento delle condizioni di rischio di una Regione/Provincia Autonoma»;
Rilevata la necessità di definire in maniera omogenea sul territorio regionale i criteri per calcolare il tetto massimo di skipass giornalieri vendibili, che tenga conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali, e che tenga conto, inoltre, anche delle caratteristiche della stazione/area/comprensorio sciistico;
Vista, ai fini del suddetto coordinamento, l’ordinanza del 10.2.2021 n. 64 del Presidente della Provincia Autonoma di Trento;
Ritenuto di condividere le valutazioni e determinazioni operate con la suddetta ordinanza in merito ai tempi di apertura degli impianti e ai limiti massimi di presenza e alle connesse regole di applicazione del limite;
Considerato, in particolare, che il giorno di riapertura degli impianti, fissato alla data del 15 febbraio 2021 dal Dpcm 14 gennaio 2021, coincide con le festività scolastiche legate al Carnevale, al fine di evitare possibili occasioni di assembramenti dettati dalla circostanza che numerose famiglie potrebbero approfittare della chiusura scolastica per recarsi in stazioni e comprensori sciistici, si ritiene opportuno in via precauzionale fissare la data di riapertura degli impianti medesimi a partire dalla giornata di mercoledì 17 febbraio 2021;
Ritenuto, inoltre, che gli impianti non possano essere appropriatamente riaperti in una giornata ricadente di sabato o di domenica, al fine di evitare occasioni di assembramento e che sia opportuno disporre la riapertura per un giorno lavorativo per la maggior parte della popolazione;
Ritenuto, conseguentemente, di disporre la riapertura da mercoledì 17 febbraio 2021, con mantenimento dell’apertura, senza soluzione di continuità, anche nel fine settimana seguente e quindi per tutto il successivo periodo di validità della presente ordinanza;
Dato atto che i numeri massimi di presenze giornaliere fissati nella parte dispositiva della presente ordinanza tengono conto degli sciatori sia amatoriali, sia agonisti;
Visto l’art. 1, comma 3, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, secondo cui dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata o in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e ferma restando la possibilità di rientrare presso la propria residenza, domicilio o abitazione;
Visto il Decreto Legge 12 febbraio 2021, n. 12 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che ha prorogato al 26 febbraio 2021, salvo eventuali diverse disposizioni adottate a livello nazionale, lo spostamento tra Regioni e Province autonome cui sono applicabili le medesime misure previste dall'art. 1 del Dpcm 14 gennaio 2021 (quelle previste per le c.d. “zone gialle” e “bianche");
Considerata l'opportunità di stabilire, in via preventiva, delle basilari regole di accesso agli impianti di risalita e alle stazioni e comprensori sciistici situati nelle zone di confine con altre Regioni o Province autonome, nel caso in cui a partire dal 26 febbraio 2021 continuino a sussistere i predetti divieti di spostamento;
Ritenuto, pertanto, opportuno disporre, per il caso in cui alla Regione del Veneto si applichino le disposizioni previste per le c.d. zone “gialle” o “bianche" e previo accordo con altra Regione o Provincia autonoma interessata, che sia consentito fruire dell’impianto di risalita laddove la stazione di partenza si collochi sul territorio regionale e la stazione a monte si trovi sul territorio di una Provincia autonoma e viceversa e che, nella circostanza di cui sopra, sia consentito transitare dal territorio della predetta Provincia autonoma, fermo restando il divieto di fermarsi presso le attività ivi locate (ad esempio presso eventuali attività di ristorazione poste in quota) e con obbligo di proseguire fino al rientro sul territorio provinciale, tranne che nel caso in cui la sosta sia giustificata da causa di forza maggiore;
Preso atto, tra l’altro, delle misure previste all’interno delle Linee guida suesposte in merito alle “Attività di ristorazione e per i pubblici esercizi in quota” (punto 5.6), in ordine alle quali, ai fini di una più efficace azione di prevenzione e precauzione, si rende opportuno prescrivere che gli esercenti di tali attività hanno l’onere di assicurare un accesso contingentato (nel rispetto di un numero massimo di persone calcolato tenuto conto del distanziamento interpersonale di un metro) anche negli ambienti esterni di pertinenza dell’attività o alle stesse attività dati in concessione per la somministrazione di alimenti e bevande;
Ritenuto necessario che le Amministrazioni comunali, sul cui territorio si trovano le attività di ristorazione e i pubblici esercizi, si raccordino e collaborino con le autorità di pubblica sicurezza e con le altre amministrazioni interessate affinché sia assicurata una vigilanza con frequenza ravvicinata, per quanto possibile, al fine di garantire il rispetto delle norme volte ad evitare qualsiasi forma di assembramento;
Acquisito il parere favorevole alla presente ordinanza della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
 

