Tipologia: CCNL
Data firma: 19 dicembre 2018
Validità: 01.01.2019 - 31.12.2019
Parti: Fieg, Asig e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Editrici e stampatrici di quotidiani, Agenzie di stampa
Fonte: cnel


Sommario:

 

Parte prima - Norme generali
Premessa
Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Contratti di inserimento e reinserimento - Contratti a termine - Contratti di somministrazione di lavoro
Art. 4 - Nomenclatura
Art. 5 - Relazioni sindacali
Art. 6 - Regolamento interno
Art. 7 - Diritti sindacali
Art. 8 - Assunzioni
Art. 9 - Passaggio di qualifica da operaio ad impiegato
Art. 10 - Igiene del lavoro e tutela della salute
Art. 11 - Assicurazione infortuni
Art. 12 - Lavoro a tempo parziale
Art. 13 - Diritto allo studio
Art. 14 - Norme per i licenziamenti
Art. 15 - Investimenti e innovazioni tecnologiche
Art. 16 - Mutamenti di proprietà
Art. 17 - Appalti
Art. 18 - Controversie
Art. 19 - Quadri - Inquadramento e classificazione del personale
Art. 20 - Norme complementari
Art. 21 - (articolo abrogato)
Art. 22 - Portatori di Handicap
Art. 23 - Mobilità di manodopera femminile
Art. 24 - Trasferimenti individuali
Art. 25 - Dichiarazioni delle parti
Art. 26 - Telelavoro
Parte seconda - Norme operai
Art. 1 - Visita medica
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - (articolo abrogato)
Art. 4 - Orario di lavoro
Art. 5 - Orario di chiusura delle tipografie
Art. 6 - Lavoro straordinario
Art. 7 - Festività - Lavoro festivo
Art. 8 - Interruzione di lavoro
Art. 9 - Orario e retribuzioni garantiti
Art. 10 - Ferie
Art. 11 - Assenze
Art. 12 - Permessi - Aspettativa
Art. 13 - Giorni di riposo
Art. 14 - Congedo matrimoniale
Art. 15 - Gratifica natalizia
Art. 16 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 17 - Trasferte
Art. 18 - Malattia ed infortunio
Art. 19 - Tutela della maternità
Art. 20 - Mutamento di mansioni
Art. 21 - Corresponsione delle paghe
Art. 22 - Conteggi perequativi
Art. 23 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 24 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 25 - Trattamento di fine rapporto
Art. 26 - Trattamento di fine rapporto in caso di morte
Art. 27 - Cessazione, trapasso, trasformazione, cessazione di azienda
Art. 28 - Disciplina del lavoro
Parte terza - Norme impiegati
Art. 1 - Periodo di prova

 

Art. 2 - Livelli professionali
Art. 3 - Mutamento di mansioni
Art. 4 - Orario di lavoro
Art. 5 - Orario di chiusura delle tipografie
Art. 6 - Sospensione e riduzione temporanea di lavoro
Art. 7 - Lavoro straordinario e festivo
Art. 8 - Festività - Lavoro festivo
Art. 9 - Ferie
Art. 10 - Assenze - Permessi - Congedo matrimoniale - Aspettativa
Art. 11 - Giorni di riposo
Art. 12 - Tredicesima mensilità
Art. 13 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 14 - Corresponsione della retribuzione
Art. 15 - Indennità di maneggio denaro
Art. 16 - Trasferte
Art. 17 - Trattamento di malattia e infortunio
Art. 18 - Tutela della maternità
Art. 19 - Servizio militare
Art. 20 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 21 - Trattamento di fine rapporto
Art. 22 - Trattamento di fine rapporto in caso di morte
Art. 23 - Previdenza
Art. 24 - Cessione, trapasso, trasformazione di azienda
Art. 25 - Disciplina del lavoro
Parte quarta - Condizioni di miglior favore
Condizioni di miglior favore concesse ad personam
Condizioni di miglior favore locali: Città di Trieste
Parte quinta - Accordi economici e tabelle salariali e stipendiali
Art. 1 - Aumenti contrattuali-tabelle salariali
Art. 2 - Copertura economica del periodo di vacanza contrattuale
Art. 3 - Indennità integrativa temporanea
Art. 4 - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 5 - Misure compensative
Art. 6 - Fondo di previdenza integrativa di settore
Parte sesta - Disciplina del rapporto di lavoro intercorrente con i dipendenti addetti a lavorazioni non attinenti i giornali quotidiani
Art. 1 - Orario di lavoro
Art. 2 - Lavoro straordinario
Art. 3 - Festività e lavoro festivo
Art. 4 - Ferie
Art. 5 - Gratifica natalizia
Art. 8 - Trattamento economico
Art. 7 - Previdenza complementare
Art. 8 - Norme di rinvio
Parte settima - Protocollo relativo all’operatore multimediale
Parte ottava - Protocollo nuove assunzioni di lavoratori poligrafici

Art. 1 - Disciplina delle nuove assunzioni
Art. 2 - Previdenza complementare 
Allegati
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D Accordo 27 novembre 1995
Allegato E


Contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa 19 dicembre 2018

L’anno 2018 addì 19 dicembre in Roma la Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg) […], l’Associazione Stampatori Italiana Giornali (Asig) […], e il Sindacato Lavoratori Comunicazione (Slc-Cgil) […], la Federazione Informazione Spettacolo Telecomunicazioni (Fistel-Cisl) […], la Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione (Uilcom-Uil) […], è stato stipulato il presente Contratto Nazionale di Lavoro, per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e da agenzie di stampa.

Parte prima Norme generali
Art. 1 Validità e limiti di applicabilità

Il presente contratto regola i rapporti delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa con i lavoratori dipendenti.
La sua applicazione si estende agli addetti alla stampa dei periodici purché questa avvenga nello stesso stabilimento e con il processo tecnico dei quotidiani, fatta eccezione per quanto disposto dalla Parte VI del contratto.
Ai fini dell’applicazione de! presente contratto si intendono per aziende editrici di quotidiani le aziende che editano testate a contenuto giornalistico per almeno cinque numeri settimanali.
Il presente contratto si applica altresì all’attività produttiva di quotidiani free press aventi le caratteristiche di cui al comma precedente.

Art. 3 Contratto a termine - Contratto di somministrazione di lavoro - Contratto di apprendistato professionalizzante
A) Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato: il contratto per la somministrazione di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive integrazioni e modificazioni. Ogni dodici mesi l’azienda utilizzatrice comunica alle RSU e in mancanza alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL il numero dei contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e le qualifiche dei lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione.
Rimane inteso che i limiti quantitativi della somministrazione a tempo determinato sono fissati nella misura del 25% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera C).
B) Contratto a termine: i contratti a termine sono disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.
Le aziende nel corso di svolgimento del rapporto a termine, forniranno informativa ai lavoratori interessati circa i posti vacanti che si rendessero disponibili in azienda. Le aziende comunicheranno alle RSU e in mancanza alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il numero dei rapporti a termine convertiti in rapporti a tempo indeterminato.
[…]
Fatto salvo quanto disposto dall'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e quanto previsto alla successiva lettera C), il numero complessivo dei contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente, conteggiando tra questi i lavoratori part-time, secondo le disposizioni di cui all’art. 9 del Dlgs 15 giugno 2015 n. 81, i dirigenti a tempo indeterminato e gli apprendisti; per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
[…]
Le aziende forniranno annualmente alle RSU informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a termine stipulati ai fini di un corretto computo degli organici.
C) Sommatoria: i lavoratori assunti con i contratti di cui alle precedenti lettere A) e B) non potranno contemporaneamente superare il 35% dei contratti a tempo indeterminato in atto nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente.
L’azienda potrà però fare ricorso anche ad una percentuale superiore a quella espressamente stabilita nel presente articolo per ciascuna tipologia di contratto (tempi determinati o somministrati) fino alla misura massima del 35%, detraendola dalla percentuale prevista per l’altra tipologia di contratto. In ogni caso la suddetta percentuale massima del 35% non potrà essere superata nelle singole aree omogenee così come delineate nelle specifiche realtà aziendali.
Nota: qualora l’applicazione delle percentuali di cui all'ultimo comma della lettera C) determini frazioni di unità, le stesse verranno arrotondate ad unità intera.
D) Contratto di apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato, ai sensi delle leggi vigenti in materia, con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può altresì essere stipulato con soggetti che abbiano compiuto i 17 anni di età e siano in possesso di una qualifica professionale ai sensi del D.lgs n. 226/2005.
Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale.
La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.lgs 15 giugno 2015 n. 81, non può essere superiore a 3 anni.
[…]
Formazione
Nella finalità di rendere operativo l’istituto, le parti convengono di costituire una specifica commissione tecnica che, entro un periodo di 6 mesi, procederà alla definizione dei profili formativi, dei contenuti, della durata e delle modalità di erogazione della formazione, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia. 
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato.
[…] Le aziende forniranno alle RSU informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti di apprendistato stipulati ai fini di un corretto computo degli organici.

