Categoria: Cassazione civile
Visite: 4523

Cassazione Civile, Sez. 6, 18 febbraio 2021, n. 4305 - Infortunio stradale "in itinere"


 

 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: PORRECA PAOLO
Data pubblicazione: 18/02/2021
 

Considerato che
l'INAIL agiva in surroga nei confronti di Allianz s.p.a ., già RAS, s.p.a ., quale impresa designata per la gestione del Fondo vittime della strada, di P.M., A.P. e della Generai Gas, soc. coop. a r.1., per il recupero delle prestazioni indennitarie erogate a P. e agli eredi di C.C., entrambi dipendenti della società cooperativa, il secondo deceduto a séguito di infortunio stradale sul lavoro "in itinere", che aveva visto coinvolti P.M. quale proprietario di uno dei due mezzi, non assicurato, condotto da B.F., e P., ritenuto responsabile, e C.C., rispettivamente alla guida e terzo trasportato del mezzo aziendale antagonista, assicurato con Assitalia, s.p.a.;
il Tribunale, per quanto qui rileva, dichiarava estinto il giudizio nei confronti di P.M. e anche della costituita Assitalia, s.p.a., e accoglieva la domanda di surroga nei confronti di P. e della società cooperativa Generai Gas, obbligati a titolo solidale;
la Corte di appello dichiarava a sua volta tardivo il gravame interposto da A.P. e dalla Generai Gas, soc. coop. a r.l., osservando che nel giudizio di prime cure, seppure introdotto con ricorso ex art. 3 della legge n. 102 del 2006, era stato applicato il rito ordinario, con fase decisionale celebrata attraverso lo scambio delle memorie conclusionali ex art. 190, cod. proc. civ., sicché l'impugnazione avrebbe dovuto introdursi con citazione, ed era oltre il termine considerando la notifica del proposto ricorso agli appellati;
avverso questa decisione ricorrono per cassazione A.P. e la Generai Gas, soc. coop. a r.l., sulla base di due motivi;

Rilevato che

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, secondo comma, cod. proc. civ., 111, secondo comma, 24, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe erroneamente omesso di sollecitare il contraddittorio sulla questione dirimente rilevata officiosamente;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 325, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di giudicare secondo il rito del lavoro originariamente seguìto con la proposizione del ricorso, e peraltro applicato nel corso del giudizio in relazione alle decadenze;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc.civ.;

Rilevato che
il primo motivo è inammissibile a norma dell'art. 360 bis n. 1 cod. proc.
questa Corte ha chiarito che le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale e a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della I. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (Cass., 04/03/2019, n. 6218, Cass., 29/09/2015, n. 19372);
il secondo motivo è parimenti inammissibile, anche a norma dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.;
l'individuazione del rito applicabile in appello e il conseguente giudizio sulla tempestività dell'impugnazione (all'atto della notifica o del mero deposito del gravame) deriva dal necessario accertamento in concreto del rito applicato, anche erroneamente in primo grado, in virtù del principio di ultrattività del rito (Cass., 03/10/2017, n. 23052);
nella fattispecie, se è pacifico che la fase decisionale si sia svolta secondo il rito ordinario, con lo scambio delle memorie ex art. 190 cod. proc. civ., per altro verso nel ricorso, in violazione dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non si specifica se e in particolare in quale specifica misura, forma e momento, sarebbe stato seguìto il rito laburistico, non essendo in alcun modo comprensibile neppure il riferimento a una dichiarata tardività di una memoria peraltro vagliata alla luce dell'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. (pag. 9 del ricorso);
il rispetto del vincolo ex art. 366 n. 6, cod. proc. civ., è necessario qualunque sia il tipo di errore denunciato, anche "in procedendo", e non può essere assolto "per relationem" con rinvio ad atti del giudizio di appello, dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo, non esplorativo, dei punti controversi (cfr. Cass., 31/05/2011, n. 11984, Cass., 29/09/2017, n. 22880, Cass., 25/09/2019, n. 23834);
spese secondo soccombenza;
 

P.Q.M.
 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali dei controricorrenti liquidate per ciascuno in euro 7.000,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 12 gennaio 2021
Il Presidente

(Adelaide Amendola)