ordina
 

A) Misure relative all’utilizzo degli impianti di risalite di stazioni e comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali e alle attività connesse.
In attuazione della disposizione della lett. oo) dell’art. 1, comma 10, DPCM 14.1.2021, gli impianti di risalita di stazioni e comprensori sono aperti all’uso da parte degli sciatori amatoriali, a decorrere dal 17 febbraio 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, ad oggi fissata al 30 aprile 2021, a condizione che sul territorio regionale non si applichino le misure previste dagli articoli 2 e 3 del Dpcm 14 gennaio 2021 relativi alle aree c.d. arancioni o rosse.
L’utilizzo degli impianti di risalita da parte degli sciatori amatoriali deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nel documento “Linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali”, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di cui all’Allegato A della presente ordinanza, fatto salvo l’obbligo di rispetto delle ulteriori disposizioni di cui al presente provvedimento.
In ogni comprensorio sciistico, stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico o raggruppamento di impianti, il numero massimo di presenze giornaliere, comprensive di sciatori amatoriali e agonisti, è determinato nella misura del 30% della portata oraria complessiva degli impianti di risalita aperti (funivie, cabinovie, skilift, seggiovie, tappeti mobili) presenti nei sopracitati comprensori sciistici, stazioni sciistiche non ricomprese in comprensori o raggruppamento di impianti.
È sempre raccomandata, laddove possibile, la prevendita dello skipass al fine di evitare la formazione di code e decongestionare i flussi.
Il limite delle presenze giornaliere ammissibili è comprensivo degli skipass giornalieri, plurigiornalieri, settimanali e stagionali, sia per amatoriali che agonisti, emessi nel comprensorio sciistico o stazione sciistica, facendo riferimento per gli stagionali ai valori storici di utilizzo giornaliero. A titolo esemplificativo: se la somma della portata oraria di tutti gli impianti del comprensorio sciistico o della stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico o raggruppamento di impianti è pari a 12.000, il numero delle persone ammesse giornalmente non può essere superiore al 30% di tale cifra (3.600 unità); se il numero degli skipass plurigiornalieri e settimanali già venduti per il periodo di riferimento è pari a 300 e a fronte di 100 skipass stagionali venduti nel comprensorio sciistico o stazione sciistica si stima un utilizzo di 50, il numero di skipass giornalieri vendibili non potrà essere superiore a 3.250.
Agli abbonati plurigiornalieri, settimanali e stagionali, dovrà essere garantito il posto, nel limite del contingente giornaliero, anche attraverso appositi sistemi di prenotazione, ove disponibili.
Per le stazioni sciistiche con un numero massimo di due impianti complessivi, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato, con riguardo ad amatoriali e agonisti, nella misura del 50% della portata oraria complessiva degli impianti di risalita aperti.
Nel caso di aperture in orario notturno, il calcolo delle persone ammesse dovrà essere riferito alla sola portata oraria dell’impianto o degli impianti aperti in tale fascia oraria.
Al fine di assicurare un adeguato monitoraggio delle misure adottate, i gestori di ogni comprensorio sciistico, stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico o raggruppamento di impianti dovranno comunicare alle Aziende Sanitarie Locali di riferimento, entro la data di apertura degli impianti, gli impianti aperti, la portata oraria dei singoli impianti e complessiva del comprensorio sciistico o della stazione sciistica o del raggruppamento di impianti, le presenze giornaliere ammissibili, determinate in applicazione del criterio di cui sopra.
Nel caso di stazioni e comprensori sciistici di maggiori dimensioni, estesi tra il territorio della Regione Veneto e quello di altra Regione o Provincia autonoma, in cui sia presente un sistema unico di prenotazione e gestione dei titoli di ingresso, si prevede che, in stretto coordinamento con le predette Regioni o Province autonome, la determinazione del numero massimo di presenze giornaliere avviene a livello complessivo del comprensorio sciistico; in tali casi i gestori degli impianti interessati dovranno monitorare congiuntamente, attraverso il sistema unico di prenotazione e gestione, il rispetto del numero di utenti che possono giornalmente accedere alle stazioni e comprensori sciistici ed ai relativi impianti di risalita.
Gli utenti devono rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.