Art. 5 Relazioni sindacali
Le parti sociali ritengono la contrattazione collettiva quale strumento di regolazione dei rapporti di lavoro e quale elemento di promozione della qualità del prodotto e della competitività delle imprese.
In tal senso il presente CCNL:
- attribuisce all’autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro con uno spirito di reciproca responsabilità;
- disciplina il contenuto della contrattazione collettiva dei vari livelli nella finalità di salvaguardare l’occupazione stabile e tutelata e di garantire alle aziende editoriali una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro, nella prospettiva di garantire il risanamento del settore, il suo sviluppo economico produttivo al fine di una più vasta diffusione del giornale anche attraverso nuove iniziative editoriali intese ad incrementare l’occupazione.
A tal fine, la Fieg e l’Asig si impegnano ad intervenire per l’osservanza da parte delle aziende editoriali e stampatrici delle condizioni pattuite, e le organizzazioni sindacali si Impegnano a non promuovere, ed a intervenire perché siano evitate, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di intesa ai vari livelli e tutto ciò nell’ambito di una corretta e puntuale applicazione delle norme contrattuali.
Il sistema di relazioni sindacali del settore è basato su una coordinata modulazione ai vari livelli riconosciuti di fasi informative, di consultazione e di contrattazione, a ciascuna delle quali è riservata una specifica competenza nei limiti delle materie esplicitamente demandate.
La disciplina della costituzione e delle funzioni affidate alle RSU e la attivazione della procedura di conciliazione per i problemi relativi all’applicazione e all’interpretazione della disciplina collettiva nazionale, integrano il sistema di relazioni sindacali con l’intento di definire regole e comportamenti comuni per la migliore soluzione dei problemi generali ed aziendali in un ambito non conflittuale.
Titolo I - Relazioni Sindacali
A) Sistema Informativo
1) Livello nazionale

Programmi globali di settore - La Fieg e le Federazioni Nazionali firmatarie dei presente contratto si impegnano a realizzare ogni anno un confronto sulla situazione del settore con particolare riferimento agli andamenti economici del settore, ai nuovi insediamenti produttivi al programma globale degli investimenti ed alle trasformazioni ipotizzate a breve ed a medio termine, alle possibili previsioni occupazionali, alle tendenze di mercato rispetto alle tipologie di prodotto, all’evoluzione delle imprese stampatrici.
Ai fini del predetto confronto la Fieg, sulla base delle informative trasmesse dalle aziende, si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali nazionali entro il mese di novembre di ciascuno anno i seguenti dati:
- tasso di concentrazione: aziende, testate, produzione;
- teletrasmissione da ogni singola regione;
- teletrasmissione nelle singole regioni;
- impiego degli organici e utilizzo degli impianti nell’arco delle 24 ore;
- occupazione (per classi di età, sesso, qualifica, categoria);
- anzianità media di azienda (per sesso e qualifica);
- processi di riqualificazione con indicazione dei tempi utilizzati a tale scopo, delle specializzazioni acquisite, dell’entità della spesa sostenuta e della provenienza dei fondi;
- numero delle testate pubblicate (formato, dato medio, giorni di uscita, numero di pagine pubblicità e testo, numero di edizioni per copia);
- consistenza della rete di distribuzione (numero dei punti vendita e sistemi utilizzati nelle singole regioni per la distribuzione).
- nuove iniziative editoriali avviate anche nel settore dell’informazione elettronica e della stampa gratuita con riferimento ai sistemi organizzativi e produttivi adottati.
Le aziende editrici e stampatrici articolate in unità produttive dislocate in più zone del territorio nazionale, anche con diversa denominazione societaria, forniranno alle Organizzazioni sindacali nazionali una informativa annuale con particolare riferimento all’andamento produttivo e occupazionale, nonché i programmi di riorganizzazione e di innovazione tecnologici.
La Fieg, pur riaffermando la sua autonomia rispetto ad altre associazioni imprenditoriali che direttamente o indirettamente operano nel campo dell’informazione, si impegna a favorire ed a partecipare, per le competenze attinenti, ad una conferenza annuale che esamini nel suo complesso lo stato e i problemi dell’intero comparto della comunicazione di massa, con il proposito di individuare le soluzioni più razionali volte a garantire il ruolo e di promuovere lo sviluppo dell’informazione su tutte le piattaforme esistenti anche tramite iniziative congiunte.
2) Livello territoriale
La Fieg, sulla base delle informazioni trasmesse dalle aziende interessate, si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali regionali competenti entro il 30 giugno di ciascun anno i seguenti dati:
- investimenti editoriali; 
- tasso di concentrazione delle aziende e delle testate nell’ambito regionale;
- teletrasmissioni nelle singole regioni;
- impiego degli organici e utilizzo degli impianti nell’arco delle 24 ore;
- occupazione (per classi di età, sesso, qualifica, categoria);
- tipologia tecnologica;
- consistenza della rete di distribuzione.
3) Livello aziendale
A livello aziendale verranno forniti annualmente alle RSU informazioni riguardanti l’andamento economico, tecnico, produttivo e i programmi aziendali relativi alla commercializzazione del prodotto ed alle innovazioni organizzative del ciclo produttivo, informazione sul numero e sulle aree di utilizzazione dei contratti a termine stipulati, nonché sul numero dei contratti part time stipulati, sulla relativa tipologia e sull’eventuale ricorso al lavoro supplementare.
Ferma restando la successiva fase di consultazione per i problemi che assumono rilevanza strutturale, formano oggetto di informativa urgente iniziative aziendali dirette a garantire la costante regolarità produttiva ed organizzativa.
B) Sistema Consultivo
1) Livello nazionale

Osservatorio. Per consentire la migliore conoscenza dei dati è costituito all’interno del settore su base paritetica un osservatorio tecnico per i quotidiani e le agenzie di informazione. La gestione operativa dell’osservatorio è affidata ad una Commissione paritetica di sei componenti.
L’osservatorio è sede di scambio e verifica di dati informativi globali e strumento per attivare ricerche su: andamento e prospettive del mercato dei quotidiani; andamento, tendenze e prospettive di investimenti ed occupazione; caratteristiche e tendenze dello sviluppo tecnologico; dati relativi al verificarsi di patologie connesse a particolari tipi di lavorazione; andamento del costo del lavoro con particolare riferimento alla normativa contributiva e assistenziale; consistenza, prospettive di sviluppo e diversificazione della rete di distribuzione e di vendita; tipi di professionalità emergenti; ambienti di lavoro; applicazione della legge n. 903/77 per quanto concerne l’accesso al lavoro e lo sviluppo della professionalità delle lavoratrici nel settore dei quotidiani delle quali verrà tenuto sotto controllo sia il numero che la collocazione nell’organizzazione del lavoro in riferimento anche alla «Raccomandazione» CEE/1984, problematiche ed iniziative relative a progetti di formazione e riqualificazione professionale ed utilizzo delle 150 ore per diritto allo studio (Art. 13 - Norme generali).
Nell’osservatorio, oltre ai dati in possesso delle organizzazioni, confluiranno quelli acquisiti dalla Fieg e trasmessi alle Organizzazioni sindacali, in base a quanto sopra previsto, compresi i piani di ristrutturazione tecnologica aziendali definiti successivamente al confronto sindacale, nonché l’informativa sulla consistenza della rete di distribuzione, sul numero e la tipologia dei punti di vendita e sulle scelte operate dalle aziende per ottimizzare la distribuzione del prodotto nelle singole regioni.
In tale sede ogni sei mesi le parti procederanno alla verifica del movimento delle forze occupazionali del settore conseguente all’utilizzazione della trasmissione in fac-simile e all’entità globale della produzione realizzata.
Il costo di funzionamento dell’osservatorio è coperto con contributi a carico delle aziende nella misura che sarà individuata annualmente dalle parti in base al programma operativo approvato e alle norme regolamentari definite.
Nell’ambito dell’Osservatorio potranno essere costituite specifiche commissioni su materie ed argomenti individuati di comune accordo tra le parti.
2) Livello aziendale
La fase consultiva del livello aziendale costituisce un momento di approfondimento ed esame propositivo su tematiche connesse all’organizzazione del lavoro.
La consultazione concerne questioni di carattere generale relative alle iniziative e programmi aziendali connessi con significative innovazioni e trasformazioni tecnologiche e/o produttive.
Programmi tecnologici delle aziende che comportino la predisposizione di piani rientranti nella sfera di contrattazione di cui al paragrafo seguente “Piani di ristrutturazione tecnologica” formeranno oggetto di preventiva consultazione tra le partì aziendali al fine di individuare possibili convergenze rispetto agli obiettivi generali delineati dall’impresa e realizzare anche sulla base delle proposte formulate dalle RSU, utili momenti di approfondimento tecnico specifico. Ciò al fine di consentire la sollecita realizzazione dei piani medesimi.
C) Sistema di Contrattazione
Piani di ristrutturazione tecnologica. I piani definiti dalle imprese secondo le condizioni dell’art. 15, parte generale, saranno presentati dalle direzioni aziendali alle RSU e trasmessi alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto ed alle rispettive Organizzazioni territoriali.
Le Organizzazioni nazionali entro 15 giorni dalla ricezione dei piani e allo scopo di verificare i criteri di omogeneità nella loro applicazione, potranno esprimere parere consultivo di conformità dei piani alla normativa prevista dall'art. 15 “investimenti e innovazioni tecnologiche”. Esaurita la fase consultiva, il confronto per la realizzazione dei piani dovrà iniziarsi immediatamente nella sede aziendale ed esaurirsi nei 30 giorni dalla presentazione o nel diverso termine concordato dalle parti.
In casi di divergenze le parti trasferiranno l’esame del piano al livello nazionale in modo che la relativa procedura possa esaurirsi entro i 15 giorni successivi al mancato esito della sede aziendale. Le Segreterie nazionali saranno affiancate dalle RSU.
Qualora l’azienda editoriale sia diversa da quella di stampa, il confronto sindacale si svilupperà con la partecipazione congiunta delle imprese interessate.
Gli accordi aziendali devono essere trasmessi alle Organizzazioni nazionali a cura delle aziende.
Il sistema di contrattazione si articola:
- sul contratto collettivo nazionale di lavoro con vigenza triennale sia per la parte normativa che per la parte economica;
- sull’eventuale secondo livello di contrattazione destinato ad operare nel rispetto delle modalità e degli ambiti di applicazione definiti dal CCNL o dalla legge.
Contratto collettivo nazionale di lavoro. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa.
Le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza.
La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dal ricevimento delle stesse.
Durante i sei mesi precedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo se successive, le parti stipulanti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della presente previsione la parte interessata può chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto.
Secondo livello di con trattazione. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate dal contratto collettivo nazionale di lavoro o dalla legge e deve riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale.
Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali per evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL.
Sono titolari della contrattazione di secondo livello le competenti articolazioni organizzative delle aziende e le RSU eventualmente assistite dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.
[…]
La contrattazione di secondo livello di tipo normativo potrà altresì riguardare le seguenti materie, nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL:
- diritto allo studio
Tramite accordi con le RSU verrà garantito in ogni reparto lo svolgimento della regolare attività produttiva in relazione alle assenze dei lavoratori per la fruizione dei permessi per diritto allo studio. Tramite accordi con le RSU verranno altresì concordati criteri per la identificazione dei beneficiari dei permessi qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di un terzo del monte ore triennale o determini l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma dell’art. 13 (terzo e quarto comma dell’art. 13 delle norme generali);
[…]
- piani di ristrutturazione tecnologica
In relazione a quanto previsto dal paragrafo “Piani di ristrutturazione tecnologica” del presente articolo;
- flessibilità dell’orario di Lavoro
In relazione a quanto previsto dal punto 6 del paragrafo “Flessibilità programmata dell’orario contrattuale di lavoro” e dal punto 8 del paragrafo "Banca ore” dell’art. 4 delle norme operai ed impiegati;
- mobilità intersettoriale
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 15 e 19 - norme generali - la mobilità collettiva intersettoriale (settori omogenei di produzione di cui all’art. 19 delle norme generali) costituirà oggetto di contrattazione in sede aziendale, in quanto materia esulante dalle previsioni dell’art. 19 medesimo; - nuove professionalità
Nuove professionalità non previste dalla disciplina collettiva e derivanti da nuove configurazioni organizzative costituiranno oggetto di contrattazione in sede aziendale;
- riqualificazione, formazione professionale
I programmi inerenti la riqualificazione del personale dipendente in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e gestionali dell’azienda saranno da quest’ultima illustrati alle RSU. In sede aziendale, e sulla base delle indicazioni contenute nel programma, verranno definiti tempi e modalità della riqualificazione, risultando comunque garantita la normalità della produzione.
Le aziende e le RSU riconoscendone la necessità, si impegnano a dare impulso alla formazione e all’aggiornamento professionale come mezzo utile per l’incremento e la conservazione delle capacità professionali al fine di conseguire e mantenere un ottimale utilizzo degli impianti e dei processi sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, tenuti presenti gli indirizzi forniti in materia dall’Osservatorio. Per la realizzazione delle iniziative formative saranno, ove previste, utilizzate risorse finanziarie esterne (nazionali, comunitarie, ecc.). I lavoratori frequenteranno i corsi dì cui al presente articolo di norma durante l’orario di lavoro.
Nel caso in cui la frequenza ai corsi avvenga al di fuori dell’orario di lavoro, ai lavoratori interessati, per le ore di effettiva frequenza, sarà riconosciuta una maggiorazione del 10% della retribuzione oraria. Sono fatte salve specifiche intese aziendali vigenti in materia.
Le Parti convengono che la contrattazione collettiva aziendale possa definire in via sperimentale e temporanea, intese modificative delle regolamentazioni contenute nel presente CCNL anche al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa sulle seguenti materie: prestazione lavorativa, orari di lavoro, organizzazione del lavoro. L’informativa sull’avvio del negoziato e l’eventuale accordo raggiunto dovranno essere comunicati alle Associazioni Nazionali firmatarie del presente contratto. Ciò in relazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla rappresentanza. Le relative intese dovranno essere rispettose della certificazione degli iscritti e degli elementi di validazione previsti dal Testo Unico sulla rappresentanza.
Titolo II - Rappresentanze Sindacali Unitarie
La RSU costituisce l’organismo di rappresentanza aziendale abilitato alla contrattazione aziendale nelle materie e con le procedure previste dal presente CCNL. In sede aziendale la RSU è altresì la destinataria dell'informazione, dell'esame congiunto, e della consultazione secondo le modalità previste dai diversi articoli che prevedono il ricorso a detti istituti.
La composizione delle RSU è interamente elettiva, con attribuzione dei seggi in proporzione ai voti ottenuti dalle liste concorrenti presentate da parte delle organizzazioni stipulanti il CCNL.
Il cambio di appartenenza sindacale da parte di un componente della RSU ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista originaria di appartenenza del sostituito.
Il passaggio dalla disciplina delle RSA a quello delle RSU deve avvenire a parità di trattamento legislativo e contrattuale, nonché a parità di costi per l’azienda in riferimento a tutti gli istituti.
La comunicazione all’azienda e alla Fieg dei rappresentanti sindacali componenti le RSU sarà effettuata per iscritto a cura delle organizzazioni sindacali.
Le imprese, metteranno a disposizione delle organizzazioni sindacali quanto è necessario per lo svolgimento delle attività strumentali all’elezione delle predette rappresentanze sindacali unitarie, come, in particolare, l’elenco dei dipendenti e gli spazi per l’effettuazione delle operazioni di voto e di scrutinio.
La composizione numerica delle RSU nel settore delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa è così definita in ambito regionale:
- 3 componenti: aziende da 16 a 80 dipendenti:
- 6 componenti: aziende da 81 a 200 dipendenti;
- 9 componenti: aziende oltre 200 dipendenti.
I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti della RSA nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970.
Le condizioni di miglior favore eventualmente previste dagli accordi aziendali in materia di permessi riconosciuti alle RSA (strutture sindacali aziendali), sono riproporzionate in relazione al numero dei componenti le RSU sopra indicato.
Le RSU costituite antecedentemente all’entrata in vigore del presente CCNL provvederanno, alla scadenza del mandato, a conformarsi alle entità numeriche previste dal settimo comma.
[…]
La Slc-Cgil, la Fistel-Cisl e la Uilcom-Uil, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Per quanto altro non previsto nel presente articolo si compie rinvio alla disciplina relativa alla Regolamentazione delle rappresentanze in azienda contenuta nella parte seconda dell’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014.
Delegato di Impresa. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle imprese che abbiano meno di 16 dipendenti su base regionale e per le quali non si applichi la disciplina di cui al precedente paragrafo, potrà essere designato un delegato di impresa al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la direzione aziendale.
Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro dalle Federazioni di categoria firmatarie del presente contratto cui i lavoratori aderiscono, tramite la Fieg.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il delegato non potrà essere licenziato per motivi inerenti la sua attività.

