T.A.R. Campania, Sez. 2, 11 febbraio 2021, n. 368 - Utilizzo dell’ozono per la sanificazione degli ambienti sanitari in riferimento al Covid-19



 

N. 00368/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00160/2021 REG.RIC.
 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 160 del 2021, proposto da:
Flexicare S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Cocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-Asl Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Casilli ed Emma Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-So.Re.Sa. S.p.A. non costituita in giudizio;

per l'annullamento

-del Bando di Gara pubblicato in data 22.12.2020, avente ad oggetto “Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di sistemi di sanificazione ambientale e sanificatori di ambiente con ozono da destinare ai presidi ospedalieri e distretti sanitari della Asl di Salerno”, del valore di € 746.540,00, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa -CIG 8531688BA7-, unitamente al disciplinare di gara, al capitolato tecnico nonché a tutta la documentazione ad esso allegata;

-della nota della ASL di Salerno n. 160878 del 05/08/2020, contenente la scheda tecnica del generatore di ozono;

-di ogni atto connesso e/o conseguente, esplicito o implicito;

nonché per il risarcimento dei danni sofferti dalla ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Asl di Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto mediante Teams, ai sensi dell’art. 25 DL 137/2020, la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


 

FattoDiritto


Con deliberazione del Direttore Generale n°1345 del 10/12/2020, la ASL Salerno indiceva la procedura di affidamento dei servizi di “Procedura aperta per l’acquisizione centralizzata sanificatori di ambiente ad ozono”, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs 50/2016, tramite il Soggetto Aggregatore So.Re.Sa. Spa; il bando di gara era pubblicato in data 22/12/2020 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e quindi sulla piattaforma E-Procurement SIAPS -Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità; la durata dell’appalto era stabilita in giorni 30, con fissazione del termine di presentazione delle offerte il 12/01/2021 nonché di apertura delle buste il 13/01/2021.

La società epigrafata, ritenendo illegittimo ed irragionevole la lex specialis, insorgeva avverso la delibera di indizione, unitamente agli atti presupposti e connessi, proponendo gravame di annullamento, mediante ricorso, ritualmente notificato il 20.01.2021 e depositato il 27.01.2021, assistito dai seguenti motivi di illegittimità, così di seguito sintetizzati:

1) ILLEGITTIMITÀ, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DEL BANDO DI GARA, PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN AMBITO MEDICO-OSPEDALIERO. VIOLAZIONE DELLE "LINEE DI INDIRIZZO TECNICO SIFO (SOCIETÀ ITALIANA FARMACISTI OSPEDALIERI), DEL DECRETO MINISTERIALE DELL’AMBIENTE 18 OTTOBRE 2016, DEL RAPPORTO DELL’ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITÀ N°56/2020 “UTILIZZO PROFESSIONALE DELL’OZONO ANCHE IN RIFERIMENTO A COVID -19” (GRUPPO DI LAVORO ISS-INAIL), DEL RAPPORTO INAIL 2020 “MISURE DI SICUREZZA PER GLI AGENTI INFETTIVI DEL GRUPPO 3 NELLE ATTIVITÀ SANITARIE”.

La parte ricorrente formula il rilievo, per cui il bando gravato contrasterebbe con tutta la normativa dominante in materia, che non configurerebbe l’ozono (e dunque il prodotto specificamente richiesto dalla Stazione appaltante) alla stregua di un disinfettante, di un presidio medico chirurgico (Direttiva EU 93/42 e successivo Titolo IX, art.15), di un biocida o di un dispositivo atto a disinfettare dispositivi medici, non avendo la precipua destinazione funzionale all’utilizzo per il contenimento di agenti patogeni in aree critiche, come sono quelle ospedaliere; rimarca, per contro, la natura sostanzialmente inquinante e pericolosa dell’ozono, che, a suo dire, ne escluderebbe l’utilizzo in ambienti permanentemente occupati da operatori sanitari oppure da persone affette da specifica fragilità, come portatori di pace makers o altri dispositivi elettrici ( sul punto cita il Rapporto ISS Covid- 19 n. 56/2020 Focus On: “Utilizzo Professionale dell’Ozono anche in riferimento al Covid-19”); sottolinea, altresì, la classificazione stessa della sostanza come Oncogena di Classe 1 ( sul punto, richiama l’ECHA 2020 -European Chemical Agency, in relazione alla quale il Ministero della Salute tedesco ha chiesto la classificazione anche come Mutagena di classe 2); aggiunge, poi, che l’ozono è in via di revisione come biocida, il cui iter però non è stato completato da Echa, perchè i dati di sicurezza sono forniti da produttori e da importatori e non da Enti terzi indipendenti, come invece deve essere attestato.