Nel caso in cui sussistano o sopravvengano, ai sensi della normativa vigente, divieti di spostamento tra Regioni e Province autonome, per i comprensori sciistici, le stazioni sciistiche non ricomprese in un comprensorio sciistico e i raggruppamenti di impianti che si estendono tra i territori della Regione Veneto e quello di altra Regione o Provincia autonoma, previo accordo tra le medesime Regioni e Province autonome interessate, si dispone che per coloro che si trovano legittimamente (secondo le misure restrittive connesse allo scenario emergenziale) sul territorio della Regione del Veneto è possibile utilizzare gli impianti di risalita la cui stazione a valle si trovi sul medesimo territorio, anche qualora la stazione a monte o parte delle aree sciabili si trovino sul territorio di altra Regione o Provincia autonoma; in quest’ultimo caso gli utenti delle piste possono transitare dal territorio di altra Regione/Provincia autonoma attraverso le ivi locate piste di rientro, a condizione che non si fermino sul territorio attraversato, tranne che per motivi di forza maggiore (a titolo esemplificativo non è possibile fermarsi presso rifugi o pubblici esercizi posti in quota in altra Regione/Provincia autonoma); tali disposizioni si applicano, in via di reciprocità, sul territorio regionale anche ai soggetti che, alle medesime condizioni, si trovano a transitare sullo stesso.
Le persone provenienti da aree c.d. “arancioni” o “rosse” non legittimate a soggiornare sul territorio regionale per uno dei motivi previsti secondo le misure restrittive connesse allo scenario emergenziale, non possono utilizzare gli impianti di risalita e le piste da sci.
Per le attività di ristorazione e per i pubblici esercizi in quota, quali misure aggiuntive a quelle già previste dall’allegato A della presente ordinanza, è consentita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti su posti regolarmente collocati negli spazi disponibili da parte del singolo esercizio e in ogni caso nel rispetto dell’obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e delle altre disposizioni delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni.
Gli esercenti di attività di ristorazione e pubblici esercizi in quota devono assicurare, stabilendo un numero massimo di presenze consentite nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale, l’accesso contingentato delle persone non solo all’interno del locale, ma anche negli ambienti esterni di pertinenza dell’attività o alle stesse attività dati in concessione per la somministrazione di alimenti e bevande, in maniera tale da evitare qualsiasi forma di assembramento; anche in tali ambienti esterni, vi è altresì l’obbligo di gestire il servizio bar e ristorazione solo con posti a sedere, con divieto di servizio al banco. La mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione di cibo e bevande.
I servizi di ristorazione devono esporre all’ingresso un cartello indicando il numero massimo di persone ammesse nel locale. È vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell’esercizio di somministrazione.
Fatta salva la competenza delle autorità di pubblica sicurezza e delle altre amministrazioni interessate (Protezione civile, Corpo dei Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Soccorso Alpino), le Amministrazioni comunali, sul cui territorio si trovano le attività di ristorazione e pubblici esercizi in quota, devono collaborare e raccordarsi con le medesime, al fine di assicurare una vigilanza con frequenza ravvicinata, per quanto possibile, per garantire il rispetto delle norme volte ad evitare qualsiasi forma di assembramento ed assicurando altresì l’adozione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, compresa la chiusura immediata dell’attività.
È sempre consentito l’utilizzo dei servizi igienici presso le attività e i pubblici esercizi in quota, nel rispetto del distanziamento sociale e con obbligo di accesso agli ambienti sempre muniti di mascherina.
Sono sempre consentiti i servizi di riparazione/manutenzione delle attrezzature sciistiche personali, nel rispetto del distanziamento sociale e con obbligo di accesso agli ambienti sempre muniti di mascherina.

B) Disposizioni finali
La presente ordinanza ha effetto dal 17 febbraio 2021 alla scadenza dell’emergenza da covid-19, salva proroga o modifica anticipata disposta con apposita ordinanza conseguente al mutamento delle condizioni di contagio.
La violazione delle presenti disposizioni comporta, salva la responsabilità penale per le pertinenti fattispecie, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.
L’accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all’ente di appartenenza dell’organo accertatore; l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.
La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione competente.
Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 

Luca Zaia

Allegato