Art. 6 Regolamento interno
È in facoltà della direzione dell’azienda di disporre un regolamento interno purché le sue norme non siano in contrasto con il presente contratto o con le norme di legge ed in particolare con quelle a tutela della dignità dei lavoratori, con specifico riferimento alle lavoratrici.
Tale regolamento sarà elaborato con il concorso della rappresentanza sindacale unitaria.

Art. 7 Diritti sindacali
Assemblea - Le assemblee previste dall’art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300, saranno fissate, previo adeguato preavviso, e si svolgeranno tenendo conto delle particolari esigenze di produzione e dei tempi dì distribuzione dei giornali quotidiani. Ulteriori modalità per l’esercizio di assemblea, oltre a quelle fissate dalla richiamata legge, potranno essere concordate in sede aziendale salvaguardando l’esigenza di assicurare i servizi essenziali utilizzati anche dal pubblico esterno (centralino, portineria) e la salvaguardia degli impianti. Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti i lavoratori avranno diritto a 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee. La richiesta, con l’indicazione del giorno e dell’ora dello svolgimento, sarà inoltrata, con adeguato preavviso, alla direzione aziendale.
Contributi sindacali […]
Diffusione stampa sindacale - È consentita la diffusione all’interno dello stabilimento della stampa sindacale purché tale diffusione avvenga fuori dall’orario di lavoro e ne sia tempestivamente inviata copia alla direzione dell’azienda.
Permessi sindacali per i dirigenti territoriali e nazionali […]
Comunicati sindacali - Saranno pubblicati nei quotidiani degli editori ai quali si applica il presente contratto i comunicati diramati, anche per conto delle strutture regionali, dagli organi nazionali del Sindacato Lavoratori Comunicazione, della Federazione Informazione Spettacolo Telecomunicazioni e della Unione Italiana Lavoratori Stampa Spettacolo Informazione e Cultura. Tali comunicati, che potranno essere diramati tramite le agenzie di stampa e trasmessi direttamente alle direzioni dei giornali, dovranno contenersi in limiti ragionevoli di spazio e riferirsi a problemi sindacali. Il sindacato del direttore del giornale sul contenuto di tali comunicati dovrà limitarsi agli aspetti che investono la responsabilità sua e del giornale di fronte alla legge.
La Fieg, su segnalazione delle Federazioni nazionali dei Poligrafici, interverrà nei confronti degli editori associati perché siano osservate le disposizioni di cui al presente paragrafo.