La società epigrafata, in buona sostanza, adduce tutta una serie di rilievi documentali e di rapporti scientifici al fine di tentare di dimostrare la pericolosità inquinante, oltre che cancerogena dell’ozono, nonché la sua stessa inadeguatezza funzionale alla destinazione, scandita nel bando di gara gravato, disinfettante e sanificante degli ambienti sanitari; tutto questo al fine di censurare l’illegittimità della lex specialis gravata, nella sua parte specificatamente escludente, che, in quanto tale, inibendo la partecipazione alla procedura selettiva della ricorrente, in grado di offrire, secondo la sua prospettazione, sistemi di disinfezione parimenti e maggiormente competitivi, determinerebbe una vulnerazione della logica comunitaria di tipo partecipativo.

2) NULLITÀ E ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO DI GARA, PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COMUNITARI DI CONCORRENZA, DI PAR CONDICIO E DI TRASPARENZA. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E FALSA CAUSA, STANTE LA PREVISIONE DI CLAUSOLE ESCLUDENTI E/O LIMITATIVE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, DELLA BUONA FEDE E DELLA CORRETTEZZA NEGOZIALE.

La parte ricorrente stigmatizza l’operato della Stazione Appaltante, rimarcando ulteriormente il profilo del contrasto della lex specialis impugnata con i principi, di importazione comunitaria, della libera concorrenza e della trasparenza, attesa la sua portata escludente e, perciò solo limitativa della partecipazione alla gara; questo in ragione del fatto che la società epigrafata avrebbe, secondo il suo assunto, ben avrebbe potuto concorrere alla selezione, mediante la presentazione dell’offerta di un prodotto parimenti competivo, ben diverso dall’ozono. Sottolinea, infatti, che esistono altre sostanze e sistemi disinfettanti in linea con le norme tecniche di settore, non pericolose, validate, certificate e più efficaci, come per esempio il Perossido di Idrogeno, classificato come sostanza disinfettante dall’Istituto Superiore di Sanità insieme ad Alcol Etilico, Ipoclorito di Sodio, Composti di Ammonio Quaternario e Ossido di Etilene.

In data 02.02.2021 si costituiva in giudizio l’Asl di Salerno, depositando documentazione e successiva memoria, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, concludeva per l’inammissibilità ed il rigetto del ricorso.

Nell’udienza camerale del 10 febbraio 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto, mediante Teams, ai sensi dell’art. 25 DL 137/2020, la causa era trattenuta in decisione.

In via preliminare, sussistono gli estremi per una definizione della res controversa mediante sentenza in forma semplificata ex artt. 60 e 74 cpa, stante la manifesta inammissibilità del ricorso.

Il gravame è inammissibile, stante la carenza dell’interesse a ricorre, in ragione della mancata partecipazione della società epigrafata alla procedura selettiva di gara.

Questo in linea con i dicta definiti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 4, del 26.04.2018.

Com’è noto, l’autorevole pronuncia ha stabilito il seguente principio di diritto: “le clausole del bando di gara che non rivestano portata escludente devono essere impugnate unitamente al provvedimento lesivo e possono essere impugnate unicamente dall'operatore economico che abbia partecipato alla gara o manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura”.