Art. 10 Igiene del lavoro e tutela della salute
I lavoratori, mediante il rappresentante per la sicurezza di cui agli artt. 47 ss. d.lgs. n. 81/2008, hanno diritto previo avviso alla direzione aziendale di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione ed attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute ed integrità fisica sul luogo di lavoro.
I rappresentanti per la sicurezza sono eletti dai lavoratori nell’ambito delle RSU così come individuate dal sesto comma del titolo II dell’art. 5 delle norme generali e secondo le seguenti modalità:
- un rappresentante nelle aziende da 16 a 200 dipendenti;
- tre rappresentanti nelle aziende da 201 a 1.000 dipendenti;
- sei rappresentanti nelle aziende con più di 1.000 dipendenti.
Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno ed allo stesso è altresì attribuita la funzione di rappresentanza prevista per il delegato di impresa e viceversa.
I lavoratori tramite il rappresentante per la sicurezza potranno procedere all’interno dei luoghi di lavoro, alla rilevazione di tutti i fattori che concorrono a determinare la nocività ambientale ed il loro livello quantitativo di concentrazione.
La rilevazione dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive viene effettuata da personale professionalmente qualificato appartenente ad un istituto specializzato di diritto pubblico scelto di comune accordo tra la direzione aziendale e le rappresentanze dei lavoratori.
Le direzioni aziendali forniranno alle rappresentanze sindacali e renderanno edotti i lavoratori delle informazioni che, nel rispetto delle norme di legge e dei contenuti delle schede tecniche consegnate alle ASL, attengono alla qualità delle sostanze usate nel processo produttivo al fine di eliminare eventuali elementi di nocività.
Le direzioni aziendali provvederanno altresì ad informare periodicamente i lavoratori sulle misure adottate e sui mezzi di protezione attivati onde evitare rischi ai dipendenti anche in caso di emergenze.
Particolare attenzione sarà rivolta al problema della rumorosità anche in relazione alle direttive CEE emanate in materia.
Il personale di cui sopra è tenuto al segreto sui dati di produzione dei quali viene a conoscenza.
Viene istituito un sistema di registrazione periodica (la periodicità verrà determinata di comune accordo fra direzione aziendale e rappresentanze dei lavoratori, salvo casi di particolare richiesta di una delle parti) attraverso un metodo di registrazione basato su:
a) un libretto di rischio individuale;
b) un registro dei dati ambientali;
c) un libretto sanitario individuale;
d) un registro dei dati biostatistici.
La gestione dei due libretti e dei due registri sarà a carico dei lavoratori. I due libretti individuali saranno conservati dal lavoratore stesso.
Le pause di fatto e i cambiamenti di attività connessi alle caratteristiche proprie delle lavorazioni eseguite nelle aziende che editano quotidiani e notiziari di agenzie e che comportano nel corso di svolgimento dell’attività lavorativa interruzioni periodiche e ricorrenti della medesima, realizzano ed assolvono per coloro che operano costantemente e per oltre quattro ore consecutive alle unità video, le prescrizioni di cui all’art. 175 del Decreto legislativo n. 81/2008, e ciò al di fuori dei tempi di attesa delle risposte da parte del sistema. Qualora i risultati degli accertamenti sanitari ne evidenzino la necessità la direzione aziendale e le RSU, valutate le pause ed i cambiamenti di cui sopra potranno stabilire temporaneamente a livello individuale le modalità e la durata delle interruzioni ritenute necessarie.
Il lavoratore giudicato non idoneo alla mansione svolta in seguito a malattia professionale od infortunio sul lavoro (comprovata da attestazione medica rilasciata da pubbliche strutture ospedaliere specializzate) sarà
utilizzato, secondo le esigenze aziendali, in mansioni possibilmente corrispondenti al grado di professionalità acquisito, conservando in ogni caso la propria retribuzione.
A particolare tutela della salute nella maternità, all’inizio del periodo di gravidanza, è diritto della lavoratrice (con relativa certificazione ginecologica secondo le norme di legge) e fatta salva la sua professionalità, di essere adibita a mansioni prive di fonti di rischio.
Nota a verbale: il tempo di lavoro retribuito da riconoscere al rappresentante per la sicurezza, le relative attribuzioni nonché le modalità ed i contenuti della formazione risultano disciplinati dall’accordo 27 novembre 1995 (Allegato D).

Art. 15 Investimenti e innovazioni tecnologiche
A) Piani di ristrutturazione tecnologica
I piani diretti alla realizzazione di processi di ristrutturazione tecnologica da cui derivino impatti sull’assetto organizzativo aziendale, con possibili ricadute in termini occupazionali, debbono essere impostati con visione globale delle finalità che si vogliono raggiungere nell’intero periodo della loro attuazione, con l’individuazione delle possibili modificazioni del modello organizzativo idonee ad utilizzare compiutamente il potenziale produttivo degli impianti. In tali piani saranno contenute le previsioni inerenti eventuali: necessità di aggiornamento delle professionalità già in forza, tempi e modi dell’aggiornamento, nonché i programmi di formazione e/o riconversione professionale, anche finalizzati alla modifica dei profili professionali esistenti, con particolare riguardo a quanto previsto nella parte “Protocollo relativo all’operatore multimediale”. Resta inteso che relativamente alla modifica dei profili professionali dovranno essere realizzati i necessari accordi inerenti all’eventuale riposizionamento nell’ambito della C.U coerentemente con la collocazione degli attuali profili professionali nell’articolazione dei livelli della stessa C.U., e ferma restando la garanzia dei trattamenti economici in essere.
I piani elaborati dalle singole imprese debbono indirizzarsi prioritariamente allo sviluppo aziendale, al miglioramento della qualità del prodotto e ad una più estesa articolazione dell’informazione, attraverso iniziative rivolte ad aumentare la diffusione del prodotto informativo, anche utilizzando e valorizzando al meglio le opportunità offerte dalle varie piattaforme che caratterizzano la multimedialità.
Programmi parziali di intervento per singoli settori produttivi debbono essere motivati come tali e fornire indicazioni sui limiti di estensibilità successiva ad altri comparti produttivi.
I piani debbono contenere:
- una informativa sui programmi editoriali dell’azienda e sulla loro eventuale evoluzione (con particolare riguardo all’avviamento o consolidamento e/o ampliamento di attività on-line), anche in relazione ad iniziative di supporto quotidiano che si intende attuare;
- una puntuale informativa sui programmi di ampliamento della tipologia produttiva e degli eventuali investimenti tecnologici ritenuti necessari, con particolare riguardo all’avviamento, consolidamento o ampliamento di attività di stampa nel campo della “editoria commerciale” ecc.;
- l'esposizione delle scelte relative all’organizzazione del lavoro nell’intero ciclo produttivo (dalla lavorazione dell’intero materiale alla confezione delle copie nel reparto spedizione, negli uffici amministrativi e negli altri settori di attività aziendale anche attraverso modelli organizzativi che consentano nelle distinte situazioni - la valorizzazione delle professionalità ed il pieno utilizzo organizzativo produttivo e tecnologico in correlazione con il programma editoriale e tenuto conto del sistema editoriale che lo supporta;
- indicazioni sui programmi diretti a dare impulso alla commercializzazione del prodotto, attraverso la migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture aziendali preposte alla definizione dei piani diffusionali ed al coordinamento e controllo dei supporti esterni ritenuti più idonei.
In relazione alle finalità del piano, saranno specificate le linee e le caratteristiche della trasformazione tecnologica e delle modificazioni che si intendono introdurre, sia sotto il profilo della eventuale innovazione di prodotto sia nel processo produttivo, nonché le fasi della sua attuazione. Particolare attenzione sarà rivolta alla definizione dei programmi, ai problemi riguardanti l'occupazione e gli organici, alla riqualificazione del personale e al decentramento delle fasi di lavorazione, allo scopo di ricercare attraverso il confronto sindacale un’equilibrata soluzione delle diverse problematiche delle parti.
In presenza di piani e/o riorganizzazioni che, per quanto riguarda l'utilizzo del sistema editoriale, prevedano forme di integrazione fra attività giornalistica e poligrafica, in sede aziendale saranno preventivamente attivati tutti i necessari confronti tra Direzione e RSU al fine di individuare soluzioni organizzative secondo quanto previsto al successivo punto C.
Nella definizione degli schemi di organizzazione di lavoro, sarà attribuito valore preminente al pieno utilizzo degli impianti e all’impiego di tutto il personale presente in azienda debitamente riqualificato, nonché all’attuazione della mobilità nell’ambito del profilo o di differenti profili dello stesso livello professionale e alla utilizzazione delle professionalità acquisite con la riqualificazione.
B) Garanzie occupazionali
[…]
2) Organici Lordi - Gli organici nei settori di produzione (preparazione - rotativa - spedizione) sono fissati, previa verifica tecnica degli organici netti, tenendo conto della programmazione annuale delle ferie e dei riposi retribuiti nonché delle assenze per malattia valutate in sede aziendale, comunque nei limiti massimi del tasso medio di settore.
Gli organici nei reparti rotativa-spedizione sono fissati con un margine di tolleranza aggiuntivo rispetto ai criteri in precedenza indicati.
Gli organici così determinati debbono garantire nell’ambito dell'orario di lavoro ordinario la costante normalità della produzione anche in caso di assenze per qualsiasi causa determinatesi.
[…]
C) Utilizzo delle tecnologie
L’attuazione dei programmi di ristrutturazione e di trasformazione tecnologica deve consentire l’acquisizione di livelli di produttività adeguati all’entità degli investimenti e alle finalità di sviluppo programmate, perseguendo il principio di non duplicazione di operazioni, anche di tipo tecnologico, derivanti dalle potenzialità del sistema editoriale e dall’applicazione delle nuove tecnologie.
L’utilizzazione dei sistemi editoriali (o di altri similari supporti tecnologici) e la conseguente organizzazione del ciclo produttivo del giornale, compresa la fase di videoimpaginazione, non deve, comunque, determinare improprie ridistribuzioni di mansioni con i giornalisti ai quali compete la elaborazione concettuale dei testi e delle pubblicazioni.
Pertanto, premesso che al giornalista sono demandate l’elaborazione concettuale e creativa delle notizie, sono comunque di competenza dei lavoratori poligrafici le fasi produttive del giornale, comprese quelle relative al trattamento digitale delle immagini, le attività connesse alla realizzazione del progetto grafico per la video impaginazione e gli interventi relativi al flusso informativo proveniente dagli archivi elettronici e/o da banche dati collegati in linea con i sistemi editoriali, nonché attività di ricerca predeterminata su richiesta dalla redazione.
Laddove, dall’applicazione dei piani di ristrutturazione tecnologica dovessero derivare ricadute sulla distribuzione dì compiti fra personale poligrafico e giornalistico o diverse forme di integrazione tra attività poligrafica e giornalistica rispetto alla organizzazione del lavoro esistente in azienda, viene attuata una procedura di confronto con la RSU, finalizzata al raggiungimento di intese relative alla ripartizione di compiti e funzioni e alle modalità di svolgimento delle attività, tenendo fermi gli obiettivi di perseguire la massima sinergia per lo svolgimento dell’attività.
Il confronto di cui al comma precedente potrà, nell’ambito delle potenzialità del sistema editoriale, ridefinire e delineare una maggiore “flessibilità” tra le funzioni proprie del poligrafico e le funzioni proprie del giornalista e viceversa, in una logica di sempre maggiore integrazione funzionale tra le due professionalità e di valorizzazione delle stesse nell’ambito del processo produttivo. Resta inteso che, nell’ambito delle potenzialità del sistema editoriale, potranno essere affidate in via residuale al personale giornalistico tutte le operazioni caratterizzate da elevato grado di automatismo relative al trattamento di immagini, di testi e banche dati, in quanto direttamente connesse al processo creativo di elaborazione del contenuto giornalistico.
Disciplina delle trasmissioni in fac-simile […]

Art. 17 Appalti
Ferme restando le situazioni di fatto, le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani non potranno appaltare o fare eseguire a terzi lavorazioni attinenti al ciclo produttivo industriale che si conclude con la confezione delle copie nel reparto spedizione.

Art. 20 Norme complementari
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali in quanto applicabili.