Rientrano nel genus delle "clausole immediatamente escludenti" le fattispecie di: a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (si veda Cons. Stato sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5671); b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (così l'Adunanza plenaria n. 3 del 2001); c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta (cfr. Cons. Stato sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980); d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2011 n. 6135; Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2015 n. 293); e) clausole impositive di obblighi contra ius (es. cauzione definitiva pari all'intero importo dell'appalto: Cons. Stato, sez. II, 19 febbraio 2003, n. 2222); f) bandi contenenti gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta (come ad esempio quelli relativi al numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi e anzianità del personale destinato ad essere assorbiti dall'aggiudicatario), ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate (come quelle per cui tutte le offerte conseguono comunque il punteggio di "0" pt.); g) atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza "non soggetti a ribasso" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2011 n. 5421).

Le rimanenti clausole, in quanto non immediatamente lesive, devono essere impugnate insieme con l'atto di approvazione della graduatoria definitiva, che definisce la procedura concorsuale ed identifica in concreto il soggetto leso dal provvedimento, attualizzando concretamente la lesione della situazione soggettiva (Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2014, n. 5282).

La Plenaria, sul punto, rimarca il fatto che “non sussistano ragioni per ritenere che il soggetto che non abbia presentato la domanda di partecipazione alla gara sia legittimato ad impugnare clausole del bando che non siano "escludenti", dovendosi con tale predicato intendersi quelle che con assoluta certezza gli precludano l'utile partecipazione…l'operatore del settore che non ha partecipato alla gara al più potrebbe essere portatore di un interesse di mero fatto alla caducazione dell'intera selezione (ciò, in tesi, al fine di poter presentare la propria offerta in ipotesi di riedizione della nuova gara), ma tale preteso interesse "strumentale" avrebbe consistenza meramente affermata, ed ipotetica”.

Calando le coordinate giurisdizionali richiamate nella fattispecie sottoposta allo scrutinio del Collegio, non si ravvisano gli estremi dell’escludenza nei termini chiariti, per cui la società epigrafata ben avrebbe potuto partecipare alla procedura selettiva e, mediante la presentazione di una congrua offerta, far valere, attraverso comprovate documentazioni scientifiche, l’equipollenza del proprio prodotto rispetto a quello (ozono) richiesto in gara.

Ed invero, la società epigrafata prospetta, nelle sue doglianze esplicitate nei motivi di ricorso, la sussistenza di un interesse a ricorrere, muovendo, piuttosto, da un’assunta irragionevolezza ed assurdità di un bando nonché della stessa procedura selettiva, che contemplino addirittura l'acquisto di generatori di ozono, reputato, a suo dire, materiale nocivo per la salute umana.

Tuttavia, dalla stessa ricostruzione attorea emerge la chiara inconferenza dell'anzidetta prospettazione che, di fatto, non si attaglia precipuamente alla fattispecie sottoposta allo scrutinio del Collegio, così portando ad escludere, senza dubbio alcuno, la ravvisabilità di un concreto ed attuale pregiudizio alla situazione giuridica per come illustrato.

All’esito dell’analitica disamina della documentazione versata in atti, ne deriva che la parte ricorrente non abbia adeguatamente dimostrato la nocività e la tossicità del prodotto, oggetto di gara, peraltro non puntualmente riscontrata nelle allegazioni documentali depositate in giudizio, che, di fatto, consistono in rapporti o studi scientifici, dai quali non emerge alcun specifico e generalizzato divieto di utilizzo dell'ozono negli ambienti sanitari, come, per contro, evidenziato in più parti dalla società.

Nel Rapporto del gruppo di lavoro ISS-INAIL, n. 56 del 23.07.2020, recante un focus sull’utilizzo professionale dell’ozono anche in riferimento al covid 19, pur muovendo da un’ontologica pericolosità della sostanza, non è contemplato, da alcuna parte, un divieto di utilizzo della sostanza de qua negli ambienti sanitari.