Art. 22 Portatori di handicap
Le aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi della L.482/1968 ss.mm. in funzione delle capacità lavorative degli stessi.

Art. 26 Telelavoro
Il telelavoro costituisce svolgimento dell’attività lavorativa al di fuori delle sedi aziendali con l’utilizzo di tecnologie informatiche.
Il telelavoro configura attività di lavoro subordinato, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali, qualora venga svolto continuativamente nel domicilio dell’interessato ovvero in altri locali individuati dalle parti e consenta da parte dell’azienda l’esercizio dei poteri di direzione, indirizzo e controllo della prestazione lavorativa.
Il telelavoro deve comunque essere funzionale all’attività produttiva dell’azienda o a fasi di essa.
La direzione aziendale e la RSU definiscono le modalità applicative delle norme del presente contratto per i soggetti che prestano attività lavorativa di telelavoro in regime di subordinazione, nonché per gli aspetti connessi all'utilizzo dei supporti tecnici necessari per lo svolgimento della prestazione e ai relativi costi. Valgono per il resto le disposizioni dell’accordo interconfederale del 9 giugno 2004.

Parte seconda Norme operai
Art. 1 Visita medica

L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte di sanitario designato dall’azienda, prima dell’assunzione in servizio.
Per gli accertamenti sanitari sul lavoratore valgono le norme di cui all’art. 5 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.
Le visite obbligatorie previste dalla legge saranno effettuate durante l’orario di lavoro, fatta eccezione per le analisi e le visite specialistiche.

Art. 4 Orario di lavoro
Orario di lavoro
L’orario giornaliero di lavoro a tutti gli effetti del presente contratto è stabilito in sei ore giornaliere.
Di conseguenza la retribuzione settimanale continua ad essere calcolata su 36 ore settimanali computandosi sulla stessa base tutti gli effetti economici e normativi del presente contratto.
Per i giornali che editano il numero del lunedì il regime lavorativo è articolato su periodi ultrasettimanali basato su cinque giorni lavorativi continuativi e uno di riposo. Nei casi in cui, per constatati motivi organizzativi o produttivi, non sia possibile attuare il regime lavorativo di cui sopra verrà mantenuto un regime lavorativo basato su sei giorni lavorativi e uno di riposo. Il regime lavorativo basato su cinque giorni lavorativi e uno di riposo determina nella sua estensione annuale un orario settimanale di fatto corrispondente a 35 ore per effetto della fruizione da parte degli operai, in aggiunta ai giorni di riposo previsti dalla Legge 22 febbraio 1934, n. 370, di sette giorni nei quali viene corrisposta la normale retribuzione.
Nei casi in cui si mantenga il regime lavorativo basato su sei giorni continuativi di lavoro ed uno di riposo gli operai interessati avranno diritto per ogni anno di servizio a sette giorni di riposo retribuito aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’art. 13 parte operai, disciplinati secondo la normativa del predetto articolo.
La concessione dei suddetti sette giorni di riposo retribuiti aggiuntivi determina la riduzione di 42 ore dell’orario lavorativo annuale e, pertanto, comporta la relativa attestazione a 35 ore dell'erario di lavoro settimanale medio di fatto dell’operaio su base annuale.
La Fieg e le Organizzazioni sindacali si impegnano ad individuare gli strumenti idonei per l’equilibrata soluzione di eventuali problemi insorgenti dall’applicazione del regime lavorativo basato su cinque giorni di lavoro ed uno di riposo previsto per i giornali che editano il numero dei lunedì.
Fermo restando quanto previsto ai successivi paragrafi “Flessibilità programmata dell’orario contrattuale di lavoro” e “Banca ore” potranno essere attuati, previa comunicazione alle strutture sindacali aziendali, regimi diversi di orario settimanale considerati utili per la realizzazione dei programmi produttivi dell’impresa attraverso la migliore e più efficiente organizzazione del lavoro che debbono, in ogni caso, rispettare i limiti settimanali quantitativi di orario previsti dal presente contratto. Tali diversi regimi di orario saranno attuati previo esame congiunto con le strutture sindacali aziendali da richiedersi da parte delle stesse RSU entro 3 giorni dalla comunicazione aziendale e da concludersi entro I successivi 5 giorni continuativi.
in relazione alla specificità dell’attività produttiva del settore e delle connesse esigenze tecnico-organizzative, si conferma la deroga alle disposizioni di cui all’art. 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che ai lavoratori interessati vengano riconosciute le tutele previste dall’art. 17, comma 4, dell’indicato decreto legislativo, relativamente alle disposizioni sopra richiamate.
Le aziende forniranno informativa semestrale alle RSU sulla applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
Flessibilità programmata dell’orario contrattuale di lavoro
Per fare fronte a variazioni di intensità dell’attività produttiva aziendale l’orario di lavoro settimanale può essere realizzato come media in periodi continuativi di durata non superiore a 6 mesi.
Tali regimi di orario potranno essere attuati, per l’intera azienda o per singoli reparti/unità produttive previa comunicazione alle strutture sindacali aziendali da fornirsi con un preavviso minimo di 15 giorni. Entro 3 giorni dalla predetta comunicazione le strutture sindacali aziendali potranno richiedere l’espletamento di un esame congiunto da concludersi entro i successivi 5 giorni continuativi. Al termine dell’esame congiunto la RSU potrà richiedere l’attivazione di una ulteriore fase di confronto sindacale con la partecipazione delle strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il CCNL che dovrà concludersi entro i successivi 7 giorni. L’azienda potrà farsi assistere dalla propria rappresentanza datoriale.
Decorsi tali termini la flessibilità diviene operativa.
Nel caso in cui non fosse raggiunta una intesa tra le parti un nuovo periodo di flessibilità in mancanza di accordo non potrà essere attuato prima che sia trascorso un intervallo pari al periodo precedentemente attivato. In ogni caso in mancanza di accordo la flessibilità non potrà superare complessivamente i 6 mesi nell’anno, frazionabili al massimo in tre periodi.
In ciascun periodo, i regimi di orario flessibili potranno prevedere settimane con prestazioni lavorative superiori all’orario di lavoro settimanale contrattuale, fino al limite massimo di 44 ore settimanali, e settimane con prestazioni lavorative inferiori. Le prestazioni lavorative giornaliere non potranno essere superiori di 2 ore z rispetto all’orario ordinario e inferiori a 4 ore.
I suddetti regimi di orario flessibile non potranno essere applicati nelle giornate di riposo. 
Le prestazioni lavorative inferiori all’orario settimanale contrattuale, programmate secondo quanto previsto ai precedenti punti, potranno essere realizzate anche tramite l’attribuzione di giornate dì riposo nonché attraverso riduzioni orarie.
Durante i periodi di flessibilità ì lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa al normale orario contrattuale, ivi comprese le correlate maggiorazioni orarie e quelle per lavoro domenicale/festivo laddove previste ai sensi del presente CCNL, anche nei casi di riduzione dell’orario ordinario.
Per le ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale contrattuale sarà riconosciuto ai lavoratori interessati un importo pari al 10 % della retribuzione oraria al netto delle maggiorazioni di cui sopra.
A livello aziendale, previo accordo con le RSU, potranno essere definiti periodi più lunghi rispetto a quello previsto al 1° comma per la realizzazione della flessibilità programmata. Azienda e RSU potranno inoltre concordare possibili variazioni della programmazione sulla base di sopravvenute esigenze produttive/organizzative, anche in riferimento allo spostamento del riposo settimanale.
Nel corso del periodo di flessibilità programmata non si potrà fare ricorso alla banca ore.
Banca ore
Per far fronte a esigenze organizzative o a mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento della attività produttiva, anche al fine di ridurre il ricorso a strumenti più gravosi per i lavoratori e le aziende, l'azienda, previa comunicazione alla RSU, può costituire una banca delle ore individuale che consenta di attuare per l'intero stabilimento, per reparti, o per singole unità produttive, regimi di orario superiori od inferiori all'orario contrattuale.
Tali variazioni di orario, da computarsi di quarto d’ora in quarto d’ora, sono disposte direttamente dalla azienda entro un limite complessivo di 80 ore annue pro capite per ciascuna tipologia di variazione in positivo e in negativo, con un preavviso minimo di due giorni.
I regimi di orario superiori all'orario contrattuale non possono superare le 44 ore settimanali mentre le prestazioni lavorative giornaliere non potranno essere superiori di 2 ore rispetto all’orario ordinario e inferiori a 4 ore; i regimi inferiori possono essere realizzati anche tramite l’attribuzione di giornate di riposo.
L’attuazione della banca ore non potrà determinare modifiche relative alle giornate di riposo settimanale, né variazioni in aumento dell’orario giornaliero nelle giornate domenicali o festive, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 8.
Per ciascuna ora non prestata al di sotto dell’orario normale giornaliero sarà erogata la normale retribuzione ivi comprese le correlate maggiorazioni orarie e quelle per lavoro domenicale/festivo laddove previste. Per ciascuna ora prestata oltre l’orario normale giornaliero sarà riconosciuto ai lavoratori interessati un importo pari al 30 % della retribuzione oraria al netto delle maggiorazioni di cui sopra.
Il riequilibrio tra variazioni superiori e inferiori dell’orario di lavoro deve essere realizzato entro 6 mesi da ciascun utilizzo dell’istituto. Al termine di tale periodo, nel caso di un residuo orario positivo, le ore accantonate per le quali non sia stato possibile il recupero verranno retribuite come ore straordinarie con assorbimento degli importi già corrisposti ai sensi del precedente punto, con una maggiorazione dei 5%.
Il vincolo semestrale per il riequilibrio degli orari di cui al precedente punto 5 non opera in caso di utilizzo iniziale della banca ore con orari inferiori all’orario contrattuale.
Nel caso in cui oltre al ricorso alla banca ore l’azienda disponga nel corso dell’anno anche ore di lavoro straordinario, il numero massimo di ore utilizzabili per ciascun lavoratore cumulativamente a titolo di lavoro straordinario e di banca ore positiva non potrà eccedere le 160 ore annue.
A livello aziendale, previo accordo con le RSU, potrà essere definito un quantitativo di ore annue utilizzabili in banca ore superiore a quello previsto al punto 2 e al punto 7, nonché un periodo di riferimento più ampio rispetto ai sei mesi di cui al punto 5 ai fini del riequilibrio tra variazioni superiori e inferiori dell'orario di lavoro. Le stesse parti potranno inoltre definire una riduzione del termine di preavviso di cui al precedente punto 2, nonché lo spostamento del riposo settimanale.
Nei casi di ricorso a trattamenti di integrazione salariale, le aziende non potranno attuare le flessibilità sopra indicate per tutto il periodo di riduzione o sospensione dell'erario di lavoro. A livello aziendale sono fatte salve specifiche intese che, in deroga a quanto sopra previsto, definiscano le modalità di cumulo tra gli strumenti di integrazione salariale e flessibilità contrattuali.
Organici lordi - Gli organici nei settori di produzione (preparazione, rotativa-spedizione) sono fissati, previa verifica tecnica degli organici netti, tenendo conto della programmazione annuale delle ferie e dei riposi retribuiti nonché delle assenze per malattia valutate in sede aziendale e, comunque, nei limiti massimi del tasso medio di settore. Gli organici lordi nei reparti rotativa-spedizione sono fissati con un margine di tolleranza aggiuntivo rispetto ai criteri in precedenza indicati.
Gli organici così determinati devono garantire nell’ambito dell’orario di lavoro ordinario la costante normalità della produzione anche in caso di assenze per qualsiasi causa determinatasi.
Per l’attuazione degli organici lordi si potranno utilizzare per i posti disponibili, e previa eventuale riqualificazione, lavoratori che risultassero eccedenti nel contesto aziendale
Complementari ausiliari e autisti
Per la categoria dei complementari e per gli ausiliari che non siano addetti specificatamente ad un reparto, nonché per gli autisti, l’orario per il turno diurno e pomeridiano potrà oscillare da 6 a 7 ore giornaliere (35-41 ore con cadenza su periodi ultrasettimanali).
Alla paga della settima ora dovrà essere aggiunto un sesto della indennità di contingenza.
La regolamentazione della normativa prevista dal presente paragrafo sarà definita previo accordo tra la direzione dell’azienda e le rappresentanze sindacali.
Regime delle maggiorazioni orarie
L’orario di lavoro per gli operai addetti ai quotidiani può essere prestato in orario diurno, pomeridiano e notturno.
È considerato notturno l’orario di lavoro ordinario prestato nella fascia oraria 23.00 - 6.00. Per l’attività prestata nella fascia oraria notturna ai lavoratori viene corrisposta una maggiorazione pari ai 25% della retribuzione oraria determinata come definito al successivo punto 7.
Ai lavoratori che prestano servizio nella fascia oraria pomeridiana 19.00 - 23.00 viene corrisposta una maggiorazione […]
Per la prestazione giornaliera effettuata in orario diurno potrà essere effettuata un’interruzione per la refezione meridiana compresa fra le ore 12 e le 14, purché abbia carattere continuativo e in quanto sia stato eseguito o resti da eseguire almeno un terzo dell’orario normale, limitatamente agli addetti alla spedizione dei quotidiani e dei periodici.
Il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera in ciascuno dei turni assegnatigli dalla direzione dell’azienda con carattere di continuità.
[…]
Gli addetti a mansioni discontinue (portieri, custodi e guardiani) che lavorano di domenica godendo di riposo compensativo, avranno diritto, quando effettuino tale prestazione, ad una maggiorazione dell’80% della retribuzione per la domenica lavorata. A tali lavoratori nelle aziende che stampano edizioni del lunedì, sarà esteso il trattamento di cui alla norma seguente.
Disciplina dell’orario domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani - Gli operai osserveranno il regime lavorativo previsto dal paragrafo orario di lavoro (secondo comma) comprese le domeniche come normali giornate lavorative,
Ai suddetti lavoratori sarà attribuito, ai sensi dell’art. 5, primo comma della legge 22 febbraio 1934, n. 370, un giorno di riposo compensativo settimanale non retribuito.
Nel caso di regime lavorativo articolato su cinque giorni lavorativi consecutivi ed uno di riposo, quest’ultimo costituisce a tutti gli effetti il giorno di riposo compensativo.
Nel regime lavorativo basato su sei giorni continuativi ed uno di riposo, nel caso in cui gli operai siano chiamati a svolgere la prestazione lavorativa nella giornata di domenica, essi potranno recuperare il riposo settimanale in un’altra giornata della settimana successiva.
[…]
Nuovo regime dell’erario di lavoro settimanale per i lavoratori che operano in orario diurno
1. Per i lavoratori che operano su prestazione giornaliera programmata nella fascia oraria diurna 6.00 - 19.00, il cui orario di lavoro settimanale è attualmente fissato in 35 ore, a partire dalla data di entrata in vigore del presente CCNL l’orario di lavoro sarà incrementato a 36 ore settimanali.
La nuova distribuzione giornaliera dell'erario settimanale conseguente al suddetto incremento orario sarà programmata dalle aziende in funzione delle proprie esigenze tecniche, produttive e organizzative e attivata previo esame congiunto con le strutture sindacali aziendali da richiedersi da parte delle stesse RSU entro 3 giorni dalla comunicazione aziendale e da concludersi entro i successivi 5 giorni continuativi.
2. Per i lavoratori che operano su prestazione giornaliera programmata nella fascia oraria diurna 6.00 - 19.00 e che attualmente godono delle 7 giornate aggiuntive di riposo retribuito secondo quanto previsto dagli artt. 4) Parte operai e 4) Parte impiegati del previgente CCNL, il suddetto incremento dell’orario settimanale viene realizzato attraverso la soppressione di tali giornate che, pertanto, a decorrere dalla entrata in vigore del presente CCNL cessano di essere riconosciute.
3. La disciplina di cui ai precedenti punti non trova applicazione nei confronti dei lavoratori la cui prestazione lavorativa è alternata su due o più turni giornalieri di cui almeno uno interessi, in modo non occasionale, la fascia oraria pomeridiana 19-23 o notturna 23-6.