Nel dettaglio, il documento, nella sua parte preliminare descrittiva della sostanza, così recita: “Per quanto attiene l’identificazione e caratterizzazione dei pericoli, l’ozono è una sostanza pericolosa sia per le sue proprietà intrinseche fisiche che per quelle tossicologiche ed ecotossicologiche. I principali effetti tossici dell’ozono sono riconducibili alle stesse proprietà che ne determinano l’efficacia, vale a dire la capacità di agire come agente ossidante. Questo meccanismo di tossicità provoca danno alle membrane cellulari con lesioni dei tessuti direttamente esposti: sistema respiratorio, occhi, mucose, cute. Studi epidemiologici hanno documentato effetti infiammatori e una maggiore suscettibilità alle infezioni respiratorie associati all’uso di ozonizzatori per la purificazione dell’aria, soprattutto da parte di soggetti vulnerabili come i bambini. I dati disponibili indicano che gli effetti tossici dell’ozono possono insorgere in seguito a esposizione prolungata a concentrazioni di ozono in aria superiori a 0,1 mg/m3. Riguardo agli effetti a lungo termine, l’ozono è uno dei componenti dell’inquinamento atmosferico che è classificato come cancerogeno di Gruppo 1 (Cancerogeno per l’uomo) dalla IARC (2016). Per contro, la IARC non ha finora effettuato alcuna valutazione sistematica della potenziale cancerogenicità dell’ozono in quanto tale. La IARC, nel 2016, non ha finora ritenuto di sottoporre a valutazione sistematica la potenziale cancerogenicità dell’ozono, se non come componente dell’inquinamento atmosferico, classificato come cancerogeno di Gruppo 1 (Cancerogeno per l’uomo). Nel 2020 l’US EPA ha concluso che non vi sono evidenze adeguate per concludere sulla presenza o meno di una relazione causale tra l’esposizione a ozono e il rischio di cancro. Le linee guida WHO per la qualità dell’aria outdoor raccomandano un valore guida di 100 μg (0,1 mg)/m³ per 8 ore, sostanzialmente sovrapponibile ai parametri raccomandati da ACGIH”.

In merito all’ efficacia dell’ozono, il documento passa in rassegna l’uso dell’ozono in contesti differenti, dalla sanificazione degli ambienti a quella dei dispositivi, al settore alimentare, fino al trattamento delle acque, così disponendo, in merito al punctum dolens oggetto del contendere: “l’ozono è in grado di degradare rapidamente i composti organici (sanificazione); a concentrazioni generalmente più alte è in grado anche di disattivare rapidamente una vasta gamma di agenti patogeni (batteri, comprese le spore, virus, protozoi). Le condizioni operative devono essere attentamente selezionate poiché l’efficacia dei processi di ozonizzazione varia significativamente in funzione delle caratteristiche dell’ambiente da sanificare, nonché di possibili controindicazioni (es. danno ossidativo a prodotti o ad attrezzature). Per quanto riguarda specificamente l’efficacia contro il SARS-CoV-2, un’azione disinfettante è, in linea di principio, del tutto plausibile considerando i meccanismi di azione dell’ozono. Per contro, non sono disponibili al momento dimostrazioni dirette dell’efficacia ottenute in studi controllati: questa carenza di informazioni validate non è limitata all’ ozono, ma è comune a diversi principi attivi in valutazione come Biocidi”.

Orbene, dal dettato letterale del documento vagliato, non solo non emerge alcun divieto di utilizzo dell’ozono, in ragione della sua intrinseca pericolosità, che però di fatto è tipica di qualsivoglia sostanza disinfettante o sanificante; ma, per converso, si sottolinea l’utilità stessa della sua applicazione in un’ottica sanificante (ed è questo il rilievo di maggiore interesse), così expressis verbis esplicitata: “Alla luce delle informazioni disponibili l’applicazione dell’ozono per la sanificazione può essere utile in diversi contesti ambientali. Tuttavia, in relazione alle sue proprietà pericolose e ai rischi associati, i generatori di ozono vanno utilizzati previa opportuna valutazione del rischio, adottando adeguate misure organizzative in modo da effettuare in totale sicurezza il processo di sanificazione. Per i motivi sopra richiamati ne è pertanto sconsigliato l’impiego in ambito domestico da parte di operatori non professionali. Considerando sia i pericoli associati all’ozono sia i benefici di un uso corretto, è del tutto auspicabile una tempestiva regolamentazione a livello comunitario, sulla base della conclusione dell’iter valutativo in corso nell’ambito dei Regolamenti Biocidi, REACH e CLP. Un’azione disinfettante efficace contro il SARS-CoV-2 è pienamente plausibile; tuttavia, sarebbero utili ulteriori studi, effettuati secondo standard predefiniti, per definire protocolli per la “sanitizzazione” efficace e sicura degli ambienti/superfici, in modo da poter valutare parametri essenziali quali la concentrazione ed il tempo di contatto”.

Anche nella parte dedicata precipuamente alle procedure di sanificazione degli ambienti di lavoro (paragrafo 1.3), il documento non scandisce alcun divieto di utilizzo, anzi così stabilisce: “per sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria. I generatori di ozono vengono correntemente promossi come dispositivi impiegabili per la sanificazione degli ambienti di lavoro. Produttori e rivenditori di generatori di ozono spesso presentano l’ozono come un disinfettante naturale e l’ozono stesso come una variante salutare dell’ossigeno..a causa delle sue proprietà tossicologiche e della sua capacità di ossidare diversi materiali, la sanificazione degli ambienti di lavoro tramite ozono deve avvenire in assenza di persone, utilizzando una dose e un tempo di impiego sufficienti a eliminare i microrganismi e virus ma con effetti di deterioramento minimi sui materiali. È infatti noto che concentrazioni ambientali di ozono accettabili per la salute umana possono essere non sufficientemente efficaci come sanificanti. Pertanto è necessario adottare tutte le possibili precauzioni incluse operazioni finalizzate a ridurre la concentrazione residua di ozono e le concentrazioni degli inquinanti che si possono formare per reazione secondaria tra ozono e composti organici volatili”.

Ergo, ne discende che il documento allegato, che il Collegio reputa maggiormente rilevante rispetto agli altri documenti del pari versati, nella logica orientativa dei limiti di utilizzo dell’ozono, di fatto ne riconosce la funzione sanificante (per contro disconosciuta in assoluto nel presente gravame dalla parte ricorrente), vietandone espressamente l’utilizzo unicamente nell’ambiente domestico, a date condizioni.

Ma anche la stessa sentenza del Consiglio di Stato, n. 7577 del 30.11.2020, che viene del pari depositata dalla parte ricorrente, nel tentativo di suffragare le sue prospettazioni, non appare dirimente della controversia, non attagliandosi al caso di specie, per le considerazioni che seguono.

La statuizione giurisdizionale richiama le risultanze del CTU nominato, nei termini così espressi: “il disinfettante Rely-OnTMVvirkonTM può essere ricostituito con acqua precedentemente trattata ed ozono coerentemente con le istruzioni della casa produttrice, ma le modalità di impiego offerte del disinfettante non sono coerenti con le raccomandazioni della casa produttrice e per le specifiche finalità indicate nella procedura di gara.., in quanto la sanificazione mediante aerosolizzazione di tale disinfettante nelle raccomandazioni della casa produttrice viene considerata solo per ambienti comunitari e nell’industria agro-alimentare e ristorazione e non per la sanificazione delle sale operatorie oggetto del bando di gara”.