Art. 5 Orario di chiusura delle tipografie
L’orario di chiusura delle pagine in tipografia è fissato alle ore 1,30. Il lavoro tipografico per i giornali quotidiani del pomeriggio non potrà avere inizio prima delle ore 6.

Art. 6 Lavoro straordinario
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario giornaliero di lavoro programmato di cui all’art. 4. Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Il lavoro straordinario deve tuttavia essere garantito per completare le varie fasi lavorative e per fronteggiare casi di urgenza o di particolare necessità. Allo scopo di favorire l’occupazione procedendo alla definizione di organici lordi rispondenti alle effettive esigenze della lavorazione programmata, è individuato un tetto massimo per quanto riguarda le prestazioni straordinarie complessive pari a ore 130 annue per singolo dipendente. Qualora si verificasse in modo ripetuto e non occasionale il superamento di tale tetto saranno individuate, in sede aziendale a seguito delle verifiche di cui ai commi seguenti e attraverso il confronto tra le parti, le misure più idonee compreso l’adeguamento degli organici nei reparti interessati per ricondurre tale tipo di prestazione nei limiti sopra indicati.
Per l’applicazione della norma si procederà a verifiche trimestrali in sede aziendale con l’esame dei dati forniti dalle aziende che consentano la rilevazione per singoli reparti e con l’intento di eliminare fenomeni anomali di assenteismo.
[…]

Art. 8 Interruzione di lavoro
In caso di interruzione temporanea del lavoro dovuta a motivi di forza maggiore che avvenga dopo l’inizio del turno di lavoro, e comunque quando l’operaio è già presente nello stabilimento per la prestazione del suo turno di lavoro, il turno stesso sarà considerato come prestato.
Per turni successivi le aziende corrisponderanno in via anticipata l’integrazione salariale disposta dalle leggi vigenti in materia.
La differenza fra la integrazione di legge e la retribuzione effettiva sarà corrisposta dall’azienda per un massimo di giorni 6 e recuperata a regime normale con un prolungamento dell'erario giornaliero per un massimo di un’ora.

Art. 13 Giorni di riposo
All’operaio che abbia una anzianità ininterrotta nella stessa azienda di almeno un anno spetteranno, per ogni anno solare, 13 giorni di riposo retribuiti.
[…]
Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che in tutto o in parte rinuncino ai giorni di riposo predetti.
[…]

Art. 19 Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i due mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto) e durante i tre mesi dopo il parto.
[…]

Art. 28 Disciplina del lavoro
Fermo quanto disposto dall’art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, la direzione potrà applicare per infrazioni disciplinari i seguenti provvedimenti:
1) rimprovero verbale o rimprovero scritto;
2) multa fino a 3 ore di lavoro;
3) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
4) licenziamento con preavviso;
5) licenziamento senza preavviso.
[…]
Per le mancanze di seguito riportate, al dipendente potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nei casi di prima mancanza, la multa in caso di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva di mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti.
Nel caso che le mancanze rivestano carattere di maggior gravità anche in relazione alle mansioni svolte potrà essere inflitta direttamente la multa o la sospensione quando il dipendente:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non comunichi l’assenza per malattia o la prosecuzione della stessa ai sensi dell’art. 18;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza anche ai fini della regolare produzione;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell’andamento del macchinario stesso;
e) dorma durante l’orario di lavoro;
f) fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto o introduca senza autorizzazioni bevande alcoliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso, inoltre, l’operaio verrà allontanato;
h) abbia commesso alterchi nel luogo di lavoro senza trascendere a rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorché si tratti di lavorazioni o costruzioni di lieve rilevanza;
j) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell’azienda commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all’igiene.
Potrà essere licenziato con preavviso il dipendente che:
a) sia recidivo nella medesima mancanza che abbia già dato luogo alla sospensione nei 6 mesi precedenti oppure sia recidivo nella medesima mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni nei 24 mesi precedenti;
b) abbia introdotto nei luoghi dì lavoro persone estranee senza regolare permesso della Direzione, salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui al comma precedente;
[…]
Potrà essere licenziato senza preavviso il dipendente che:
a) abbia lavorato e costruito all’interno dei luoghi di lavoro e senza autorizzazione della Direzione oggetti per proprio uso o per conto di terzi nei casi non previsti dal punto 1) fermo restando il diritto delle aziende di operare sul TFR, fino a concorrenza, le trattenute dovute a titolo di risarcimento dei danni;
[…]
c) abbia commesso insubordinazione grave verso i superiori;
[…]
e) abbia commesso danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;
f) abbia commesso alterchi con vie di fatto o risse nello stabilimento;
[…]
Per i lavoratori assunti dopo il 7.3.2015 in caso di infrazioni disciplinari, troveranno applicazione le sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL con prevalenza su ogni altra misura consentita dalla legge.