Anche questo documento, versato in atti, non prova alcunchè e non avalla alcuno degli assunti profilati nel gravame di annullamento, sia perché afferisce ad un disinfettante specifico sia perché, ancorchè si volesse ipotizzare un’affinità della questione trattata in sentenza con la fattispecie all’esame del Collegio, in ogni caso le risultanze del CTU, richiamate in sentenza, scandiscono unicamente un divieto di utilizzo dell’ozono nella sanificazione delle sale operatorie, ammettendolo, diversamente, negli ambienti comunitari.

L’inconferenza, allora, delle censure della ricorrente, prive di ogni pregio, è incontestabile, soprattutto se si rimarca il fatto che la procedura di gara in esame riguarda l’affidamento del servizio di fornitura dei generatori di ozono, in favore dei presidi sanitari dell’Asl di Salerno, con conseguenziale sanificazione degli ambienti comunitari e non delle sale operatorie.

Il Collegio reputa condivisibili le controdeduzioni formulate dall’Ente resistente nella memoria depositata, dove richiama i contenuti della UOSD Valutazione Tecnologie Sanitarie n. PG/2021/26846 del 04/02/2021 ( depositata agli atti), in cui è stato precisato che “…Nel merito del D.LGS 46/97 e s.m.i. secondo cui sono da considerarsi dispositivi medici tutti i dispositivi destinati specificamente ad essere utilizzati per disinfettare i dispositivi medici, si ribadisce il concetto per il quale l’oggetto della procedura di gara non è un disinfettante, in nessun punto della documentazione viene richiesto che debba disinfettare dispositivi medici (nel documento “3.1 scheda tecnica generatore di ozono” si parla solo di ambienti, arredi e oggetti) e nell’appendice al Rapporto ISS Covid-19 n. 56/2020 “Focus on”….in riferimento al menzionato elaborato peritale a firma del CTU innanzi al Consiglio di Stato, la materia trattata nell’elaborato del CTU è pertinente a quella in questione solo in apparenza, in quanto, contrariamente ai generatori di ozono, oggetto della presente trattazione, i sistemi richiamati sono dei sanificatori mediante aerosol; sono destinati alle Sale Operatorie; prevedono l’uso di un prodotto disinfettante certificato come presidio medico chirurgico, a base di perossimonosolfato di potassio, del quale ne viene contestata la modalità di applicazione e non l’efficacia; prevedono l’uso di acqua ozonizzata quale ricostituente del disinfettante/presidio medico chirurgico, del quale si mette in discussione il mantenimento delle proprietà disinfettanti al cambiare del liquido ricostituente”.

La ASL, dunque, sottolinea che “non ha indetto una procedura di gara per un sistema di sanificazione esclusivo, ma per un sistema che, inserendosi nella complessità procedura di sanificazione già in essere, ne completa e/o ottimizza il processo; non ha indetto una procedura di gara per un sistema di disinfezione di aree critiche, quali Sale Operatorie, Rianimazioni e Terapie Intensive, ma per spazi frequentati da pubblico, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli a carattere ambulatoriale (ospedaliero e distrettuale), le aree comuni, gli uffici, sale riunioni; è consapevole delle proprietà dell’ozono e dei suoi rischi nell’utilizzo, per cui ha già fissato i presupposti per un corretto e sicuro utilizzo dei generatori, che saranno completati con una opportuna procedura di valutazione dei rischi, realizzata ad hoc sul prodotto aggiudicato”; aggiungendo che, per quanto attiene eventuali dispositivi di disinfezione da utilizzare in aree a medio e ad alto rischio, “sta già valutando le proposte di mercato e predisponendo gli elementi istruttori per una procedura di gara specifica per presidi medico chirurgici”.

Da questa complessiva disamina documentale, discende che la parte ricorrente non ha prodotto alcun principio di prova, di rilevanza tale da giustificare l'effettuazione di una verifica istruttoria da parte del Collegio.

Per quanto premesso, il ricorso è inammissibile.

Stante la peculiarità della vicenda, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

 

P.Q.M.
 


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza d’interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere

Gaetana Marena, Referendario, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gaetana Marena Nicola Durante