Parte terza Norme impiegati
Art. 4 Orario di lavoro

Impiegati amministrativi L’orario giornaliero di lavoro a tutti gli effetti del presente contratto è stabilito in sei ore giornaliere.
[…]
Per i giornali che editano il numero del lunedì il regime lavorativo è articolato su periodi ultrasettimanali basato su cinque giorni lavorativi continuativi e uno di riposo. Nei casi in cui, per constatati motivi organizzativi o produttivi, non sia possibile attuare il regime lavorativo di cui sopra verrà mantenuto un regime lavorativo basato su sei giorni lavorativi e uno di riposo. Il regime lavorativo basato su cinque giorni lavorativi e uno di riposo determina nella sua estensione annuale un orario settimanale di fatto corrispondente a 35 ore per effetto della fruizione da parte degli impiegati, in aggiunta ai giorni di riposo previsti dalla Legge 22 febbraio 1934, n. 370, di sette giorni nei quali viene corrisposta la normale retribuzione.
Nei casi in cui si mantenga il regime lavorativo basato su sei giorni continuativi di lavoro e uno di riposo gli impiegati interessati avranno diritto per ogni anno di servizio a sette giorni di riposo retribuito aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’art. 11 Parte impiegati disciplinati secondo la normativa del predetto articolo.
La concessione dei suddetti sette giorni di riposo retribuiti aggiuntivi determina la riduzione di 42 ore dell’orario lavorativo annuale e, pertanto, comporta la relativa attestazione a 35 ore dell’orario di lavoro settimanale medio di fatto dell’impiegato su base annuale.
Agli impiegati, che sulla base di prassi o accordi aziendali usufruiscono della prestazione lavorativa settimanale nell’arco di cinque giorni, non compete il godimento degli ulteriori giorni di riposo retribuiti. I suddetti impiegati osserveranno un orario settimanale di lavoro di 35 ore ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo.
Fermo restando quanto previsto ai successivi paragrafi "Flessibilità programmata dell’orario contrattuale di lavoro” e "Banca ore” potranno essere attuati, previa comunicazione alle strutture sindacali aziendali, regimi diversi di orario settimanale - fermo restando le situazioni in atto e il mantenimento della uniformità dell’orario di lavoro giornaliero - considerati utili per la realizzazione dei programmi produttivi dell’impresa attraverso la migliore e più efficiente organizzazione del lavoro che debbono, in ogni caso, rispettare i limiti settimanali quantitativi di orario previsti dal presente contratto. Tali diversi regimi di orario saranno attuati previo esame congiunto con le strutture sindacali aziendali da richiedersi da parte delle stesse RSU entro 3 giorni dalla comunicazione aziendale e da concludersi entro i successivi 5 giorni continuativi.
Flessibilità programmata dell’orario contrattuale di lavoro
Per fare fronte a variazioni di intensità dell’attività produttiva aziendale l’orario di lavoro settimanale può essere realizzato come media in periodi continuativi di durata non superiore a 6 mesi.
Tali regimi di orario potranno essere attuati, per l’intera azienda o per singoli reparti/unità produttive previa comunicazione alle strutture sindacali aziendali da fornirsi con un preavviso minimo di 15 giorni.
Entro 3 giorni dalla predetta comunicazione le strutture sindacali aziendali potranno richiedere l’espletamento di un esame congiunto da concludersi entro I successivi 5 giorni continuativi.
Al termine dell’esame congiunto la RSU potrà richiedere l’attivazione di una ulteriore fase di confronto sindacale con la partecipazione delle strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il CCNL che dovrà concludersi entro i successivi 7 giorni. L’azienda potrà farsi assistere dalla propria rappresentanza datoriale.
Decorsi tali termini la flessibilità diviene operativa.
Nel caso in cui non fosse raggiunta una intesa tra le parti un nuovo periodo di flessibilità in mancanza di accordo non potrà essere attuato prima che sia trascorso un intervallo pari al periodo precedentemente attivato. In ogni caso in mancanza di accordo la flessibilità non potrà superare complessivamente i 6 mesi nell’anno, frazionabili al massimo in tre periodi.
In ciascun periodo, I regimi di orario flessibili potranno prevedere settimane con prestazioni lavorative superiori all’orario di lavoro settimanale contrattuale, fino al limite massimo di 44 ore settimanali, e settimane con prestazioni lavorative inferiori. Le prestazioni lavorative giornaliere non potranno essere superiori di 2 ore rispetto all’orario ordinario e inferiori a 4 ore.
I suddetti regimi di orario flessibile non potranno essere applicati nelle giornate di riposo.
Le prestazioni lavorative inferiori all’orario settimanale contrattuale, programmate secondo quanto previsto ai precedenti punti, potranno essere realizzate anche tramite l’attribuzione di giornate di riposo nonché attraverso riduzioni orarie.
[…]
A livello aziendale, previo accordo con le RSU, potranno essere definiti periodi più lunghi rispetto a quello previsto al 1° comma per la realizzazione della flessibilità programmata. Azienda e RSU potranno inoltre concordare possibili variazioni della programmazione sulla base di sopravvenute esigenze produttive/organizzative, anche in riferimento allo spostamento del riposo settimanale.
Nel corso del periodo di flessibilità programmata non si potrà fare ricorso alla banca ore.
Banca ore
Per far fronte a esigenze organizzative o a mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento della attività produttiva, anche al fine di ridurre il ricorso a strumenti più gravosi per i lavoratori e le aziende, l'azienda, previa comunicazione alla RSU, può costituire una banca delle ore individuale che consenta di attuare per l’intero stabilimento, per reparti, o per singole unità produttive, regimi di orario superiori od inferiori all’orario contrattuale.
Tali variazioni di orario, da computarsi di quarto d’ora in quarto d’ora, sono disposte direttamente dalla azienda entro un limite complessivo di 80 ore annue pro capite per ciascuna tipologia di variazione in positivo e in negativo, con un preavviso minimo di due giorni.
I regimi di orario superiori all'orario contrattuale non possono superare le 44 ore settimanali mentre le prestazioni lavorative giornaliere non potranno essere superiori di 2 ore rispetto all’orario ordinario e inferiori a 4 ore; i regimi inferiori possono essere realizzati anche tramite l’attribuzione di giornate di riposo.
L’attuazione della banca ore non potrà determinare modifiche relative alle giornate di riposo settimanale, né variazioni in aumento dell’orario giornaliero nelle giornate domenicali o festive, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 8.
[…]
Il riequilibrio tra variazioni superiori e inferiori dell'erario di lavoro deve essere realizzato entro 6 mesi da ciascun utilizzo dell'istituto. Al termine di tale periodo, nel caso di un residuo orario positivo, le ore accantonate per le quali non sia stato possibile il recupero verranno retribuite come ore straordinarie con assorbimento degli importi già corrisposti ai sensi del precedente punto, con una maggiorazione del 5%.
Il vincolo semestrale per il riequilibrio degli orari di cui al precedente punto 5 non opera in caso di utilizzo iniziale della banca ore con orari inferiori all’orario contrattuale.
Nel caso in cui oltre al ricorso alla banca ore l’azienda disponga nel corso dell’anno anche ore di lavoro straordinario, il numero massimo di ore utilizzabili per ciascun lavoratore cumulativamente a titolo di lavoro straordinario e di banca ore positiva non potrà eccedere le 160 ore annue.
A livello aziendale, previo accordo con le RSU, potrà essere definito un quantitativo di ore annue utilizzabili in banca ore superiore a quello previsto al punto 2 e al punto 7, nonché un periodo di riferimento più ampio rispetto ai sei mesi di cui al punto 5 ai fini del riequilibrio tra variazioni superiori e inferiori dell'erario di lavoro. Le stesse parti potranno inoltre definire una riduzione del termine di preavviso di cui al precedente punto 2, nonché lo spostamento del riposo settimanale.
Nei casi di ricorso a trattamenti di integrazione salariale, le aziende non potranno attuare le flessibilità sopra indicate per tutto il periodo di riduzione o sospensione dell'erario di lavoro. A livello aziendale sono fatte salve specifiche intese che, in deroga a quanto sopra previsto, definiscano le modalità di cumulo tra gli strumenti di integrazione salariale e flessibilità contrattuali.
Gli addetti a mansioni discontinue, che per la loro qualifica possono lavorare di domenica godendo di riposo compensativo, avranno diritto, quando effettuino tale prestazione, ad una maggiorazione dell’80% della quota giornaliera di retribuzione per la domenica lavorata. A tali lavoratori, nelle aziende che stampano le edizioni del lunedì, sarà esteso il trattamento previsto dalla disciplina del lavoro domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani.
L’interruzione per la refezione durante l’orario di lavoro non potrà superare le tre ore.
La Fieg e le Organizzazioni sindacali si impegnano ad individuare gli strumenti idonei per l’equilibrata soluzione di eventuali problemi insorgenti dall’applicazione del regime lavorativo basato su cinque giorni di lavoro ed uno di riposo previsto per i giornali che editano il numero del lunedì. Regimi diversi di orario settimanale considerati utili per la realizzazione dei programmi produttivi dell’impresa attraverso la migliore e più efficiente organizzazione del lavoro debbono, in ogni caso, rispettare i limiti quantitativi di orario previsti dal presente contratto.
In relazione alla specificità dell’attività produttiva del settore e delle connesse esigenze tecnico-organizzative, si conferma la deroga alle disposizioni di cui all’art. 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che ai lavoratori interessati vengano riconosciute le tutele previste dall’art. 17, comma 4, dell’indicato decreto legislativo, relativamente alle disposizioni sopra richiamate.
Le aziende forniranno informativa semestrale alle RSU sulla applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
Impiegati tecnici - Valgono per gli impiegati tecnici e per gli impiegati amministrativi la cui prestazione ordinaria inizi prima delle ore 6.00 o termini oltre le ore 19.00 le norme degli artt. 4 e 22 della Parte seconda Norme operai.
Agenzie di stampa - I lavoratori addetti alle agenzie di informazione per la stampa godranno del trattamento previsto per il lavoro domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani.
Disciplina dell’orario domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani - Gli impiegati osserveranno il regime lavorativo previsto dal paragrafo orario di lavoro (terzo e quarto comma) comprese le domeniche come normali giornate lavorative.
Ai suddetti impiegati sarà attribuito, ai sensi dell’art. 5 primo comma della legge 22 febbraio 1934, n. 370, un giorno di riposo compensativo settimanale non retribuito.
Nel caso di regime lavorativo articolato su cinque giorni lavorativi consecutivi ed uno di riposo, quest’ultimo costituisce a tutti gli effetti il giorno di riposo compensativo.
Nel regime lavorativo basato su sei giorni continuativi ed uno di riposo, nel caso in cui gli impiegati siano chiamati a svolgere la prestazione lavorativa nella giornata di domenica, essi potranno recuperare il riposo settimanale in un’altra giornata della settimana successiva.
[…]
Nuovo regime dell’orario di lavoro settimanale per i lavoratori che operano in orario diurno
Per i lavoratori che operano su prestazione giornaliera programmata nella fascia oraria diurna 6.00 - 19.00, il cui orario di lavoro settimanale è attualmente fissato in 35 ore, a partire dalla data di entrata in vigore del presente CCNL l’orario di lavoro sarà incrementato a 36 ore settimanali.
La nuova distribuzione giornaliera dell’orario settimanale conseguente al suddetto incremento orario sarà programmata dalle aziende in funzione delle proprie esigenze tecniche, produttive e organizzative e attivata previo esame congiunto con le strutture sindacali aziendali da richiedersi da parte delle stesse RSU entro 3 giorni dalla comunicazione aziendale e da concludersi entro i successivi 5 giorni continuativi.
3. Per i lavoratori che operano su prestazione giornaliera programmata nella fascia oraria diurna 6.00 - 19.00 e che attualmente godono delle 7 giornate aggiuntive di riposo retribuito secondo quanto previsto dagli artt. 4) parte operai e 4) parte impiegati del previgente CCNL, il suddetto incremento dell’orario settimanale viene realizzato attraverso la soppressione di tali giornate che, pertanto, a decorrere dalla entrata in vigore del presente CCNL cessano di essere riconosciute.
La disciplina di cui ai precedenti punti non trova applicazione nei confronti dei lavoratori la cui prestazione lavorativa è alternata su due o più turni giornalieri di cui almeno uno interessi, in modo non occasionale, la fascia oraria pomeridiana 19-23 o notturna 23-6.

Art. 5 Orario di chiusura delle tipografie
L’orario di chiusura delle pagine in tipografia è fissato alle ore 1,30. Il lavoro tipografico per i giornali quotidiani del pomeriggio non potrà avere inizio prima delle ore 6.

Art. 7 Lavoro straordinario e festivo
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario giornaliero di lavoro programmato di cui all’art. 4.
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Il lavoro straordinario deve tuttavia essere garantito per completare le varie fasi lavorative e per fronteggiare casi di urgenza o di particolare necessità. Allo scopo di favorire l’occupazione è individuato un tetto massimo per quanto riguarda le prestazioni straordinarie complessive pari a ore 130 annue per singolo dipendente.
Qualora si verificasse in modo ripetuto e non occasionale il superamento di tale tetto saranno individuate, in sede aziendale a seguito delle verifiche di cui al comma seguente e attraverso il confronto tra le parti, le misure più idonee compreso l’adeguamento degli organici nei reparti interessati per ricondurre tale tipo di prestazione nei limiti sopra indicati.
Per l’applicazione della norma si procederà a verifiche trimestrali in sede aziendale con l’esame dei dati forniti dalle aziende che consentano la rilevazione per singoli reparti e con l’intento di eliminare fenomeni anomali di assenteismo.
È lavoro festivo quello eseguito nei giorni considerati festivi ai sensi dell’art. 8.
[…]

Art. 11 Giorni di riposo
Agli impiegati amministrativi che abbiano una anzianità ininterrotta nella stessa azienda di almeno un anno spetteranno, per ogni anno solare, 13 giorni di riposo retribuiti.
Per gli impiegati tecnici e per i dimafonisti valgono le norme relative ai giorni di riposo di cui all’art. 13 Parte seconda norme operai.
Gli impiegati che maturano l’anno di anzianità aziendale nel corso dell’anno solare avranno diritto al godimento dei giorni di riposo stabiliti in misura proporzionale al periodo di tempo intercorrente tra la data di raggiungimento dell’anno di anzianità e il 31 dicembre dell’anno in corso.
La frazione di giorno sarà arrotondata a giornata intera se supera la mezza giornata e sarà trascurata in caso contrario.
[…]
Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che in tutto o in parte rinuncino ai giorni di riposo predetti […]

Art. 18 Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i due mesi che procedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto) e durante i tre mesi dopo il parto.
[…]

Art. 25 Disciplina del lavoro
Fermo quanto disposto dall’art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 la direzione potrà applicare per infrazioni disciplinari i seguenti provvedimenti:
1) rimprovero verbale o rimprovero scritto;
2) multa fino a 3 ore di lavoro;
3) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
4) licenziamento con preavviso;
5) licenziamento senza preavviso.
[…]
Per le mancanze di seguito riportate, al dipendente potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nei casi di prima mancanza, la multa in caso di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva di mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti.
Nel caso che le mancanze rivestano carattere di maggior gravità anche in relazione alle mansioni svolte potrà essere inflitta direttamente la multa o la sospensione quando il dipendente:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non comunichi l’assenza per malattia o la prosecuzione della stessa ai sensi dell’art. 18;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza anche ai fini della regolare produzione;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell’andamento del macchinario stesso;
e) dorma durante l’orario di lavoro;
f) fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto o introduca senza autorizzazioni bevande alcoliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso, inoltre, l’operaio verrà allontanato;
h) abbia commesso alterchi nel luogo di lavoro senza trascendere a rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorché si tratti di lavorazioni o / costruzioni di lieve rilevanza;
j) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell’azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all’igiene.
Potrà essere licenziato con preavviso il dipendente che:
a) sia recidivo nella medesima mancanza che abbia già dato luogo alla sospensione nei 6 mesi precedenti oppure sia recidivo nella medesima mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni nei 24 mesi precedenti;
b) abbia introdotto nei luoghi di lavoro persone estranee senza regolare permesso della Direzione, salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui al comma precedente;
[…].
Potrà essere licenziato senza preavviso il dipendente che:
a) abbia lavorato e costruito all’interno dei luoghi di lavoro e senza autorizzazione della Direzione oggetti per proprio uso o per conto di terzi nei casi non previsti dal punto i) fermo restando il diritto delle aziende di operare sul TFR, fino a concorrenza, le trattenute dovute a titolo di risarcimento dei danni;
[…]
c) abbia commesso insubordinazione grave verso i superiori;
[…]
e) abbia commesso danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;
f) abbia commesso alterchi con vie di fatto o risse nello stabilimento;
[…]
Per i lavoratori assunti dopo il 7.3.2015, in caso di infrazioni disciplinari, troveranno applicazione le sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL con prevalenza su ogni altra misura consentita dalla legge.

Parte VI Dipendenti addetti a lavorazioni non attinenti i giornali quotidiani
[…]
- Addetti alle lavorazioni non attinenti i giornali quotidiani
Il lavoratore opera nelle aree produttive che ricomprendono, sulla base delle esigenze aziendali, le fasi della fotoformatura e stampa, nonché della spedizione del prodotto non quotidiano.
Nell’arco giornaliero della prestazione lavorativa il lavoratore espleta tutte le funzioni ricomprese nel ciclo produttivo dell’area con mobilità e mutabilità delle mansioni.
Il lavoratore ha diritto al seguente trattamento:

Art. 1 - Orario di lavoro
La prestazione lavorativa giornaliera viene effettuata in orario diurno ed ha inizio non prima delle ore 6 e termine entro le ore 22.
Fermo restando il riposo settimanale di legge, l’orario di lavoro ordinario è fissato in 37 ore settimanali distribuite su cinque giorni, con orario di lavoro giornaliero pari a 7 ore e 24 minuti. Il sesto giorno è considerato lavorativo a tutti gli effetti.
In sede aziendale, previo confronto con la RSU, vengono individuati i 5 giorni della settimana in cui viene svolta la prestazione lavorativa, anche in relazione ai specifici carichi produttivi.
Fermo restando il limite di 45 ore settimanali di lavoro, regimi diversi di orario settimanale considerati utili per la realizzazione dei programmi produttivi dell’impresa attraverso la migliore e più efficiente organizzazione del lavoro debbono, in ogni caso, rispettare i limiti quantitativi di orario previsti dal presente contratto.
Modelli di flessibilità dell’orario ordinario giornaliero, connessi anche alla intensità della attività produttiva, possono essere contrattati a livello aziendale nei limiti quantitativi settimanali previsti dal presente articolo.

Art. 2 - Lavoro straordinario
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario lavorativo giornaliero di cui all’art. 1 ovvero quello concordato.
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte del lavoratore. Tuttavia il lavoro straordinario deve essere garantito per esigenze indifferibili e nei casi di specifiche necessità tecnico-produttive ovvero nei casi di forza maggiore. Rientrano in tali casi:
il fronteggiare un pericolo grave ed immediato ovvero un danno alle persone o alla produzione;
il rispetto di scadenze legate all’ultimazione di commesse ovvero ad adempimenti fiscali o amministrativi.
[…]

Art. 8 - Norme di rinvio
In aggiunta alle disposizioni di cui ai precedenti articoli trovano altresì applicazione - quando compatibili - le seguenti disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro peri dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa:
Norme operai: Articoli 1, 2, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 (ad eccezione della nota a verbale) 26, 27, e 28.
Norme generali: Articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, e 24.